Principio di non discriminazione
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali Art. 14: Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere garantito, senza alcuna distinzione, fondata soprattutto sul sesso, la razza, il colore, la lingua, le opinioni politiche o altre opinioni, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, sui beni di fortuna, nascita o ogni altra condizione
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea Art. 21: 1. E’ vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali
Art. 22: L’Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica
Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea Art. 10: Nella definizione e nell’attuazione delle sue politiche e azioni, l’Unione mira a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale
Art. 19…. Il Consiglio… può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza, o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale
Direttiva 2000/78/CE del Consiglio dell’Unione Europea, 27 novembre 2000
Decreto Legislativo n. 216/2033 Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro
Art. 1: Il presente decreto reca le disposizioni relative all’attuazione della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione, dalle convinzioni personali, dagli handicap, dall’età e dall’orientamento sessuale, per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro, disponendo le misure necessarie affinché tali fattori non siano causa di discriminazione…
Art. 2: Ai fini del presente decreto… per principio di parità di trattamento si intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della religione, delle convinzioni personali, degli handicap, dell’età o dell’orientamento sessuale. Tale principio comporta che non sia praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta, così come di seguito definite:
a) discriminazione diretta quando, per religione, per convinzioni personali, per handicap, per età o orientamento sessuale, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata, o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga;
b) Discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura,le persone portatrici di handicap, le persone di una particolare età o di un orientamento sessuale in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone