L’ obbligo di conservazione Verona, 7 Novembre 2017 Relatore: Andrea Coloni Dottore Commercialista
OGGETTO DELL’OBBLIGO COPIA DEI DOCUMENTI ACQUISITI IN OCCASIONE DELL’ADEGUATA VERIFICA DATI E DOCUMENTI DEVONO ESSERE CONSERVATI PER 10 ANNI DALLA CESSAZIONE DELL’INCARICO (SANZIONI …) Andrea Coloni – Dottore Commercialista
I DOCUMENTI DEVONO CONSENTIRE DI RICOSTRUIRE UNIVOCAMENTE: Data di instaurazione incarico; Dati identificativi del Cliente, titolare effettivo ed eventuale esecutore; Informazioni su scopo e natura della prestazione professionale; Data, importo, causale dell’operazione e i mezzi di pagamento utilizzati. Andrea Coloni – Dottore Commercialista
LE MODALITA’ DI CONSERVAZIONE (DIGITALE O CARTACEO) DEVONO: Rispettare norme privacy; Prevenire perdita dei dati; Garantire ricostruzione operatività cliente; Indicare i soggetti che alimentano/maneggiano/accedono ai dati e alle informazioni; Andrea Coloni – Dottore Commercialista
LE MODALITA’ DI CONSERVAZIONE DEVONO GARANTIRE (segue): 5) Accessibilità completa e tempestiva alle Autorità; 6) Integrità dei dati e non alterabilità successivamente all’acquisizione; 7) Trasparenza, completezza, chiarezza dei dati e delle informazioni; 8) Mantenimento della storicità. Andrea Coloni – Dottore Commercialista
VEDERE INDICAZIONI MANUALE CNDCEC 17/12/2015 FASCICOLO DEL CLIENTE VEDERE INDICAZIONI MANUALE CNDCEC 17/12/2015 BOZZA AC Andrea Coloni – Dottore Commercialista
Andrea Coloni – Dottore Commercialista