GLI AUSILIARI DEL COMMERCIO

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GLI AUSILIARI DEL COMMERCIO Cagliari 14 marzo 2018 GLI AUSILIARI DEL COMMERCIO IL RUOLO DEI COMMERCIALISTI, DELLE ASSOCIAZIONI E DEGLI ALTRI INTERMEDIARI DI FIDUCIA

Il recepimento della direttiva servizi (d. lvo 59/2010) 1. È soppresso il ruolo dei mediatori 2. Le attività disciplinate dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, sono soggette a SCIA, da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il tramite dello sportello unico del comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19 , corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti. Il recepimento della direttiva servizi (d. lvo 59/2010)

Legge 39 Art. 1. Le norme previste dalla presente legge si applicano ai mediatori di cui al capo XI del titolo III del libro IV del codice civile, eccezion fatta per gli agenti di cambio, per i mediatori pubblici e per i mediatori marittimi, categorie per le quali continuano ad avere applicazione le disposizioni attualmente in vigore. Art. 2 1. Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito un ruolo degli agenti di affari in mediazione, nel quale devono iscriversi coloro che svolgono o intendono svolgere l'attività di mediazione anche se esercitata in modo discontinuo o occasionale. 2. Il ruolo è distinto in tre sezioni: una per gli agenti immobiliari, una per gli agenti merceologici ed una per gli agenti muniti di mandato a titolo oneroso, salvo ulteriori distinzioni in relazione a specifiche attività di mediazione da stabilire con il regolamento di cui all'articolo 11.

Art. 1754 È mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza Art. 1755 Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento. La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità Il Codice civile

1. Ai fini del presente decreto si intendono per: a) <<legge >>, la legge 3 febbraio 1989, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni; b) <<decreto legislativo >>, il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59; c) <<SCIA>>, la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; d) <<SUAP>>, lo sportello unico per le attività produttive di cui all’articolo 38 della legge n. 133 del 2008; e) <<registro delle imprese>>, il registro di cui agli articoli 2188 e seguenti del codice civile; f) <<REA>>, il repertorio delle notizie economiche ed amministrative di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581; g) <<apposita sezione del REA>>, la sezione prevista dall’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo n. 59 del 2010; h) <<Camera di commercio>>, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580; i) <<Comunicazione unica>>, la Comunicazione unica per la nascita dell’impresa di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 7 del 2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 40 del 2007; l) <<attività>>, l’attività regolamentata dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni; m) <<ruolo>>, il soppresso ruolo degli agenti di affari in mediazione di cui all’articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39; n) <<modelli>>, il modello “MEDIATORI” e il modello intercalare “REQUISITI”, da utilizzarsi per gli adempimenti previsti dal presente decreto, presentati come file XML, secondo le specifiche tecniche da approvarsi ai sensi dell’ articolo 11, comma 1, dell’ articolo 14, comma 1 e dell’ articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, come allegati alla modulistica informatica registro imprese/REA, redatti secondo gli allegati “A” e “B”. ART. 1 – LE DEFINIZIONI

LA MODULISTICA Modello MEDIATORI Allegato ai moduli RI/REA I1/I2/INT P/S5/UL della pratica codice _____________ Il sottoscritto _________________________________________________________________ C.F. ________________________________________________________________________ Sezione ANAGRAFICA IMPRESA □ in qualità di titolare/legale rappresentante/amministratore dell’impresa __________________________________________________________________ C.F. _________________________________________________________________________ LA MODULISTICA

compilare le sottostanti sezioni come necessario, con ‘X’ sulle caselle di scelta) A Impresa di mediazione (compilare la sezione anagrafica impresa, la sezione “SCIA” e “Requisiti”, eventuali sezioni “Modifiche” e “Formulari”). B Impresa di mediazione nel periodo transitorio (compilare la sezione anagrafica impresa e la sezione “Aggiornamento posizione”) – art. 11, c. 1, del decreto. C Mediatore non svolgente l’attività - fase “a regime” (compilare la sezione ”Iscrizione Apposita sezione (a regime)”) – art. 8 del decreto. D Mediatore non svolgente l’attività - fase transitoria (compilare la sezione ”Iscrizione Apposita sezione (transitorio)”) – art. 11, c. 2, del decreto. E Altre segnalazioni d'impresa (compilare la sezione anagrafica impresa e le sezioni “Modifiche” e/o “Formulari”) – art. 6 e 10 del decreto. F Mediazione occasionale (compilare le sezioni “SCIA Mediazione Occasionale” e “Requisiti”) – art. 12 del decreto. LA MODULISTICA

ARTICOLO 2 – PRESENTAZIONE DELLA SCIA 1. Ai sensi dell’articolo 25, comma 3, del decreto legislativo, le imprese di affari in mediazione, presentano all’ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio della provincia dove esercitano l’attività apposita SCIA, corredata delle certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive previste dalla legge, compilando la sezione “SCIA” del modello “MEDIATORI”, sottoscritto digitalmente dal titolare dell’ impresa individuale, ovvero da un amministratore dell’ impresa societaria. 2. L’impresa presenta le dichiarazioni di cui al comma 1, nonché quelle di cui ai successivi articoli 3, 4 e 10, contestualmente alle istanze relative agli adempimenti pubblicitari nei confronti del registro delle imprese, ovvero del REA, utilizzando la procedura della Comunicazione unica. ARTICOLO 2 – PRESENTAZIONE DELLA SCIA

LA MODULISTICA Sezione “SCIA” Segnala l’inizio dell’attività di agente di affari in mediazione in uno o più dei seguenti settori indicati sui moduli RI/REA della sopraindicata pratica (riquadro Albi) : - agenti immobiliari - agenti con mandato a titolo oneroso - agenti merceologici (indicare le categorie merceologiche sui riquadri attività dei moduli RI/REA) - agenti in servizi vari (indicare le categorie di servizi sui riquadri attività dei presso la sede o localizzazione per la quale è dichiarata la corrispondente attività sui moduli RI/REA della sopraindicata pratica, consapevole che l’attività in questione può essere iniziata solo successivamente alla presentazione della presente segnalazione. A tal fine dichiara, che l’impresa ha (barrare l’ipotesi che interessa): □ stipulato il primo contratto di assicurazione professionale (di cui allega copia); □ sottoscritto l’ultimo rinnovo del contratto di assicurazione professionale (di cui allega copia); □ che la sede o la localizzazione utilizza nell’esercizio dell’attività di mediazione i moduli e formulari elencati nella sezione “FORMULARI” (eventuale). Dichiara inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di false dichiarazioni, ai sensi dell’articolo 76 del medesimo D.P.R., che presso la sede o localizzazione sopra indicata non vengono svolte attività incompatibili con quella di mediazione. LA MODULISTICA

3. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifica il possesso dei requisiti e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se l'attività è svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), assegnando ad essi la qualifica di intermediario per le diverse tipologie di attività, distintamente previste dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39. D. Lvo 59 del 2010 art. 73

ARTICOLO 3 – POSSESSO DEI REQUISITI 1. Il possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla legge per lo svolgimento dell’attività è attestato mediante compilazione della sezione “REQUISITI” del modello “MEDIATORI”. 2. Sono tenuti alla compilazione della sezione di cui al comma 1 il titolare di impresa individuale, tutti i legali rappresentanti di impresa societaria, gli eventuali preposti e tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l’attività per conto dell’impresa. I soggetti successivi al primo compilano ciascuno un modello intercalare “REQUISITI”. ARTICOLO 3 – POSSESSO DEI REQUISITI

Sezione “REQUISITI”, per l’indicazione dei requisiti posseduti dal titolare/legali rappresentanti, dal preposto, nonché dai soggetti che svolgono l’attività per conto dell’impresa. (eventuali altri soggetti compilano ciascuno un modello intercalare “REQUISITI”). dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di false dichiarazioni, ai sensi dell’articolo 76 del medesimo D.P.R., - di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall’articolo 5 della legge n. 39 del 1989, così come modificato dall’articolo 18, c. 3, della legge 5 marzo 2001, n. 57; (barrare l’ipotesi che interessa) □ di avere conseguito in data _________________________________________________ -A) il diploma di istruzione secondaria di secondo grado di: _______________________________________________________________________________ rilasciato dall’Istituto _________________________________________________________ con sede a ____________________________________________________________ pv ___ via/piazza/........... ____________________________________________________ n ____ oppure -B) il seguente titolo universitario (laurea, diploma, ecc.): rilasciato dall’Università degli studi di _________________________________________ con sede a __________________________________________________________ pv _____ via/piazza/........... __________________________________________________ n ______ e di avere superato in data ______________________________ presso la Camera di commercio di _______________________________ l’esame per l’attività di mediazione come da allegato INT P (riquadro ALBI). LA MODULISTICA

oppure (opzione possibile per i soli cittadini che abbiano conseguito il titolo di studio o l’esperienza professionale in un paese dell’Unione europea diverso dall’Italia o in paese terzo): □ che il proprio titolo professionale è stato riconosciuto, ai sensi del titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007, con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico in data ___________; oppure (opzione possibile fino al termine previsto dall’articolo 11, comma 3): □ di essere iscritto nel soppresso ruolo degli agenti di affari in mediazione al n. ____________ dal _____________ presso la C.C.I.A.A. di _____________________; oppure: □ di essere iscritto nella apposita sezione del REA di cui all’art. 73, c. 5, del decreto legislativo n. 59 del 2010, presso la Camera di commercio di __________________________________ al seguente numero: __________________; sezione da cui chiede, contestualmente, la cancellazione (allegato modulo I2); - di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione, divenute definitive, a norma delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57, 31 maggio 1965, n. 575, 13 settembre 1982, n. 646; - di non essere interdetto o inabilitato, fallito, condannato per reati contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria e il commercio ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, emissione di assegni a vuoto e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo riabilitazione. Firma del soggetto cui si riferisce la sezione “REQUISITI”: _______________________________________________________________________ LA MODULISTICA

ARTICOLO 4 – SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ PRESSO SEDI O UNITA’ LOCALI LOCALIZZAZIONI 1. L’impresa che esercita l’attività in più sedi o unità locali presenta una SCIA per ciascuna di esse. 2. Presso ogni sede o unità locale in cui si svolge l’attività, l’impresa nomina almeno un soggetto, in possesso dei requisiti di idoneità che, a qualsiasi titolo, eserciti l’attività per conto dell’impresa, certificati secondo le modalità definite all’articolo 3. 3. Per ogni sede o unità locale sono rese disponibili all’utenza, mediante esposizione nei locali, ovvero con l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni relative ai compiti ed alle attività svolte dai soggetti operanti nella sede o unità locale. ARTICOLO 4 – SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ PRESSO SEDI O UNITA’ LOCALI

ARTICOLO 5 – ACCERTAMENTO E CERTIFICAZIONE DEI REQUISITI 1. L’ufficio del registro delle imprese, ricevute le dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4, provvede immediatamente ad assegnare la qualifica di intermediario per le diverse tipologie di attività, avviando contestualmente la verifica prevista dall’articolo 19, comma 3, della legge n. 241 del 1990. 2. L’ assegnazione della qualifica di cui al comma 1 è certificata nelle notizie REA relative alla posizione dell’impresa. 3. L’ufficio del registro delle imprese rilascia la tessera personale di riconoscimento di cui all’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, n. 1926, munita di fotografia, conforme al modello di cui all’allegato “C” del presente decreto. ARTICOLO 5 – ACCERTAMENTO E CERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

L’apposita sezione del REA Congelare i requisiti per non perderli

Art. 73 del D. lvo 59/2010 5. Fermo restando quanto disposto dal DPR 581, le iscrizioni previste dal presente decreto per i soggetti diversi dalle imprese, sono effettuate in una apposita sezione del REA ed hanno effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti all'esercizio della relativa attività professionale. 6. Ad ogni effetto di legge, i richiami al ruolo contenuti nella legge 3 febbraio 1989, n. 39, si intendono riferiti alle iscrizioni previste dal presente articolo nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA)

ARTICOLO 8 – APPOSITA SEZIONE 1. I soggetti che cessano di svolgere l’attività all’interno di un’impresa richiedono, entro novanta giorni a pena di decadenza, di essere iscritti nella apposita sezione del REA tramite la compilazione e presentazione per via telematica della sezione “ISCRIZIONE NELL’APPOSITA SEZIONE (A REGIME)” del modello “MEDIATORI”. Tale richiesta comporta la cancellazione d’ufficio del soggetto dalla posizione REA dell’impresa e la restituzione della tessera personale di riconoscimento di cui all’articolo 5, comma 3. 2. I soggetti iscritti nell’apposita sezione del REA richiedono la cancellazione dalla medesima, in caso di svolgimento dell’attività, compilando la sezione “REQUISITI” del modello “MEDIATORI”, ovvero il modello intercalare “REQUISITI”. 3. Le posizioni iscritte nell’apposita sezione del REA sono soggette alla verifica dinamica dei requisiti almeno una volta ogni quattro anni dalla data dell’iscrizione. ARTICOLO 8 – APPOSITA SEZIONE

Sezione “ISCRIZIONE APPOSITA SEZIONE (A REGIME)” Dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di false dichiarazioni, ai sensi dell’articolo 76 del medesimo D.P.R., che in data ___________________________________ ha cessato il proprio rapporto con l’impresa _______________________________________________________ C.F. ____________________________nella localizzazione iscritta presso la Camera di commercio di __________________________________n. REA _______________________ dove svolgeva le funzioni / ricopriva il ruolo di _____________________________________________________________  per (selezionare la scelta): □ licenziamento; □ cessazione dell’attività dell’impresa; □ dimissioni; □ altro (specificare) ____________________________________________________________ □ come attestato mediante il seguente documento che si allega in copia semplice (specificare): _________________________________________________________________ oppure, □ come risultante dalle notizie iscritte presso codesto registro delle imprese / REA. Chiede, conseguentemente, di trasferire la propria iscrizione dalla posizione REA dell’impresa nell’apposita sezione del REA di cui all’articolo 73, c. 5, del decreto legislativo n. 59 del 2010. LA MODULISTICA

L’apposita sezione del REA La sorte dei mediatori, AEC e mediatori marittimi che hanno perso il requisito abilitante

Mediatori: Lg. 39 – Lg 57 ARC: 2 anni negli ultimi 5 Mediatori marittimi: «Ai fini dell'iscrizione, la validità degli esami superati non si estende oltre i cinque anni»

Le incompatibilità In particolare per i mediatori incompatibilità con l’esercizio di professioni ordinistiche e amministratori di condominio

Mediatori: incompatibilità assoluta ARC: incompatibilità relativa Mediatori marittimi: «è incompatibile con qualunque impiego pubblico o privato retribuito»

Mediatori: incompatibilità assoluta ARC: incompatibilità relativa Mediatori marittimi: «è incompatibile con qualunque impiego pubblico o privato retribuito»

La segnalazione della FIAIP L’associazione di categoria segnala al Ministero che risulta che in alcune province delle Marche e della Romagna, mediatori, regolarmente iscritti, abilitati ed in esercizio, svolgano contemporaneamente altre attività, in particolare quella di amministratore di condominio. A sostegno vengono citate le risoluzioni ministeriali richiamate La segnalazione della FIAIP

La segnalazione della FIAIP La CCIAA di PU verifica che uno dei casi segnalati risulta amministratore di oltre 30 condomini e procede al divieto di prosecuzione di attività Viene intentato ricorso diretto al GA. Il TAR Marche con sentenza 29 novembre 2017, nega la propria competenza rinviando all’AGO. La segnalazione della FIAIP

IL GIUDICE DEL REGISTRO DI PESARO Il GR di PS (decreto 5-6 dicembre 2017) ha affermato alcuni elementi risolutivi. il GR afferma che sulla base delle risultanze AE è evidente che è svolta attività di amministratore (ancorchè non iscritto al r.i) Il numero dei condomini amministrati rende indubbia la natura imprenditoriale dell’attività IL GIUDICE DEL REGISTRO DI PESARO

IL GIUDICE DEL REGISTRO DI PESARO Il concetto di organizzazione deve essere commisurato all’attività svolta e non valutato astrattamente a prescindere Computer e telefoni sono sufficienti a definire l’organizzazione nel PQM si ordina l’iscrizione dell’attività imprenditoriale di amministratore. e quindi la cancellazione di quella mediatizia IL GIUDICE DEL REGISTRO DI PESARO

L’assicurazione professionale Garanzia per il mercato

ARTICOLO 7 – VERIFICA DINAMICA 1. L’ufficio Registro delle Imprese verifica, almeno una volta ogni quattro anni dalla presentazione della SCIA, la permanenza dei requisiti che consentono all’impresa lo svolgimento dell’attività, nonché di quelli previsti per i soggetti che svolgono l’attività per suo conto. 2. Il Conservatore del registro delle imprese, che verifica la sopravvenuta mancanza di un requisito di legge, avvia il procedimento di inibizione alla continuazione dell’attività e adotta il conseguente provvedimento, salvo l’avvio di procedimenti disciplinari o l’accertamento di violazioni amministrative. 3. Il provvedimento di inibizione allo svolgimento dell’attività, adottato ai sensi del comma 2, è iscritto d’ufficio nel REA e determina l’annotazione nello stesso REA della cessazione dell’attività medesima. ARTICOLO 7 – VERIFICA DINAMICA

Moduli e formulari Obbligo di deposito prventivo

ARTICOLO 6 – DEPOSITO DEI MODULI E FORMULARI 1. Il deposito dei moduli e formulari, di cui all’articolo 5, comma 4 della legge, utilizzati nell’esercizio dell’attività, è effettuato per via telematica mediante compilazione della sezione “FORMULARI” del modello “MEDIATORI”. La compilazione di tale sezione è contestuale a quella della sezione “SCIA”, nel caso in cui il deposito sia contestuale all’avvio dell’attività. Negli altri casi, la compilazione della sezione “FORMULARI” è effettuata preventivamente alla messa in utilizzo dei moduli e formulari oggetto di deposito. Il deposito determina l’archiviazione dei moduli e formulari nell’archivio degli atti e dei documenti e la possibilità per chiunque di ottenerne copia. Sui moduli e formulari depositati deve essere indicato il numero REA e il codice fiscale dell’impresa. Tali indicazioni sostituiscono ogni altra in precedenza prevista. 2. Il deposito in formato cartaceo dei moduli e formulari di cui al comma 1 non sarà più accettato dagli uffici del registro delle imprese, decorsi novanta giorni dall’acquisto di efficacia del presente decreto. ARTICOLO 6 – DEPOSITO DEI MODULI E FORMULARI

Il DM MEDIATORI MODELLI E FORMULARI Il problema è dato dalla sopressione del ruolo: l’articolo 5 della 39 afferma che « Il mediatore che per l'esercizio della propria attività si avvalga di moduli o formulari, nei quali siano indicate le condizioni del contratto, deve preventivamente depositarne copia presso la commissione di cui all'articolo 7.» La commissione è sostituita dal ruolo. Funzione statica del ruolo e articolo 73 c. 5 Il DM MEDIATORI

LA MODULISTICA I modelli sopra indicati (selezionare l’opzione): Sezione “FORMULARI”, per il deposito dei modelli e formulari utilizzati nell’esercizio dell’attività di mediazione, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 39 del 1989 e degli artt. 7, 17 e 21 del regolamento di attuazione di cui al d.m. n. 452 del 1990. deposita con la presente copia dei modelli e dei formulari che utilizza per lo svolgimento dell’attività di mediazione, qui di seguito elencati: 1) _________________________________________________________________ 2) _________________________________________________________________ 3) _________________________________________________________________ I modelli sopra indicati (selezionare l’opzione): □ vengono depositati per la prima volta; □ sostituiscono tutti i modelli precedentemente depositati; □ integrano il deposito in precedenza effettuato; □ sostituiscono i seguenti modelli, precedentemente depositati: 2)__________________________________________________________________ LA MODULISTICA

Art. 2 4. L'iscrizione al ruolo deve essere richiesta anche se l'attività viene esercitata in modo occasionale o discontinuo, da coloro che svolgono, su mandato a titolo oneroso, attività per la conclusione di affari relativi ad immobili od aziende Legge 39

Il personale delle agenzie

LA QUESTIONE ENASARCO che il Secondo ENASARCO sia i Mediatori “abilitati”, operanti all’interno di un’impresa organizzata, in qualità di prestatori “autonomi” di servizio che il Personale ausiliario “non abilitato” sono riconducibili (previdenzialmente) alla figura dell’agente di commercio, e pertanto soggetti a versare contributi all’ente

LA QUESTIONE ENASARCO ed il Secondo ENASARCO restano pertanto fuori solo: Mediatori “abilitati”, titolari d’impresa propria o legali rappresentanti di società ed il Personale abilitato ed ausiliario “non abilitato” con rapporto di lavoro dipendente sono riconducibili (previdenzialmente) alla figura dell’agente di commercio, e pertanto soggetti a versare contributi all’ente

LA QUESTIONE ENASARCO Il problema sarebbe solo di natura previdenziale e non riguarderebbe affatto il sistema camerale se non fosse che il regolamento ENASARCO, sottopone all’obbligo di contributo non un qualsiasi soggetto, ma gli ARC del 1742 codice civile. Ne consegue che il problema previdenziale diventa civilistico e pubblicitario e invade quindi le competenze del registro delle imprese

PROTOCOLLO ENASARCO ANAMA FIMAA Per evitare il contenzioso ed a scopo di condono tombale l’Ente e le associazioni fissano un termine di autodenuncia indicato inizialmente a marzo 2014 e poi rinviato, presupponendo che si tratti comunque di un ARC che opera per un mediatore.

RICHIESTA D’INTERVENTO DEL MISE La richiesta iniziale è dare copertura al protocollo La subrichiesta è dire che un ARC può operare per un mediatore, nell’ambito della sua impresa La terza richiesta è dare un’interpretazione letterale alla disposizione della modulistica allegata al DM ARC.

Il modello ARC Sezione “SCIA” Segnala l’inizio dell’attività di □ agente; □ rappresentante di commercio. presso la sede o localizzazione per la quale è stata dichiarata la corrispondente attività sui moduli RI/REA della sopraindicata pratica, consapevole che l’attività in questione può essere iniziata solo successivamente alla presentazione della presente segnalazione. A tal fine dichiara,ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di false dichiarazioni, ai sensi dell’articolo 76 del medesimo D.P.R.: - che presso la sede o localizzazione sopra indicata non viene svolta attività di mediazione

LA CIRCOLARE 3667/C Primo problema: Identità di sede FISICA Questa Direzione generale ebbe già modo di precisare che la disciplina generale non prevede limitazioni di sorta acché, più imprese (individuali o societarie) eleggano la propria sede all’interno di un medesimo ufficio, immobile o stabile. Non diversamente appare, con riferimento alle attività soggette a regolamentazione, come quella di agente e rappresentante di commercio o di mediatore. Deve allora ritenersi che la disposizione contenuta nella sezione SCIA del modello ARC, che prescrive che “presso la sede o localizzazione sopra indicata non viene svolta attività di mediazione”, va interpretata non con riferimento alla sede fisica delle imprese di mediazione e di agenzia, che possono quindi coesistere in un’unica ubicazione, ma al materiale svolgimento nei confronti dei terzi delle due attività (di mediazione e di agenzia) che, stante il regime di doppia incompatibilità, non possono sovrapporsi ed incardinarsi in una sola impresa o in una medesima persona fisica.

LA CIRCOLARE 3667/C Secondo problema: Identità giuridica Resta fermo che nella posizione REA delle imprese di mediazione non dovranno essere presenti soggetti che operano per loro conto come agenti di commercio, e viceversa nella posizione REA delle imprese di agenzia non dovranno essere presenti soggetti che operano per loro conto come mediatori, stante il reciproco divieto di esercizio congiunto delle attività sanzionato dalle due norme primarie.

Gli sviluppi giursiprudenziali Cassazione SSUU 19161 2017 Il procacciatore d'affari è ascrivibile alla categoria dei mediatori atipici. È possibile una mediazione unilaterale, che si estrinseca nell’incarico a ricercare una persona interessata all’affare. Pertanto il procacciatore è mediatore, si deve iscrivere e se abusivo non ha diritto a provvigione.

Gli sviluppi giursiprudenziali Trib. Roma 7295/2017 Il rapporto di agenzia e il rapporto di procacciatore d'affari non si distinguono esclusivamente per il fatto che solo il primo ha carattere stabile, ma anche perché il rapporto di procacciatore d'affari è limitato a singoli affari determinati e deve avere una durata limitata nel tempo e un oggetto più circoscritto. Mentre l'agente svolge l'attività di promozione della conclusione di contratti, l'oggetto del contratto di procacciatore è limitato alla mera segnalazione di clienti o alla sporadica raccolta di ordini.

Gli sviluppi giursiprudenziali Trib. Roma 7295/2017 dal tenore delle lettere d'incarico, sia dalla documentazione fiscale attestante lo svolgimento di un'attività continuativa durata anni. In particolare, nell'incarico era previsto un tacito rinnovo anno per anno, salva facoltà di disdetta con tre mesi di preavviso, nonché l'obbligo del procacciatore di informare il preponente in merito alle condizioni di mercato e a ogni altra circostanza utile alla valutazione della convenienza dei singoli affari segnalati.

Il disciplinare e le misure sanzionatorie

ARTICOLO 9 – PROVVEDIMENTI SANZIONATORI 1. I procedimenti disciplinari previsti dagli articoli 19 e 20 del D.M. 21 dicembre 1990, n. 452, che a norma dell’articolo 73, comma 6, del decreto legislativo si concludono con un provvedimento di sospensione, cancellazione o inibizione perpetua dell’attività, sono annotati ed iscritti per estratto nel REA. Sono altresì annotati ed iscritti per estratto nel REA i provvedimenti amministrativi e penali previsti dall’articolo 3, comma 4, del D.M. 21 dicembre 1990, n. 452. A detti provvedimenti accedono gli uffici del registro delle imprese nonché, nel rispetto delle procedure previste dal capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, gli altri soggetti interessati, di cui al medesimo capo V della legge 241 del 1990. 2. Avverso i provvedimenti inibitori di avvio o di prosecuzione dell’attività, adottati ai sensi del comma 1 nonché degli articoli 5 e 7, è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dello sviluppo economico, in base al combinato disposto dell’articolo 73, comma 6, del decreto legislativo e dell’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248. ARTICOLO 9 – PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

DM 452/90 – PROCEDIMENTI SANZIONATORI 19.  1. La cancellazione dal ruolo è pronunciata: a) nei casi di incompatibilità riportati nell'art. 5, comma 3, della legge; b) quando viene a mancare uno dei requisiti o delle condizioni previsti dall'art. 2, comma 3, della legge; c) su richiesta dell'interessato. 2. La radiazione dal ruolo si verifica: a) nei confronti degli agenti che abbiano turbato gravemente il normale andamento del mercato; b) nei confronti degli agenti che, nel periodo di sospensione loro inflitta, compiano atti inerenti al loro ufficio; c) nei confronti di coloro ai quali sia stata irrogata per tre volte la misura della sospensione. 3. La sospensione è inflitta per un periodo non superiore a sei mesi, nei casi meno gravi di cui alla lettera a) del comma 2 e nei casi di irregolarità accertate nell'esercizio dell'attività di mediazione. 4. In caso di assunzione della qualità di imputato per uno dei delitti indicati nell'art. 2, comma 3, lettera f), della legge, la sospensione dall'esercizio dell'attività può essere disposta fino al termine del giudizio nei suoi confronti. 20.  1. L'adozione dei provvedimenti disciplinari è preceduta dalla citazione dell'interessato a comparire davanti alla giunta camerale con l'assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni. 2. Del procedimento disciplinare va redatto apposito processo verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. La decisione motivata viene comunicata all'interessato entro i quindici giorni successivi dalla data stessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 3. Le deliberazioni relative ai provvedimenti disciplinari sono affisse all'albo camerale. 4. La cancellazione dal ruolo di cui ai punti a) e b) dell'art. 19 è pronunciata previa comunicazione all'interessato, con l'assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per le controdeduzioni. 5. Nel caso specifico dell'art. 19, comma 1, lettera c), la commissione di cui all'art. 7 della legge provvede entro sessanta giorni dalla richiesta. 6. L'agente cancellato dal ruolo può essere nuovamente iscritto purché provi che è venuta a cessare la causa che ne aveva determinato la cancellazione. 7. Il ricorso proposto dall'interessato alla commissione centrale contro i provvedimenti disciplinari adottati, ha effetto sospensivo. DM 452/90 – PROCEDIMENTI SANZIONATORI

Parere alla CCIAA di Udine 2017 Sono legittime le sanzioni previste per l’esercizio abusivo delle varie attività regolamentate (commerciali e tecniche), per le quali sono competenti le locali Camere di commercio, a fronte dell’abrogazione dell’art. 21 comma 2 della legge 241/90, tenuto conto che detta soppressione “…potrebbe configurare l’illegittimità dell’applicazione della sanzione nel caso di denuncia di inizio attività al REA con decorrenza della stessa da una data antecedente alla presentazione della s.c.i.a. al REA stesso…”.? Parere alla CCIAA di Udine 2017

Parere alla CCIAA di Udine 2017 L’art. 21 comma 2 recitava: «2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attività in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente.» Parere alla CCIAA di Udine 2017

Parere alla CCIAA di Udine 2017 In proposito si rileva, preliminarmente, che la ratio sottesa all’eliminazione di detto comma risiede nell’avvenuto passaggio, nell’ambito della Legge n. 241, dalla preesistente D.I.A. all’attuale S.C.I.A. (a seguito della riformulazione dell’art. 19 di tale legge, ex lege n. 122/2010): circostanza, questa, che ha comportato, di fatto, il venir meno del valore intrinseco della disposizione in parola, in quanto ha determinato la possibilità di dare immediato inizio all’attività segnalata, tout court. Ciò premesso si fa presente, in ogni caso, che il comma abrogato in parola si riferiva unicamente, ad un’eventuale esercizio di attività in carenza/difformità dell’atto autorizzatorio, e non ad un eventuale esercizio abusivo delle attività regolamentate in questione: esercizio, questo, che pertanto, continua ad essere passibile di sanzione. Parere alla CCIAA di Udine 2017

Parere alla CCIAA di Udine 2017 Pertanto e di conseguenza, si ritiene che la normativa relativa alle citate attività regolamentate (art. 9/l. 204 per gli agenti di commercio, art. 8/l. 39 per gli agenti di affari in mediazione, art. 21/l. 1442 per gli spedizionieri, ecc.) sia sufficientemente chiara e rigorosa nel prevedere la fattispecie contra legem in questione e nello stabilire il tipo di sanzione da applicare, talché non vada a confliggere in alcun modo con l’abrogazione del richiamato comma 2, art. 21, legge n. 241/1990 e che, inoltre, si debba tener conto che permangono le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo sulle attività previste dalle leggi vigenti, di cui al comma 3 del predetto articolo. Parere alla CCIAA di Udine 2017

Recenti interpretazioni MiSE

possibilità di accedere all’albo dei “mediatori attivi” potendo documentare l’iscrizione al ruolo nel 2005 I requisiti di legge (titolo, corso e esame) valgono anche per i mediatori iscritti all’ex ruolo, cancellatisi  prima del 12 maggio 2012 e non più reiscritti entro tale data i quali, per poter ora esercitare nuovamente l’attività, devono dimostrare il possesso dei requisiti professionali attualmente in vigore, cioè quelli  sopra detti, di cui al nuovo art. 2, comma 3, lett. e)  della legge n. 39/1989. Essi, infatti, non possono che essere considerati dagli uffici camerali come dei nuovi mediatori (o aspiranti tali) ai quali va applicata, necessariamente, l’attuale  disciplina di settore: in particolare, quella che prevede il possesso congiunto dei predetti tre requisiti. Parere a privato 2017

Soggetti che hanno superato l’esame presso la CCIAA (previo corso e prima delle modifiche della legge n. 57/2001) ed in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. Soggetti che hanno superato l’esame presso la CCIAA (previo corso e prima delle modifiche della legge n. 57/2001) e non in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. Soggetti che hanno sostenuto un esame (30/40 anni fa) ed in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. Parere a CCIAA BG 2017

Nel primo caso è possibile riconoscere il requisito abilitante ai fini dell’esercizio dell’attività in questione, in quanto il corso preparatorio/di formazione, come sopra detto, è sempre valido, come pure lo è il superamento dell’esame di cui all’art. 2, comma 3, lettera e) della legge n. 39/1989, richiamato dalla legge n. 57/2001, le cui modalità sono rimaste quelle stabilite dal Decreto Ministeriale n. 300/1990. Nel secondo e terzo caso, al contrario, non è possibile riconoscere il requisito abilitante ai fini dell’esercizio dell’attività in questione, in quanto nell’uno manca il terzo elemento che è dato dal diploma di scuola secondaria di secondo grado, mentre nell’altro manca sempre un terzo elemento che, in questo caso, è la frequenza del corso preparatorio/di formazione. In quest’ultimo caso, inoltre, ove l’esame fosse stato sostenuto secondo la disciplina previgente al D.M. n. 300/1990, questo non sarebbe più valido in quanto appunto sostenuto secondo modalità superate dal predetto decreto. Parere a CCIAA BG 2017

Nel primo caso è possibile riconoscere il requisito abilitante ai fini dell’esercizio dell’attività in questione, in quanto il corso preparatorio/di formazione, come sopra detto, è sempre valido, come pure lo è il superamento dell’esame di cui all’art. 2, comma 3, lettera e) della legge n. 39/1989, richiamato dalla legge n. 57/2001, le cui modalità sono rimaste quelle stabilite dal Decreto Ministeriale n. 300/1990. Nel secondo e terzo caso, al contrario, non è possibile riconoscere il requisito abilitante ai fini dell’esercizio dell’attività in questione, in quanto nell’uno manca il terzo elemento che è dato dal diploma di scuola secondaria di secondo grado, mentre nell’altro manca sempre un terzo elemento che, in questo caso, è la frequenza del corso preparatorio/di formazione. In quest’ultimo caso, inoltre, ove l’esame fosse stato sostenuto secondo la disciplina previgente al D.M. n. 300/1990, questo non sarebbe più valido in quanto appunto sostenuto secondo modalità superate dal predetto decreto. Parere a CCIAA BG 2017

Parere a CCIAA di Torino 2017 Mediazione nella vendita di quote societarie di società immobiliari Iscrizione in sezione immobiliare o sezione servizi vari? A normativa vigente, gli esami per gli agenti immobiliari sono i medesimi di quelli previsti per gli agenti con mandato a titolo oneroso; mentre quelli previsti per gli agenti in servizi vari sono i medesimi di quelli previsti per gli agenti merceologici I corsi devono avere materie differenziate (coordinate con l’esame) Parere a CCIAA di Torino 2017

Parere a CCIAA di Torino 2017 Se un soggetto ha già frequentato il corso di formazione, nonché superato l’esame relativo alla sezione degli agenti immobiliari e, pertanto, risulti regolarmente iscritto per l’esercizio di tale attività mediatizia al competente Registro delle Imprese camerale, Egli dovrà comunque sostenere l’esame relativo all’ulteriore ramo di mediazione prescelto - sezione merceologica o sezione degli agenti in servizi vari – in considerazione delle diverse materie oggetto delle prove scritte ed orali, di cui al ridetto D.M. 300, avendo peraltro preventivamente integrato il corso di formazione già sostenuto per la mediazione immobiliare, con ulteriori ore di didattica relative alle materie oggetto del nuovo esame per la futura mediazione (merceologica o in servizi vari) che intende esercitare Parere a CCIAA di Torino 2017

Il soggetto dovrà anche aver preventivamente integrato il corso di formazione, già sostenuto per la mediazione immobiliare, con ulteriori ore di didattica relative alle materie oggetto del nuovo esame per la futura mediazione che intende esercitare (ex art. 15, comma 1 del D.M. n. 452/1990) . Per quanto riguarda, infine, il quesito circa la verifica se un determinato corso di formazione sia stato autorizzato/accredidato, occorre far riferimento all’art. 15 del ridetto D.M. n. 452/1990 che prevede che i corsi in questione siano istituiti dalle Regioni o, previo riconoscimento di queste, dalla Camere di commercio; nonché stabilisce anche i criteri di organizzazione, la durata ed il piano di studi. Pertanto, qualora non si tratti di un corso tenuto presso la locale Camera di commercio, la richiesta in questione dovrà essere rivolta alla Regione competente.  Parere a privato 2017

possibilità che “su specifica richiesta del cliente” l’agente immobiliare possa concordare un servizio immobiliare su misura (come ad esempio: una perizia immobiliare, una consulenza immobiliare fine a se stessa, la sola redazione di contratti di locazione o di preliminari di vendita, la sola segnalazione di un immobile), ed essere retribuito solo ed esclusivamente per questo . Ora, con riguardo all’attività del mediatore come sopra descritto, si fa presente che non qualsiasi attività di mediazione dà diritto alla provvigione, ma solo quella legata da un nesso di causalità alla conclusione dell’affare. E’ questo un principio assodato nella giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, la quale precisa altresì che è onere del mediatore che fa valere il diritto alla provvigione di provare sia di aver posto i contraenti in contatto tra loro, sia che in seguito a questo contatto ed eventualmente all'ulteriore opera di mediazione da lui svolta, è stata possibile la conclusione dell'affare. Parere a privato 2017

Si è affermato che anche la semplice attività consistente nel reperimento e nell’indicazione dell’altro contraente, o nella segnalazione dell’affare, legittima il diritto alla provvigione, a condizione però che l’attività costituisca il risultato utile di una ricerca fatta dal mediatore e poi valorizzata dalle parti. Dunque la “segnalazione dell’affare” in sé e per sé considerata non appare sufficiente a far sorgere il diritto alla provvigione se non è accompagnata da un’accertata effettiva rilevanza dell’opera del mediatore ai fini della conclusione del contratto. Parere a privato 2017

Quesito della CCIAA della Maremma 2016  Per quanto concerne invece l’esame, la determinazione delle materie su cui deve vertere e le sue modalità di esecuzione sono ad oggi ancora stabilite dal D.M. 21 febbraio 1990, n. 300 Inoltre, circa il requisito della territorialità per il suo sostenimento, sempre questo Ministero, con propria circolare del 1991, affermò che l’aspirante agente d’affari in mediazione poteva sostenere l’esame in questione o presso la Camera di commercio della provincia di residenza o, in alternativa, presso la Camera di commercio del luogo dove aveva fissato il proprio domicilio professionale - identificato come luogo dove il soggetto stabilisce la sede principale dei suoi affari e interessi, ai sensi dell’art. 43 del codice civile, nonché della legge 21 dicembre 1999 n. 526. (Legge comunitaria per il 2000, che ha sancito l’equiparazione del domicilio professionale alla residenza anagrafica, al fine dell’iscrizione e mantenimento in albi, elenchi e registri professionali)  Stante ciò, è ora evidente che il predetto requisito della territorialità debba essere necessariamente rivisto alla luce delle recenti disposizioni normative che hanno determinato, o a breve determineranno, l’ accorpamento tra loro di due o più Camere di commercio. Pertanto si ritiene che diretta conseguenza della disposizione ministeriale sopra ricordata possa essere quella che, presso la Camera di commercio nata dal predetto accorpamento, sia consentito di sostenere l’esame in questione a tutti coloro che abbiano la residenza anagrafica nelle provincie di competenza delle CCIAA accorpate, o che vi abbiano eletto il proprio domicilio professionale (nei modi sopra ricordati) Quesito della CCIAA della Maremma 2016

Quesito della CCIAA della Maremma 2016   Infine, per quanto riguarda la SCIA - segnalazione certificata di inizio attività – sempre lo scrivente Ministero aveva a suo tempo stabilito che doveva essere presentata presso il Registro delle imprese dove il medesimo aspirante mediatore decideva di operare fissando la sede della propria impresa (Parere del MISE dell’aprile 2012). Quesito della CCIAA della Maremma 2016

Quesito della CCIAA MOLISE 2016 Non sussiste alcuna condizione per poter accogliere un’eventuale di richiesta di considerare favorevolmente il domicilio fiscale, come requisito di territorialità ai fini di sostenere l’esame per aspiranti agenti di affari in mediazione, alla stregua del domicilio professionale: ciò, tenuto conto sia della natura e della finalità diversa dei due istituti; sia del fatto che nella normativa attualmente in vigore non si rinviene una possibilità di tal tipo, non essendo stata riconosciuta alcuna equiparazione tra i medesimi due requisiti; sia infine della circostanza che la determinazione di un domicilio fiscale diverso da residenza anagrafica e /o domicilio professionale, effettuata su istanza del contribuente, sottende ad un’istruttoria da parte dell’Amministrazione finanziaria unicamente finalizzata alla verifica dell’esistenza del luogo ove possono e devono eseguirsi le notificazioni di provvedimenti impositivi, e non altro. Quesito della CCIAA MOLISE 2016

Collaborazione tra un’impresa di mediazioni regolarmente abilitata che, in qualità di impresa mandante, si avvale di un mediatore titolare di altra impresa di mediazioni, in qualità di suo mandatario. Dovrà essere presentata un’apposita SCIA dall’impresa mandante, al fine di segnalare l’attività svolta per suo conto dal mediatore mandatario, nonché dovrà essere compilata la “sezione modifiche” ed allegato il modello intercalare “Requisiti” compilato da quest’ultimo; inoltre, come sopra ricordato, il mandatario in questione dovrà essere inserito nella polizza assicurativa del suo mandante, dovrà altresì essere indicato nominativamente all’interno dei locali dove viene svolta l’attività di quest’ultimo ed essere in possesso di una tessera personale emessa per conto del medesimo mandante: tutto ciò comunque ed a prescindere dal fatto che i medesimi strumenti esistano già a suo nome per l’attività mediatizia svolta autonomamente. Parere CCIAA AV e BZ 2016

1) se una società di capitali, con oggetto sociale esclusivo di attività di agente di affari in mediazione immobiliare, possa acquisire il 100% del capitale di un’altra società di capitali con oggetto sociale rappresentato da un’attività imprenditoriale diversa; 2) se il legale rappresentante della prima società, regolarmente abilitato all’esercizio dell’attività mediatizia per essa, possa contemporaneamente assumere la carica di amministratore (senza poteri di rappresentanza) della seconda società. È l’esercizio dell’attività di mediazione ad essere incompatibile con l’esercizio di altre attività imprenditoriali e professionali diverse dalla mediazione: pertanto, questo ufficio ha sempre ritenuto possibile, in linea di principio, che una singola impresa mantenga un oggetto sociale composito, qualora le attività incompatibili con la mediazione non siano esercitate contemporaneamente a questa ( cioè l’impresa risulti iscritta al R.I. camerale solo per la mediazione) o, al contrario, qualora la medesima eserciti le altre attività ma non la mediazione, e per quest’ultima sia unicamente iscritta nell’apposita sezione del REA, al fine di mantenere comunque i requisiti abilitanti. Parere a privato 2017

Parere alla CCIAA di PC 24-9-2012 Incompatibilità tra locazione di cose proprie e mediazione Sussiste: Parere alla CCIAA di PC 24-9-2012

Parere alle CCIAA di FE e VA 20-8-2012 Incompatibilità tra 1) mediazione e mediazione civile; 2) mediatore e sindaco di Comune; 3) Dipendente in aspettativa senza assegni Parere alle CCIAA di FE e VA 20-8-2012

Parere alle CCIAA di FE e VA 20-8-2012 Incompatibilità tra 1) mediazione e mediazione civile; 2) mediatore e sindaco di Comune; 3) Dipendente in aspettativa senza assegni Parere alle CCIAA di FE e VA 20-8-2012

Parere alle CCIAA di FE e VA 20-8-2012 Incompatibilità tra 1) mediazione e mediazione civile; 2) mediatore e sindaco di Comune; 3) Dipendente in aspettativa senza assegni Parere alle CCIAA di FE e VA 20-8-2012

LA QUESTIONE ENASARCO L’ENASARCO nella propria funzione ispettiva, ha rilevato la presenza nelle agenzie di mediazione di una duplice qualità di soggetti non direttamente titolari di qualifiche nell’ambito dell’impresa: Mediatori “abilitati” Personale ausiliario “non abilitato” Nulla quaestio per i soggetti titolari di qualifiche (titolari, legali rappresentanti…)

Parere a privato 2016 Compatibilità con l’attività di produttore agricolo, titolare di un’azienda che produce e vende i propri prodotti.   Qualsiasi attività sia esercitata sotto forma imprenditoriale, con conseguente iscrizione al competente Ufficio del Registro delle Imprese camerale, risulta incompatibile con l’esercizio congiunto di quella di agente di affari in mediazione.  Nel caso specifico dell’impresa agricola, per la legge n. 77 del 1997, gli imprenditori agricoli rientranti nei limiti previsti per il regime di esonero degli adempimenti Iva (cioè con un volume d'affari non superiore a € 7.000) vennero inizialmente esonerati dall'obbligo dell’iscrizione al predetto registro delle imprese; di seguito tuttavia, il successivo D.lgs. n. 228 del 2001, apportando modifiche alla regolamentazione della vendita al dettaglio dei prodotti agricoli, previde che la nuova normativa si applicasse agli imprenditori agricoli iscritti al registro delle imprese, senza indicare particolari esenzioni: pertanto, da quel momento venne inteso che coloro che vendevano al dettaglio i prodotti della propria attività agricola dovevano comunque iscriversi al registro delle imprese. Successivamente intervenne l’Ufficio legislativo del Ministero delle Politiche Agricole Forestali che, con nota del 27 settembre 2006, n.8425, affermò che: “…. si richiede necessariamente l’iscrizione alla camera di commercio a coloro che intendono esercitare la vendita diretta dei prodotti agricoli al di fuori del fondo di produzione” e che “ … l’iscrizione alla camera di commercio non è necessaria qualora la vendita avvenga all’interno del fondo dell’azienda di produzione o nelle zone limitrofe”. 

Parere a privato 2016 Pertanto, l’imprenditore agricolo in questione incorrerebbe nell’obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese solo ove intendesse esercitare la vendita dei propri prodotti su aree pubbliche. Infine, con nota n. 8698 del 20 gennaio 2014, questo Ministero affermò che nel caso di vendita su aree pubbliche, con posteggio o in modo itinerante, dei prodotti agricoli provenienti dal proprio fondo, l’ imprenditore agricolo non è soggetto all’esenzione in questione (relativa alla citata esiguità del fatturato annuo) e dovrà quindi iscriversi al Registro delle Imprese. Ciò anche considerando l’art. 4 del ridetto D.lgs. n. 228 del 2001 il quale, parlando della vendita al dettaglio o in forma itinerante, al comma 3 cita: “La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell’ iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell’azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s’ intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.” Conseguentemente, nella medesima nota ministeriale è stato ribadito che l’agricoltore che operi nel richiamato regime di esonero, vale a dire con un volume d’affari annuo pari od inferiore a € 7.000, dovrà iscriversi al registro delle imprese qualora intenda esercitare la vendita diretta dei propri prodotti su aree pubbliche.

possibilità per un agente di affari in mediazione immobiliare di svolgere contemporaneamente l’attività mediatizia sia in qualità di legale rappresentante di società sia quale titolare di impresa individuale. In proposito a tale questione, che investe in linea più generale il problema di consentire o meno che più società, ciascuna dotata di autonoma soggettività giuridica,   abbiano un solo legale rappresentante, questo Ministero si è più volte espresso  nel passato ritenendo che fosse opportuno la nomina di preposti che  sovrintendessero all’attività sociale nel rispetto delle direttive emesse dal legale rappresentante. Ciò è stato da ultimo ribadito  con la lettera circolare del 1° ottobre 2009 indirizzata a tutte le Camere di commercio, laddove sono state individuate più fattispecie  del fenomeno Parere alla CCIAA di LT

In particolare si sono evidenziati gli obblighi di iscrizione al ruolo; unica società con più unità locali; più società con un solo legale rappresentante; società di mediazione in franchising -   e  si è espresso in sostanza il  parere che, non potendo  un unico legale rappresentante svolgere contemporaneamente il proprio mandato per più società o per più sedi locali della stessa società, è necessaria  la nomina dei preposti. Stante quanto sopra, nulla è innovato rispetto al suddetto avviso che, peraltro, è stato in parte ripreso anche nei decreti  ministeriali in data 26.10.2011 attuativi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2010, negli articoli che trattano appunto dello svolgimento dell’attività presso più sedi o unità locali. Parere alla CCIAA di LT

In proposito si rappresenta, preliminarmente, che l’art In proposito si rappresenta, preliminarmente, che l’art. 4 del Decreto Ministeriale 26 ottobre 2011, attuativo dell’art. 80 del D. Lgs. n. 59/2010, ha stabilito l’obbligo, per un’impresa di mediazione che intende iscriversi nel Registro delle Imprese camerale, di individuare/segnalare per ogni sua sede o unità locale uno specifico soggetto che vi eserciti l’attività per suo conto; senza nulla prescrivere circa l’unicità o meno dell’incarico, o circa il rapporto di immedesimazione che detto soggetto dovrebbe avere con l’impresa (quindi, per esempio, senza necessità di procura institoria). Pertanto, laddove il titolare o il legale rappresentante non svolga in prima persona l’attività mediatizia presso l’unità locale, deve nominare un preposto – immedesimato a qualsiasi titolo con l’impresa - che sia in possesso dei requisiti di legge per esercitare per suo conto l’attività in detta unità. Ora tale assunto, è riconducibile anche al problema sollevato nel quesito in oggetto, concernente la possibilità che un unico soggetto, in possesso dei requisiti abilitanti all’esercizio dell’attività di mediazione immobiliare, ricopra la carica di legale rappresentante per due distinte imprese di mediazione.  Questo Ministero si è più volte espresso nel passato ritenendo che fosse opportuna la nomina di preposti che sovrintendessero all’attività sociale nel rispetto delle direttive emesse dal legale rappresentante; ciò sull’assunto che difficilmente un unico soggetto potrebbe materialmente e contemporaneamente svolgere il proprio mandato per più società (come appunto nel caso di più sedi locali di una medesima impresa). Parere alla CCIAA di LE 2016

Pertanto, pur nella considerazione che l’ipotesi prospettata da codesta Camera non rientra esattamente nella fattispecie individuata dal citato art. 4 del Decreto ministeriale 26.10.2011, si ribadisce l’avviso più sopra espresso estendendo, per similitudine, tale dispositivo regolamentare anche alla fattispecie di più imprese con stesso legale rappresentante. Da ultimo, comunque, si ritiene che ogni eventuale deroga ai suddetti princìpi vada debitamente dimostrata e documentata da parte della singola impresa al fine di evitare che dell’attività in questione ne venga fatto, anche se indirettamente, un illegittimo esercizio. Con ciò in sostanza, intendendosi essenzialmente affermare che solo l’esame degli specifici casi (cui può sovrintendere unicamente l’ufficio camerale inteso quale struttura territoriale) può consentire di derogare al principio di massima sopra rappresentato laddove, dall’esame delle condizioni reali della situazione e delle particolari specificità del caso, sia riscontrabile la possibilità per un solo legale rappresentante di sovraintendere all’esercizio dell’attività mediatizia per più imprese (o localizzazioni di una sola impresa) Parere alla CCIAA di LE 2016

possibilità di costituire una società a responsabilità limitata per l’esercizio dell’attività di intermediazioni immobiliari nella quale solamente uno dei soci sia in possesso dei requisiti abilitanti all’esercizio di detta attività legale rappresentanza Tutti i legali rappresentanti di un’impresa societaria devono possedere i requisiti morali e professionali richiesti dalla legge n. 39/1989 per l’esercizio dell’attività: pertanto, nel caso specifico di una società a responsabilità limitata, ove lo statuto societario preveda l’attribuzione della legale rappresentanza al Presidente, e/o all’Amministratore Delegato, e/o a tutti i membri del C.d.A., o all’Amministratore Unico, questi devono possedere i predetti requisiti. Di conseguenza il legale rappresentante di una tale società non può mai essere carente di detto requisito anche se sia stato nominato, specificatamente, un preposto alla relativa attività. Parere a privato 2017

Parere a privato 2017 esclusione dalla legale rappresentanza Qualora da norma statutaria sia stata prevista l’esclusione di uno o più amministratori dalla legale rappresentanza e dalla gestione societaria e, di conseguenza, la società documenti in modo inconfutabile che in capo a detti soggetti ci sia una limitazione delle attività loro consentite, nonché l’attribuzione ai medesimi dello svolgimento delle sole attività accessorie e strumentali alla mediazione, questi stessi non sono tenuti al possesso dei requisiti morali e professionali richiesti dalla legge n. 39/1989 per l’esercizio dell’attività (che, di conseguenza, è loro preclusa). Ciò naturalmente è legittimo unicamente in caso di un organo amministrativo pluripersonale,  cioè in ambito di un consiglio di amministrazione ove, tra i vari membri dello stesso,  sia stato nominato un Presidente e un Consigliere delegato. Parere a privato 2017

L’art. 4 del DM stabilisce solo l’obbligo, per l’impresa di mediazione che intende iscriversi nel Registro delle Imprese camerale, di individuare/segnalare per ogni sua sede o unità locale uno specifico soggetto che vi eserciti l’attività per suo conto, senza nulla prescrivere circa il rapporto di immedesimazione che detto soggetto dovrebbe avere con l’impresa: pertanto, laddove il titolare o il legale rappresentante non svolga in prima persona l’attività mediatizia presso l’unità locale, deve nominare un soggetto – immedesimato a qualsiasi titolo con l’impresa - che sia in possesso dei requisiti di legge per esercitare per suo conto l’attività in detta unità. Detta nomina, che si sostanzia quindi nella semplice indicazione del soggetto sul modello “Mediatori” e sul modello intercalare “Requisiti”, è da intendersi comunque a tutti gli effetti esclusiva, cioè riguardante un soggetto diverso per ogni singola sede/unità locale: ciò appare evidente sia dalla formulazione del citato art. 4 del Decreto in questione, sia in relazione alle motivazioni di opportunità più volte richiamate dallo scrivente e da ultimo espresse nella circolare ministeriale cui fa riferimento codesta Camera, n. 56007 del 17.6.2009. Parere a CCIAA MN 2012

eventuale ipotesi di incompatibilità in cui verterebbe un mediatore immobiliare, Amministratore Unico di società, che intenda ricoprire anche l’incarico di Procuratore di una società esercente attività diversa dalla mediazione; Ai sensi dell’art. 5, comma 3, lett. b) della legge n. 39/1989 c’è incompatibilità tra l’esercizio dell’attività di mediazione e l’esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate: pertanto,  laddove un  mediatore immobiliare ricopra anche una carica operativa  all’interno  di una società terza (con oggetto sociale diverso) si potrebbero ravvisare  probabili problemi di incompatibilità. Per quanto riguarda poi la figura specifica del Procuratore di una società commerciale, è vero che il suo potere decisionale è circoscritto ad un determinato settore operativo dell'impresa o ad una serie specifica di atti (es: direttore di un settore dell'azienda), come pure che Egli non ha la rappresentanza processuale dell'imprenditore e non può compiere atti che esorbitano dalla gestione dell'impresa, come alienare o ipotecare i beni immobili del proponente: tuttavia è innegabile che Egli, all’interno dei poteri attribuitigli, svolga – o possa svolgere -  atti di gestione . Parere a CCIAA Perugia 2017

possibilità di nominare, quale membri della Commissione d’esame per mediatori immobiliari e con mandato a titolo oneroso, docenti di scuola secondaria superiore collocati a riposo. nulla osta all’ipotesi proposta di nominare membri delle Commissione d’esame di cui all’ art.16 della legge n. 39/1989 e all’art. 1, comma 5 del D.M. n. 300 /1990 docenti di scuola secondaria superiore collocati a riposo, tenuto conto che il titolo /requisito della docenza non è a scadenza e che la citata normativa nulla prevede in materia di attività o quiescenza di detti soggetti Parere a CCIAA Perugia 2017

Parere alla CCIAA di BZ 29-5-2012

PARERE ALLA CCIAA DI BOLZANO 2017 recuperare la tessera personale di riconoscimento per gli agenti di affari in mediazione, nei seguenti casi in cui il soggetto, anche dopo essere stato avvisato del fatto che la tessera non è più valida e deve essere restituita, non la restituisce:  cessazione dell’attività mediatizia, con conseguente iscrizione del mediatore al R.E.A. come persona fisica inattiva;  inibizione alla continuazione dell’attività – per mancanza di un requisito di legge – e conseguente cancellazione d’ufficio dell’attività dal R.I.;  cessazione dell’attività con l’impresa per la quale è stata rilasciata la tessera, ma prosecuzione dell’attività mediatizia con un’altra impresa;  tessera scaduta e non restituita per il suo rinnovo. PARERE ALLA CCIAA DI BOLZANO 2017

PARERE ALLA CCIAA DI BOLZANO 2017 I poteri coercitivi da parte camerale possano essere attivati unicamente nei casi di: cessazione dell’attività e richiesta di iscrizione nell’apposita sezione del REA - 1° caso; cessazione dell’attività con un’impresa e prosecuzione con un’altra impresa - 2° caso; tessera scaduta e non restituita per il suo rinnovo – 4° caso; tramite la decadenza del soggetto inadempiente dal diritto di iscrizione nell’apposita sezione del REA, ovvero dal diritto di iscrizione del medesimo nella posizione REA della nuova impresa od, infine, tramite la cancellazione della sua posizione dal R.I./REA. PARERE ALLA CCIAA DI BOLZANO 2017

PARERE ALLA CCIAA DI BOLZANO 2017 Ciò in quanto la mancata restituzione della tessera in questione sembrerebbe assimilabile al mancato adempimento dell’obbligo di revisione della propria posizione, per il quale gli uffici camerali procedono all’apertura di un procedimento disciplinare ex art. 19, lett. b) del D.M. n. 452/1990.  Diversa è invece la situazione di coloro che sono stati inibiti alla continuazione dell’attività – per mancanza di un requisito di legge – con relativa cancellazione d’ufficio della loro attività dal R.I.: per essi non può evidentemente avviarsi alcun procedimento disciplinare ma, se del caso, un capillare controllo circa l’eventuale, indebito, utilizzo della tessera in questione al fine di un abusivo esercizio dell’attività, da sanzionare ex art. 8/legge n. 39. PARERE ALLA CCIAA DI BOLZANO 2017

1. Le modifiche inerenti l’impresa e coloro che svolgono a qualsiasi titolo l’attività per conto della stessa sono comunicate all’ufficio del registro delle imprese della competente Camera di commercio entro 30 giorni dall’evento, mediante compilazione della sezione “MODIFICHE” del modello “MEDIATORI”, sottoscritto dal titolare dell’impresa individuale o da un amministratore dell’impresa societaria. 2. Le modifiche riguardanti l’avvio di ulteriori tipologie di attività rispetto a quelle già denunciate comportano la compilazione anche della sezione “SCIA” del modello “MEDIATORI” e la sua presentazione al predetto ufficio del registro delle imprese ARTICOLO 10 – MODIFICHE

La modulistica Segnala quanto segue (barrare le caselle di interesse): Sezione “MODIFICHE” Segnala quanto segue (barrare le caselle di interesse): □ l'inizio/modifica/cessazione dell’attività come da moduli RI/REA allegati N.B.: nel caso in cui si inizino nuove attività rispetto a quelle per le quali l’impresa è iscritta, il presente modello dovrà essere compilato anche nella sezione SCIA completa degli eventuali allegati. □ l'inizio/modifica/cessazione dell'attività mediatizia per conto dell’impresa dei soggetti per ognuno dei quali si allega l'INT P e viene compilata la sezione “REQUISITI” del modello, ovvero un intercalare “REQUISITI”. - che l’impresa ha: □ stipulato il primo contratto di assicurazione professionale (di cui allega copia); □ sottoscritto l’ultimo rinnovo del contratto di assicurazione professionale (di cui allega copia); □ che sono intervenute le seguenti modifiche, non rientranti nelle ipotesi precedenti _________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ La modulistica

ARTICOLO 11 – PERIODO TRANSITORIO 1. Al fine dell’aggiornamento della propria posizione nel registro delle imprese e nel REA, le imprese attive ed iscritte nel ruolo alla data di acquisizione di efficacia del presente decreto compilano la sezione “aggiornamento posizione RI/REA” del modello “MEDIATORI” per ciascuna sede o unità locale e la inoltrano per via telematica, entro un anno dalla predetta data, all’ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio nel cui circondario hanno stabilito la sede principale, pena l’inibizione alla continuazione dell’attività mediante apposito provvedimento del Conservatore del registro delle imprese. 2. Le persone fisiche iscritte nel ruolo, che non svolgono l’attività presso alcuna impresa alla data di acquisizione di efficacia del presente decreto, compilano la sezione “ISCRIZIONE APPOSITA SEZIONE (TRANSITORIO)” del modello “MEDIATORI” e la inoltrano per via telematica entro un anno dalla predetta data. 3. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 2, l’interessato decade dalla possibilità di iscrizione nell’apposita sezione del REA. Tuttavia l’iscrizione nel soppresso ruolo costituisce, nei quattro anni successivi all’entrata in vigore del presente decreto, requisito professionale abilitante per l’avvio dell’attività, secondo le modalità previste dall’articolo 2. IMPRESA PERSONA FISICA ARTICOLO 11 – PERIODO TRANSITORIO

ARTICOLO 12 – MEDIAZIONE OCCASIONALE 1. Lo svolgimento dell’attività in modo occasionale o discontinuo è consentito per un periodo non superiore a sessanta giorni ed è subordinato all’iscrizione nell’apposita sezione del REA della persona fisica che esercita detta attività, fermo restando la sussistenza in capo a questa dei requisiti di legge e degli obblighi di legge sulla mediazione. 2. La segnalazione dell’avvio dell’attività di cui al comma 1 è effettuata per via telematica mediante compilazione e sottoscrizione della sezione “SCIA - MOC” del modello “MEDIATORI”, nella quale è indicata, a pena di irricevibilità, la data di cessazione dell'attività. 3. La segnalazione di cui al comma 1 non può essere presentata più di una volta all’anno. ARTICOLO 12 – MEDIAZIONE OCCASIONALE

Sezione “SCIA MEDIAZIONE OCCASIONALE”, per lo svolgimento dell’attività di mediazione in modo occasionale segnala l’inizio dell’attività di mediatore occasionale in uno o più dei seguenti settori indicati sui moduli REA della sopraindicata pratica (riquadro Albi) : - agenti immobiliari; - agenti con mandato a titolo oneroso; - agenti merceologici (indicare le categorie merceologiche sui riquadri attività dei moduli REA); - agenti in servizi vari (indicare le categorie di servizi sui riquadri attività dei moduli REA): dalla data di presentazione del modello fino alla seguente data _________________________________________________ (riportare la data di cessazione dell'attività occasionale anche nel riquadro di descrizione dell'attività del modulo I1 ) a tal fine dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di false dichiarazioni, ai sensi dell’articolo 76 del medesimo D.P.R. - che ha (barrare l’ipotesi che interessa): □ stipulato il primo contratto di assicurazione professionale (di cui allega copia); □ sottoscritto l’ultimo rinnovo del contratto di assicurazione professionale (di cui allega copia); - che è in possesso dei requisiti di legge come risultante dalla sezione “REQUISITI” compilata nel presente modello; -che non ha presentato altre domande di mediazione occasionale nel corso dell’ultimo anno. La modulistica

Quesito della CCIAA di NA Allora, volevo sottoporre alla Sua attenzione una richiesta da parte di un agente d'affari in mediazione che risulta cancellato per mancanza dei requisiti morali (fallimento) ma che successivamente risulta riabilitato. E' possibile a suo giudizio procedere ad una sorta di "reiscrizione" oppure , come sostenuto da questa Camera, l'interessato deve nuovamente sostenere la prova d'esami ? Quesito della CCIAA di NA

Condivido pienamente la posizione camerale: chi aveva diritto alla reiscrizione al ruolo poteva farlo entro il 12 maggio 2012. Oggi si entra solo tramite SCIA. Peraltro nella fattispecie temo che il sig. XXYY (iscritto prima del 1989 al ruolo) non abbia nemmeno i requisiti per presentare la SCIA. Parere alla CCIAA di NA

ARTICOLO 13 – DIRITTO DI STABILIMENTO 1. Le imprese aventi sede in uno Stato membro dell’Unione europea che, in base alle leggi di quello Stato, sono abilitate a svolgere l’attività e intendono aprire sul territorio nazionale sedi secondarie o unità locali per svolgere l’attività medesima, hanno titolo all’iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 9 e 12, comma 3, del decreto legislativo. 2. Le imprese di cui al comma 1 sono assoggettate all’osservanza degli obblighi di idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti, di cui all’articolo 3, comma 5 bis, della legge, nel rispetto del disposto dell’articolo 33 del decreto legislativo. ARTICOLO 13 – DIRITTO DI STABILIMENTO

Il requisito professionale può essere dimostrato, inoltre, mediante: titolo professionale riconosciuto con provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico (solo per coloro che hanno conseguito il titolo di studio o l’esperienza professionale in un paese dell’Unione Europea o in un paese terzo); La mia domanda è questa: cosa si intende per "esperienza professionale"? Quesito di privato

Il riferimento al riconoscimento effettuato dal Ministero dello Sviluppo economico con proprio decreto riguarda esclusivamente il titolo di formazione o l’esperienza professionale conseguiti in un Paese estero (Stato membro diverso dall’Italia o Stato extraeuropeo) ai sensi della direttiva europea 2005/36/CE e del decreto legislativo 206/2007. In Italia solo i soggetti che hanno svolto il corso e superato l’esame presso la CCIAA possono svolgere l’attività (art. 3 comma 5 l. 39/89: “5. Tutti coloro che esercitano, a qualsiasi titolo, le attività disciplinate dalla presente legge per conto di imprese organizzate, anche in forma societaria, per l'esercizio dell'attività di mediazione debbono essere iscritti nel ruolo”. Attualmente, con la soppressione dei ruoli, i soggetti che esercitano, anche in qualità di dipendente di impresa, l’attività di mediazione, devono essere in possesso dei requisiti professionali. L’esperienza professionale svolta in qualità di dipendente nell’esercizio di attività strumentali diverse dall’attività di mediazione vera e propria, non è abilitante. Parere di riscontro

ARTICOLO 14 – LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI La prestazione temporanea e occasionale dell’attività è consentita alle imprese stabilite in uno Stato membro dell’Unione europea, che, in base alle leggi di quello Stato sono abilitate a svolgere l’attività, se non aventi alcuna sede nel territorio italiano, nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo II del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di recepimento della direttiva 2005/36/CE, come previsto dall’articolo 20, comma 3, del decreto legislativo.   Le disposizioni del presente decreto che prevedono l’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese o nel REA, non trovano applicazione nei confronti delle imprese esercenti l’attività oggetto del medesimo decreto, stabilite in altro Stato membro dell'Unione europea e non aventi alcuna sede o unità locale sul territorio italiano. ARTICOLO 14 – LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI

Il DM MEDIATORI – LA MODULISTICA