L'ORDINAMENTO GIURIDICO E LE FONTI DEL DIRITTO 17/09/2018 diritto europeo dell'informazione
diritto europeo dell'informazione La norma giuridica Il diritto si presenta come un insieme di comandi rivolti ai consociati per dare ordine alla loro convivenza e per regolare e organizzare le loro attività; Questi comandi possono riferirsi ad un singolo fatto concreto, ad es. la sentenza che condanna Tizio a restituire del danaro, oppure l’ordinanza del Sindaco che vieta il consumo di acqua per irrigazione dei giardini; Altre volte, questi comandi possono riferirsi a casi generali ed astratti, cioè suscettibili di presentarsi un numero indeterminato di volte, ed es. “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”: questo comando generale ed astratto si dice NORMA GIURIDICA. 17/09/2018 diritto europeo dell'informazione
LA RATIO della norma giuridica Il suo carattere generale ed astratto consente di escludere che essa sia posta per favorire o danneggiare una persona determinata e ad impedire la discriminazione individuale al momento dell’applicazione; Tende ad assicurare maggior ordine nella vita sociale; Consente la prevedibilità delle decisioni che verranno prese nei singoli casi concreti. 17/09/2018 diritto europeo dell'informazione
diritto europeo dell'informazione RIMEDI E MECCANISMI SANZIONATORI Il precetto contenuto nella norma si presenta quasi sempre con uno o più rimedi o meccanismi sanzionatori istituiti per assicurare il risultato che la norma si propone Talvolta si tratta di una pena per il trasgressore; Può aversi poi una coazione diretta per impedire il compimento di un atto vietato; Può venire disposta l’esecuzione forzata; ALTRE VOLTE, il diritto attribuisce determinati vantaggi, (ad es. riconosce efficacia al contratto); NON TUTTE LE NORME SONO COLLEGATE A UN MECCANISMO SANZIONATORIO O AD UN RIMEDIO (l’art.315 c.c. dispone che il figlio deve rispettare i genitori) 17/09/2018 diritto europeo dell'informazione
diritto europeo dell'informazione Queste regole giuridiche si collegano con altre a formare quel COMPLESSO COORDINAMENTO DI REGOLE che è l’ ORDINAMENTO GIURIDICO Il collegamento con mezzi coercitivi (quale possibilità) per la realizzazione dei propri fini caratterizza l’ordinamento giuridico; Ciò non significa che l’osservanza delle norme giuridiche dipenda principalmente da timore della sanzione o condanna; Il rispetto della norma giuridica nasce più spesso dalla sua accettazione (riconoscimento della sua utilità), dall’abitudine, dalla convinzione morale, dalla consuetudine, dall’obbedienza. 17/09/2018 diritto europeo dell'informazione
Le FONTI del diritto italiano sono: 1. La Costituzione 2. Le leggi ordinarie dello Stato 3. Le leggi regionali 4. I regolamenti 5. Gli usi Al diritto nazionale italiano, prodotto dalle fonti ora elencate, si affianca quello comunitario. Il trattato istitutivo della Comunità Europea, cui aderisce l’Italia, attribuisce alla Comunità il potere di emanare, in materie determinate, delle norme (regolamenti comunitari) direttamente applicabili in tutti gli Stati membri. Si tratta di un vero e proprio potere legislativo della Comunità e di una corrispondente limitazione della sovranità dello stato italiano, secondo la previsione dell’art. 11 della Costituzione. 17/09/2018 diritto europeo dell'informazione
diritto europeo dell'informazione L’ordine di elencazione delle fonti del diritto italiano esprime una precisa gerarchia: La legge ordinaria non è valida se contraddice alla Costituzione; La legge regionale deve legiferare nelle materie competenti ed entro i limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato; Il regolamento non è valido se contraddice la legge; Nelle materie regolate dalle leggi o dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati. 17/09/2018 diritto europeo dell'informazione
diritto europeo dell'informazione Alle fonti del diritto italiano sono dedicate alcune disposizioni anteposte al codice civile: le Disposizioni sulla legge in generale; L’art. 1 delle Disposizioni dà delle fonti un elenco un po’ di verso da quello sopra enunciato, perché comprende nell’ordine: “leggi, regolamenti, norme corporative, usi”. Ma va tenuto presente che il codice civile e le sue disposizioni preliminari risalgono al 1942. Successivamente alla caduta del fascismo fu soppresso l’ordinamento corporativo (venne così meno la fonte di produzione delle norme). Il 1° gennaio 1948 entrava in vigore la Costituzione repubblicana come fonte di diritto sovraordinato alle altre. La Costituzione introduceva una sia pur limitata potestà legislativa delle Regioni. 17/09/2018 diritto europeo dell'informazione
diritto europeo dell'informazione La Costituzione della Repubblica Italiana sta al primo posto nella gerarchia delle fonti: Sia per il carattere intrinseco di norma fondamentale che regge la comunità degli italiani; Sia perché esprime i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico. La Costituzione infatti è un documento di altissimo livello civile, elaborato e promulgato in un momento storico in cui si volevano gettare le fondamenta della nuova democrazia repubblicana. Essa detta le norme fondamentali di organizzazione dello Stato: 1) Regolando le fonti creatrici del diritto; 2) Determinando gli organi supremi, i loro compiti, responsabilità e reciproci rapporti; 3) Legittimando i poteri pubblici; 4) Sancendo la sacralità di alcuni diritti. 17/09/2018 diritto europeo dell'informazione
diritto europeo dell'informazione Oltre alle norme citate, nella Costituzione vi è un’altra grande categoria di norme costituzionali che proclama i diritti e i doveri fondamentali dei cittadini e dei gruppi sociali. Queste disposizioni non riguardano solo i rapporti tra i cittadini e lo Stato, ma anche i rapporti dei cittadini tra loro: in tal modo la Costituzione esprime anche regole fondamentali del diritto privato. 17/09/2018 diritto europeo dell'informazione
La diversità tra norme costituzionale e leggi ordinarie Sta nel fatto che le prime vincolano non solo i privati, i giudici e gli organi esecutivi dello Stato, ma anche lo stesso Parlamento, fissando direttamente limiti alla legislazione (il Parlamento può derogare alla Costituzione, ma solo per mezzo di leggi di revisione costituz., con un particolare procedimento e a maggioranza assoluta, art. 138 Cost.). Le leggi ordinarie, invece, devono essere conformi alla Costituzione, altrimenti non sono valide: l’invalidità per contrasto con la Costituzione viene accertata e dichiarata dalla Corte Costituzionale (art. 134 e ss. Cost.). 17/09/2018 diritto europeo dell'informazione
diritto europeo dell'informazione Al secondo posto nella gerarchia delle fonti vengono le leggi ordinarie: Per quanto riguarda il modo della loro formazione e i loro requisiti di efficacia, lo vedremo più avanti nella parte dedicata al diritto costituzionale; Qui basterà dire che le norme principali del diritto privato sono raccolte nel Codice civile del 1942; Le successive trasformazioni del diritto privato si sono espresse talvolta mediante leggi che hanno modificato gli articoli del Codice o hanno introdotto nel codice nuove disposizioni (ad es. riforma del diritto di famiglia); Altre volte, invece, la legge innovativa o integrativa non si inserisce fondamentalmente nella struttura del codice, ma si affianca ad esso come legge speciale (ad es. leggi sulla cambiale, sull’assegno, sui brevetti, sui diritti d’autore, sul fallimento, sui marchi d’impresa). Nuovi problemi e nuove esigenze hanno accresciuto il numero e l’importanza delle leggi speciali, sicchè oggi accade che le norme di base relative a determinati settori del diritto debbano essere cercate fuori dal codice civile (ad. Es. leggi sul divorzio, locazioni, contratti agrari, assicurazioni, lavoro subordinato e attività d’impresa). 17/09/2018 diritto europeo dell'informazione
Proseguendo nella gerarchia delle fonti troviamo le leggi regionali Emanate a norma degli artt. 116 e 117 Cost., in alcune materie circoscritte (ad es. ordinamento amministrativo locale, urbanistica, caccia e pesca, agricoltura e foreste, artigianato, cave e torbiere..) Esse devono restare contenute nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato e non possono essere in contrasto con l’interesse nazionale e quello di altre Regioni (ma le Regioni a statuto speciale hanno un’autonomia legislativa un poco più accentuata) Le leggi regionali emanate fuori dai limiti vengono dichiarate invalide dalla Corte Costituzionale. 17/09/2018 diritto europeo dell'informazione
Al quarto posto nella gerarchia delle leggi vengono i REGOLAMENTI Essi si distinguono in varie categorie e secondo il fondamento della loro efficacia Come fonte di diritto vengono in considerazione solo i REGOLAMENTI DI ESECUZIONE, emanati per disciplinare l’applicazione delle leggi statali e regionali, specificandole e completandole Le norme di regolamento contrarie a disposizioni di legge non sono valide e l’invalidità può essere rilevata dal giudice ordinario 17/09/2018 diritto europeo dell'informazione
diritto europeo dell'informazione Infine, gli USI, o CONSUETUDINI, nascono impersonalmente dalla tradizione, formatasi attraverso la pratica costante degli interessati (mentre le leggi sono poste dagli organi del potere costituito). Per l’esistenza di una consuetudine occorrono due elementi: 1) un elemento materiale (oggettivo) che consiste in una pratica uniforme e costante, tenuta per lungo tempo dalla generalità degli interessati in un particolare ambito di rapporti; 2) un elemento psicologico (soggettivo) che consiste nella convinzione che la consuetudine sia obbligatoria, perché conforme a una regola giuridica In mancanza di di questa seconda convinzione si ha solo un uso di fatto (es. la mancia, i regali di natale), e non un uso normativo, fonte di diritto. 17/09/2018 diritto europeo dell'informazione
diritto europeo dell'informazione Negli ordinamenti giuridici moderni il ruolo della consuetudine è relativamente ridotto, in confronto con quello della legge; Nel sistema italiano delle fonti del diritto, gli usi compaiono in posizione subordinata: nelle materie regolate da leggi e regolamenti la consuetudine ha efficacia solo in quanto sia da essi richiamata (ed es. art 892 c.c., art. 1326 c.c.). I richiami agli usi sono soventi soprattutto in materia agricola o commerciale. Accertare una consuetudine è assai meno semplice che accertare una legge: per facilitare la conoscenza degli usi, le camere di commercio ed altri enti e organi pubblici provvedono a redigerne raccolte ufficiali, gli usi così pubblicati si presumono esistenti fino a prova contraria (art. 9 Disp. Prel. Cod. civ.). 17/09/2018 diritto europeo dell'informazione
L’attività giurisdizionale La norma giuridica è generale ed astratta. A) Invece la sentenza del giudice, che applica la norma nel caso concreto, è individuale e specifica. La sentenza deve perciò essere conforme alla norma generale, deve rappresentare un’applicazione della norma al caso concreto (il procedimento di applicazione della norma ha la forma logica del sillogismo). B) a volte la norma di legge non va solo applicata, ma anche interpretata. C) altre volte non esiste una norma di legge, allora la regola giuridica va costruita con particolari tecniche, cui accenneremo. 17/09/2018 diritto europeo dell'informazione
L’interpretazione della legge Art. 12 Disp. Legge in Generale: <<Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro significato se non quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. Se un controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe (analogia legis); se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i princìpi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato (analogia iuris)>>. 17/09/2018 diritto europeo dell'informazione
diritto europeo dell'informazione Dall’art. 12 Disp. Legge in generale, discende, in ordine di importanza: 1) che il criterio interpretativo principale sia quello letterale, “significato proprio delle parole secondo la connessione di esse”; 2) Che in caso di dubbio, di lacuna legislativa, di richiamo espresso della norma, si debba far riferimento per analogia alle norme che regolano casi simili, la c.d. analogia legis (ad es. se taluno dà un informazione gratuita e questa è errata, la sua responsabilità sarà giudicata meno severamente, in analogia agli istituti giuridici a carattere gratuito). 3) Che in caso di mancanza di norme analogiche, si debba far riferimento ai principi generali dell’ordinamento dello Stato, i quali si ricavano induttivamente dall’insieme delle leggi, o si trovano formulati in norme costituzionali o astratte, la c.d. analogia iuris (ad es. eguaglianza dei cittadini, diritti naturali, responsabilità, buona fede). 17/09/2018 diritto europeo dell'informazione
Le clausole generali: cosa e quali sono Nelle ipotesi sin qui analizzate l’interpretazione nasce dal margine di indeterminatezza delle espressioni verbali o dall’esistenza di lacune nell’ordinamento giuridico. Ma accade anche, assai spesso, che il legislatore si limiti consapevolmente a dettare direttive di massima, delegando alla giurisprudenza il compito di svilupparle, integrarle, specificarle: ciò per evitare scelte alternative tra soluzioni tutte insoddisfacenti, cioè per meglio adattare al caso concreto la legge generale e astratta. Da qui, l’impiego delle c.d. CLAUSOLE GENERALI. Le più importanti sono: giusta causa (1723,1990,2285 c.c.), giustificato motivo (153 c.c), grave motivo (24 c.c.), danno ingiusto (2043 c.c.), interesse meritevole di tutela (8, 1322 c.c.), buona fede (nel senso di correttezza: 1337, 1366, 1375 c.c.), BUON COSTUME ( 1343,2035 c.c.), ORDINE PUBBLICO (1343, c.c.), diligenza del buon padre di famiglia (382, 703, 1001, 1176, 1587, 1710.. C.c.), ed altri. 17/09/2018 diritto europeo dell'informazione
diritto europeo dell'informazione Il giudice e la legge Da quanto detto, risulta che i giudici svolgono anche un’opera di interpretazione dell’ordinamento giuridico, e non si limitano solo ad applicare norme già formulate dal legislatore, ma devono decidere secondo regole che essi stessi costruiscono, con i metodi sopra accennati, collocando queste regole giurisprudenziali create entro le lacune, o nell’ambito delle clausole generali. Queste regole elaborate dei giudici non hanno la stessa efficacia delle leggi. Infatti la legge è vincolante per la generalità dei casi, invece la regola costruita dal giudice in sede di interpretazione o integrazione è vincolante per un solo caso concreto. Occorre però dire che ogni decisione giudiziaria costituisce un precedente che influenza di fatto le decisioni successive. Su alcune interpretazioni finiscono così per formarsi degli orientamenti giurisprudenziali stabili, che consentono di prevedere con un certo grado di probabilità le decisioni giudiziarie. Ma poiché i precedenti di giurisprudenza non sono vincolanti, il giudice potrà sempre discostarsene, se ritenga la precedente interpretazione inesatta o inopportuna. Le regole così elaborate dalla giurisprudenza hanno, pur con diversa efficacia, lo stesso tipo di contenuto delle norme di legge. 17/09/2018 diritto europeo dell'informazione
diritto europeo dell'informazione L’ordinamento giuridico si divide in due grandi settori: DIRITTO PRIVATO E DIRITTO PUBBLICO Il DIRITTO PUBBLICO ha per oggetto, in primo luogo, l’organizzazione dello Stato, degli enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, etc.), e di altri enti pubblici: enti cioè, che sono costituiti per realizzare interessi collettivi, ed ha questo scopo sono dotati di poteri di supremazia. Rientrano nel diritto pubblico, in secondo luogo, i rapporti reciproci di questi enti, quando riguardano l’esercizio delle loro funzioni pubbliche, ma anche i rapporti di questi enti con i privati, quando in essi si manifesta la supremazia dell’ente pubblico e la soggezione del privato (ad es. il rapporto tra fisco e contribuente, la disciplina dell’attività edilizia, la pena per il colpevole). 17/09/2018 diritto europeo dell'informazione
Appartengono perciò al diritto pubblico: Il diritto costituzionale; Il diritto amministrativo; Il diritto tributario; Il diritto penale; La procedura penale. Avremo modo di approfondire alcuni di questi diritti, in particolare il diritto costituzionale ed il diritto amministrativo, ma solo prima di esaminare determinate norme ed istituti giuridici. 17/09/2018 diritto europeo dell'informazione
diritto europeo dell'informazione Il DIRITTO PRIVATO, invece, regola i rapporti reciproci dei singoli individui: sia nel campo personale e familiare; sia nel campo patrimoniale (contratti, responsabilità civile, obbligazioni, proprietà e altri diritti sulle cose, rapporti commerciali); regola inoltre la organizzazione e l’attività di società, associazioni, fondazioni e altri enti privati; Ed inoltre… 17/09/2018 diritto europeo dell'informazione
diritto europeo dell'informazione Non sempre lo Stato e gli enti pubblici entrano in rapporto coi privati operando una posizione di supremazia giuridica (tipica del diritto pubblico) Questo succede quando: al di fuori della “zona” in cui è ammissibile l’esercizio di poteri di supremazia, trovano applicazione le regole del diritto privato anche per i soggetti pubblici (ad es. nella respons. civile); e quando l’ente pubblico ritiene opportuno ricorrere agli strumenti del diritto privato per realizzare i propri fini, anche se di interesse collettivo (ad es. il comune che voglia acquistare un terreno per costruirci la scuola) 17/09/2018 diritto europeo dell'informazione
Dunque la distinzione tra diritto privato o pubblico: Non può dipendere dalla qualità dei soggetti; Non può dipendere dalla natura degli interessi in gioco; Dipende invece dal tipo di rapporto, secondo che esso si svolga su un piano di parità giuridica e in base a un principio di autonomia dei soggetti (DIRITTO PRIVATO), o se invece il tipo di rapporto organizzi e manifesti l’esercizio di poteri di supremazia (DIRITTO PUBBLICO). 17/09/2018 diritto europeo dell'informazione
La COSTITUZIONE e il DIRITTO PRIVATO La preminenza della Costituzione nella gerarchia delle fonti ha un duplice significato: Funzione di legittimare i pubblici poteri e di disciplinare la validità della attività legislativa. Funzione di esprimere i princìpi dell’ordinamento, proclamando i diritti e i doveri fondamentali dei cittadini e dei gruppi sociali. Insomma la Costituzione esprime la parte generale di tutto il diritto, e così anche del diritto privato, poiché i diritti e doveri fondamentali non riguardano solo i rapporti tra i cittadini e lo Stato (ad es libertà di religione art. 19,20), ma anche i rapporti dei cittadini tra loro (ad es obblighi del genitore di mantenere istruire educare i figli, art. 30). 17/09/2018 diritto europeo dell'informazione
Efficacia ed interpretazione delle norme costituzionali Le nome della Cost. spesso sono formulate in termini generali: Ciò non esclude la loro immediata efficacia precettiva; Ne rende però più delicata e difficile l’interpretazione. Una menzione particolare va alle norme di scopo, norme che si limitano a prescrivere direttive di azione da svolgere in futuro, o proclamano un diritto senza determinare i mezzi per soddisfarlo (ad es art. 3 comma 2, 4 comma 1, 31,32, 34 comma 4, 35, 38, 44, 45). Nelle norme di scopo l’inerzia del legislatore può lasciare inattuato il dettato costituzionale, ma ciò non significa che la norma sia del tutto sfornita di efficacia: esse vale pur sempre a rendere illegittimo qualsiasi provvedimento che contraddica al principio che pone. 17/09/2018 diritto europeo dell'informazione
diritto europeo dell'informazione Le norme costituzionali presentano problemi di interpretazione più delicati delle norme ordinarie (perché formulate nei termini più generali possibili) Anche qui valgono le regole già viste, ed il primo passo consiste nell’interpretazione letterale; Ma l’interpretazione letterale non è quasi mai sufficiente: si deve ricorrere alla coordinazione logico giuridica della singola disposizione. L’interpretazione del testo costituzionale non può trascurare il riferimento alla circostanze sociali ed economiche che la norma intende regolare (ad es il buon costume, artt. 19 e 21 Cost.). 17/09/2018 diritto europeo dell'informazione
Stato di diritto e stato sociale Le proclamazioni dei diritti inviolabili dell’uomo, che aprono le moderne carte costituzionali, hanno il precedente storico della <<dichiarazione dei diritti dell’uomo del cittadino>> promulgata in Francia nel 1789. Questa era imperniata sui principi della libertà, della proprietà privata e dell’uguaglianza di fronte alla legge. LIBERTA’ era intesa come autonomia degli individui e libertà di agire nel campo economico, con il solo limite del rispetto dei diritti altrui. PROPRIETA’ PRIVATA dichiarata inviolabile e sacra, era il fondamento necessario della libertà. UGUAGLIANZA si contrapponeva al preesistente regime di privilegi legali a favore dell’aristocrazia e del clero, ed affermava che la legge doveva essere uguale per tutti 17/09/2018 diritto europeo dell'informazione
diritto europeo dell'informazione Pertanto,il diritto deve essere fondato su leggi generali, al fine di assicurare l’uguaglianza; le leggi devono essere formulate chiaramente e pubblicate e devono disporre solo per il futuro. A garanzia dei diritti e delle libertà lo “Stato di diritto” concede rimedi giurisdizionali non solo nei rapporti tra privati, manche contro l’azione illegale della Pubblica Amministrazione. Per l’esercizio di tali rimedi è istituito il potere giudiziario, per assicurare la legalità, l’uguaglianza e la certezza del diritto. 17/09/2018 diritto europeo dell'informazione
Pertanto, caratterizzano lo Stato di diritto: La sovranità della legge Il sistema dei rimedi giurisdizionali La divisione dei poteri (legislativo, esecutivo e giudiziario) La certezza del diritto Il principio di irretroattività della legge 17/09/2018 diritto europeo dell'informazione
Diritti, libertà civili e loro garanzia costituzionale All’art. 2 la Cost. riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo Seguono poi le dichiarazioni dei diritti e libertà specifiche (ad es libertà personale, inviolabilità del domicilio, libertà di religione) Tra queste, assumono importanza le libertà che attengono alla comunicazione: la libertà e segretezza della corrispondenza(art.15), libertà di riunione ed associazione (art.17-18), libertà di propaganda religiosa (art.19), libertà di manifestare il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione (art.21). 17/09/2018 diritto europeo dell'informazione