Corso di Diritto Ecclesiastico Prof. Giovanni Cimbalo

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Transcript della presentazione:

Corso di Diritto Ecclesiastico Prof. Giovanni Cimbalo Art.19 Costituzione A.A. 2010/2011

Art. 19 Costituzione Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Tutela e limiti della libertà religiosa Tutti, ovvero tutti gli esseri umani che si trovano a qualsiasi titolo sul territorio dello Stato hanno diritto a beneficiare di quanto previsto dall’art. 19. Ciò significa che sono costituzionalmente vietati i limiti posti all’esercizio di tale diritto, ad eccezione che si tratti di riti contrari al buon costume.

Tutela e limiti della libertà religiosa Il diritto di professare la propria fede religiosa è dunque parte dei diritti fondamentali di cittadini e di migranti, nonché di coloro che anche temporaneamente si trovano nel territorio dello Stato. L’esercizio del culto deve poter avvenire in forma individuale ed anche in forma associata. L’esercizio del culto in forma associata rinvia a quanto stabilito dagli art. 7 e 8 Costituzione. L’esercizio del culto è imprescindibile dal diritto di farne propaganda. Viene così garantito il diritto di proselitismo.

Tutela e limiti della libertà religiosa L’art. 19 stabilisce che il nostro ordinamento è pluralista in materia religiosa. Questa scelta non dipende dalla reciprocità applicata da altri ordinamenti o paesi, ma è una scelta unilaterale della Costituzione Italiana. Pertanto ogni confessione religiosa svolge liberamente la sua attività nel territorio dello Stato.

Tutela e limiti della libertà religiosa Esercitare il culto in privato o in pubblico il culto significa riconoscere uno spazio pubblico alla religione. Per esercitare il culto le confessioni e i credenti devono poter disporre di spazi idonei a svolgere tale attività. Ne deriva l’obbligo per lo Stato non solo di consentire ma anche di facilitare la disponibilità di edifici di culto in quanto in essi si esercita una attività delle formazioni sociali a carattere religioso.

Le norme sugli edifici di culto Nell’ordinamento italiano il diritto di disporre di edifici di culto é indipendente dall’aver stipulato un’intesa con lo Stato. Esso discende direttamente dall’art. 19 della Costituzione che assicura a tutti – cittadini e stranieri - il diritto di celebrare il culto. Pertanto gli Enti territoriali devono prevedere nei piani regolatori aree destinate alla costruzione di edifici di culto quali opere di urbanizzazione secondaria e agevolare i finanziamenti per la costruzione ( art. 12 L. 10/1997). Il diritto di costruire un edificio di culto non può essere sottoposto a referendum, come chiede invece il ddl n. 1246 del 4 giugno 2008 proposto dall’On. Cota che stabilisce inoltre che la costruzione dell’edificio non può avvenire a meno di un Km da un altro edificio di culto. Leggi regionali disciplinano la materia, in conformità alla Cost.

Le norme sugli edifici di culto La Sentenza 195/93 della Corte Costituzionale ha stabilito che non si possono escludere dal diritto a richiedere finanziamenti per la costruzione di edifici di culto le confessioni prive di intesa, abrogando l’art. 1 della legge della Regione Abruzzo a riguardo. La Corte Costituzionale con la Sentenza 346 dell‘8 – 16 luglio 2002 ha abrogato l’art 1 della legge della Regione Lombardia del 9 maggio 1992, n. 20 che escludeva dall’accesso alle aree per la costruzione di edifici di culto e dal finanziamento pubblico le confessioni religiose prive di intesa.

Libertà religiosa e libertà di coscienza La libertà religiosa è assicurata a tutti e quindi anche agli appartenenti alle confessioni di minoranza. Tuttavia recentemente si sono avuti scontri tra cattolici e laici sull’affissione del crocifisso negli uffici pubblici e richieste di non credenti di essere cancellati dal registro dei battezzati.

La tutela penale Con ripetute sentenze la Corte Costituzionale ha via via dichiarato incostituzionali numerose norme sulla tutela penale dei culti relativamente al reato di offese alla religione, di bestemmia, alla formula del giuramento.

La tutela penale Sono considerati riti contrari al buon costume quelli che ledono la morale sessuale. Per una parte significativa della dottrina possono essere qualificati tali anche quelli che ledono la salute fisica e psichica delle persone. Si pensi a quelle confessioni che utilizzano tecniche di manipolazione della personalità, producendo nel fedele una perdita della propria autonomia individuale.

La libertà di proselitismo La libertà di proselitismo è garantita dall’art. 19 della Costituzione. Tuttavia in questi ultimi anni è stata legislativamente rafforzata la tutela della privacy. Risulta così tutelata – anche se con fatica – la libertà dalla religione.

Grazie e-mail della Cattedra ecclesiastico@zeus.giuri.unibo.it Prof. Giovanni Cimbalo giovanni.cimbalo@unibo.it e-mail della Cattedra ecclesiastico@zeus.giuri.unibo.it Redattore luca.piccini@unibo.it