DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO – 16 novembre prof. Sara Tonolo

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DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO – 16 novembre 2017- prof. Sara Tonolo

AZIONE DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA A) ACCERTAMENTO DI MINACCIA DELLA PACE, VIOLAZIONE DELLA PACE, AGGRESSIONE; B) AZIONE CONSEGUENTE: RACCOMANDAZIONI PER SOLUZIONE PACIFICA CONTROVERSIE (art. 39); MISURE TIPICHE DEL CAP. VII: MISURE PROVVISORIE (art. 40); MISURE NON IMPLICANTI USO DELLA FORZA (ART. 41); MISURE IMPLICANTI USO DELLA FORZA (ART. 42); ALTRE MISURE RIFERIBILI AL CAP. VII: AMMINISTRAZIONE TERRITORI; TRIBUNALi AD HOC.

MISURE IMPLICANTI USO DELLA FORZA (ART. 42 CARTA) Art. 42 e ss. riguardano l’uso della forza da parte del CdS: CONTRO uno Stato colpevole di aggressione, di minaccia alla pace o di violazione della pace; ALL’INTERNO DI uno Stato ad es. intervenendo in una guerra civile se essa costituisce una minaccia alla pace. ★ Carattere interno non è problema perché non vale il limite della competenza domestica (art. 2 par. 7).

MISURE IMPLICANTI USO DELLA FORZA (ART. 42 CARTA) La risoluzione con cui il CdS decide di intervenire in tali situazioni dispone un’azione di polizia internazionale, quindi rientra nel genere delle delibere operative, attraverso le quali il CdS non ordina o raccomanda un comportamento ma agisce direttamente.

MISURE IMPLICANTI USO DELLA FORZA (ART. 42 CARTA) OBIETTIVI: 1. GARANTIRE L’OBIETTIVITA’ e L’IMPARZIALITA’ DELL’AZIONE; 2. CONTROLLARE CHE L’AZIONE SIA CONTENUTA NEI LIMITI INDISPENSABILI AL MANTENIMENTO DELLA PACE. 3. TOGLIERE INIZIATIVA DI CARATTERE MILITARE AI SINGOLI STATI – NON GIUSTIFICATA SECONDO QUANTO PREVEDE L’ART. 51.

ATTUAZIONE DELLE MISURE IMPLICANTI USO DELLA FORZA Nel disegno originario della Carta, il CdS avrebbe dovuto intraprendere le operazioni servendosi dei contingenti militari messi a disposizione dagli Stati membri sulla base di accordi speciali da negoziare al più presto (art. 43), ma questi accordi non vennero mai conclusi e le norme della Carta non hanno mai avuto attuazione.

ATTUAZIONE DELLE MISURE IMPLICANTI USO DELLA FORZA STATI obbligati a stipulare ACCORDO SPECIALE con il CdS per regolare preparazione di forze armate Consiglio di Sicurezza Comitato di Stato Maggiore (artt. 46 e 47)- capi di stato maggiore dei 5 membri permanenti del CdS.

ATTUAZIONE DELLE MISURE IMPLICANTI USO DELLA FORZA – ACCORDI SPECIALI Art. 43 prevede per gli Stati membri un obbligo de contrahendo; E’ abrogato per desuetudine? Nuova prassi del CdS dopo il 1989 fa pensare a diversa conclusione forse anche il seguito al Rapporto del Segretario generale Boutros Ghali nel 1992 – forse gli accordi dell’art. 43 verranno conclusi in futuro?

MISURE ALTERNATIVE …tuttavia per colmare lacuna derivante dalla mancata attuazione di art. 43 Carta, il CdS ha utilizzato strumenti alternativi: istituito missioni militari ad hoc per il mantenimento della pace (peace keeping operations); Autorizzazione all’uso della forza da parte di Stati membri sia singolarmente sia nell’ambito di organizzazioni regionali.

MISURE ALTERNATIVE MISURE ALTERNATIVE A ART. 43 PEACE KEEPING OPERATIONS DELEGA AGLI STATI DELL’USO DELLA FORZA

PEACE KEEPING OPERATIONS E’ una prassi intrapresa dal CdS in aree di crisi iniziata durante la guerra fredda ma continuata fino ai giorni nostri; Elemento comune: delega dal CdS al Segretario generale in ordine al reperimento di forze tramite accordi con Stati membri (art. 98 – rapporto interorganico) e al comando delle forze internazionali;

PEACE KEEPING OPERATIONS L’evoluzione si suddivide in quattro fasi…

1) PEACE KEEPING OPERATIONS – PRIMA GENERAZIONE Sono finalizzate all’interposizione tra parti in conflitto per sorvegliare e garantire l’attuazione di misure quali il cessate il fuoco e per prevenire la difesa delle ostilità. Si fondano: Sul consenso dello Stato territoriale; Sulla neutralità da mantenere tra le parti in conflitto; Uso della forza circoscritto a legittima difesa; Reperimento di militari tramite accordi tra Nazioni Unite e Stati membri e la direzione è affidata a un Commander in Chief nominato dal Segretario generale Es. UNEF – Crisi di Suez 1952; ONUC in Congo anni’ 60

1) PEACE KEEPING OPERATIONS – PRIMA GENERAZIONE DIFFERENZA RISPETTO A MODELLO DI ART. 43 CARTA: Contingenti armati reperiti di volta in volta, anziché essere disposti permanentemente; Non hanno carattere coercitivo perché presuppongono il consenso dello Stato di dislocamento; Uso della forza limitato alla legittima difesa.

2) PEACE KEEPING OPERATIONS – SECONDA GENERAZIONE – POST 1989 INTERPOSIZIONE FUNZIONI CIVILI: rifugiati, diritti umani, assistenza umanitaria FUNZIONI AMMINISTRATIVE: referendum, assistenza amministrativa elettorale

2) PEACE KEEPING OPERATIONS – SECONDA GENERAZIONE – POST 1989 Evoluzione fino a diventare amministrazione territoriale con esercizio di funzioni sovrane che variano caso per caso, tra le quali rimpatrio dei rifugiati (UNTAG in Namibia, UNPROFOR ex Jugo, UNTAC in Cambogia), assistenza umanitaria (UNPROFOR, UNTAC, UNOSOMI in Somalia)controllo sul rispetto dei diritti umani (UNAMIR in Ruanda), controllo elezioni (UNTAC, UNTAG). Si parla di missioni di peace keeping multidimensionali o multifunzionali.

3) PEACE KEEPING OPERATIONS – TERZA GENERAZIONE – POST 1989 Evoluzione fino ad estendersi al peace enforcement ovvero all’imposizione della pace come fasi ulteriori di altri missioni: ad es. UNOSOM II in Somalia (dopo attentato a caschi blu pakistani da parte di commando somalo), UNPROFOR in Bosnia e in Croazia) raggiunta attraverso l’uso della forza militare. Vengono a cadere i requisiti di: consenso di Stato di dislocamento e imparzialità.

4) PEACE KEEPING OPERATIONS – QUARTA GENERAZIONE – FUTURO Previsione di un’evoluzione ulteriore tramite esercito delle Nazioni Unite (forse), ma comunque come forze di assistenza alle autorità amministrative del paese, ad es. ris. 2009 del 2011 istitutiva del UNSMIL in Libia con compiti di ripristino di sicurezza, ordine pubblico e della legalità, nonché assistenza ai processi elettorali e di formazione della costituzione, nonché protezione dei diritti umani.

FONDAMENTO NORMATIVO? Cap. VI della Carta e mezzo alternativo di soluzione delle controversie? NO perché non sono un mezzo pacifico di soluzione delle controversie; Norma consuetudinaria non scritta nella Carta ONU- conseguenza: Stati hanno obbligo di partecipare al finanziamento sulla base della prassi? Cap. VI e ½ è troppo impreciso per imporre obblighi così gravosi agli Stati.

FONDAMENTO NORMATIVO? Cap. VII e art. 42 perché svolgono funzioni di polizia internazionale? No perchè così si trascura il fatto che per le stesse occorre il consenso dello Stato territoriale… Art. 24 Carta perché il CdS ha responsabilità principale nel mantenimento della pace? No perché è norma TROPPO VAGA per desumere fondamento di peace keeping operations

FONDAMENTO NORMATIVO? Piuttosto migliore la soluzione che riconduce tale competenza a norma consuetudinaria particolare riconducibile al cap. VII, e alle competenze generali del CdS in tema di pace e sicurezza internazionali e acquiescenza degli Stati all’esercizio delle stesse. Da tale obbligo discende anche obbligo di contribuzione alle spese (art. 17)

DISCIPLINA DELLE PEACE KEEPING OPERATIONS Il CdS detta una disciplina autonoma tramite la ris. 1327/2000 per disciplinare chiaramente funzioni di tali missioni e rafforzare capacità di deterrenza; Esse devono essere rese operative entro 30 g da risoluzione che le istituisce (non più tardi di 90 gg); Missioni di peace keeping devono osservare norme generali di diritto internazionale su diritto umanitario e tutela dei diritti umani.

RESPONSABILITA’ DELLE PEACE KEEPING OPERATIONS Casi in cui peace keeping operations si rendono responsabili di violazioni del diritto internazionale umanitario o dei diritti umani fondamentali, ad es. UNOSOM II (che sostituiva forza multinazionale sotto comando USA– attacco contro quartieri del generale somalo che aveva ordinato attacco contro caschi blu pakistani (in servizio ex ris. 814/1993 sotto comando USA).

RESPONSABILITA’ DELLE PEACE KEEPING OPERATIONS CASO PROBLEMATICO DI AIUTO: operazione di peace keeping Per le operazioni di peace Keeping…si crea una forza militare multinazionale in cui ogni contingente militare mantiene il proprio carattere nazionale sotto un ufficiale militare nazionale ma anche sotto un comando unificato che può essere….

RESPONSABILITA’ INDIRETTA – PEACE KEEPING OPERATIONS Comando di operazioni di peace keeping Organo comune di una coalizione di Stati Organo di un’organizzazione internazionale dotata di personalità giuridica propria

RESPONSABILITA’ PER PEACE KEEPING OPERATIONS Chi risponde per comportamento illecito dei membri di un contingente nazionale? Il singolo Stato? L’OIG o la coalizione di Stati da cui dipende il comando unificato? Art. 6 Progetto di articoli su resp. int. di OIG del 2011: risponde chi esercita il controllo effettivo sull’organo in questione: CEDU, 31.5.2007, Behrami c. Francia.

RESPONSABILITA’ PER PEACE KEEPING OPERATIONS E’ ipotizzabile una responsabilità concorrente dell’Onu e dello Stato di invio dei peace keepers, per la parte in cui ciascuno esercita un controllo nei loro confronti. Tuttavia Corte europea ha escluso tale possibilità nel caso Behrami c. Francia 2007 – ritenendo che la responsabilità fosse solo del CdS, la Corte ha respinto come inammissibili i ricorsi contro Francia per responsabilità missione UNMIK in Kosovo.

CASI BEHRAMI E SARAMATI (2007) Caso Behrami e Saramati c. Francia 2007: nel primo si tratta di violazione di art. 2 per incidente occorso in un campo minato a due ragazzini uno morto e uno ferito per mancato sminamento attribuito al contingente francese UNMIK. Nel secondo di violazione di art. 5 Cedu per detenzione ingiusta e arbitraria sotto responsabilità KFOR.

CASI BEHRAMI E SARAMATI (2007) Corte europea esclude che vi possa essere responsabilità Stato affermando responsabilità CdS che dunque rende di fatto impunibili gli atti: Qualifica UNMIK come organo sussidiario dell’ONU; Qualifica KFOR come missione sotto il controllo del CdS.

CASI BEHRAMI E SARAMATI (2007) Fondamentale nel ragionamento della Corte è la funzione del CdS nell’ambito del Capo VII della Carta che non può ricevere interferenze di alcun genere. Ciò vale ad escludere la competenza della Corte trattandosi di atto di OIG, ma soprattutto di atti del CdS

RESPONSABILITA’ PER PEACE KEEPING OPERATIONS Diverso invece il caso Al Jedda c. Regno Unito del 2011 (Corte europea 7.7.2011) in questo caso si trattava di illeciti posti in essere in seguito all’occupazione inglese dell’Iraq e si affermò che ris. 1511/2003 che autorizzava intervento ex post non fosse sufficiente ad attribuire responsabilità all’ONU.

RESPONSABILITA’ PER PEACE KEEPING OPERATIONS Al Jedda era cittadino iracheno, che aveva chiesto asilo politico in Inghilterra e ne aveva acquistato la cittadinanza; tornato a Baghdad era stato arrestato nel 2004 perché sospettato di far parte di organizzazioni terroristiche, in applicazione delle ris. del CdS , ma in violazione di art. 5 Cedu.

RESPONSABILITA’ PER PEACE KEEPING OPERATIONS I giudici inglesi cui si era rivolto avevano attribuito responsabilità all’ONU; invece Corte di Strasburgo la attribuisce a Regno Unito perché risoluzione CdS non rileva nel contesto dell’occupazione inglese dell’Iraq. Una detenzione attuata senza possibilità di difesa (tutela del contraddittorio) rientrava nelle competenze esplicate dagli Stati e quindi si ricollegava alla loro responsabilità.

RESPONSABILITA’ DEI SINGOLI PER CRIMINI COMMESSI NELLE PEACE KEEPING OPERATIONS Problema collegato è la responsabilità dei singoli per crimini commessi nell’ambito delle peace keeping operations…cui può ricollegarsi responsabilità di ONU….

RESPONSABILITA’ DEI SINGOLI PER CRIMINI COMMESSI NELLE PEACE KEEPING OPERATIONS RESPONSABILITA’ ONU RESPONSABILITA’ STATO INVIO RESPONSABILITA’ PENALE DEL SINGOLO

RESPONSABILITA’ PER CRIMINI E PEACE KEEPING OPERATIONS Ris. 1422/2002 e 1487/2003 affrontano il problema della responsabilità penale dei componenti delle missioni, chiedendo alla Corte penale internazionale di non procedere (in base a immunità) contro funzionari ONU appartenenti a Stati non aderenti allo Statuto.

RESPONSABILITA’ PER CRIMINI E PEACE KEEPING OPERATIONS Art. 16 dello Statuto della CPI prevede che “nessuna indagine o procedimento penale possono essere iniziati o proseguiti per un periodo di 12 mesi dopo una richiesta in tal senso da parte del CdS, richiesta che può essere rinnovata alle stesse condizioni”. Immunità durava 12 mesi poi rinnovabili; in seguito a Iraq e gravi crimini commessi da forze USA non venne rinnovata la richiesta (non avrebbe incontrato maggioranza in CdS).

RESPONSABILITA’ PER CRIMINI E PEACE KEEPING OPERATIONS Dibattito su legittimità di tali risoluzioni… Dubbi sulla possibilità di ricondurle al capo VII della Carta perché l’attività della CPI non può configurarsi minaccia alla pace…che costituisce il presupposto delle risoluzioni adottate in base al Capo VII. Legittimità di richiesta è contestata sulla base del fatto che CdS può occuparsi solo di singoli casi concreti…

RESPONSABILITA’ PER CRIMINI E PEACE KEEPING OPERATIONS In realtà CdS ha il potere di istituire forze di pace e di disciplinarne status e funzionamento e l’immunità rientra in tale status (minaccia alla pace è presupposto per la costituzione di tali forze);

RESPONSABILITA’ PER CRIMINI E PEACE KEEPING OPERATIONS Più in generale il CdS deve osservare il diritto internazionale umanitario e le norme poste a tutela dei diritti umani…la richiesta generale di immunità si considera in possibile contrasto con tali aspetti…

RESPONSABILITA’ PER CRIMINI E PEACE KEEPING OPERATIONS …possibile soluzione: solo considerando che nel caso il CdS si riferisca all’assenza di giurisdizione penale internazionale, non immunità assoluta dalla giurisdizione perché rimane la possibilità di perseguire i crimini nell’ambito di corti penali nazionali.

RESPONSABILITA’ PER CRIMINI E PEACE KEEPING OPERATIONS Repressione penale nazionale spesso inefficace: ad es. sent. Trib. Livorno 1996 per atti di tortura commessi da peace keepers italiani a Mogadiscio nel corso di UNOSOM II (1993 – 1995) e tentato stupro- condanna pena lieve poi reato prescritto nel corso del processo di appello; Progetto di Convenzione iniziato nel 2006: contrasti tra competenza di Stato territoriale, Stato di invio, Stato di nazionalità della vittima.

POSSIBILE CONVENZIONE ONU? AG ha approvato progetto con ris. 6.12.2007/ n. 62/63 ma il progetto incontra molte critiche degli Stati anche per l’estensione della responsabilità da esso prevista…

DELEGA/AUTORIZZAZIONE DELL’USO DELLA FORZA DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI Insuccesso delle missioni di peace enforcement (Somalia, ex Jugoslavia) ha evidenziato la necessità di ricorrere a strumenti alternativi quale la delega agli Stati di utilizzare la forza da sé o tramite le organizzazioni regionali.

DELEGA/AUTORIZZAZIONE DELL’USO DELLA FORZA DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI CdS Delega STATI Cap. VII STATI/OIG Cap. VIII-direzione delle operazioni

DELEGA/AUTORIZZAZIONE DELL’USO DELLA FORZA DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI FONTE: tale possibilità non è prevista dal capo VII della Carta, che anzi vieta l’uso della forza agli Stati membri delle Nazioni Unite (salvo legittima difesa) e la accentra in capo al CdS. Si è formata però una norma consuetudinaria in deroga, in seguito all’ampia prassi del CdS.

DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI MILITARI DEGLI STATI AUTORIZZATE DAL CDS Nell’impossibilità di disporre di un proprio esercito, il CdS ha autorizzato le operazioni militari da parte dei singoli Stati, nei casi in cui avrebbe dovuto provvedervi direttamente in presenza dei presupposti dell’art. 39 Carta.

DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI MILITARI DEGLI STATI AUTORIZZATE DAL CDS Prassi significativa dopo guerra in Iraq (1991) PRIMA: CASO COREA (ris. 53 e 54/1950)-a favore di Corea del Sud contro Corea del Nord e uso bandiera NU da parte di Stati che agivano sotto il comando USA (Corea del Sud non parte ONU all’epoca); CONTRO RODHESIA del SUD (ris. 221/1966) si autorizza Gran Bretagna a fermare arrivo in Mozambico di petrolio destinato a Rhodesia per politica di apartheid

DELEGA/AUTORIZZAZIONE DELL’USO DELLA FORZA DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI CASO COREA : grazie all’assenza del rappresentante sovietico, poté autorizzare un intervento militare in aiuto al governo sudcoreano dopo l’invasione delle forze nordcoreane (1950).

CASO COREA Dal punto di vista tecnico la ris. 27.6.1950 n. 83 adottata dal CdS contiene una mera RACCOMANDAZIONE, nel senso che raccomanda agli Stati membri di fornire alla repubblica di Corea l’assistenza necessaria per respingere l’attacco armato subito e ristabilire la pace e la sicurezza internazionale nella regione.

CASO COREA La reazione collettiva era già legittima a titolo di legittima difesa collettiva e quindi si discute se si parla di AUTORIZZAZIONE – forse possibile da giustificare nella parte in cui si parla di “ristabilire la pace la sicurezza internazionale nella regione”.

CASO RHODESIA DEL SUD In questo caso è forse più facile parlare di autorizzazione all’uso della forza da parte degli Stati perchè si tratta di autorizzare un comportamento che altrimenti sarebbe illecito.

CASO RHODESIA DEL SUD Con ris. 9.4.1966 n. 221 il CdS invita gli Stati a fare del loro meglio per attuare le sanzioni decise contro la Rhodesia del Sud tra cui l’embargo sul petrolio e I prodotti petroliferi e dopo aver constatato che invece l’approvigionamento di petrolio continuava ad avvenire tramite il porto di Beira (Mozambico), invitava e abilitava il Regno unito a impedire con qualsiasi mezzo e anche con l’uso della forza se necessario l’arrivo di petrolio nel porto di Beira se poi esso era destinato alla Rhodesia del Sud.

DELEGA/AUTORIZZAZIONE DELL’USO DELLA FORZA DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI GUERRA DEL GOLFO: il Consiglio ha autorizzato mediante risoluzione gli Stati membri ad utilizzare tutti i mezzi necessari per assicurare il rispetto da parte irakena di alcune sue precedenti risoluzioni. Una coalizione di Stati a guida statunitense è dunque intervenuta militarmente (operazione Desert Storm) liberando il Kuwait dalle truppe di occupazione di Baghdad.

DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI MILITARI DEGLI STATI AUTORIZZATE DAL CDS CONTRO IRAQ per LIBERARE KUWAIT (ris.. 678/1990) CdS autorizza gli Stati a utilizzare mezzi necessari per far rispettare ris. 660 che aveva ordinato ritiro delle truppe irachene.

DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI MILITARI DEGLI STATI AUTORIZZATE DAL CDS DOPO IRAQ estensione dei casi di autorizzazione all’uso della forza: Motivi umanitari: Bosnia, Somalia, Ruanda, Congo, Haiti, Ciad, Repubblica Centro Africana Attuazione accordi di pace: ex Jugoslavia, Costa d’Avorio, Liberia; Assistere amministrazioni transitorie: Kosovo, Timor Est; Occupazione militare di un territorio in un conflitto internazionale (Afghanistan)

DELEGA/AUTORIZZAZIONE DELL’USO DELLA FORZA DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI Nei venti anni successivi il Consiglio di Sicurezza ha creato no-fly zones sulla Bosnia negli anni ’90 e sulla Libia nel 2011 (ris. 1973 (2011)) autorizzando gli Stati membri ad utilizzare tutti i mezzi necessari per farle rispettare. In entrambi i casi la NATO ha organizzato operazioni militari aeree (Deny Flight e Unified Protector rispettivamente) che hanno colpito anche obiettivi terrestri

DELEGA/AUTORIZZAZIONE DELL’USO DELLA FORZA DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI TRAMITE OIG Testualmente tale possibilità è prevista solo nel CAPO VIII - INTERVENTO DI ORGANIZZAZIONI REGIONALI NEL SISTEMA DI SICUREZZA COLLETTIVA: Art. 52 richiama il principio di soluzione pacifica delle controversie (art. 33) tramite intervento di organizzazioni regionali. Art. 53 prevede azioni coercitive sotto il comando del CdS e con la sua autorizzazione- che non siano inquadrabili come legittima difesa .

DELEGA/AUTORIZZAZIONE DELL’USO DELLA FORZA DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI in OIG Art. 54 della Carta prevede inoltre obbligo delle organizzazioni regionali di informare il CdS delle azioni da esse intraprese o progettate per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

DELEGA/AUTORIZZAZIONE DELL’USO DELLA FORZA DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI IN OIG Norma più importante è art. 53, par. 1 della Carta, che si occupa delle organizzazioni regionali che perseguono scopi di mutua assistenza e difesa tra i membri e prevede che il CdS utilizzi gli accordi o le organizzazioni regionali per azioni coercitive sotto la sua direzione. Inoltre art. 53 prevede che “ nessuna azione coercitiva potrà essere intrapresa in base ad accordi regionali senza l’autorizzazione del CdS”.

DELEGA/AUTORIZZAZIONE DELL’USO DELLA FORZA DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI IN OIG Molto spesso comunque il CdS richiama anche in questo ambito il capo VII per evitare la direzione delle operazioni di cui al capo VIII: ad es. intervento NATO in Libia del 2011

AUTORIZZAZIONE A USARE LA FORZA IN CRISI INTERNE Ad es. Timor Est : INTERFET è forza multinazionale guidata da Australia e incaricata dal CdS di ristabilire pace e sicurezza a Timor Est dopo il referendum a favore dell’indipendenza dall’Indonesia (ris. 1264/1999) poi sostitutita da UNTAET ris. 1272/1999 missione sovrapposta al peace keeping e allo State building.

AUTORIZZAZIONE A USARE LA FORZA IN CRISI INTERNE DOPO IRAQ estensione dei casi di autorizzazione all’uso della forza in crisi interne: Motivi umanitari: Bosnia, Somalia, Ruanda, Congo, Haiti, Ciad, Repubblica Centro Africana, Libia (2011/1973) Attuazione accordi di pace: ex Jugoslavia, Costa d’Avorio, Liberia; Assistere amministrazioni transitorie: Kosovo, Timor Est ; Occupazione militare di un territorio in un conflitto internazionale (Afghanistan); Repressione pirateria al largo coste Somalia

AUTORIZZAZIONE A USARE LA FORZA IN CRISI INTERNE Ris. 1973 del 17.3.2011 (astensione Cina e Russia) CdS autorizza gli Stati sia singolarmente sia nell’ambito di organizzazioni regionali a intraprendere misure necessarie per proteggere popolazione civile e per rispettare interdizione dei voli sui cieli libici. La NATO unifica poi l’azione così autorizzata in base al cap. VII. kosovo

APPLICAZIONE DEL CAPO VIII – INTERVENTO DI ORGANIZZAZIONI REGIONALI NEL SISTEMA DI SICUREZZA COLLETTIVA. Problema: azione senza autorizzazione, ad es. NATO in Kosovo- OAS 1962 per impedire che Cuba ricevesse missili da ex URSS - fondamento normativo? Non esiste- quindi è probabile violazione della Carta ONU.

CASO KOSOVO Ad es. nel caso Kosovo vi erano state risoluzioni che qualificavano la situazione in Kosovo come minaccia alla pace (ris. 1998/1160, ris. 1998/1199 e 1998/1203); la Nato è organizzazione regionale ex art. 53 Carta ma mancava autorizzazione del CdS. Ris. 1244/1999 dubbia natura – no autorizzazione ex post (opposizione Russia e Cina)

PRASSI SUCCESSIVA AUTORIZZAZIONE POSTERIORE A INTERVENTO? La ris. 1244/1999 istituì l’UNMIK, l’amministrazione provvisoria del Kosovo attribuendo alla NATO la responsabilità della sicurezza esterna del paese. Non contiene sanatoria della illegittimità della guerra aerea.