Il turismo nella Costituzione, come valore e come materia ripartita tra lo Stato e le autonomie territoriali C’è il turismo nella Costituzione italiana? * Implicitamente come valore: Turismo come valore, per chi lo pratica: benessere psicofisico (tutela della salute art. 32 Cost.); accrescimento culturale (artt. 33, 34 Cost.) Turismo come valore, per gli operatori del settore e per lo sviluppo economico: attività d’impresa (art. 41 Cost.); posti di lavoro (art. 35 Cost.) tutela e valorizzazione dei beni che rappresentano le principali mete turistiche: beni culturali ed ambientali (art. 9, comma 2, Cost.) * Prima esplicitamente, poi implicitamente, come materia per l’esercizio delle competenze normative (e amministrative): Competenze normative: articolo 117 Cost. Competenze amministrative: art. 118 Cost.
Potere legislativo per discipline di diritto privato di diritto penale Art. 117 «turismo ed industria alberghiera» - Cost. 1948 Potere legislativo per discipline di diritto privato di diritto penale Potere legislativo per discipline di diritto amministrativo statale statale e regionale potere legislativo ripartito o «concorrente» Leggi cornice statali Leggi regionali di sviluppo
POTERE LEGISLATIVO IN MATERIA DI TURISMO: Testo vigente dello STATO le norme di diritto privato (art. 117, c. 2, lett. l, Cost.) le norme di diritto penale (art. 117, c. 2, lett. l, Cost.) le norme processuali (art. 117, c. 2, lett. l, Cost.) Norme di principio in materie interferenti (art. 117, co. 3) per il conferimento di funzioni amministrative allo Stato, in quanto insuscettibili di essere esercitate in modo frazionato, al livello delle amministrazioni regionali o di enti locali (art. 118, c. 1, Cost.) delle REGIONI (normalmente) per le norme di diritto amministrativo e il conferimento di funzioni amministrative (art. 117, c. 4, Cost.)
COMUNI PROVINCE CITTA’ METROPOLITANE REGIONI STATO Articolo 118, comma 1 Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. STATO REGIONI CITTA’ METROPOLITANE PROVINCE E’ necessaria la legge statale per trattenere compiti amministrativi, all’amministrazione statale COMUNI Legittimazione del potere legislativo statale in materia di turismo, per il conferimento di compiti amministrativi allo Stato, secondo i principi di sussidiarietà e maggiore adeguatezza nell’esercizio delle funzioni, in base all’art. 118 comma 1 Cost.
Art. 41 Cost. L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con la utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
Art. 9 comma 2, Cost.: La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico artistico della Nazione
Art. 9 Cost. (paesaggio umbro) (espansione edilizia) E’ più forte: - il valore costituzionale del paesaggio e del patrimonio storico-artistico (Art. 9 Cost.) rispetto al valore costituzionale dell’impresa (art. 41 Cost.) Corte costituzionale, sentenza 18 aprile 2012, n. 96 «interesse primario, sia della comunità nazionale, sia di quella regionale che, nella fattispecie, consiste nell’interesse a che le campagne non diventino luoghi di edificazioni massicce, che facciano ad esse perdere la loro intrinseca natura, per trasformarle in parchi turistici, nei quali l’attività agricola non sarebbe più reale e operante, ma solo fittizia e subalterna ad attività alberghiere; ciò determinerebbe l’alterazione del paesaggio, che deve invece essere tutelato e mantenuto, pure nella cura e nel rinnovamento delle strutture esistenti, nella sua essenziale natura agreste».
Art. 32 Cost.: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività Artt. 33, 34 Cost. – Dritto all’istruzione Caratteri e metodi di apprendimento
Legge abrogata – Ministero soppresso 18 aprile 1993 – referendum abrogativo delle disposizioni delle legge 617 del 1959 istitutiva del Ministero del turismo: "Volete che sia abrogata la legge 31 luglio 1959, n. 617 'istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo'?" (votò il 77% degli aventi diritto; e l’82% dei votanti fu favorevole alla abrogazione) Legge abrogata – Ministero soppresso Sottosegretario Lucia Borgonzoni
Art. 118 comma 4 Cost. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.