Sul detto comune 1793.

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Transcript della presentazione:

Sul detto comune 1793

Principi in generale Lo stato civile, considerato solo come stato giuridico, è dunque fondato sui seguenti principi a priori: la libertà di ogni membro della società in quanto uomo; l’uguaglianza di esso con ogni altro, in quanto suddito; l’indipendenza di ogni singolo membro in un corpo comune. in quanto cittadino. Questi principi non sono leggi emanate dallo Stato già costituito, bensì leggi secondo le quali, unicamente, è possibile in generale una costituzione dello Stato secondo principi puramente razionali del diritto esterno dell’uomo.

La libertà   La libertà dell’individuo in quanto uomo [...] io esprimo nella formula seguente: “Nessuno può costringermi ad essere felice a suo modo [...] ma a ciascuno è lecito ricercare la propria felicità per la via che a lui sembra buona, purché alla libertà degli altri di tendere ad analogo scopo, la quale può coesistere con la libertà di ogni altro secondo una possibile legge universale, egli non rechi pregiudizio alcuno [...]”. [...] Non un governo paterno, ma un governo patriottico [...], è quello che unicamente può essere concepito per uomini capaci di diritti [...]

L’uguaglianza L’uguaglianza dell’individuo in quanto suddito, la cui forma può esprimersi così: “Ogni membro del corpo comune ha verso gli altri diritti coattivi, dai quali solo il sovrano è escluso (poiché egli non è membro di esso, ma lo crea e lo conserva); e dove solo il sovrano ha il potere di costringere senza essere egli stesso sottoposto ad una legge coattiva” [...] Questa generale uguaglianza degli uomini in uno Stato, in quanto sudditi di esso, coesiste però benissimo con la massima disuguaglianza nella qualità e nel grado del loro possesso. [...] Ma in ordine al diritto [...] essi sono come sudditi tutti uguali fra loro perché nessuno può esercitare coazione su un altro se non in virtù della pubblica legge.

L’indipendenza L’indipendenza di un membro del corpo comune in quanto cittadino, cioè in quanto membro del potere legislativo. In fatto di legislazione, tutti coloro che sono liberi e uguali sotto leggi pubbliche già esistenti non sono tuttavia da considerarsi uguali per ciò che riguarda il diritto di dare queste leggi. Quelli che non posseggono tale diritto sono però, come membri della comunità, ugualmente tenuti all’osservanza di queste leggi e partecipano quindi alla protezione offerta dalle medesime, non però come cittadini, bensì come consociati sotto la protezione del corpo comune.