La politica è una cosa troppo seria per essere lasciata ai politici (Charles Da Gaulle)
La legge elettorale siciliana ( legge regionale n La legge elettorale siciliana ( legge regionale n.29/1951 modificata da L. n.7/2005 e L. cost. n.2/2013 )
Introduzione Cenni storici Come si vota Ripartizione seggi Sondaggi elezioni amministrative 2017 Suggerimento: aggiungere qui le note per il relatore.
Cenni storici Dopo la II guerra mondiale: Prima seduta della prima assemblea elettiva regionale (25 maggio 1947) Fino a 1996 si eleggono 90 deputati regionali con sistema proporzionale su base di 9 collegi provinciali (presidente ed assessori «nominati» direttamente dai deputati) L. 43/1995 Legge Tatarella (regolaz. Regioni ordinarie e 3 a st. spec.) Legge cost. n.2/2001 elezione diretta del Presidente della Regione (Tatarellum in via transitoria, sospensione normativa locale del 51) Legge locale vigente n,29/1951 (mod. l.r. n.7/2005 e l.cost. n.2/2013) Suggerimento: aggiungere qui le note per il relatore.
Come si vota Esercizio del voto come dovere civico (art. 3, c. 1) Presidente della Regione eletto a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto (art.1, c. 1) Possibilità di 2 voti a disposizione: a) scelta della lista regionale, con capolista il candidato alla carica di Presidente; b) scelta di una lista fra quelle concorrenti nel collegio provinciale (art. 3, c. 2) Lista provinciale prescelta: possibilità di un voto di preferenza, scrivendo nell’apposita riga il cognome, o cognome e nome, di uno dei candidati della stessa lista (art. 3, c.3) Il voto per la lista regionale si esprime tracciando un segno sul cognome e nome del capolista, ovvero tracciando un segno sul contrassegno della lista regionale prescelta. Se l’elettore segna sia il cognome e nome del capolista, sia il relativo contrassegno della lista regionale, il voto si ritiene validamente espresso (art. 3, c.4) Voto per una lista regionale e una lista provinciale non collegate tra loro. (art. 3, c.5) Annullate le schede con indicazioni di voto riferite a più liste regionali (art. 3, c. 6)
Ripartizione seggi Soglia di sbarramento del 5% calcolata su base regionale (art. 1 bis, c. 5) Eletto alle cariche di presidente della Regione e di deputato regionale il capolista della lista regionale che consegue il maggior numero di voti validi (art. 1 bis, c.10) Eletto deputato regionale il capolista della lista con il numero di voti immediatamente inferiore. Eletti i deputati tanti candidati della lista regionale più votata secondo l’ordine di presentazione nella lista fino a quando i seggi cosi distribuiti sommati a quelli conseguenti nei collegi delle liste provinciali collegate raggiungano il totale di 42. Seggi eventualmente rimanenti ripartiti in proporzione alle rispettive cifre elettorali regionali, fra tutti i gruppi di liste non collegati alla lista vincitrice, tenendo conto del 5% (art.1 bis, cc. 11-12) Se l’elettore omette di votare per una lista regionale, il voto validamente espresso per una lista prov. s’intende espresso anche a favore della lista regionale ad essa collegata (art. 1 ter, c.3)
Ripartizione seggi (revisione cost. L. n. 2/2013) Attribuzione di seggi: procedura Art. 2. La distribuzione entro ogni circoscrizione provinciale dei seggi assegnati in sede proporzionale (62) si attua secondo la tabella elaborata dividendo la cifra della popolazione residente in ciascuna circoscrizione provinciale per il quoziente fisso di 80.692. (metodo dei resti più alti con sbarramento al 5%) A tali seggi si aggiungono quelli del listino del presidente, composto da 7 nominativi; 1 seggio spetta al candidato presidente della seconda lista più votata. Il numero massimo di seggi per formare una maggioranza stabile è di 42 (in precedenza erano 54) Suggerimento: aggiungere qui le note per il relatore.
Distribuzione seggi
Liste
Sondaggi Sondaggio Lorien 31 Agosto 2017
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La politica è corruzione, imbroglio, latrocinio. E se non è così non è politica (Giuliano Ferrara)