© Andrea Sirotti Gaudenzi Convegno LA GIUSTIZIA SPORTIVA Como, 18 maggio 2018 I rapporti tra giurisdizione statale e giustizia sportiva © Andrea Sirotti Gaudenzi
ALCUNE PREMESSE © Studio legale Sirotti Gaudenzi
CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE Quanto lo sport ha contribuito a modificare l’ordinamento? © Studio legale Sirotti Gaudenzi
SPORT E DIRITTI DELLA PERSONALITA’ Il diritto all’immagine The «right of publicity» Immagine tratta da: www.dryewit.com © Studio legale Sirotti Gaudenzi
L’IMMAGINE © Andy Warhol Foundation - New York Consenso dell’interessato? © Andy Warhol Foundation - New York Proprietà intellettuale dell’opera Proprietà fisica dell’opera Titolarità dell’immagine © Studio legale Sirotti Gaudenzi
ART. 97 L.D.A. [1] Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. [2] Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l’esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all’onore, alla riputazione od anche al decoro nella persona ritrattata. © Studio legale Sirotti Gaudenzi
ART. 8 C.P.I. 1. I ritratti di persone non possono essere registrati come marchi senza il consenso delle medesime e, dopo la loro morte, senza il consenso del coniuge e dei figli; in loro mancanza o dopo la loro morte, dei genitori e degli altri ascendenti, e, in mancanza o dopo la morte anche di questi ultimi, dei parenti fino al quarto grado incluso. 2. I nomi di persona diversi da quelli di chi chiede la registrazione possono essere registrati come marchi, purchè il loro uso non sia tale da ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha diritto di portare tali nomi. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha tuttavia la facoltà di subordinare la registrazione al consenso stabilito al comma 1. In ogni caso, la registrazione non impedirà a chi abbia diritto al nome di farne uso nella ditta da lui prescelta , sussistendo i presupposti di cui all'art. 21, comma 1. 3. Se notori, possono essere registrati o usati come marchio solo dall'avente diritto, o con il consenso di questi, o dei soggetti di cui al comma 1 i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelli di enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonchè gli emblemi caratteristici di questi. © Studio legale Sirotti Gaudenzi
LA NASCITA DI NUOVI DIRITTI Haelan Laboratories v. Topps Chewing Gum Inc. (1953) © Studio legale Sirotti Gaudenzi
IMMAGINE DELLA SQUADRA L’art. 3 della legge n. 91/1981 (legge sul professionismo sportivo) non attribuisce automaticamente alla società sportiva/datrice il diritto di disporre dell’immagine della prestazione oggetto del contratto di lavoro subordinato. La società può disporre dell’immagine che raffigura un “gruppo” di giocatori con la divisa della squadra. Sono necessari specifici accordi tra le parti. © Studio legale Sirotti Gaudenzi
PROFILI GIUSLAVORISTICI Il cartellino (documento comprovante la registrazione e il tesseramento di un atleta presso una società sportiva). La «vendita» degli atleti. Il mobbing sportivo. © Studio legale Sirotti Gaudenzi
DIRITTO DELL’U.E. E SPORT Corte di Giustizia, 12 dicembre 1974 - causa C-36/74, Walrave-Koch In quanto attività economica ai sensi dell’art. 2 del Trattato CE, lo sport deve rispettare il diritto comunitario e in particolare le disposizioni relative alla libera circolazione dei lavoratori. Il principio di non discrminazione si applica anche all’ambito sportivo. © Studio legale Sirotti Gaudenzi
LA SENTENZA BOSMAN - 1 Jean-Marc Bosman (passaggio dalla società belga RFC Liegi a quella francese Dunkerque) Immagine tratta da: http://sportamarcord.blogspot.it © Studio legale Sirotti Gaudenzi
LA SENTENZA BOSMAN - 2 Corte di Giustizia, 15 dicembre 1995 - causa C-415-93, Bosman L’art. 48 del Trattato CEE osta all’applicazione di norme emanate da associazioni sportive secondo le quali, nelle partite delle competizioni che esse organizzano, le società calcistiche possono schierare solo un numero limitato di calciatori professionisti cittadini di altri Stati membri. © Studio legale Sirotti Gaudenzi
IL NUOVO CODICE: UNA RIVOLUZIONE? Immagine tratta da: www.malatestiana.it © Studio legale Sirotti Gaudenzi
IL «GIUSTO PROCESSO» SPORTIVO «Tutti i procedimenti di giustizia regolati dal codice assicurano l’effettiva osservanza delle norme dell’ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti». l’art. 2 del nuovo codice si ispira ai criteri del giusto processo, richiamando in particolare quello della parità delle parti e quello del contraddittorio, permettendo, in tal modo, di evidenziare come il processo sportivo, anche quando investe percorsi legati all’accertamento di responsabilità disciplinari, renda necessaria l’attuazione del principio della «parità delle armi» e del rispetto del pieno contraddittorio, secondo quanto previsto dal secondo comma dell’art. 111 Cost. © Studio legale Sirotti Gaudenzi
ACCESSO ALLA GIUSTIZIA Art. 6 - Diritto di agire innanzi agli organi di giustizia 1. Spetta ai tesserati, agli affiliati e agli altri soggetti legittimati da ciascuna Federazione il diritto di agire innanzi agli organi di giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall’ordinamento sportivo. 2. L’azione è esercitata soltanto dal titolare di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale. © Studio legale Sirotti Gaudenzi
GLI ORGANI DI GIUSTIZIA Sono previsti a) Il Giudice sportivo nazionale, i Giudici sportivi territoriali e la Corte sportiva di appello; b) Il Tribunale federale e la Corte federale di appello. Per i casi e nei limiti previsti dallo Statuto del C.O.N.I., il Collegio di garanzia dello Sport istituito presso il C.O.N.I. costituisce organo di giustizia di ultimo grado. © Studio legale Sirotti Gaudenzi
IL GIUDICE SPORTIVO Il Giudice sportivo nazionale e i Giudici sportivi territoriali (art. 14), sono competenti su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e, in particolare, su quelle relative a: 1) regolarità delle gare e omologazione dei relativi risultati; 2) regolarità dei campi o impianti e delle relative attrezzature; 3) regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara; 4) comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara; 5) ogni altro fatto rilevante per l’ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara. © Studio legale Sirotti Gaudenzi
IL TRIBUNALE FEDERALE Il Tribunale federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l’ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai Giudici sportivi nazionali o territoriali, mentre la Corte federale di appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale federale. Gli organi della giustizia federale hanno, perciò, una competenza «residuale» e sono coinvolti su «tutti i fatti rilevanti», ogni qual volta non vi sia diversa attribuzione a favore del Giudice sportivo. © Studio legale Sirotti Gaudenzi
I PRINCIPI Tutti «gli organi di giustizia agiscono nel rispetto dei princìpi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza». A tal fine è previsto che ogni componente «all’atto dell’accettazione dell’incarico, sottoscriv[a] una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l’indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze». © Studio legale Sirotti Gaudenzi
LE ATTRIBUZIONI (ART. 4) È attribuita agli organi di giustizia la risoluzione delle questioni e la decisione delle controversie aventi ad oggetto: a) l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni. 2. Gli organi di giustizia decidono anche le controversie loro devolute dagli Statuti e dai regolamenti federali. 3. Gli Statuti e i regolamenti federali possono prevedere il deferimento delle controversie su rapporti meramente patrimoniali a commissioni e collegi arbitrali. © Studio legale Sirotti Gaudenzi
RIPARTIZIONE DI COMPETENZA TRA GIUDICI SPORTIVI E TRIBUNALE FEDERALE Al Tribunale federale è attribuita una competenza complessiva su «tutti i fatti rilevanti per l’ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai Giudici sportivi nazionali o territoriali». © Studio legale Sirotti Gaudenzi
PLURALITA’ DI ORDINAMENTI Esistono “sotto-sistemi” Si tratta di “ordinamenti settoriali”, che perseguono ciascuno la realizzazione di interessi di un determinato settore © Studio legale Sirotti Gaudenzi
IL «PLURALISMO GIURIDICO SOCIALE» In effetti, la Costituzione riconosce il valore positivo delle “formazioni sociali” come momento di espressione della personalità dell’individuo (art. 2). Vengono riconosciuti i principi di “autonomia” e “decentramento” (art. 5), oltre al diritto di associazione in generale (art. 18), in particolare, nell’ambito della famiglia (art. 29), dei sindacati (art. 39) e dei partiti politici (art. 49) © Studio legale Sirotti Gaudenzi
ORDINAMENTI «DERIVATI»? Si può evidenziare comunque che gli ordinamenti settoriali vivono all’interno dell’ordinamento statale, del quale fanno parte come “ordinamenti derivati”. Il legame di “derivazione” risulta determinato da due fattori essenziali ed oggettivi, ovvero: a) dal fatto che, nella maggior parte dei casi, in ragione della riconosciuta meritevolezza dei fini collettivi o pubblici dagli stessi perseguiti, lo Stato “finanzia” (con contributi pubblici anche consistenti) tali ordinamenti; b) dal fatto che i soggetti dei vari ordinamenti settoriali (militari, professionisti, ecclesiastici, universitari, sportivi ecc.) sono anche soggetti dell’ordinamento statale, che svolgono la propria attività professionale proprio all’interno dell’ordinamento settoriale. © Studio legale Sirotti Gaudenzi
L’AUTONOMIA DELL’ORDINAMENTO SPORTIVO L’art. 1 della Legge 280/2003 sancisce l’autonomia tra i due ordinamenti, facendo tuttavia salva la rilevanza che situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo possano assumere per l’ordinamento statale: quest’ultimo conserva infatti il potere di sindacare, attraverso i propri organi giurisdizionali, l’operato dell’ordinamento sportivo. © Studio legale Sirotti Gaudenzi
ORDINAMENTO SPORTIVO NAZIONALE L’ordinamento sportivo nazionale, pur essendo derivato da quello generale dello Stato, è dotato di «ampi poteri di autonomia, autarchia ed autodichia» (T.A.R. Valle d’Aosta, 27 maggio 1997, n. 70, in Foro amm., 1998, pag. 110). © Studio legale Sirotti Gaudenzi
LA DISCIPLINA DEL 2003 Il decreto legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito nella legge 17 ottobre 2003, n. 280, ha dato ingresso espressamente al principio dell’autonomia dell’ordinamento sportivo. Infatti, il primo comma dell’art. 1 di tale fonte dispone che «la Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale». «I rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo» (art. 1, comma 2). © Studio legale Sirotti Gaudenzi
ART. 2 – LEGGE 280/2003 E’ riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: a) l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive. © Studio legale Sirotti Gaudenzi
LA RIFORMA DEL 2003 riconosce la configurabilità della giurisdizione statale in materiasportiva nei casi di rilevanza giuridica degli interessi le si; stabilisce che, nei casi di rilevanza giuridica degli interessi lesi, tutte le controversie relative ad atti del C.O.N.I. e delle Federazioni sportive nazionali appartengono alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo (salvo i casi di “controversie patrimoniale tra pari ordinati”, devoluti alla competenza del giudice ordinario); individua, nei casi in cui vi sia giurisdizione del Giudice Amministrativo, la competenza funzionale esclusiva del T.A.R. Lazio, sede di Roma. © Studio legale Sirotti Gaudenzi
CORTE COSTITUZIONALE Tre forme di tutela: una prima cognizione demandata al Giudice ordinario; una seconda relativa alle questioni aventi a oggetto le materie di cui all’art. 2; una terza residuale devoluta al Giudice amministrativo (esauriti i gradi della giustizia sportiva). Corte cost., 11 febbraio 2011, n. 49 © Studio legale Sirotti Gaudenzi
«INDIPENDENZA» DELL’ORDINAMENTO L’«autonomia» si riflette sull’amministrazione delle controversie interne, anche grazie alla prassi dell’inserimento di clausole compromissorie all’interno degli statuti delle Federazioni. © Studio legale Sirotti Gaudenzi
IL «VINCOLO DI GIUSTIZIA» Tradizionalmente, il sistema della giustizia sportiva si basa su strumenti interni alle Federazioni e al C.O.N.I. L’obiettivo dichiarato è quello di «evitare il ricorso alla magistratura ordinaria nonché l’intromissione dello Stato nella regolamentazione dell’attività sportiva» (Cass. civ., sez. I, 27 settembre 2006, n. 21005, in Corr. giur., 2007, fasc. 8, pag. 1008). © Studio legale Sirotti Gaudenzi
IL «VINCOLO DI GIUSTIZIA» Il «vincolo» trae origine, evidentemente, da una sorta di «clausola compromissoria», che limita (o, rectius, vieta) il ricorso all’Autorità giudiziaria, anche se gli statuti delle Federazioni possono prevedere anche altre clausole (prive, tuttavia, del carattere di obbligatorietà) per procedimenti arbitrali veri e propri. © Studio legale Sirotti Gaudenzi
COSA DICEVA LA CASSAZIONE? Le norme contenute nei regolamenti delle Federazioni sportive, nel prevedere un articolato sistema interno per la risoluzione delle controversie tra soggetti inquadrati nella stessa Federazione, «non importano alcuna deroga alle norme statuali sulla giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle dette controversie né sotto il profilo dell’istituzione di una giurisdizione speciale, né sotto quello dell’introduzione di un sistema di ricorsi amministrativi pregiudiziale all’azione giudiziaria, l’una e l’altro potendo essere disciplinati soltanto per legge, ma possono eventualmente introdurre solo una questione di competenza – ove con le indicate disposizioni si voglia ritenere rimessa la controversia ad un giudizio arbitrale» (Cass. civ., sez. un., 21 luglio 1998, n. 7132, in Fallimento, 1998, fasc. 12, pag. 1270). Immagine tratta da: http://www.fondiantichi.unimore.it © Studio legale Sirotti Gaudenzi
LE SEZIONI UNITE A prescindere dal nomen iuris utilizzato dalle fonti dell’«ordinamento sportivo», è la stessa legge dello Stato a riservare agli Organi dell’«ordinamento sportivo» le questioni disciplinari, tant’è che la Suprema Corte, con un dictum reso a Sezioni Unite ha evidenziato come si possa ben parlare di «riparto di giurisdizione» alla luce dell’intervento normativo del 2003 (Cass. civ., sez. un., 23 marzo 2004, n. 5775). Tale provvedimento ha chiarito, in particolare, che non possono essere considerate di rilevanza per l’ordinamento statale «le questioni che nascono da comportamenti rilevanti sul piano disciplinare, derivanti dalla violazione da parte degli associati di norme anch'esse interne all'ordinamento sportivo». Queste situazioni, pertanto, «restano all'interno del sistema dell'ordinamento sportivo propriamente detto e le possibili controversie che in esso sorgono non possono formare mai oggetto della giurisdizione statale» (Cass. civ., sez. un., 23 marzo 2004, n. 5775, cit.). © Studio legale Sirotti Gaudenzi
IL NUOVO CODICE Il sistema consente una lettura sempre più estensiva delle vertenze attribuite agli organi di giustizia sportiva, sulla base dell’applicazione della clausola compromissoria. Inoltre, il terzo comma dell’art. 4 del codice permette agli Statuti ed ai regolamenti federali di prevedere il deferimento delle controversie su rapporti meramente patrimoniali a commissioni e collegi arbitrali. © Studio legale Sirotti Gaudenzi
STATUTO FIGC Art.30 («Efficacia dei provvedimenti federali, vincolo di giustizia e clausola compromissoria») Comma III - «Le controversie tra i soggetti di cui al comma 1 o tra gli stessi e la FIGC, per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale secondo quanto previsto dallo Statuto del CONI, sono devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, in conformità con quanto disposto dallo Statuto e dai relativi regolamenti e atti attuativi, nonché dalle norme federali» Comma IV - «Fatto salvo il diritto ad agire innanzi ai competenti organi giurisdizionali dello Stato per la nullità dei lodi arbitrali di cui al comma precedente, il Consiglio Federale, per gravi ragioni di opportunità, può autorizzare il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia. Ogni comportamento contrastante con gli obblighi di cui al presente articolo, ovvero comunque volto a eludere il vincolo di giustizia, comporta l’irrogazione delle sanzioni disciplinari stabilite dalle norme federali». © Studio legale Sirotti Gaudenzi
L’ARBITRATO SPORTIVO L’arbitrato previsto dallo statuto delle Federazioni non riveste carattere di obbligatorietà, «tant’è vero che il mancato ricorso ad esso è fonte esclusivamente di responsabilità disciplinare e, quindi, non può determinare l’improcedibilità della domanda proposta avanti all’autorità giudiziaria» (Cass. civ., sez. I, 30 ottobre 2014, n. 23074). Sono tenuti a rispettare il vincolo di giustizia soltanto coloro che, al momento della proposizione della domanda, rivestano ancora la qualità di federati («le sanzioni disciplinari non sono applicabili a chi non è più vincolato alla Federazione; il soggetto resta libero di rinunciare all’iscrizione alla Federazione proprio per poter adire l’autorità giudiziaria»). © Studio legale Sirotti Gaudenzi
NATURA DELLA DECISIONE Rituale Irrituale © Studio legale Sirotti Gaudenzi
Grazie per la cortese attenzione Andrea R. Sirotti Gaudenzi Studio Sirotti Gaudenzi info@studiosirottigaudenzi.it “Elephas indus culices non timet”