Il dimensionamento scolastico

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
P r e s e n t a : Obiettivo Stage Io....Lavorerò a Lecce Lecce, 26 novembre 2011 presso LecceFiere in collaborazione con:
Advertisements

AUTONOMIA e DECENTRAMENTO
Conferenze di servizio con i D.S. Lazio sett.- ott. 2007
Il Consiglio di Circolo o di Istituto
L'elevamento dell'obbligo di istruzione Dall'a.s l'obbligo di istruzione è elevato da otto a dieci anni. L'istruzione obbligatoria è gratuita.
La nuova normativa per l’Impresa Sociale
Rilettura della mappa dei poteri alla luce del Titolo V della Costituzione.
COSA SUCCEDE IN CLASSE ?. TUTTO INIZIA DA QUI: IL PARLAMENTO APPROVA LA LEGGE 133.
Pag. 1 COSTITUZIONE FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER LE LAVORATRICI ED I LAVORATORI DEI COMPARTI SANITA, AUTONOMIE LOCALI E SETTORI AFFINI Realizzazione.
Il docente e le sue competenze nella scuola dell’autonomia
Anno scolastico Funzione Strumentale Area 2 Franca Ida Rossi
Politiche sociali Lavinia Bifulco.
Leggi: 25 giugno DL agosto Legge 133 art 64 (la cosiddetta legge finanziaria) 1 settembre DL 137 (Decreto Gelmini) 30 ottobre Legge 169 Documenti.
Città Metropolitana di Venezia D.L. 95 del 6 Luglio 2012 Rodolfo Viola.
Per garantire un processo di continuità didattica nell'ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere dall'anno scolastico la scuola dell'infanzia,
1 L a r i l e v a z i o n e d e i r i s u l t a t i d e l l a g e s t i o n e L a r i l e v a z i o n e d e i r i s u l t a t i d e l l a g e s t i o n.
Il nuovo contratto di lavoro intermittente La fattispecie del contratto di lavoro intermittente (o a chiamata) già disciplinata dal D.Lgs. 276/2003 è stata.
By Leonardo Falduto Torino – 5 dicembre 2008 Leonardo Falduto Lo stato di applicazione dellart. 3, commi 27, 28 e 29, della L. 244/2007: analisi casistica.
Comma All'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo.
Comma 195. A decorrere dal 1 novembre 2007, i comuni esercitano direttamente, anche in forma associata, o attraverso le comunita' montane, le funzioni.
Agenda Il sistema ante 1 gennaio 2013 Lattuale impianto e riferimenti normativi Il sistema dei controlli Erogazione contributi a favore di scuole paritarie.
Entrate ed uscite dei Comuni: analisi delle principali voci e rapporto con la articolazione organizzativa.
I nuovi Istituti Tecnici MIUR Schema di regolamento recante norme concernenti il riordino degli Istituti Tecnici ai sensi dellarticolo 64, comma 4, del.
I FONDI AZIENDALI: CAMBIAMENTI E GESTIONE G
Procedura di eccedenze di personale e mobilità collettiva. Le pubbliche amministrazioni che rilevino eccedenze di personale sono tenute ad informare preventivamente.
DECRETO-LEGGE 1 settembre 2008, n. 137 Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università (G.U. n. 204 del ) INDIETRO.
Area Finanza e Fiscale – Ufficio Finanza e Contabilità 21 OTTOBRE 2010 Area Finanza e Fiscale – Ufficio Finanza e Contabilità 21 OTTOBRE 2010 UNIVERSITA.
Testo unico enti locali Art. 1, d.lgs. 18 agosto 2000, n Il presente testo unico contiene i princìpi e le disposizioni in materia di ordinamento.
Legge 4 agosto 2006, n. 248 "Conversione in legge del decreto- legge 4 luglio 2006, n. 223 Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale Direzione generale.
Conferenza servizio D.L 137/2008 DECRETO-LEGGE DECRETO-LEGGE 1 settembre 2008, n. 137 Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università
Controllo di Gestione negli Enti Pubblici
Criteri e parametri per il dimensionamento delle istituzioni scolastiche (CdM 18/12/008) 1. tra 500 e 900 unità 2. limite massimo di 900 alunni non si.
Intesa del 30 aprile 2009 Decreto legislativo 150/2009 Decreto legislativo 165/2001 (novellato) Circolare Funzione Pubblica n. 7/2010 Art. 6 CCNL
Osservatorio legislativo interregionale Giurisprudenza costituzionale
SCUOLA IN OSPEDALE e ISTRUZIONE DOMICILIARE
Titolo D.L. 31 agosto 2013, n. 101 convertito nella legge 125/2013 Art. 4 Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori.
Personale con contratto a tempo indeterminato
SPENDING REVIEW Come cambia lo Stato sul territorio Province-Unione dei Comuni-Città Metropolitane.
Criteri didattico - metodologici per l'organizzazione
Il bilancio degli enti locali
Come cambia la scuola? La legge 133, il decreto 137 (c.d. decreto Gelmini) e il piano programmatico di intervento: effetti sulla scuola secondaria superiore.
DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101 Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. Decreto-Legge.
RIFORMA ISTITUTI ISTRUZIONE SECONDARIA II GRADO ATTUAZIONE NELLE SCUOLE PARITARIE.
Disposizioni normative
Decreto – Legge 7 settembre 2007 Art. 2 (Norme urgenti in materia di personale scolastico)
PROVINCIA DI GENOVA 30 marzo Dlgs 112/98 Art. 139 province comuni, […]sono attribuiti alle province, in relazione all'istruzione secondaria superiore,
SERVIZIO NAZIONALE DI VALUTAZIONE RILEVAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI INVALSI A.S II e V Primaria I secondaria di primo grado II secondaria di secondo.
Legge 6 agosto 2008, n. 133 art. 64 Disposizioni in materia di organizzazione scolastica Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25.
D.P.R. 20 marzo 2009 n. 89 Art. 2. Scuola dell'infanzia
Vignola Patrimonio S.r.l. Società a responsabilità limitata ad integrale partecipazione pubblica comunale Riferimenti normativi: Art C.c. Art. 113.
111 La Revisione del REGOLAMENTO per LAMMINISTRAZIONE, LA FINANZA E LA CONTABILITA (ATTIVITA NEGOZIALE CAPO VI) La Revisione del REGOLAMENTO per LAMMINISTRAZIONE,
ASSEMBLEA UNITARIA DEL PERSONALE DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA DEL TRENTINO C.G.I.L C.I.S.L. U.I.L SALA della COOPERAZIONE 12 novembre 2010.
La storia di un percorso
Modulo n. 3 IL PIANO DEI CONTI INTEGRATO
COORDINAMENTO REGIONALE Art. 7 CCNL Protocolli su argomenti e modalità di confronto su stato di attuazione del CCNL in particolare: a)formazione.
NASCONO I CPIA - DPR 263/ CIRCOLARE 36 DEL 10 APRILE LINEE GUIDA PER IL PASSAGGIO AL NUOVO ORDINAMENTO USR Lombardia - uff. XI Patrizia.
COMUNE DI SERDIANA Rettifica CC n. 12 del 22 aprile 2013 – Determinazione aliquote IMU PRESENTA IL SINDACO ROBERTO MELONI.
REGOLAMENTO SUL SERVIZIO NAZIONALE DI VALUTAZIONE IN MATERIA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE (DPR 28 marzo 2013 n. 80) S.N.V. : Sistema nazionale di valutazione.
del revisore contabile
Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti
Apprendistato Le modifiche del D.L. n. 34/2014 al D.Lgs. n. 167/2011
Gli organi collegiali della scuola
Seminario rete F.A.R.O. Palermo, 29 novembre 2013 Catania, 6 dicembre 2013 Dal processo di autovalutazione alle azioni di miglioramento Vito PECORARO.
1 Le Circolari Ministeriali di riferimento 1. La Circolare n. 48/E del La Circolare n. 3/E del La Circolare n. 61/E del
Decreto-legge: omogeneità dell’oggetto Art. 15, legge 400/ I provvedimenti provvisori con forza di legge ordinaria adottati ai sensi dell'articolo.
RSU COMPETENZE E FUNZIONI.
Sintesi delle novità introdotte
La mobilità del personale provinciale in ambito regionale alla luce del percorso di elaborazione della proposta di legge regionale di riordino delle funzioni.
Centri per l’istruzione degli adulti (dPR n. 263 del 29 ottobre 2012)
Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione.
Transcript della presentazione:

Il dimensionamento scolastico Presupposti ed Adempimenti amministrativo-contabili

L’assetto normativo Art. 21, commi 3 e 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59: “3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro unificate nell'ottica di garantire agli utenti una più agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe dimensionali in relazione a particolari situazioni territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle esigenze e alla varietà delle situazioni locali e alla tipologia dei settori di istruzione compresi nell'istituzione scolastica. Le deroghe dimensionali saranno automaticamente concesse nelle province il cui territorio è per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilità statale e provinciale siano disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi. 4. La personalità giuridica e l'autonomia sono attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui al comma 3 attraverso piani di dimensionamento della rete scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000 contestualmente alla gestione di tutte le funzioni amministrative che per loro natura possono essere esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni caso il passaggio al nuovo regime di autonomia sarà accompagnato da apposite iniziative di formazione del personale, da una analisi delle realtà territoriali, sociali ed economiche delle singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei conseguenti interventi perequativi e sarà realizzato secondo criteri di gradualità che valorizzino le capacità di iniziativa delle istituzioni stesse”.

L’assetto normativo L’art. 21 della legge n.59/97 prevede, quindi, la possibilità di riorganizzare l’intero sistema scolastico in funzione della migliore attuazione dell’autonomia didattica e organizzativa, ma anche nella finalità dell’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse finanziarie e di personale.

L’assetto normativo Il D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233. E’ il regolamento con il quale si individuano le norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche

L’assetto normativo D.P.R. n. 233/98: “ Art. 1 - Finalità Il raggiungimento delle dimensioni ottimali delle istituzioni scolastiche ha la finalità di garantire l'efficace esercizio dell'autonomia prevista dall'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n.59, di dare stabilità nel tempo alle stesse istituzioni e di offrire alle comunità locali una pluralità di scelte, articolate sul territorio, che agevolino l'esercizio del diritto all'istruzione. Il dimensionamento è altresì finalizzato al conseguimento degli obiettivi didattico-pedagogici programmati, mediante l'inserimento dei giovani in una comunità educativa culturalmente adeguata e idonea a stimolarne le capacità di apprendimento e di socializzazione. Il raggiungimento delle dimensioni stabilite a norma del comma 1 ha l'ulteriore finalità di assicurare alle istituzioni scolastiche la necessaria capacità di confronto, interazione e negoziazione con gli enti locali, le istituzioni, le organizzazioni sociali e le associazioni operanti nell'ambito territoriale di pertinenza.

L’assetto normativo D.P.R 233/98: Art. 2 - Parametri L'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica e di ricerca e progettazione educativa, è riconosciuta alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ivi comprese quelle già dotate di personalità giuridica, che raggiungono dimensioni idonee a garantire l'equilibrio ottimale tra domanda di istruzione e organizzazione dell'offerta formativa. A tal fine sono definiti, a norma dell'articolo 3, gli ambiti territoriali, di ampiezza differenziata a seconda del grado di istruzione, nei quali va assicurata la permanenza e la stabilità delle suddette istituzioni, con particolare riguardo alle caratteristiche demografiche, geografiche, economiche, socio-culturali del territorio, nonché alla sua organizzazione politico-amministrativa.

L’assetto normativo D.P.R. 233/98: art. 2 Parametri 2. Ai fini indicati al comma 1, per acquisire o mantenere la personalità giuridica gli istituti di istruzione devono avere, di norma, una popolazione, consolidata e prevedibilmente stabile almeno per un quinquennio, compresa tra 500 e 900 alunni; tali indici sono assunti come termini di riferimento per assicurare l'ottimale impiego delle risorse professionali e strumentali. 3. Nelle piccole isole, nei comuni montani, nonché nelle aree geografiche contraddistinte da specificità etniche o linguistiche, gli indici di riferimento previsti dal comma 2 possono essere ridotti fino a 300 alunni per gli istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media, o per gli istituti di istruzione secondaria superiore che comprendono corsi o sezioni di diverso ordine o tipo, previsti dal comma 6; nelle località sopra indicate che si trovino in condizioni di particolare isolamento possono, altresí, essere costituiti istituti comprensivi di scuole di ogni ordine e grado. L'indice massimo di cui al comma 2 può essere superato nelle aree ad alta densità demografica, con particolare riguardo agli istituti di istruzione secondaria con finalità formative che richiedono beni strutturali, laboratori ed officine di alto valore artistico o tecnologico. 4. Nell'ambito degli indici, minimo e massimo, stabiliti dal comma 2, la dimensione ottimale di ciascuna istituzione scolastica è definita in relazione agli elementi di seguito indicati: a) consistenza della popolazione scolastica residente nell'area territoriale di pertinenza, con riferimento a ciascun grado, ordine e tipo di scuola contemplato dall'ordinamento scolastico vigente; b) caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali del bacino di utenza; c) estensione dei fenomeni di devianza giovanile e criminalità minorile; d) complessità di direzione, gestione e organizzazione didattica, con riguardo alla pluralità di gradi di scuole o indirizzi di studio coesistenti nella stessa istituzione, ivi comprese le attività di educazione permanente, di istruzione degli adulti e di perfezionamento o specializzazione, nonché alla conduzione di aziende agrarie, convitti annessi, officine e laboratori ad alta specializzazione o con rilevante specificità.

L’assetto normativo D.P.R. 233/98: art. 2 Parametri “5. Qualora le singole scuole non raggiungano gli indici di riferimento sopra indicati, sono unificate orizzontalmente con le scuole dello stesso grado comprese nel medesimo ambito territoriale o verticalmente in istituti comprensivi, a seconda delle esigenze educative del territorio e nel rispetto della progettualità territoriale. 6. Per garantire la permanenza, negli ambiti territoriali definiti ai sensi dell'articolo 3, di scuole che non raggiungono, da sole o unificate con scuole dello stesso grado dimensioni ottimali, sono costituiti istituti di istruzione comprensivi di scuola materna, elementare e media. Allo stesso fine e per assicurare la più efficace corrispondenza tra gli istituti di istruzione secondaria superiore e le caratteristiche del territorio di riferimento, nonché tra la necessaria varietà dei percorsi formativi proposti da ciascun istituto e la domanda di istruzione espressa dalla popolazione scolastica, si procede alla unificazione di istituti di diverso ordine o tipo che non raggiungono, separatamente, le dimensioni ottimali e insistono sullo stesso bacino d'utenza, ivi comprese le sezioni staccate e le scuole coordinate dipendenti da istituti posti in località distanti e compresi in altri ambiti territoriali di riferimento; tali istituzioni assumono la denominazione di istituto di istruzione secondaria superiore”.

L’assetto delle competenze D.P.R. 233/98 - Art. 3 Piani provinciali di dimensionamento I piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche previsti dall'articolo 21, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, al fine dell'attribuzione dell'autonomia e personalità giuridica, sono definiti in conferenze provinciali di organizzazione della rete scolastica, nel rispetto degli indirizzi di programmazione e dei criteri generali, riferiti anche agli ambiti territoriali, preventivamente adottati dalle regioni.

L’assetto delle competenze D. lgs. 31.3.1998, n. 112: Art. 138 Deleghe alle regioni 1. Ai sensi dell'articolo 118, comma secondo, della Costituzione, sono delegate alle regioni le seguenti funzioni amministrative: a) la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale; b) la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera a); c) la suddivisione, sulla base anche delle proposte degli enti locali interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa; d) la determinazione del calendario scolastico; e) i contributi alle scuole non statali; f) le iniziative e le attivita' di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite.

L’assetto delle competenze D. lgs. 31.03.1998, n. 112 Art. 139 - Trasferimenti alle province ed ai comuni 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 137 del presente decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione sono attribuiti alle province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti: a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione; b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche; c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio; d) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche; e) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti; f) le iniziative e le attivita' di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite; g) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello territoriale.

L’assetto delle competenze Per la Puglia, la legge regionale 11.12.2000, n. 24 ha recepito le funzioni conferite dal D. lgs. 112/98 ed, all’art. 27, ha stabilito che le province formulino una proposta di piano di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche e che forniscano assistenza tecnica ed amministrativa ai comuni

L’assetto delle competenze La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 riconosce alle Regioni una competenza concorrente ed esclusiva nelle politiche educative e formative. (concorrente con la competenza statale che determina i principi generali ed i livelli essenziali dell’istruzione pubblica, esclusiva per tutto ciò che non è assegnato alla competenza statale. Nel contempo, le regioni si servono dell’attività degli enti locali che, in virtù del principio della sussidiaretà, svolgono funzioni propositive).

L’assetto delle competenze La sentenza della Corte costituzionale n. 200/2009, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 64 del D.L. 112/08, ha sottolineato la competenza esclusiva delle regioni in materia di programmazione della rete scolastica. Resta vero che il dimensionamento della rete scolastica è connesso alla distribuzione sul territorio nazionale, ed alle regioni, dell’organico nazionale docente ed ATA.

L’assetto delle competenze “La Corte ha così ritenuto, con la citata sentenza, che "proprio alla luce del fatto che già la normativa antecedente alla riforma del titolo V prevedeva la competenza regionale in materia di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, e quindi postulava la competenza sulla programmazione scolastica di cui all'art. 138 del D.L.vo n. 112 del 1998, è da escludersi che il legislatore costituzionale del 2001 abbia voluto spogliare le regioni di una funzione che era già ad esse conferita" sia pure soltanto sul piano meramente amministrativo”. “PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, riservate a separate decisioni le restanti questioni di legittimità costituzionale sollevate con i ricorsi indicati in epigrafe; 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 64, comma 4, lettera f/bis) e f/ter) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), come convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;”

La dinamica operativa nella Regione Puglia Con delibera di Giunta regionale del 19.10.2010, n. 2227, sono state emanate le linee di indirizzo per il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2011/2012: “La regione vuole pervenire ad un assetto a regime della rete scolastica improntato ad una razionalizzazione logistica che tenga conto della collocazione geografica, delle strutture fisiche e della presenza di idonee attrezzature laboratoriali e, altresì, funzionale alla graduale costruzione di un offerta formativa di qualità secondo obiettivi di integrazione, di riequilibrio settoriale, territoriale e di uguaglianza nell’accesso alle diverse opportunità educative, per il conseguimento di un più elevato successo scolastico e formativo, che sia frutto di forte interazione con il contesto socio-economico e tenga conto delle peculiari vocazioni e potenzialità del territorio e della domanda espressa dal mondo del lavoro”.

L’ultima delibera della regione Puglia sulla rete scolastica La delibera n. 2410 del 2.11.2011 della Giunta regionale pugliese ha approvato le linee di indirizzo regionale per il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell’offerta formativa per l’anno 2012-2013

Il recente intervento normativo D. L Il recente intervento normativo D.L. 98/2011 convertito in legge 111/2011 Art. 19, intervento sui parametri: Comma 4: per garantire un processo di continuità didattica nell’ambito dello stesso ciclo d’istruzione, la scuola dell’infanzia, la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di 1° grado; gli istituti comprensivi per acquisire l’autonomia devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni….”

Comma 5 Alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome

Eccezione d’incostituzionalità Diverse regioni hanno sollevato eccezione d’incostituzionalità delle citate disposizioni di legge in quanto lesive delle competenze regionali. La regione Puglia ha inteso applicare il nuovo assetto dimensionale attraverso un percorso triennale in cui ponderare e gestire le criticità logistico-organizzative connesse e considerare le peculiarità delle singole realtà territoriali

Modifiche all’art. 19 del D.L. 98/11 con la legge di stabilità 2012 I limiti numerici per l’assegnazione di un dirigente a tempo indeterminato non sono più 500 e 300 bensì 600 e 400; Inserimento del comma 5 bis: a decorrere dall’anno scolastico 2012/2013 alle istituzioni scolastiche di cui al comma 5 non può essere assegnato in via esclusiva un dsga ma, con decreto del D.G. regionale, il posto è assegnato in comune anche con altre istituzioni scolastiche

Dimensionamento e aspetti amministrativo-contabili Riferimenti normativi: D.M. 44/2001 Nota tecnica MIUR prot. n. 8409 del 30.7.2010 Recente nota MIUR n. 2233 del 2.4.2012 (in materia di beni appartenenti alle istituzioni scolastiche)

Adempimenti amministrativo-contabili e dimensionamento Adempimenti a carico delle scuole che cessano al 31.8: cambia il codice meccanografico Chiusura contabilità con determinazione consistenze, dei residui attivi e passivi e della cassa da trasferire alla scuola subentrante

Principi dell’ordinamento e dimensionamento Trasparenza delle situazioni contabili Certezza dei dati contabili Continuità dell’azione amministrativa e dei rapporti giuridico-economici Separazione delle responsabilità

Fondo minute spese Chiusura della partita di giro: con emissione di reversale il dsga restituisce l’ammontare del fondo al bilancio della scuola cessante

Posta e banca cassiera Chiusura ccp e trasferimento somme sul ccb Richiamo dalla banca cassiera dei mandarti e reversali inestinti al 31.8 con annullamento dei medesimi titoli per la successiva riemissione da parte della scuola subentrante Trattasi di cessione del debito (novazione soggettiva: art. 1235 cc) o del credito (art. 1264 cc): va data notizia a rispettivi creditori o debitori con indicazione della scuola subentrante

Le radiazioni dei residui E’ opportuno, per chiarezza e veridicità della situazione finanziaria e del bilancio, che la scuola cessante entro il 31 agosto adotti le delibere di radiazione di crediti inesigibili e debiti che non devono più essere pagati Versamenti delle ritenute: evitare di trasportare nella nuova scuola debiti verso l’erario ed enti previdenziali

Chiusura ccb Il ccb deve essere chiuso al 31.8 con contestuale versamento del saldo in favore della scuola subentrante, che emetterà reversale, così costituendo il suo nuovo fondo cassa E opportuno, nel caso di cessazione di scuole che confluiscono in una nuova istituzione, che quest’ultima, a far data dal 1° settembre, apra un nuovo ccb presso la banca cassiera che già gestiva il ccb di una delle scuole preesistenti (nota MIUR 8409/2010) Tale ccb avrà carattere provvisorio in attesa della gara da bandirsi dopo l’insediamento del nuovo C.d’I.

Le scritture contabili Chiusura del registro degli inventari (previa ricognizione, rivalutazione ed eventuali dismissioni patrimoniali) Correlata apertura, con le medesime risultanze, del nuovo registro inventari della scuola di nuova istituzione Chiusura giornale di cassa e partitari (la necessaria chiarezza e veridicità della situazione contabile richiede un attento esame dei residui al fine di eliminare i passivi e radiare gli attivi inesigibili attraverso delibera del Consiglio in carica al 31.8)

Il registro dell’inventario La scuola subentrante deve impiantare un nuovo registro dell’inventario Partendo dalle effettive risultanze degli inventari delle scuole cessate A tal fine è necessario che la scuola cessante si attivi con anticipo per una ricognizione che, eventualmente, porti al discarico dei beni non più presenti e obsoleti

Passaggio di consegne Necessità del passaggio di consegne fra i dsga: Con riferimento alle risultanze delle scritture contabili finanziarie Con riferimento alle risultanze del registro dei beni inventariali (art. 24 DM 44/2001)

Passaggi di consegna fra i dsga Giornale di cassa al 31.8 Registro ccp Registro inventario Bilanci e consuntivi (è opportuno evidenziare rilievi dei revisori ed eventuali pareri sfavorevoli) Registri verbali C.d’I. e Giunta (di competenza dirigenti scolastici)

Il passaggio di consegne Circolare MIUR 2233 del 2.4.2012: la mancata formalizzazione può dar luogo a responsabilità amministrativa Puntuale ricognizione dei beni e riscontro con i dati delle scritture contabili (CdC n. 324/2002) Il dirigente ha competenza sull’eventuale discarico nonché sulla comunicazione alla CdC per danno erariale in caso di mancanza di beni Il passaggio deve opportunamente avvenire entro 30 giorni dall’assunzione dell’incarico del dsga subentrante (responsabilità in solido dei due dsga)

Il dirigente ed il passaggio di consegne Quale destinatario dell’obbligo di risultato, il dirigente deve adoperarsi affinché il passaggio di consegne si concluda nel termine di 30 gg dall’assunzione dell’incarico del dsga subentrante (MIUR n. 2233 del 2012) Altrimenti il comportamento deve considerarsi omissivo con conseguente responsabilità disciplinare

Il dirigente ed il passaggio di consegne Ruolo attivo del DS Lettera raccomandata a.r. al dsga uscente che non adempie Sottoscrive il verbale unitamente al presidente del C.d’I. Invio del verbale al dsga, che non era presente in contradditorio, per le controdeduzioni

Modalità del passaggio di consegne In forma scritta Apposito verbale Sottoscritto anche dal dirigente scolastico della scuola subentrante

Conto consuntivo e programma annuale Predisposizione del conto consuntivo periodo 1.1-31.8 Parere dei revisori (in carica al 31.8) Approvazione Consiglio d’istituto entro il 31.8 In caso di decadenza del C.d’I. approvazione da parte del commissario ad acta nominato dall’USR

Il Commissario straordinario “Nei casi di scioglimento di consiglio circolo o d’istituto e nel caso di nuove istituzioni, fino a quando detti consigli non siano insediati, nonché nei casi di scioglimento del consiglio scolastico distrettuale, il provveditore agli studi …nomina un commissario per l’amministrazione straordinaria. (art. 9 del D.I. 28.5.1975).

Chiusura posizioni contributive Chiusura posizione INPS Chiusura posizione INAIL Chiusura codice fiscale

La nuova istituzione scolastica per unificazione Il DM 44/2001 non offre particolari indicazioni in ordine agli adempimenti sul programma annuale Necessità di predisporre il programma annuale per il periodo 1.9-31.12 Per ridurre il ricorso alla gestione provvisoria: approvazione con immediatezza e comunque molto prima del termine indicato dall’art. 2 DM 44/2001, previo parere dei revisori

Le entrate del bilancio di 4 mesi Applicazione dei parametri di cui al DM n. 21 dell’1.3.2007 ai dati dell’organico di diritto per l’anno scolastico 2012-2013 come risultanti al SIMPI integrati con le unità di personale che andranno a costituire l’organico di fatto Il tutto va rapportato a 4/12 Interventi in variazione secondo istruzioni MIUR

Adempimenti della nuova scuola Trattasi di un nuovo soggetto di diritto Stipula della nuova convenzione di cassa (inizialmente provvisoria) Inserimento al SIDI dati anagrafici della scuola Con inserimento dei dati relativi a: denominazione, indirizzo, località, cap, tel., fax, cod. fiscale, coordinate bancarie e patrimonio immobiliare (c.m. n. 8409 del 30.7.2010)

Il programma annuale di 4 mesi Il programma annuale relativo ai 4/12 dovrà prevedere e gestire gli elementi attivi e passivi delle scuole cessate Tale gestione dovrà avvenire in conto competenza anche se trattasi di residui Le somme della scuola cessante vanno gestite nelle pertinenti voci di entrata e di uscita Il fondo cassa deve essere introitato nelle entrate aggregato 7/4 con emissione di reversale d’incasso (nota MIUR n. 8409/2010)

Il contenuto del programma annuale della nuova scuola Programma annuale semplificato Impostando le spese senza prevedere progetti specifici ma raggruppando le somme in un solo progetto per cessata attività dell’altra scuola

Rapporti con i terzi L’istituzione scolastica risultante dalla fusione di scuola o quella che assorbe per incorporazione altra scuola si trovano nei confronti dei terzi (creditori e debitori) ad essere titolari delle situazioni riferite alle scuole fuse o incorporate

Plessi o sezioni distaccate assorbite da altre scuole Se la scuola aggregante assorbe la sede centrale della scuola aggregata ma non anche alcuni plessi e sezioni distaccate sarà necessario trasferire alle istituzioni scolastiche, che li abbiano invece assorbiti, una quota della differenza di risorse non finalizzata e proporzionale al numero degli alunni da queste assorbiti come rilevati dal SIMPI Tanto avverrà immediatamente se la cassa lo consente o appena ciò sarà possibile con la riscossione dei residui attivi

Adempimenti della scuola accorpante Variazioni di bilancio in entrata ed in uscita La scuola accorpante, che mantiene il proprio bilancio di 12 mesi, gestirà le somme affluite dalla scuola accorpata in conto competenza o in conto residui così come già contabilizzate Subentro e gestione da parte del DS dei rapporti contrattuali e relativi atti contabili finalizzati alla definizione dei rapporti già instaurati dalle scuole cessate

Scuole che cedono sezioni staccate Nei casi in cui la scuola ceda sezioni staccate, sedi coordinate, plessi senza cambiare la propria configurazione giuridica: La scuola cedente trasferirà, alla scuola che acquisisce, una quota parte delle risorse di bilancio e dotazioni ministeriali riferibili alle classi cedute in proporzione al numero degli alunni come da organico di diritto SIMPI Trasferimento delle quote dei contributi versati dagli alunni

Scuole che acquisiscono altra istituzione scolastica Nel caso in cui le scuole acquisiscano altra istituzione scolastica senza mutare denominazione e configurazione giuridica: Gestione degli elementi attivi e passivi del bilancio fra le entrate e le uscite nei pertinenti aggregati La differenza di attivo non destinata a coprire i residui passivi può confluire in appositi aggregati di spesa o nella voce Z delle disponibilità da programmare

Il patrimonio della scuola aggregante L’istituzione scolastica aggregante dovrà inglobare i beni della scuola cessata gestendoli ai sensi dell’art. 24 del DM 44/2001 A tal fine la scuola che cessa dovrà effettuare preventivamente al 31.8 la ricognizione ed il discarico dei beni obsoleti

Criteri per la ripartizione dei beni e delle risorse finanziarie E’ l’ipotesi di una scuola che cede sezioni o plessi a scuole diverse: Ripartizione dei beni in base alla dislocazione fisica degli stessi Le risorse finanziarie per il personale sono ripartite secondo organico di diritto delle sedi cedute Le risorse finanziarie del funzionamento sulla base della consistenza degli alunni di diritto I residui passivi vengono ripartiti con gli stessi criteri delle poste attive

Dimensionamento e fondi PON Se la scuola assegnataria dei fondi cede plessi o sezioni il PON resta gestito dalla scuola già assegnataria del progetto Se la scuola assegnataria del progetto cessa al 31.8 la gestione del PON sarà trasferita al dirigente della scuola individuata per la gestione delle risorse finanziarie e dei residui Il DS sottoporrà i PON al C.d’I. per formale presa d’atto e variazione per l’assunzione in bilancio Se più scuole cessano per dar vita a nuovo istituto le risorse PON entreranno nel nuovo bilancio di 4 mesi

Dimensionamento e PON In tutti i casi i PON continueranno a riguardare alunni e docenti delle sezioni staccate, delle sezioni acquisite da altra scuola e delle scuole cessate perché confluite nella nuova scuola

Dimensionamento e PON E’ auspicabile che tutta la documentazione del PON venga, con ordine, trasmessa ed acquisita dalla scuola subentrante onde garantire il buon esito dei controlli di 1° e 2° livello

Adempimenti dei revisori dei conti Parere sul conto consuntivo al 31.8 della scuola cessante (collegio dei revisori dell’ambito di cui faceva parte la scuola cessante) Parere sui conti consuntivi pregressi non esaminati in passato (collegio preesistente) Parere programma annuale di 4/12 che sarà deliberato dal commissario straordinario (nuovo collegio)

Dimensionamento e cedolino unico Necessità di saldare i pagamenti dei compensi accessori al 31.8 per evitare che le somme, gestite con il sistema del cedolino unico, possano andare in economia