Gianfranco Purpura Alle origini delle consuetudini marittime mediterranee. Symbola, sylai e lex Rhodia Affresco del II sec. d.C. da Ostia. Receptum nautarum con ceiršmbolon [D. 4, 9, 1, 3 (Ulp.)]. Assunzione della responsabilità in occasione del carico di aridi in una piccola nave mercantile (Isis Geminiana) alla presenza dell’exercitor (forse Abascantus), del vector, del mensor e del magister navis Farnaces.
Ostia. Mosaico della schola dei mensores frumentarii (Roma. Museo della Civiltà Romana - riproduzione.). Tesserae c.d. nummulariae Tessera del 55 a.C. dal Palatino, attribuita a P. Veveio Pappo, fabbricante delle anfore di Fondi, ritrovate a Marsiglia nel relitto del Grand Conglué e mercante di vino (M. Di Fazio, Fondi e il suo territorio, 2006, 56). [RUFIO VEVEI = a Rufio (servo) di Veveio ]
...kaˆ poi»saj fragšllion ™k scoin…wn p£ntaj ™xšbalen ™k toà ƒeroà... Giovanni 2, 15: ...kaˆ poi»saj fragšllion ™k scoin…wn p£ntaj ™xšbalen ™k toà ƒeroà... Pannello in stucco di G. Fratelloni (1913), raffigurante Gesù che scaccia i mercanti dal Tempio. Università di Palermo - Aula I.
Lex Rhodia Si trattava di una “codificazione” di usanze marittime e mercantili varie, contemplante il diritto di naufragio, alle quali i Rodii dal III sec. a. C. avrebbero offerto tutela? o di una leggendaria legislazione elaborata dai giuristi per legittimare pratiche commerciali e marine consolidate? o di una autentica legge dell’isola di Rodi riguardante in origine solo l’avaria? o, come sembra più probabile, di una legge ellenistica rodia concernente i dazi doganali ed incidentalmente il getto, accolta dalla giurisprudenza classica?
Tabula Amalphitana in una redazione del XV sec. Edizione Ashburner del Nomos Rhodion Nautikos. (VII sec. d. C.)
in acque internazionali, ad oltre 4000 metri di profondità. Il ROV (Remotely Operated underwater Vehicle) riprende gli ambienti interni nei quali ancora pendono i lampadari. Il relitto del Titanic. Affondato nel 1912, si trova in acque internazionali, a circa 400 miglia a sud-est di Terranova, ad oltre 4000 metri di profondità. La prua.
Pena del “giro di chiglia”. (Atene, Museo Nazionale) da H.A. Ormerod, Piracy in the ancient world, Chicago 1967.
Littera Florentina. Titolo de lege Rhodia de iactu (D. 14, 2)
D. 14, 2, 1 (Paolo, libro secundo Sententiarum) D. 14, 2, 1: De lege Rhodia de iactu Paulus libro secundo sententiarum. Lege Rhodia cavetur, ut, si levandae navis gratia iactus mercium factus est, omnium contributione sarciatur quod pro omnibus datum est. Nella Legge Rodia si stabilisce che, se è stato fatto il getto delle merci in mare per alleggerire la nave, si risarcisca con la contribuzione di tutti ciò che è stato dato per il vantaggio di tutti…
D. 14, 2, 10: Labeo libro primo pithanon a Paulo epitomatorum. Si vehenda mancipia conduxisti, pro eo mancipio, quod in nave mortuum est, vectura tibi non debetur… Se ti sei impegnato a trasportare schiavi, per quello schiavo che è morto in nave, non ti spetta compenso per il trasporto…
D. 14, 2, 2, 5: Paolo, libro 34 ad edictum. Servorum quoque qui in mare perierunt non magis aestimatio facienda est, quam qui si aegri in nave decesserint aut aliqui se praecipitaverint. Non si da luogo a stima del valore per la contribuzione in caso di schiavi morti in mare, sia che fossero morti per malattia nella nave, o si fossero lanciati da se stessi in mare.
D. 14, 2, 9: Volusius Maecianus ex lege Rhodia. J Ajxivwsi Eujdaivmono Nikomhdevw pro; Ajntwnivnon basile;a: Kuvrie basileà Ajntwn‹ne, naufravgion poihvsante ejn tÍ/ Ijkariva/ dihrpavghmen ujpo; tî dhmosivwn tîn tav Kuklavvvvvvda nhvso oijkouvntwn. Ajntwnivno ei\pen Eujdaivmoni: ejgw; me;n toà kovsmou kuvrio oJ de; novmo tÁ qalavssh. Tù novmw/ tîn JRodivwn krinevsqw tù nautikù, ejn oi mhv ti tîn h\meterwn aujtw// novmo ejnantioàtai toàto de; aujto; kai; oJ qeiovtato Au[gousto e[krinen. Petizione di Eudemone di Nicomedia all’imperatore Antonino. Signor imperatore Antonino avendo fatto naufragio in Icaria siamo stati spogliati dai pubblicani delle Cicladi. Antonino dice ad Eudemone: Io sono il signore del mondo, la legge del mare. Si giudichi in base alla legge nautica dei Rodii, in quanto non contrasti con le nostre. Così giudicò anche il Divino Augusto.
Regolamento doganale di Cauno, inciso sulle pareti esterne dell’edificio doganale del porto. I sec. d.C. E 18 – F 4: …Nulla sarà riscosso per tutte le imbarcazioni straniere che ripiegano o cercano rifugio o svernano o trasformano qualcosa o restaurano qualche parte o sostituiscono qualcosa o anche parte delle restanti attrezzature dell’imbarcazione che sono inutilizzabili o per le cose a loro mancanti delle quali potrebbero ciascuno di loro avere (bisogno) … o in allestimento per la navigazione o per alcuna scialuppa costruita… Edificio doganale di Cauno, piccolo porto commerciale rodio. I sec. d.C.
Tertulliano, Adversus Marcionem, 3, 6, 2. Atque ita coacta est cum Iudaico errore sociari et ab eo argumentationem sibi struere, quasi Iudaei, certi et ipsi alienum fuisse qui venit, non modo respuerint eum ut extraneum verum et interfecerint eum ut adversarium, agnituri sine dubio et omni officio religionis prosecuturi, si ipsorum fuisset. Scilicet nauclero illi non quidem Rhodia lex, sed Pontica caverat, errare Iudaeos in Christum suum non potuisse, quando, et si nihil tale praedicatum in illos inveniretur, vel sola utique humana condicio deceptui obnoxia persuasisset Iudaeos errare potuisse, qua homines, nec statim praeiudicium sumendum de sententia eorum, quos credibile fuerit errasse. …S’intende che quell’armatore non si atteneva alla legge Rodia, ma alla Pontica…
Iscrizione etrusca retrograda: Araz Silqetenas Spurianas Roma. Symbolon. VII/VI sec. a.C. Iscrizione etrusca retrograda: Araz Silqetenas Spurianas
Symbolon dall’abitato greco romano Montlaurès (Museo di Narbona). Symbolon in corallo. Punto di percussione per il distacco di una scheggia. Symbolon dall’abitato greco romano di Monte Iato (Palermo)
Tessera di ospitalità del II sec a. C Tessera di ospitalità del II sec a. C. da Lilibeo (Imilcone Inibalo Cloro , figlio di Imilcone, viene ospitato da Lisone figlio di Diogneto). 1 2 Il grande porto (1) commerciale (™mpÒrion) costruito nel I sec. d. C. da Erode, il Grande a Cesarea Marittima (Israele) con kleistÒj lim»n, porto interno murato (2).
Reperti dal relitto di Ulu Burun. XIV sec. a. C.
Anello d’oro spezzato dal relitto di Ulu Burun. XIV sec. a.C. Tavoletta scrittoria con incisioni trasversali per agevolare l’aderenza del sovrastante strato di cera
D. 47, 9, 10 (Ulpiano, De officio proconsulis): Ne piscatores nocte lumine ostenso fallant navigantes, quasi in portum aliquem delaturi, eoque modo in periculum naves et qui in eis sunt deducant sibique execrandam praedam parent, praesides provinciae religiosa constantia efficiant I governatori della provincia provvedano con attenta costanza affinchè i pescatori di notte non ingannino i naviganti con l’ostentare una luce, come se potesse condurre in qualche porto e in tal modo indurre in pericolo le navi e coloro che vi sono imbarcati, procacciandosi una preda esecranda.
Anfore capovolte in un magazzino della città tracia di Mesembria. IV/III sec. a.C. Nell’accordo tra il re pontico Sadala e la città di Mesembria, riferito in un’epigrafe del 280/270 a.C., sembra che la rinuncia alle pretese sui relitti e sulle navi si accompagni al versamento di un’indennità concordata di volta in volta sul valore, una sorta di riscatto
Relitto fenicio B “Elissa”. 750/700 a.C. Relitti di due navi fenicie della seconda metà dell’VIII sec. a.C. a 33 miglia al largo di Ascalona (Israele) con 400 anfore vinarie del tipo Mañá D. Ascalona (1997/9 Ballard – Stager). – 880 m. Relitto fenicio A “Tanit”. 750/700 a.C. Relitto fenicio B “Elissa”. 750/700 a.C.
D. 41, 2, 21, 1 e 2 (Giavoleno, l. 7 ex Cassio): Quod ex naufragio expulsum est, usucapi non potest, quoniam non est in derelicto, sed in deperdito. Idem iuris esse existimo in his rebus, quae iactae sunt quoniam non potest videri id pro derelicto habitum, quod salutis causa interim dimissum est. Ciò che fu espulso dal naufragio, non può essere usucapito, poichè non è abbandonato, ma perduto. Pari condizione giuridica ritengo competa alle cose gettate dalla nave poichè non può considerarsi abbandonato ciò che per necessità viene momentaneamente allontanato. Res derelictae = res nullius = occupabili Res deperditae = del dominus = inoccupabili = relitto galleggiante
del corpus dei locali urinatores. Epigrafe di Ostia del corpus dei locali urinatores. I sec. d.C.
Madrague de Giens (Francia). Relitto del 75/60 a.C. dal quale antichi urinatores hanno recuperato anfore di Veveio Pappo, abbandonando ciottoli di fiume utilizzati per la discesa sul fondale. Residui vinosi all’interno delle anfore
D. 14, 2, 8: Iulianus libro secundo ex Minicio. Qui levandae navis gratia res aliquas proiciunt, non hanc mentem habent, ut eas pro derelicto habeant, quippe si invenerint eas, ablaturos et, si suspicati fuerint, in quem locum eiectae sunt, requisituros: ut perinde sint, ac si quis onere pressus in viam rem abiecerit mox cum aliis reversurus, ut eandem auferret. Coloro che gettano <a mare> alcune cose per alleggerire la nave non hanno l’intenzione di considerarle come abbandonate: perciò, se le abbiano trovate, se le porteranno via e, se abbiano sospettato il luogo in cui <il mare> le avrebbe restituite, le reclameranno; essi sono come colui che, appesantito dal troppo peso, abbia lasciato sulla via qualcosa, e subito dopo sia tornato indietro con altri per portare via quella stessa cosa.
Regolamento marittimo del Regno di Napoli (XVII sec.): Navis vi tempestatis in Regnum appulsa, si exoneravit merces, non solvit gabellas neque tractas in hac Civitate, quia violenter venit. Colonna nel porto di Rodi con il celebre testo di Paolo (D. 14, 2, 1) La nave sospinta nel Regno dalla violenza della tempesta, se scarica le merci, non è soggetta a dazi, né a tratte in questa Città, poiché vi giunge per forza maggiore. D. 14, 2, 1: De lege Rhodia de iactu. Paulus libro secundo sententiarum. Lege Rhodia cavetur, ut, si levandae navis gratia iactus mercium factus est, omnium contributione sarciatur quod pro omnibus datum est.
Ordinazioni al buon regolamento del porto di Palermo del 19 marzo1787. §§. 1-5
§§. 6-9
§§. 22-23
§§. 24-26