Diritto pubblico dell’economia

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
IL QUIRINALE.
Advertisements

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SECONDO LA COSTITUZIONE ITALIANA
Il Presidente della Repubblica
Il Presidente della Repubblica
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Il Presidente della Repubblica
Presidente della Repubblica
Il Presidente della Repubblica
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Comune di Capaci Anno 2012 Associazione Codici Sicilia.
PRESIDENTE DLLA REPUBBLICA
Associazione Codici Sicilia
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Il Presidente della Repubblica Italiana, nel sistema politico italiano, è il capo dello Stato italiano e rappresenta l'unita nazionale, come stabilito.
1848 Statuto del Regno 1948 Costituzione della Repubblica Art. 61 “Così il Senato, come la Camera dei Deputati, determina, per mezzo d’un suo Regolamento.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA elezione ruolo e funzioni Maria Herta Palomba.
GLI ORDINAMENTI REGIONALI E LOCALI
Il Presidente della Repubblica
Il parlamento.
Verso il Referendum Un SÌ per cambiare l'Italia
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Diritto pubblico.
Lo Stato e i suoi organi Democrazia e sovranità Il diritto di voto
Novità per la camera dei deputati
Istituzioni di Diritto Pubblico Prof. F. S. Marini
Repubblica Italiana.
IL PARLAMENTO ITALIANO
La riforma del senato e del titolo V della costituzione
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Le forme di governo Un primo test:
Diritto Il Governo.
Il Presidente della Repubblica
La nostra costituzione PRINCIPI FONDAMENTALI (Art1coli 1-12)
prof.ssa Elisabetta Bazzetta
PRINCIPALI ASPETTI DELLA RIFORMA COSTITUZIONALE
Gli atti aventi forza di legge
4 A B C D AUMENTO DEI QUORUM PER L’ELEZIONE DEL CAPO DELLO STATO
IL PARLAMENTO STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE ARTT. 55 E SS DELLA COSTITUZIONE. maria herta palomba
IL PARLAMENTO RUOLO E FUNZIONI ARTT. 70 E SS DELLA COSTITUZIONE.
IL GOVERNO COMPOSIZIONE RUOLO E FUNZIONI. COMPOSIZIONE E’ un organo COMPLESSO in quanto è formato da più organi:  Presidente del Consiglio Presidente.
L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA COM’È FATTO LO STATO ITALIANO
GLI ORGANI DELLO STATO NAZIONALI Presidente della Repubblica
La nostra costituzione PRINCIPI FONDAMENTALI (Articoli 1-12)
Il Presidente della Repubblica
LE RIFORME ISTITUZIONALI
Delegazione legislativa
Incontro con Sergio Mattarella
IL PARLAMENTO ITALIANO
LE RIFORME ISTITUZIONALI
Principi fondamentali
Composizione Organi Funzioni
Diritto costituzionale
Istituzioni di diritto pubblico per Scienze politiche
Delegazione legislativa
Articoli della Costituzione italiana
IL GOVERNO.
LE RIFORME ISTITUZIONALI
IL GOVERNO.
Le immunità parlamentari L’organizzazione delle Camere L’iter legislativo La composizione e la formazione del Governo La responsabilità del Presidente.
La condizione di parlamentare
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
La legge cost. 1/1999 Art. 2 - L'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità.
Vanessa Bianolini-Anna Lussignoli-Alessia Ragazzini (Cl: 4^Cs)
CONSULTA 5As Nichol, Silvia, Rosa, Coumba.
Il Presidente della Repubblica
Il Presidente della Repubblica
Il presidente della repubblica
LA COSTITUZIONE ITALIANA
Pillole di Diritto Costituzionale
Transcript della presentazione:

Diritto pubblico dell’economia Il Presidente della Repubblica 14.3.2016 vlemma@luiss.it

Obiettivi Conoscere il ruolo del Presidente della Repubblica Comprendere i compiti previsti dalla Costituzione italiana Analizzare le funzioni del Presidente della Repubblica all’interno dell’ordinamento italiano Acquisire la capacità di valutare il valore sistemico del Presidente della Repubblica

Agenda Il presidente della Repubblica L'elezione e la durata in carica (arte. 83-85 Cost.) Le funzioni del Presidente (artt. 86-91 Cost.)

Art. 83 Cost. Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato. L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Art. 84 Cost. Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d’età e goda dei diritti civili e politici. L’ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica. L’assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

Art. 85 Cost. Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni. Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione,la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

Art. 86 Cost. Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato. In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

Art. 87 Cost. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Art. 87 Cost. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Può concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Art. 88 Cost. Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura

Art. 89 Cost. Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 90 Cost. Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nel l’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri

Art. 91 Cost. Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

Documenti Messaggio di fine anno I Presidenti della Repubblica Gli uffici e i servizi del Quirinale Gli atti del Presidente