COSTITUZIONE DELLE REPUBBLICA ITALIANA

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Transcript della presentazione:

COSTITUZIONE DELLE REPUBBLICA ITALIANA Articolo 1 L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

COSTITUZIONE DELLE REPUBBLICA ITALIANA Articolo 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

COSTITUZIONE DELLE REPUBBLICA ITALIANA Articolo 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

COSTITUZIONE DELLE REPUBBLICA ITALIANA Articolo 9 La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

COSTITUZIONE DELLE REPUBBLICA ITALIANA Articolo 14 Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

COSTITUZIONE DELLE REPUBBLICA ITALIANA Articolo 32 La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

COSTITUZIONE DELLE REPUBBLICA ITALIANA Articolo 41 L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

COSTITUZIONE DELLE REPUBBLICA ITALIANA Articolo 42 La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale. La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

COSTITUZIONE DELLE REPUBBLICA ITALIANA Articolo 44 Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà [cfr. art. 42 cc. 2, 3]. La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

COSTITUZIONE DELLE REPUBBLICA ITALIANA Articolo 5 La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

COSTITUZIONE DELLE REPUBBLICA ITALIANA Articolo 117 La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: … s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. … Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: …; tutela della salute; …; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; …; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; …; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; … . Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. …

COSTITUZIONE DELLE REPUBBLICA ITALIANA Articolo 120 … Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

Testo unico delle leggi sanitarie REGIO DECRETO 27 LUGLIO 1934, N.1265 Testo unico delle leggi sanitarie Art.216 Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi. La prima classe comprende quelle che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni; la seconda quelle che esigono speciali cautele per la incolumità del vicinato. Questo elenco, compilato dal consiglio superiore di sanità, è approvato dal Ministero per l'interno, sentito il Ministro per le corporazioni, e serve di norma per l'esecuzione delle presenti disposizioni. Le stesse norme stabilite per la formazione dell'elenco sono seguite per iscrivervi ogni altra fabbrica o manifattura che posteriormente sia riconosciuta insalubre. Una industria o manifattura la quale sia iscritta nella prima classe, può essere permessa nell'abitato, quante volte l'industriale che l'esercita provi che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato. Chiunque intende attivare una fabbrica o manifattura, compresa nel sopra indicato elenco, deve quindici giorni prima darne avviso per iscritto al sindaco, il quale, quando lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può vietarne l'attivazione o subordinarla a determinate cautele. .

Testo unico delle leggi sanitarie REGIO DECRETO 27 LUGLIO 1934, N.1265 Testo unico delle leggi sanitarie D.M. 5 settembre 1994 «Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie»

Testo unico delle leggi sanitarie REGIO DECRETO 27 LUGLIO 1934, N.1265 Testo unico delle leggi sanitarie Art.217 Quando vapori, gas o altre esalazioni, scoli di acque, rifiuti solidi o liquidi provenienti da manifatture o fabbriche, possono riuscire di pericolo o di danno per la salute pubblica, il sindaco prescrive le norme da applicare per prevenire o impedire il danno o il pericolo e si assicura della loro esecuzione ed efficienza. Nel caso di inadempimento il sindaco può provvedere di ufficio nei modi e termini stabiliti nel testo unico della legge comunale e provinciale.

Napoli, agosto 1973

Napoli, agosto 1973 Vibrio cholerae

LEGGE 10 maggio 1976, n. 319 «Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento». Legge 24 Dicembre 1979, n. 650 Integrazioni e modifiche delle Leggi 16 Aprile 1973, n. 171 e 10 Maggio 1976, n. 319, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento. ….

http://www.salute.gov.it/imgs/c_17_paginearee_1187_listafile_itemname_23_file.pdf

Una storia da ricostruire Piano Speciale 3 – PS3 ex CasMez Una storia da ricostruire http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/infrastrutture24/2014-02-18/depuratori-campania-corte-conti-125715.php?uuid=AbWbXWOJ

Seveso, 10/7/1976

240 persone colpite da cloracne Migliaia di animali abbattuti

Da Wikipedia ANTONELLO VENDITTI - CANZONE PER SEVESO

DIRETTIVA SEVESO Direttiva 82/501/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1982, sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1988, n. 175: «Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183»

DIRETTIVA SEVESO II Direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. DECRETO LEGISLATIVO 17 AGOSTO 1999, N.334 “Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose

ENSCHEDE 13/5/2000

TOLOSA, 21/9/2001

DIRETTIVA SEVESO II bis Direttiva 2003/105/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2003 che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 2005, n. 238 “Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose"

DIRETTIVA SEVESO III Direttiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015, n. 105  “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.”

LEGGE 8 luglio 1986, n. 349 «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale.» D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"

MINISTERO DELLA SALUTE Servizio sanitario nazionale

ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI - IZS L. 23 giugno 1970, n. 503 . Ordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali

SINDACI

ISPRA , ARPA e APPA

CORPO FORESTALE DELLO STATO

Comando Carabinieri per la Tutela della Salute Comando Carabinieri Tutela per l'Ambiente

Video su i conflitti ambientali https://vimeo.com/6000381