NOZIONI MINIME DI DIRITTO Corso di aggiornamento D.D “Amedeo Cognengo” di Castellamonte A cura del Prof. Federico Morgando
LA COSTITUZIONE Generalmente, per costituzione si intende un documento scritto solenne, contenente la disciplina dell’organizzazione dei supremi organi statali e la proclamazione di una serie di diritti e di doveri dei consociati: tale posizione risente indubbiamente dell’influenza esercitata dall’art. 16 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789, secondo cui «ogni società dove non sia assicurata la garanzia dei diritti, né stabilita la separazione dei poteri, non ha una costituzione». Tuttavia, a una nozione formale e prescrittiva (la c. come documento scritto e caratterizzato da particolari contenuti) si affianca una nozione materiale e descrittiva, per cui si è detto che anche l’ordinamento britannico, l’antico regime o addirittura l’antica Atene hanno una costituzione. In questo senso, quindi, si può parlare di una nozione più larga di c., come equivalente di forma di governo o di regime politico: tale vanno intesi, per esempio, i riferimenti alla c. contenuti nel “De Republica” di Cicerone. D’altra parte, sempre nell’ambito di una nozione più ampia di c., ci sono studiosi che hanno finito con identificarla con il contratto sociale, in corrispondenza del recupero di questo concetto da parte di alcuni dei maggiori esponenti della filosofia politica nordamericana contemporanea.
CARATTERISTICHE DELLA NOSTRA COSTITUZIONE
TESTO COSTITUZIONE
REPUBBLICA DEMOCRATICA
LA DEMOCRAZIA PUÒ ESSERE
ARTICOLO 3 TESTO Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
COMMENTO ART. 3 COSTITUZIONE
Le specificazioni deL principio di eguaglianza Sono contenute nell'ultima parte dell'art. 3, 1 comma, dove è fatto divieto al legislatore di porre in essere “distinzioni per motivi di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”. Storicamente costituiscono i principali motivi di discriminazione (disparità uomo‑donna) o addirittura di persecuzione (per minoranze politiche, razziali, linguistiche, religiose) da parte dei potere politico. Il controllo di legittimità costituzionale di leggi che pongano in essere differenziazioni con riferimento a questi parametri deve essere particolarmente rigoroso.
COSA È IL DIRITTO diritto oggettivo (norma agendi): è l’insieme delle norme giuridiche obiettive e uniformi che regolano l’agire umano e la vita collettiva in un ordinamento giuridico. diritto soggettivo ( facultas agendi): è il potere di agire di un soggetto a tutela di un proprio interesse riconosciuto dall'ordinamento giuridico, nonché la pretesa dello stesso - garantita e disciplinata dal diritto oggettivo - nei confronti di altri soggetti o beni.
DEFINIZIONE NORMA GIURIDICA Una norma giuridica risulta composta da due elementi: la fattispecie o situazione-tipo, che consiste nella descrizione di un fatto astratto, e la statuizione o disciplina, che è la conseguenza, positiva o negativa, ricollegata dal diritto alla fattispecie. Così, ad esempio, una norma dispone che qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto (fattispecie), obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno (statuizione); un’altra che quando la cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l’uso a cui è destinata (fattispecie), il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto (statuizione); un’altra ancora che chiunque cagiona la morte di un uomo (fattispecie) è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno (statuizione) e così via.
NORMA GIURIDICA
INTERPRETAZIONE DELLA NORMA GIURIDICA Tipi di interpretazione a seconda degli interpreti. In relazione ai soggetti che la compiono può essere: a) autentica: quando proviene dallo stesso legislatore per chiarire il significato di norme preesistenti; la legge interpretativa, successiva nel tempo alla legge interpretata, ha efficacia retroattiva ed è vincolante per tutti i destinatari; b) giudiziale: quando è compiuta dai giudici nell'esercizio della funzione giurisdizionale, ed è vincolante soltanto per le parti del giudizio; c) dottrinale: quando proviene dagli studiosi del diritto; non ha carattere vincolante.
FONTI DEL DIRITTO
GERARCHIA FONTI DEL DIRITTO In base a tale criterio le fonti si collocano su gradini diversi a seconda dell'importanza che viene loro riconosciuta. Esistono tre livelli gerarchici: -I livello: Fonti costituzionali (Costituzione, leggi costituzionali e di revisione costituzionale); -II livello: Fonti legislative, dette anche fonti primarie (leggi, decreti legge e decreti legislativi, regolamenti UE, leggi regionali); -III livello: Fonti regolamentari, dette anche fonti secondarie (regolamenti del Governo, degli enti locali).
PRINCIPIO GERARCHICO FONTI
EFFICACIA DELLE NORME GIURIDICHE
PRINCIPIO DELLA RISERVA DI LEGGE Il principio della riserva di legge si applica nei casi in cui la Costituzione o altre leggi prevedono che la disciplina di una determinata materia sia riservata alla legge e che quindi non possa intervenire a regolare tale materia una fonte secondaria, quale ad es. il regolamento del Governo; si dice allora che la materia è riservata alla legge e agli atti aventi forza di legge. La riserva di legge ha una funzione di garanzia, in quanto vuole assicurare che in materie particolarmente delicate, come nel caso dei diritti fondamentali del cittadino, le decisioni vengano prese dall'organo più rappresentativo del potere sovrano ovvero dal Parlamento.
LA RISERVA DI LEGGE Può ESSERE assoluta, se viene imposto al Parlamento (o al Governo nel caso di decreto legge e decreto legislativo) di regolare integralmente la materia con legge o atto avente forza di legge, senza lasciare alcuno spazio all’intervento di fonti regolamentari o secondarie; relativa, se viene richiesto al legislatore di dettare con legge o atto avente forza di legge solo i criteri generali che disciplinano una determinata materia, mentre l'attuazione della stessa può avvenire con regolamenti autorizzati o fonti secondarie, all'interno, tuttavia, dei principî e dei criteri individuati con legge.
NULLUM CRIMEN NULLA POENA SINE LEGE
ART. 24 COSTITUZIONE Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
ART. 25 COSTITUZIONE Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.
ART. 27 COSTITUZIONE La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.
PRINCIPIO DELLA SEPARAZIONE DEI TRE POTERI La separazione dei tre poteri è uno dei principi fondamentali dello stato di diritto e della democrazia liberale. Consiste nell'individuazione di tre funzioni pubbliche nell'ambito della sovranità dello Stato: legislazione, amministrazione giurisdizione e nell'attribuzione delle stesse a tre distinti poteri, intesi come organi o complessi di organi dello Stato indipendenti dagli altri poteri: il potere legislativo, il potere esecutivo e il potere giudiziario.
Montesquieu L'esprit des lois
GLI ORGANI COSTITUZIONALI
SEPARAZIONE DEL POTERE NELLA COSTITUZIONE Art. 70: La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. Art 92: Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri. Art. 101: La giustizia è amministrata in nome del popolo. Art. 102:La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario. Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.
PRESIDENTE DELLAREPUBBLICA Art. 87: Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura . Può concedere grazia e commutare le pene.
CORTE COSTITUZIONALE Art. 134 La Corte costituzionale giudica : sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione .
GRAZIE PER L’ATTENZIONE