Corso di aggiornamento per il medico competente

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Transcript della presentazione:

Corso di aggiornamento per il medico competente Gli adempimenti medico-legali: certificazioni, segnalazione/denunce e referto per infortuni e malattie professionali Roma 19 aprile 2011 Adriano Ossicini

Singolare Gli obblighi del Medico competente sono normati dall’art.25 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. sono numerosi e diversificati e comprendono numerose attività previste dalla lettera a) alla lettera m) ma non includono, non se ne è sentito il bisogno di richiamo, tutte le attività legate proprio al suo ruolo di “garante” della salute del cittadino lavoratore

Attenzione Gli adempimenti medico- legali del MC in relazione agli infortuni sul lavoro e le Malattie professionali NON sono regolati dal D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. -art. 25 Obblighi del M.C- ma direttamente dal codice civile, penale e dal T.U. Assicurazione infortuni 1124/65 e s.m.i.

Infortunio sul lavoro INFORTUNIO SUL LAVORO Art. 2 T.U. n.1124/65 L’assicurazione comprende tutti i casi di infortunio sul lavoro avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro da cui sia derivata la morte o una inabilità permanente al lavoro - assoluta o parziale - ovvero una inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 3 giorni

Malattia Professionale ART.3 - T.U.1124/65 L’assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella contratte nell’esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa e in quanto LAVORAZIONI PREVISTE dall’art.1

Sistema Misto - MP tabellate -ex art. 3 T.U. (D.M 9.4.2008) - MP non tabellate -ex sentenze 179 e 206 del 1988 della Corte Costituzionale - Art. 10, 4° c., D.Lgs 38/2000 “ Fermo restando che sono considerate malattie professionali anche quelle non comprese nelle tabelle di cui al comma 3 delle quali il lavoratore dimostri l'origine professionale,

Certificazione medica Denuncia/Segnalazione Referto

Certificazione medica Atto di testimonianza scritta su fatti e comportamenti tecnicamente apprezzabili e valutabili, la cui dimostrazione può produrre affermazione di particolari diritti soggettivi previsti dalla legge, ovvero determinare particolari conseguenze a carico dell'individuo o della collettività aventi rilevanza giuridica e/o amministrativa

Denuncia/Segnalazione E’ lo strumento mediante il quale si porta a conoscenza un organo amministrativo di un evento lesivo che ha colpito il lavoratore

Referto Il referto è l'atto col quale l'esercente una professione sanitaria riferisce all'autorità giudiziaria di avere prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto perseguibile d'ufficio. Rapporto Il rapporto è l'atto col quale il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio denuncia all'autorità giudiziaria un reato (delitto o contravvenzione) perseguibile d'ufficio, di cui abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o del servizio.

CHI DEVE EFFETTUARE LA DENUNCIA Il soggetto obbligato ad affettuare la denuncia di infortunio (o di malattia professionale) è il datore di lavoro Il datore di lavoro è tenuto a denunciare gli infortuni anche alla locale Autorità di Pubblica Sicurezza ai sensi dell’art.

I contenuti della denuncia RICHIEDONO sempre L’APPORTO DEL MEDICO,

LA DENUNCIA DI INFORTUNIO (ART. 53 T.U.) L’obbligo ricorre per gli infortuni con prognosi di guarigione oltre il terzo giorno e sussiste indipendentemente da ogni valutazione del datore circa l’indennizzabilità

L’EFFETTUAZIONE DELLA TERMINI PER L’EFFETTUAZIONE DELLA DENUNCIA infortunio Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la denuncia entro due giorni da quello in cui ne è venuto a conoscenza. Se l’infortunio è mortale o presumibilmente mortale il termine è di 24 ore. Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli accada anche se di lieve entità al proprio datore di lavoro (art. 52 T.U.). Nell’ipotesi di inadempimento perde il diritto alle prestazioni per i giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell’infortunio

LA DENUNCIA DI MALATTIA PROFESSIONALE (ART. 53) La denuncia delle malattie professionali deve essere trasmessa dal datore di lavoro all'Istituto assicuratore, corredata da certificato medico……il certificato medico deve contenere, oltre l'indicazione del domicilio dell'ammalato e dei luogo dove questi si trova ricoverato, una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dall'ammalato stesso e di quella rilevata dal medico certificatore. I medici certificatori hanno l'obbligo di fornire all'Istituto assicuratore tutte le notizie che esso reputi necessarie (2)

TERMINI PER L’EFFETTUAZIONE DELLA DENUNCIA Malattia progessionale Il datore di lavoro deve effettuare la denuncia di malattia professionale entro i cinque giorni successivi a quello in cui ne è stato informato dal dipendente Il lavoratore deve dare notizia della malattia professionale contratta entro i quindici giorni successivi alla sua manifestazione. La malattia si considera manifestata nel momento in cui secondo criteri di normale conoscibilità l’assicurato avrebbe potuto conoscere: la patologia, la sua probabile origine professionale e la sua indennizzabilità in rendita. Per l’apertura della pratica di m.p. l’INAIL deve ottenere il consenso espresso dell’assicurato.

..abbiamo parlato di cosa deve fare il Datore di lavoro vediamo quello che più ci riguarda cosa può e/o deve fare un qualunque medico Il lavoratore deve dare notizia della malattia professionale contratta entro i quindici giorni successivi alla sua manifestazione. La malattia si considera manifestata nel momento in cui secondo criteri di normale conoscibilità l’assicurato avrebbe potuto conoscere: la patologia, la sua probabile origine professionale e la sua indennizzabilità in rendita. Per l’apertura della pratica di m.p. l’INAIL deve ottenere il consenso espresso dell’assicurato.

OBBLIGHI ….ma non solo… Cosa devo fare un medico di fronte ad un infortunio sul lavoro o una malattia di probabile o sospetta origine professionale? Il lavoratore deve dare notizia della malattia professionale contratta entro i quindici giorni successivi alla sua manifestazione. La malattia si considera manifestata nel momento in cui secondo criteri di normale conoscibilità l’assicurato avrebbe potuto conoscere: la patologia, la sua probabile origine professionale e la sua indennizzabilità in rendita. Per l’apertura della pratica di m.p. l’INAIL deve ottenere il consenso espresso dell’assicurato.

Certificazione Segnalazione Rapporto Referto Il medico può essere Art. 357 c.p. Pubblico Ufficiale Art. 358 c.p. Incaricato di un Pubblico Servizio Art. 359 c.p. Persona esercente un servizio di pubblica necessità Rapporto Referto

Art. 357 c. p. (Nozione del pubblico ufficiale) Art. 357 c.p. (Nozione del pubblico ufficiale). - Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro che esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Art. 358 c.p. (Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio). - Agli effetti della legge penale, sono incaricati d un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale. Art. 359 c.p. (Persone esercenti un servizio di pubblica necessità). Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità: i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell’opera di essi il pubblico sia per nnn legge obbligato a valersi;

Cassazione – Sez. VI Penale sentenza n. 35836 1/10/07 ha messo la parola fine alla disquisizione per i medici di famiglia se sono incaricati di pubblico servizi o pubblici ufficiali Il medico convenzionato con l'ASL riveste la qualifica di pubblico ufficiale, e non quella di incaricato di pubblico servizio, in quanto svolge la sua attività per mezzo di poteri pubblicistici di certificazione, che si estrinsecano nella diagnosi e nella correlativa prescrizione di esami e prestazioni alla cui erogazione il cittadino ha diritto presso strutture pubbliche, ovvero presso strutture private convenzionate

Corte di Cassazione Sez V Pen. n. 28187 del 09/07/2008 Il medico in intra-moenia è pubblico ufficiale I professionisti si erano difesi sostenendo che i loro comportamenti erano stati tenuti non in qualità di pubblici dipendenti, ma mentre svolgevano la libera professione intramuraria. La Suprema Corte, invece, non ha ritenuto che l'intramoenia sia una pura e semplice attività privata, bensì ha affermato che si tratta di una attività complementare offerta dalla struttura sanitaria pubblica, che viene svolta infatti previa autorizzazione dell'Azienda, la quale percepisce una quota dei compensi. Pertanto il medico che la svolge non può essere considerato un libero professionista puro, ma piuttosto un pubblico ufficiale e, quindi, risponde anche dei reati eventualmente commessi in questa veste.

La legge 26 aprile 1990 n°86 Con l’art. 16, una significativa modifica all’art. 328 c.p. circa la disciplina dei reati di RIFIUTO e OMISSIONE DI ATTI D’UFFICIO . Il nuovo art. 328 c.p. c. 1 recita testualmente: “Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che,per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni”. Si tratta dell’ ipotesi di un reato di pericolo, che consiste nel rifiuto di atti qualificati, cioè atti motivati da ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico, igiene o sanità, rifiuto che può manifestarsi anche con un mero silenzio, sotto forma di mancata adozione di un atto dovuto nel termine previsto o nella sua adozione in tempo non più utile.

Referto vs Rapporto Il referto riguarda specificamente il medico libero professionista, Al rapporto sono tenuti tutti i sanitari con qualifica di pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio. Oggetto del referto sono gli interventi professionali relativi a delitti perseguibili d'ufficio, mentre il rapporto è obbligatorio per tutti i reati, siano essi delitti o contravvenzioni, perseguibili d'ufficio; il referto prevede l'esimente speciale della esposizione a procedimento penale della persona assistita, non contemplata per il rapporto; il rapporto è atto che fa fede sino a prova contraria, mentre il referto è atto di natura puramente informativa.

Reato Partiamo dalla fine.... DEFINIZIONE DEL REATO Si definisce reato quel comportamento umano che si concretizza in un’azione o omissione tesa a ledere un bene tutelato giuridicamente e a cui l’Ordinamento giuridico fa discendere l’irrogazione di una sanzione

I REATI si distinguono in contravvenzioni e delitti

Contravvenzione È un reato minore che viene punito senza considerare l’elemento della volontà di chi lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. La contravvenzione viene identificata rispetto al delitto in quanto punita con “arresto” o “ammenda”. Attenzione: le violazioni al Codice della Strada, impropriamente chiamate "contravvenzioni" sono, per la massima parte sanzioni amministrative.

Delitto È un reato più grave della contravvenzione e può essere commesso volontariamente o involontariamente. Può essere Doloso; Preterintenzionale; Colposo

semplificazione Pene detentive: Reclusione e Arresto MULTA DELITTO NON OBLATIVE INDULTO RECLUSIONE REATO ARRESTO CONTRAVVENZIONE OBLATIVE ESTINGONE IL REATO AMMENDA Pene detentive: Reclusione e Arresto Pene pecuniarie: Multa e Ammenda

..sanzionati! ...non sanzionato! Referto ex art. 365 c.p Rapporto/Denuncia ex. Art.361 e 362 c.p. Denuncia/segnalazione ex art. 139 T.U. 1124/65 Certificato all. alla denuncia ex art.53 T.U. 1124/65 ..sanzionati! ...non sanzionato! Non sanzionato da norma specifca ma attenzione che...

Referto art. 365 c.p. atto obbligatorio con il quale ogni esercente una professione sanitaria comunica all’autorità giudiziaria quei casi in cui ha prestato la propria assistenza od opera che possono presentare i caratteri di un delitto perseguibile d'ufficio

Referto art. 334 c.p.p ….deve contenere il nome della persona alla quale è stata prestata assistenza, il luogo dove si trova attualmente, il luogo, il tempo e le altre circostanze dell'intervento, e ogni altra notizia atta a stabilire le circostanze, le cause del delitto, i mezzi con i quali fu commesso e gli effetti che ha causato o può causare;

Referto: Art.590: ... limitatamente a fatti che abbiano determinato una malattia professionale o commessi con violazione a norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, sussiste la procedibilità d'ufficio

Rapporto art.361 e 362 c.p. l’atto con il quale il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio denuncia all’autorità giudiziaria un reato (delitto o contravvenzione) perseguibile d’ufficio, di cui abbia avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue funzioni o del servizio.

Le caratteristiche che differenziano Referto e Rapporto i due atti sono: Il referto riguarda tra gli esercenti l’attività sanitaria il medico nel senso ampio mentre al rapporto sono obbligati tutti i medici con qualifica di pubblico ufficiale o incaricati di pubblico servizio. Oggetto del referto sono gli interventi professionali relativi a delitti perseguibili d’ufficio mentre il rapporto è obbligatorio per tutti i reati (delitti o contravvenzioni). Il referto prevede l’esimente speciale dell’esposizione a procedimento penale della persona assistita, esimente che non è contemplata per il rapporto. Il referto è un atto puramente informativo mentre il rapporto è un atto che fa fede fino a prova contraria.

Art.53 4° e5° comma T.U.1124/1965 Art.334 c.p.p. 2° comma Omissis..certificato medico (Infortunio) deve indicare, oltre alle generalità dell'operaio, il giorno e l'ora in cui è avvenuto l'infortunio, le cause e le circostanze di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione, la natura e la precisa sede anatomica della lesione, il rapporto con le cause denunciate, le eventuali alterazioni preesistenti. Omissis..certificato medico (Tecnopatia) deve contenere, oltre l'indicazione del domicilio dell'ammalato e dei luogo dove questi si trova ricoverato, una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dall'ammalato stesso e di quella rilevata dal medico certificatore. Il referto indica la persona alla quale è stata prestata assistenza e, se è possibile, le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente e quanto altro valga a identificarla nonché il luogo, il tempo e le altre circostanze dell`intervento;ed inoltre le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può causare

Cassazione – Sez. VI Penale sentenza n. 35836 1/10/07 ha messo la parola fine alla disquisizione per i medici di famiglia se sono incaricati di pubblico servizi o pubblici ufficiali Il medico convenzionato con l'ASL riveste la qualifica di pubblico ufficiale, e non quella di incaricato di pubblico servizio, in quanto svolge la sua attività per mezzo di poteri pubblicistici di certificazione, che si estrinsecano nella diagnosi e nella correlativa prescrizione di esami e prestazioni alla cui erogazione il cittadino ha diritto presso strutture pubbliche, ovvero presso strutture private convenzionate

Corte di Cassazione Sez V Pen. n. 28187 del 09/07/2008 Il medico in intra-moenia è pubblico ufficiale I professionisti si erano difesi sostenendo che i loro comportamenti erano stati tenuti non in qualità di pubblici dipendenti, ma mentre svolgevano la libera professione intramuraria. La Suprema Corte, invece, non ha ritenuto che l'intramoenia sia una pura e semplice attività privata, bensì ha affermato che si tratta di una attività complementare offerta dalla struttura sanitaria pubblica, che viene svolta infatti previa autorizzazione dell'Azienda, la quale percepisce una quota dei compensi. Pertanto il medico che la svolge non può essere considerato un libero professionista puro, ma piuttosto un pubblico ufficiale e, quindi, risponde anche dei reati eventualmente commessi in questa veste.

Denuncia l’atto (attestazione) con il quale vengono comunicati alle autorità competenti fatti di cui si è venuti a conoscenza e che alle autorità stesse interessa conoscere.

Obbligatorietà per ogni medico ARTICOLO 139 T.U.1124/1965 Obbligatorietà per ogni medico che ne riconosca l’esistenza di denuncia delle malattie professionali di cui all’elenco contenuto nel decreto…….

Organo: INAIL Documento: Circolare n. 27 del 18 maggio 1989 Oggetto: Obbligo di referto del medico all'Autorità giudiziaria (articolo 365 c.p., articolo 4 c.p.p. e 590 c.p. modificato dall'articolo 92 legge n. 689/1981). Obbligo del medico di denuncia della malattia professionale (art.139 T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124; D.M. 18 aprile 1973. D.M. 27.4.2004; D.M. 11.12.2009) all'Ispettorato del lavoro.

IL Medico Inail e il Medico ASL Pubblici ufficiali devono fare rapporto o referto?

Art. 361, 362 e 365 c.p. La normativa prevede che il medico, pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, possa denunciare solo il reato perseguibile d'ufficio che a lui risulti “effettivamente già consumato”, nel referto invece prevede, invece che il medico, in relazione ad un caso in cui abbia prestato la propria assistenza od opera, riferisca su di un "delitto in astratto, che potrebbe non appartenere al mondo della realtà"

REATO L’omissione di denuncia/segnalazione ex art.139 T.U. n.1124/1965 è punita con la sanzione della contravvenzione con l’arresto fino a 3 mesi o con l’ammenda da € 258 a € 1032. Se la contravvenzione è commessa dal medico competente la pena è dell’arresto da 2 a 4 mesi o dell’ammenda da € 516 a € 2582. L’omesso invio del referto (art. 365 c.p.) o di denuncia/rapporto (artt. 361 e 362 c.p.) è sanzionato come delitto mediante una multa sino a € 516

ANNO 2008 regione den./segn. ex art.139 TU denunce ex artt.52-53 TU PIEMONTE 264 2.068 VALLE D'AOSTA 12 43 LOMBARDIA 2231 2.870 BOLZANO 65 291 TRENTO 107 240 VENETO 393 1.972 FRIULI V.G. 198 1.180 LIGURIA 204 932 EMILIA ROMAGNA 2755 4.428 TOSCANA 77 3.013 UMBRIA 175 1.176 MARCHE 97 1.659 LAZIO 127 1.336 ABRUZZO 1 2.458 MOLISE 129 CAMPANIA 34 914 PUGLIA 207 1.712 BASILICATA 11 326 CALABRIA 3 822 SICILIA 14 1.022 SARDEGNA 4 1.238 ITALIA 6.980 29.829

Rapporti tra medici Medico di famiglia Medico INAIL Medico ASL Medico Competente

T.U. n.1124/1965 Seppur ampiamente datato in qualche misura già prevedeva un raccordo tra tutte queste figure mediche, alcune figure erano solo delineate in quanto modificatesi nel tempo, per esempio la riforma sanitaria è del 1978 (Legge n.833) e la prima vera definizione di Medico Competente, legata ad una vera specificità e professionalità è del 1982 con D.P.R. n. 962 “Decreto relativa alla protezione sanitaria dei lavoratori esposti al cloruro di vinile” art.2 comma 4° anche se tutti lo collegano al D.Lgs 277/1991 Nel 1956 (D.P.R. 303) all’art.33 (Visite mediche: 1. Nelle lavorazioni industriali che espongono alla azione di sostanze tossiche o infettanti o che risultano comunque nocive, indicate nella tabella allegata al presente decreto, i lavoratori, devono essere visitati da un medico competente”

..sensibilità al ruolo... La valenza del concetto di “medico competente” era stata così poco recepita che dieci anni dopo (D.P.R. 303/1956 – D.P.R.1124/1965) nel T.U. non si parla mai di “medico competente” ma in quattro articoli (nn.139,157,159 e 160) di “medico di fabbrica”.

Rapporti tra medici inail e medici esterni

Art.53, comma 5° “Il certificato medico deve contenere…una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dall'ammalato stesso e di quella rilevata dal medico certificatore. I medici certificatori hanno l'obbligo di fornire all'Istituto assicuratore tutte le notizie che esso reputi necessarie”

Art.94 comma 3° “I medici degli ospedali hanno l'obbligo di rilasciare i certificati attestanti la lesione da infortunio…., Art. 95 comma 1° “ I medici privati debbono ……fornire…. tutte le notizie, gli elementi e i documenti da esso richiesti.”

Rapporti tra medici inail e medici competenti

Art. 53 comma 4° La denuncia dell'infortunio ed il certificato medico debbono indicare, oltre alle generalità dell'operaio, il giorno e l'ora in cui è avvenuto l'infortunio, le cause e le circostanze di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione, la natura e la precisa sede anatomica della lesione, il rapporto con le cause denunciate, le eventuali alterazioni preesistenti.

Art. 138 “…..può prendere visione dei referti relativi alle visite mediche preventive e periodiche previste dalle disposizioni vigenti in tema di prevenzione e di igiene del lavoro.

Art. 170 “…la facoltà di prendere visione dei referti relativi alle visite mediche, prevista per l'Istituto assicuratore dall'art. 138, sussiste anche nei riguardi degli accertamenti disposti a norma del presente capo.”

Prima ipotesi di modifica D.Lgs 106/2009 Modifiche art. 41 D.Lgs 81/2008 Prima ipotesi di modifica D.Lgs 106/2009 “…visita medica alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per malattia di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alle mansione..” definitivo ..visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alle mansione..”

DENUNCIA INFORTUNI E MALATTIA PROFESSIOBNALE Violazione Norma violata Norma sanzionatoria Sanzione Per non aver enunciato entro 2 giorni da quando ne ha avuto notizia, l’infortunio che ha colpito il dipendente, pronosticato guaribile in più di tre giorni, ovvero per non avere corredato la suddetta denuncia del certificato medico.   T.U.1124 art. 53 c1 Art. 2 legge 561/93 Ridotta €.2.580 max/ unica €. 7.745 minima €.1.290 Per non avere trasmesso la denuncia di malattia professionale corredata da certificato medico, entro i cinque giorni successivi a quello in cui il lavoratore ha denunciato al datore di lavoro la manifestazione della malattia stessaa. art. 53 c5

PROCEDURA DEL REGISTRO DENUNCE/SEGNALAZIONI EX ART.139 TU E ART.10 DLGS 38/00 TRASMESSE ALL'INAIL DAI MEDICI ESTERNI E INSERITI NELLA PROCEDURA DEL REGISTRO Anno 2008 2007 Medico Totale % LIBERO PROFESSIONISTA 320 5,2 7,2 MEDICO COMPETENTE 3502 57,3 48,7 MEDICO DEL PATRONATO 336 5,5 2,2 MEDICO DI FAMIGLIA 205 3,4 1,3 MEDICO DIPARTIMENTO PREVENZIONE ASL 233 3,8 MEDICO ISTITUTO UNIVERSITARIO 59 1,0 2,0 MEDICO OSPEDALIERO 993 16,2 22,2 MEDICO SPECIALISTA AMBULATORIALE ASL/AZIENDA OSP. 467 7,6 11,3 Totale complessivo 6117 100,0

Grazie per l'attenzione