Fonti atto, fonti fatto
Fonti atto, fonti fatto Genere comune Differenza specifica
L’arte della definizione Genere comune ? Differenza specifica
? Genere e specie Genere comune Il fiore è l'organo riproduttivo delle Angiosperme ? Differenza specifica Gerbera L. è un genere di fiore della famiglia delle Asteraceae, originario…
1. FONTI DI PRODUZIONE 1.1. Definizioni Nel linguaggio comune la parola “fonte” indica la sorgente inesauribile di determinate sostanze o situazioni (fonte d’acqua o di guai, per esempio). Nel linguaggio giuridico essa si è tecnicizzata e indica gli strumenti di produzione del diritto. La definizione tradizionale è la seguente: dicasi fonte del diritto l’atto o il fatto abilitato dall’ordinamento giuridico a produrre norme giuridiche, cioè a innovare all’ordinamento giuridico stesso. È una definizione almeno in parte ricorsiva, cioè circolare: è l’ordinamento giuridico a indicare i modi in cui si forma e si rinnova l’ordinamento giuridico. Ciò pone immediatamente il problema di come si istituisca inizialmente l’ordinamento giuridico. 1.2. Norme di riconoscimento
INDICE delle definizioni Sono elencati i termini (in grassetto nel testo) con l’indicazione della pagina in cui sono definiti A abrogazione; 341, 342 Abwägung; 542 accoglimento (della questione); 492 … fonte del diritto; 323 – atipica; 380 – atto; 326 – di cognizione; 325 – di produzione; 325 – fatto; 326