Fonti atto, fonti fatto.

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
ROMA 22 GIUGNO 2016 AREA TEMATICA 4. NUOVE FONTI E DOMANDE INTRODUZIONE SESSIONE :BIG DATA, ARCHIVI AMMINISTRATIVI, REGISTRI INTEGRATI. UNA NUOVA VISIONE.
Advertisements

Fonti del diritto amministrativo
La citazione bibliografica La citazione bibliografica serve ad indicare i documenti a cui si fa riferimento in un altro documento, come fonti di informazioni.
CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a
DIRITTO POSITIVO> IL DIRITTO POSTO DALLO STATO CON LE SUE LEGGI!!!
Indicazioni per lavori di gruppo
COMUNICAZIONE E CONOSCENZA
Le fonti delle autonomie
prof.ssa Elisabetta Bazzetta
Il sistema delle fonti (cenni)
FONTI DEL DIRITTO.
L’ORDINAMENTO GIURIDICO STATALE
Gli atti degli Enti Locali
CORSO PREPARAZIONE concorso PUBBLICo miNiStero giuStiZia
EFFICACIA DELLE NORME GIURIDICHE
Esame di stato – Seconda prova di Navigazione – Quesito D
8) Differenza fra norme di principio e principi generali dell’ordinamento Il principio fondamentale, come del resto si desume dal terzo comma dell'art.
EFFICACIA DELLE NORME GIURIDICHE
FONTE DISPOSIZIONE NORMA
OBBLIGAZIONE E’ un rapporto giuridico (regolato dal diritto)
CONTRATTO IN GENERALE ARTT C.C.
Contratti 1 Economia & Finanza Pubblica
Amministrazione e ordinamenti
ECCO FATTO.
FONTI DEL DIRITTO.
FONTI DEL DIRITTO.
Sentenza Commissione c. PE e Consiglio (2014)
Le fonti del diritto I diversi atti normativi
FONTI DEL DIRITTO Le fonti del diritto sono gli atti o i fatti considerati dall’ordinamento idonei a creare, modificare o estinguere le norme giuridiche.
Fonti 1. di produzione: atti e fatti capaci di creare norme giuridiche in ottemperanza all’ordinamento giuridico 2. di cognizione: documenti, pubblicazioni.
LE NORME GIURIDICHE E IL DIRITTO
DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
TERMINOLOGIA S.r.l. - S.p.A. - S.n.c. - S.a.s.-Cooperative
Cittadinanza e Costituzione
Istituzioni di Diritto Pubblico per Economia e Finanza
LE OBBLIGAZIONI.
L’ORDINAMENTO UE Trattati e principi generali
Disp. sulla legge in generale Art. 1. Indicazione delle fonti
prof.ssa Carli Moretti Donatella
La prenotazione Copyright © 2015 Clitt
Lezione 7.2 TMRS marzo 2018 V Cuzzocrea
La struttura ricorsiva dell’ordinamento giuridico e sua «originarietà»
La relazione - Giulio Colecchia
Economia Contratti - 1 La contrattazione è un processo di negoziazione in cui venditore e compratore trattano sul prezzo e sulla natuira della transazione.
Le Fonti del diritto Principi generali.
TEORIA ELEMENTARE DEGLI INSIEMI.
LE NORME GIURIDICHE E IL DIRITTO
IL DIRITTO DELLA COMUNITA’ INTERNAZIONALE
Schema delle fonti.
LA PACE, DONO DI DIO Dalle parole di Benedetto XVI e Giovanni Paolo II.
Legge formale, fonti primarie, legge costituzionale, legge ordinaria
Le Fonti del diritto Principi generali.
FONTI DEL DIRITTO.
Limiti regione Sardegna 2
I termini della ricostruzione di carriera
Fonti atto, fonti fatto: fatto vs. fatti «normativi»
La struttura ricorsiva dell’ordinamento giuridico
Norme giuridiche ed ordinamento giuridico
FONTI DEL DIRITTO.
LA GESTIONE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE
Il ricorso amministrativo
LE OBBLIGAZIONI Marcello Trentinella Giacomo Capizzano 3 A SIA.
AMMINISTRAZIONE, FONTI E ORDINAMENTI
Le fonti delle autonomie
ORDINAMENTO GIURIDICO
FONTE DISPOSIZIONE NORMA
Transcript della presentazione:

Fonti atto, fonti fatto

Fonti atto, fonti fatto Genere comune Differenza specifica

L’arte della definizione Genere comune ? Differenza specifica

? Genere e specie Genere comune Il fiore è l'organo riproduttivo delle Angiosperme ? Differenza specifica Gerbera L. è un genere di fiore della famiglia delle Asteraceae, originario…

1. FONTI DI PRODUZIONE 1.1. Definizioni Nel linguaggio comune la parola “fonte” indica la sorgente inesauribile di determinate sostanze o situazioni (fonte d’acqua o di guai, per esempio). Nel linguaggio giuridico essa si è tecnicizzata e indica gli strumenti di produzione del diritto. La definizione tradizionale è la seguente: dicasi fonte del diritto l’atto o il fatto abilitato dall’ordinamento giuridico a produrre norme giuridiche, cioè a innovare all’ordinamen­to giuridico stesso. È una definizione almeno in parte ricorsiva, cioè circolare: è l’ordi­namento giuridico a indicare i modi in cui si forma e si rinnova l’ordinamento giuridico. Ciò pone immediatamente il problema di come si istituisca inizialmente l’ordi­namento giuridico. 1.2. Norme di riconoscimento

INDICE delle definizioni Sono elencati i termini (in grassetto nel testo) con l’indicazione della pagina in cui sono definiti A abrogazione; 341, 342 Abwägung; 542 accoglimento (della questione); 492 … fonte del diritto; 323 – atipica; 380 – atto; 326 – di cognizione; 325 – di produzione; 325 – fatto; 326