A DESIONE AL T RATTATO DI P RUM E ISTITUZIONE DELLA B ANCA D ATI N AZIONALE DEL DNA E DEL L ABORATORIO C ENTRALE Ministero della GiustiziaMinistero dell’Interno.

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A DESIONE AL T RATTATO DI P RUM E ISTITUZIONE DELLA B ANCA D ATI N AZIONALE DEL DNA E DEL L ABORATORIO C ENTRALE Ministero della GiustiziaMinistero dell’Interno

Con l’istituzione della banca dati del Dna e del Laboratorio centrale si intende: Aumentare significativamente l’identificazione degli autori dei reati, che oggi troppo spesso restano ignoti, e rafforzare la possibilità di rintracciare persone scomparse. (I Paesi che hanno già istituito una loro banca dati Dna hanno avuto un salto nell'identificazione degli autori dei reati passando, in alcuni casi, dal 6 al 60 per cento). Aumentare significativamente l’identificazione degli autori dei reati, che oggi troppo spesso restano ignoti, e rafforzare la possibilità di rintracciare persone scomparse. (I Paesi che hanno già istituito una loro banca dati Dna hanno avuto un salto nell'identificazione degli autori dei reati passando, in alcuni casi, dal 6 al 60 per cento). Rendere più efficace la collaborazione transnazionale nella lotta al crimine e al terrorismo grazie allo scambio delle informazioni relative ai dati genetici nell’ambito del Trattato di Prum. Rendere più efficace la collaborazione transnazionale nella lotta al crimine e al terrorismo grazie allo scambio delle informazioni relative ai dati genetici nell’ambito del Trattato di Prum. Gli obiettivi/1 Ministero della GiustiziaMinistero dell’Interno

Gli obiettivi/2 Con la ratifica al Trattato di Prum l’Italia partecipa a pieno titolo alla cooperazione transfrontaliera tra Stati europei, allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità e la migrazione illegale. Con la ratifica al Trattato di Prum l’Italia partecipa a pieno titolo alla cooperazione transfrontaliera tra Stati europei, allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità e la migrazione illegale. Ministero della GiustiziaMinistero dell’Interno

Le principali novità Il Ddl istituisce la banca dati nazionale del Dna a carattere interforze, collocata nell’ambito del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, ed il Laboratorio Centrale della Banca dati, presso il Dap del Ministero della Giustizia. Il Ddl istituisce la banca dati nazionale del Dna a carattere interforze, collocata nell’ambito del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, ed il Laboratorio Centrale della Banca dati, presso il Dap del Ministero della Giustizia. Introduce alcuni limiti invalicabili per fronteggiare e scongiurare utilizzazioni distorte della banca dati e garantire la privacy dei soggetti coinvolti. Introduce alcuni limiti invalicabili per fronteggiare e scongiurare utilizzazioni distorte della banca dati e garantire la privacy dei soggetti coinvolti. Prevede le norme per la ratifica del Trattato di Prum, di cooperazione tranfrontaliera per contrastare il terrorismo, la criminalità e la migrazione illegale. Prevede le norme per la ratifica del Trattato di Prum, di cooperazione tranfrontaliera per contrastare il terrorismo, la criminalità e la migrazione illegale. Ministero della GiustiziaMinistero dell’Interno

Le attività della Banca dati La Banca Dati Nazionale del DNA svolge le attività di: raccolta dei dati relativi ai profili del DNA (ad esempio di soggetti che hanno commesso particolari fattispecie di reato, di persone scomparse o di cadaveri non identificati); raccolta dei dati relativi ai profili del DNA (ad esempio di soggetti che hanno commesso particolari fattispecie di reato, di persone scomparse o di cadaveri non identificati); raffronto dei profili di DNA raccolti, ai fini dell’identificazione dell’autore di un reato. raffronto dei profili di DNA raccolti, ai fini dell’identificazione dell’autore di un reato. Ministero della GiustiziaMinistero dell’Interno

Le attività del laboratorio centrale Il Laboratorio centrale provvede alla: estrazione dei profili del DNA; estrazione dei profili del DNA; conservazione dei reperti biologici. conservazione dei reperti biologici. Ministero della GiustiziaMinistero dell’Interno

A chi può essere prelevato il Dna L’articolo 9 elenca i soggetti che possono essere sottoposti a prelievo di campioni biologici: i soggetti in carcere o agli arresti domiciliari; i soggetti in carcere o agli arresti domiciliari; chi è stato arrestato in flagranza di reato o sottoposto a fermo di indiziato di delitto, in questo caso il prelievo è effettuato dopo la convalida da parte del giudice; chi è stato arrestato in flagranza di reato o sottoposto a fermo di indiziato di delitto, in questo caso il prelievo è effettuato dopo la convalida da parte del giudice; i detenuti o destinatari di misura alternativa alla detenzione in seguito a sentenza irrevocabile per delitto non colposo; i detenuti o destinatari di misura alternativa alla detenzione in seguito a sentenza irrevocabile per delitto non colposo; i soggetti nei cui confronti è applicata un misura di sicurezza detentiva, provvisoria o definitiva. i soggetti nei cui confronti è applicata un misura di sicurezza detentiva, provvisoria o definitiva. Ministero della GiustiziaMinistero dell’Interno

Limiti e garanzie/1 Il Ddl prevede le più adeguate garanzie per fronteggiare e scongiurare utilizzazioni distorte della banca dati. la banca dati ha finalità esclusive di identificazione personale per la polizia giudiziaria e per l’attività giudiziaria, nonché per la collaborazione tra le forze di polizia; la banca dati ha finalità esclusive di identificazione personale per la polizia giudiziaria e per l’attività giudiziaria, nonché per la collaborazione tra le forze di polizia; l’analisi svolta può riguardare solo segmenti non codificati del genoma umano, vale a dire quelli dai quali non siano desumibili informazioni sulle caratteristiche del soggetto analizzato, quali ad esempio le malattie. l’analisi svolta può riguardare solo segmenti non codificati del genoma umano, vale a dire quelli dai quali non siano desumibili informazioni sulle caratteristiche del soggetto analizzato, quali ad esempio le malattie. Ministero della GiustiziaMinistero dell’Interno

Limiti e garanzie/2 La scelta di tenere distinti il luogo di raccolta e confronto dei profili del DNA (banca dati) dal luogo di estrazione e di conservazione dei campioni biologici e dei profili stessi (laboratorio centrale), nonché dal luogo di estrazione dei profili provenienti dai reperti (laboratori delle forze di polizia e specializzati), ha evitato una promiscuità che poteva rivelarsi dannosa per la genuinità dei dati raccolti ed analizzati. La scelta di tenere distinti il luogo di raccolta e confronto dei profili del DNA (banca dati) dal luogo di estrazione e di conservazione dei campioni biologici e dei profili stessi (laboratorio centrale), nonché dal luogo di estrazione dei profili provenienti dai reperti (laboratori delle forze di polizia e specializzati), ha evitato una promiscuità che poteva rivelarsi dannosa per la genuinità dei dati raccolti ed analizzati. La Banca Dati può essere consultata solo ad opera del personale addetto ed autorizzato, secondo modalità che consentano la “tracciabilità”, ossia l’individuazione della postazione e del soggetto che ha effettuato l’accesso. La Banca Dati può essere consultata solo ad opera del personale addetto ed autorizzato, secondo modalità che consentano la “tracciabilità”, ossia l’individuazione della postazione e del soggetto che ha effettuato l’accesso. Gli abusi o l’uso distorto delle informazioni contenute nella banca dati, da parte di un pubblico ufficiale, è punito, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, con la reclusione da uno a tre anni. Gli abusi o l’uso distorto delle informazioni contenute nella banca dati, da parte di un pubblico ufficiale, è punito, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, con la reclusione da uno a tre anni. Ministero della GiustiziaMinistero dell’Interno

Cancellazione dei dati Nel caso di assoluzione con sentenza definitiva perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso è disposta anche d’ufficio la cancellazione dei profili del DNA acquisiti e la distruzione dei relativi campioni biologici. Nel caso di assoluzione con sentenza definitiva perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso è disposta anche d’ufficio la cancellazione dei profili del DNA acquisiti e la distruzione dei relativi campioni biologici. La cancellazione d’ufficio avviene anche se le operazioni di prelievo sono state compiute in violazione delle norme. La cancellazione d’ufficio avviene anche se le operazioni di prelievo sono state compiute in violazione delle norme. Ministero della GiustiziaMinistero dell’Interno

I tempi di conservazione La Banca Dati è utile soprattutto nei fenomeni di recidiva, perciò è importante che i dati siano conservati per un numero congruo di anni. Per ragioni di garanzia, però, è necessario fissare un limite massimo di conservazione. Si prevede quindi: un termine massimo di 40 anni per la conservazione dei profili, un termine ritenuto congruo per superare, sulla base dell’esperienza, il periodo di recidiva; un termine massimo di 40 anni per la conservazione dei profili, un termine ritenuto congruo per superare, sulla base dell’esperienza, il periodo di recidiva; un termine massimo di 20 anni, invece, per la conservazione dei campioni biologici. un termine massimo di 20 anni, invece, per la conservazione dei campioni biologici. Ministero della GiustiziaMinistero dell’Interno

Le istituzioni di garanzia Per garantire la sicurezza di entrambi i centri di raccolta dei dati e assicurare l’imparzialità dei controlli, il ddl prevede l’azione sinergica di due istituzioni di garanzia autonome e indipendenti: il Garante per la protezione dei dati personali, che agirà in applicazione della normativa già esistente in materia di protezione dei dati personali; il Garante per la protezione dei dati personali, che agirà in applicazione della normativa già esistente in materia di protezione dei dati personali; il Comitato nazionale per la Biosicurezza e le biotecnologie, che dovrà garantire l’osservanza dei criteri e delle norme tecniche per il funzionamento del laboratorio centrale, nonché eseguire le verifiche necessarie presso il laboratorio stesso e gli altri laboratori che lo alimentano, formulando anche suggerimenti per il miglioramento del servizio. il Comitato nazionale per la Biosicurezza e le biotecnologie, che dovrà garantire l’osservanza dei criteri e delle norme tecniche per il funzionamento del laboratorio centrale, nonché eseguire le verifiche necessarie presso il laboratorio stesso e gli altri laboratori che lo alimentano, formulando anche suggerimenti per il miglioramento del servizio. Ministero della GiustiziaMinistero dell’Interno