Legge procedimento amministrativo
Procedimento amministrativo IL PROC. AMM.VO E' COSTITUITO DA UN INSIEME DI FASI CHE HANNO COME RISULTANTE FINALE IL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO
fasi FASE PREPARATORIA FASE ISTRUTTORIA FASE DECISORIA FASE INTEGRATIVA DELL'EFFICACIA
Situazioni giuridicamente rilevanti DIRITTO SOGGETTIVO INTERESSE LEGITTIMO PRETENSIVO INTERESSE LEGITTIMO OPPOSITIVO INTERESSE COLLETTIVO INTERESSE DIFFUSO
Diritto soggettivo Il diritto soggettivo è una situazione giuridica di vantaggio riconosciuta dall’ordinamento ad un soggetto. L’ordinamento infatti riconosce un potere di agire per la realizzazione del diritto immediato e esclusivo. Il diritto soggettivo viene definito perfetto quando è attribuito in maniera diretta e incondizionata al titolare, senza cioè alcuna limitazione, ed è per questo motivo che il suo esercizio viene definito libero. ( non è infatti sottoposto né ad autorizzazione, né la stessa PA può comprimerlo o estinguerlo).
Interesse legittimo L’interesse legittimo è la pretesa alla legittimità di un atto amministrativo riconosciuta a quel soggetto che, rispetto all’esercizio di un potere discrezionale della P, si trovi in una particolare posizione differenziata rispetto agli altri soggetti. L’interesse del soggetto emerge nel momento in cui l’interesse a ottenere o conservare un bene viene a confronto con il potere della PA di soddisfare tale interesse o di sacrificarlo
Interesse legittimo oppositivo L'interesse legittimo ha come oggetto una utilità o un bene della vita che un soggetto privato mira, rispettivamente, a conservare
Interesse legittimo pretensivo L'interesse legittimo ha come oggetto una utilità o un bene della vita che un soggetto privato mira A conseguire tramite l'esercizio legittimo del potere amministrativo.
Interesse collettivo interessi collettivi, che fano capo ad un gruppo, cioè un ente esponenziale non occasionale
Interesse diffuso formazione sociale non organizzata e non individuabile autonomamente.
Art 1 Principio legalità c. efficacia c. economicità c. pubblicità c. imparzialità c. trasparenza Rispetto norme ordinamento comunitario
Aggravio proc. Amm.vo La P.A. non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze. La P.A. quando adotta di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato, salvo che la legge non disponga diversamente
Responsabile del procedimento UNITA’ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Se non già stabilito da legge o da regolamento, le P.A. sono tenute a determinare per ogni procedimento l’Unità Organizzativa responsabile dell’istruttoria, di ogni altro adempimento procedimentale, dell’adozione del provvedimento finale.
Il Dirigente dell’Unità Organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto la responsabilità dell’istruttoria, di ogni altro adempimento ed eventualmente dell’adozione del provvedimento finale. In mancanza di tale assegnazione il responsabile del procedimento è il funzionario preposto a quella Unità Organizzativa
funzioni ACQUISIRE DOCUMENTI ACCERTA D'UFFICIO I FATTI INDICE CONFERENZA SERVIZI CHIEDE INTEGRAZIONI COMUNICAZIONI AGLI INTERESSATI EMANA IL PROV FINALE O LO DEMANDA A CHI E' COMPETENTE
Adotta, se ne ha la competenza, il provvedimento finale o lo trasmette all’organo che è competente per l’adozione. L’organo competente per l’adozione del provvedimento finale se diverso dal responsabile, non può discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria del responsabile del procedimento a meno che non lo motivi nel provvedimento finale
Partecipazione al procedimento Possono partecipare al proc. amm. : 1 soggetti portatori di interessi pubblici o privati 2 portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati ai quali possa derivare un pregiudizio del prov. Questi hanno diritto: 1 prendere visione degli atti (eccetto limiti posti art. 24) 2 presentare memorie scritte e documenti che obbligatoriamente devono esser valutate dalla PA in caso di attinenza all’oggetto.
Conclusione del procedimento Il procedimento si deve concludere con un provvedimento espresso entro trenta giorni e che solo in particolari casi, mediante regolamenti (da adottarsi mediante DPCM), è possibile stabilire un termine diverso, ma non superiore a centottanta giorni. Quanto stabilito si applica alle amministrazioni statali e agli enti pubblici statali, ma non ai procedimenti di verifica o autorizzativi concernenti i beni culturali e paesaggistici.
termine LA PA deve determinare (se non è già disposto dalla legge o dal regolamento)il termine entro il quale il procedimento deve concludersi. Nel caso d’inerzia della PA il termine previsto è di 30 giorni che decorrono: 1 dall’inizio del procedimento d’ufficio 2 o dal ricevimento della domanda di parte.
La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce anche elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, in termini di retribuzione di risultato.
Uso telematica Le P.A. incentivano l’uso della telematica sia nei rapporti interni che tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati
motivazione Tutti i provvedimenti amministrativi devono esser motivati La motivazione deve riportare: Presupposti di fatto Ragioni giuridiche Provv. che non devono esser motivati: A carattere generale A carattere normativo
Fasi del procedimento PREPARATORIA ISTRUTTORIA DECISORIA INTEGRATIVA DELL'EFFICACIA
Fase preparatoria 1. su istanza di parte 2. d’ufficio.
Fase istruttoria fase istruttoria è la raccolta , la valutazione di tutti gli elementi di diritto e di fatto necessari per una determinata decisione che si concretizza in un atto amministrativo.
presentazione memorie scritte da parte del cittadino. ispezioni (strumento di verifica storica dei fatti) esibizione o presentazione documenti da parte dell’interessato accertamenti tecnici pareri
Fase decisoria determina il contenuto dell’atto da adottare e si provvede all’emanazione del provvedimento finale.
Fase integrativa dell’efficacia Fase meramente eventuale... Solo per alcuni provvedimenti (quando ad esempio ci sono successivi controlli) L'atto è perfetto ma non puo' produrre effetti
Comunicazione di avvio 1 chi ne subisce effetti diretti 2 chi per legge deve intervenire 3 coloro che hanno subito un pregiudizio dal prov. finale (individuati o facilmente individuabili)
La comunicazione personale deve contenere: 1 amministrazione competente 2 oggetto del procedimento 3 ufficio e responsabile del procedimento 4 ufficio in cui si può prendere visione degli atti 5 data di conclusione del proc.amm e i rimedi esperibili in caso di inerzia della PA 6 nei procedimenti ad iniziativa di parte , la data di presentazione dell’istanza.
Art 10 bis Prima dell’adozione di un provvedimento negativo il responsabile comunicano tempestivamente al cittadino che ha fatto l’istanza, il motivo del mancato accoglimento della domanda. 10 giorni di tempo per presentare osservazioni scritte ed eventuali documenti SOSPENSIONE DEI TERMINI Se la P.A Non accoglie le osservazioni deve motivarlo nel provvedimento finale.
Accordi art . 11 E’ stato valorizzato il rapporto tra cittadino e P.A., creando la possibilità di una contrattazione sia per determinare il contenuto del provvedimento finale sia per sostituirlo
Art 12 L’amministrazione deve subordinare la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati alla predeterminazione e pubblicazione dei criteri e modalità ai quali essa deve attenersi e la cui effettiva osservanza deve risultare dai singoli provvedimenti.
Semplificazione amminstrtaiva Semplificare l'attività amministrativa significa quindi una pubblica amministrazione che costi meno alla collettività, sia in termini di stanziamenti di bilancio che in termini di costi complessivi (comprensivi delle ore-lavoro che l'acquisizione di inutili certificati o le code davanti agli uffici sottraggono ad ogni cittadino) e soprattutto che lavori meglio.
accordi Mentre la conferenza dei servizi mira a raggiungere l'assenso di tutte le amministrazioni interessate ad un determinato procedimento, l'istituto degli accordi previsto dall'art. 11 della l. 7 agosto 1990 n. 241 mira a raggiungere l'assenso dei cittadini destinatari dell'azione amministrativa.
La conclusione degli accordi può essere proposta, sia dai destinatari dell'azione amministrativa (in questo caso, la proposta di accordo costituisce una delle argomentazioni che i destinatari dell'azione amministrativa possono inserire nelle memorie presentate ai sensi dell'art. 10 della l. 241/90), sia dall'amministrazione procedente.
Accordi preparatori determinano il contenuto del provvedimento e sono quindi destinati ad essere seguiti comunque dal provvedimento amministrativo (ad. es., nell'ipotesi dell'espropriazione della casa, l'accordo con il proprietario sul tracciato della strada deve poi essere rispecchiato comunque dal provvedimento di espropriazione). Accordi sostitutivi, al contrario, sostituiscono totalmente il provvedimento amministrativo (ad es., piuttosto che concordare l'importo dell'indennità di esproprio, il proprietario del bene cede volontariamente lo stesso alla p.a.)
La differenza più importante tra le due tipologie di accordi è data dal fatto che, mentre gli accordi preparatori sono di applicazione generalizzata (possono quindi essere conclusi in qualsiasi procedimento amministrativo), gli accordi sostitutivi possono essere conclusi solo nei casi espressamente previsti dalla legge.
Forma scritta a pena di nullità Salvaguardia diritti dei terzi Recesso unilaterale della sola PA salvo indennizzo
pareri Le leggi amministrative spesso prevedono l'acquisizione di un parere da parte di organi (il Consiglio di Stato, l'Avvocatura dello Stato, vari organi consultivi delle singole amministrazioni, ecc.) che esercitano la cd. funzione consultiva cioè la funzione di illuminare l'organo fornito della competenza provvedimentale (la cd. funzione di amministrazione attiva) con le considerazioni derivanti da una particolare competenza tecnica.
Devono esser resi entro 20 g a meno che non siano manifestate esigenze istruttorie (ulteriori 15g) Esistono pareri facoltativi e pareri obbligatori La disciplina non vale in materia di diritto alla salute, paesaggistica, territoriale e ambientale
In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell’amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall’espressione del parere. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l’amministrazione richiedente procede indipendentemente dall’espressione del parere. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri
autOcertificazione L'autocertificazione, ovvero la possibilità, per il cittadino, di dimostrare il possesso di requisiti rilevanti per il procedimento amministrativo mediante una semplice dichiarazione con la quale ci si assume la responsabilità della veridicità della dichiarazione (in luogo della consueta esibizione dei relativi certificati), è stata introdotta, nel nostro ordinamento, dalla legge 4 gennaio 1968 n. 15
I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti.
Discrezionalita’ tecnica La discrezionalità tecnica ricorre quando l'esame di fatti o di situazioni rilevanti per l'esercizio del potere pubblico necessiti del ricorso a cognizioni tecniche o scientifiche di carattere specialistico. Nell'esercizio della discrezionalità tecnica, quindi, l'Amministrazione compie una valutazione di fatti alla stregua di canoni scientifici e tecnici, e non svolge alcuna comparazione tra l'interesse pubblico primario e gli interessi secondari al fine di individuare la soluzione più opportuna per l'interesse da perseguire (come invece avviene in caso di discrezionalità amministrativa c.d. “pura”).
mentre la discrezionalità amministrativa consta sia del momento del giudizio (nel quale si acquisiscono e si esaminano i fatti), che del momento della scelta (nel quale si compie una sintesi degli interessi in gioco e si determina la soluzione più opportuna), la discrezionalità tecnica, viceversa, contiene il solo profilo del giudizio, risolvendosi soltanto in una analisi di fatti, sia pure complessi, ma non di interessi
Può altresì accadere che, dopo l'analisi dei fatti condotta nell'esercizio della discrezionalità tecnica, la P.A. rimanga libera di individuare il provvedimento più opportuno per il perseguimento dell'interesse pubblico: in tale ipotesi, si sostiene che alla discrezionalità tecnica si accompagna la discrezionalità amministrativa, dando luogo alla c.d. “discrezionalità mista”, intesa concettualmente come la sintesi dei due momenti discrezionali che caratterizzano l'intera azione amministrativa.
Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l’adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell’amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell’amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.
La disposizione non si applica in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.
Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici Nei casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell'amministrazione procedente. Il termine è interrotto in caso esigenze istruttorie manifestate Decorsi i termini senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito
si applica anche ai casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche
La SCIA consente l'immediato inizio dell'attività denunciata, con un più significativo onere di documentazione a carico del privato che dovrà corredare la segnalazione con le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorieta' per quanto riguarda tutti gli stati, le qualita' personali, con le attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati corredate dagli elaborati tecnici, o con le dichiarazioni di conformita‘ Nei sessanta giorni dalla SCIA la PA potrà intervenire vietando la prosecuzione dell'attività e rimuovendone gli effetti salva la possibilità di accordare al privato un termine non inferiore a trenta giorni per conformare l'attività ai requisiti imposti dalla legge.
Ultima dottrina Non c’è, quindi, alcun provvedimento amministrativo tacito: c’è solo una dichiarazione del privato che, in caso di mancato esercizio del potere inibitorio della PA, diviene titolo legittimante ex lege
Silenzio assenso Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19 [che attiene alla dichiarazione di inizio attività], nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di 30g, il provvedimento di diniego
Alla luce del tenore letterale della norma, dunque, nei procedimenti ad istanza di parte il silenzio assenso rappresenta istituto di carattere generale, nel senso che esso opera senza necessità di una espressa previsione. La regola del silenzio assenso, tuttavia, non trova applicazione in due importanti situazioni: in primo luogo, nei casi soggetti alla disciplina relativa alla dichiarazione di inizio attività; in secondo luogo, nelle ipotesi eccezionali
Le disposizioni non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l'immigrazione, l’immigrazione, l’asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.
Con la segnalazione o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l’interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell’attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall’articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
CONFERENZA SERVIZI La conferenza di servizi è una forma di cooperazione tra amministrazioni pubbliche introdotta dalla L. 241/90 al fine di snellire l’azione amministrativa, evitando che, nei procedimenti particolarmente complessi, le amministrazioni chiamate a parteciparvi debbano pronunciarsi in luoghi e tempi diversi. La conferenza dei servizi sostituisce a tali pronunce separate una valutazione contestuale in sede “collegiale”.
A seconda della fase procedimentale in cui viene utilizzata e, dello scopo per cui è posta in essere, avremo i seguenti tipi di conferenza di servizi: istruttoria; II) decisoria; III) preliminare. La prima si svolge nella fase istruttoria del procedimento, la seconda in quella decisoria e l’ultima prima che il procedimento abbia inizio.
La conferenza istruttoria prevista dall’art. 14, co. 1 L La conferenza istruttoria prevista dall’art. 14, co. 1 L. 241/90, È indetta per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi (c.d. conferenza di servizi interprocedimentale), riguardanti medesime attività o risultati. Pertanto esso non serve a concertare il contenuto di un provvedimento (come avviene con la conferenza decisoria), ma solo a porre in rilievo le esigenze e gli interessi di ciascuna amministrazione coinvolta.
La decisione è rimessa al responsabile del procedimento il quale può utilizzare con metodo di acquisizione degli interessi pubblici inerente il procedimento. Può e non deve, in quanto lo strumento di acquisizione degli altri interessi pubblici coinvolti nel procedimento non deve essere necessariamente la conferenza dei servizi: questo è lo strumento da usare “di regola” laddove l’esame contestuale dei diversi interessi in gioco sia opportuno. Resta fermo, che gli interessi possono essere anche acquisiti in forma individuale; mediante richiesta dell’Amministrazione, alla quale l’Amministrazione interpellata risponde esprimendo (di regola per iscritto) la propria determinazione in merito (che dovrà evidentemente essere valutata dall’Amministrazione procedente, e cosi anche la mancata risposta);
La conferenza dei servizi decisoria l’amministrazione procedente può emettere una decisione c.d. “pluristrutturata”, cioè una decisione che sostituisce ed ingloba in sè tutte le determinazioni delle differenti amministrazioni che è necessario acquisire nel procedimento
La conferenza dei servizi ha lo scopo di indicare al richiedente, prima della presentazione di un’istanza o di un progetto definitivo, le condizioni per ottenere i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso; Può indire la conferenza per: per progetti particolarmente complessi e insediamenti produttivi di beni e servizi, su motivata richiesta dell’interessato, corredata da uno studio di fattibilità; per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico. In questo caso la conferenza di servizi si esprime sul progetto di fattibilità tecnica ed economica
Modalità di organizzazione della conferenza di servizi: 1-conferenza semplificata CONFERENZA SIMULTANEA
1-conferenza semplificata (art 1-conferenza semplificata (art. 14-bis) è organizzata in modalità asincrona con l’invio telematico degli atti. non vi sono riunioni, e le istanze, la relativa documentazione e gli atti di assenso delle amministrazioni partecipanti vengono trasmesse telematicamente anche in maniera asincrona (ossia non contestuale
La comunicazione di indizione dovrà contenere: l’oggetto della determinazione da assumere, l’istanza e la relativa documentazione ovvero le credenziali per l’accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell’istruttoria; il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, integrazion6 documentali o chiarimenti; il termine perentorio, comunque non superiore a quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, la data della eventuale riunione in modalità sincrona di cui all’articolo 14- ter, da tenersi entro dieci giorni dalla scadenza del termine. Tale riunione si svolge solo quando è strettamente e necessaria,
conclusione positiva: il responsabile emette una determinazione motivata di conclusione positiva, che sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso,, conclusione negativa: il responsabile emette una determinazione motivata di conclusione negativa della conferenza, che produce l’effetto del rigetto della domanda, quando sono stati acquisiti atti di dissenso che l’amministrazione procedente non ritiene superabili. quando sono stati acquisiti atti di assenso o dissenso che indicano condizioni o prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali, la nuova valutazione contestuale si svolgerà con la riunione della conferenza simultanea, che si terrà nella data già indicata nella comunicazione di indizione della conferenza.
2- conferenza simultanea (art 2- conferenza simultanea (art. 14-ter) carattere eventuale ed eccezionale, è strutturata in modalità sincrona, ossia con la partecipazione contestuale (anche in via telematica) dei rappresentanti delle amministrazioni coinvolte.(la conferenza simultanea si innesca infatti per ipotesi complesse qualora, in via originaria o sopravvenuta, si riscontrino particolari difficoltà nel definire la conferenza semplificata
E’ prevista unicamente nei seguenti casi: quando nel corso della conferenza semplificata sono stati acquisiti atti di assenso o dissenso che indicano condizioni o prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali (art.14‐bis, comma 6); nei casi di particolare complessità della decisione da assumere: l’amministrazione procedente può indire direttamente la conferenza simultanea in caso di progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale (VIA) regionale
Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell’amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell’assenso (art. 14‐ter, comma 3).
Il rappresentante unico delle amministrazioni statali è nominato dal Presidente del Consiglio o, in caso di amministrazioni periferiche, dal Prefetto I lavori della conferenza simultanea si concludono entro 45 giorni dalla data della prima riunione. In caso di determinazioni complesse, ove siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico‐territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine è di 90 giorni ove disposizione di legge o i regolamenti sui termini non prevedono un termine diverso (art. 14‐ter, comma 2).
All’esito dell’ultima riunione della conferenza, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza entro il termine previsto, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i propri rappresentanti
La determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, adottata dall’amministrazione procedente, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati (art. 14‐ quater, comma 1). In caso di approvazione unanime, la determinazione è immediatamente efficace. In caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti nella conferenza simultanea, l’efficacia della determinazione è sospesa quando sono stati espressi dissensi qualificati per il periodo (di 10 giorni dalla sua comunicazione), utile alla presentazione dell’opposizione (art. 14‐quater, comma 3).
La nuova disciplina prevede, come quella previgente, la possibilità per le amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili di rimettere, in caso di dissenso, la questione al Presidente del Consiglio dei Ministri se non è stato raggiunto un accordo, la questione è rimessa al Consiglio dei Ministri, che la pone all’ordine del giorno della prima riunione successiva alla scadenza del termine di 15 giorni dall’ultima riunione. Al Consiglio dei Ministri possono partecipare i presidenti delle Regioni o delle Province autonome. Se il Consiglio, non accoglie l’opposizione, la determinazione conclusiva della Conferenza acquista efficacia
INVALIDITA’ ATTO L'invalidità dell'atto amministrativo, nel diritto italiano, si ha quando l'atto è contrario alle norme che lo disciplinano.
La difformità dell'atto rispetto a norme espresse dall'ordinamento giuridico determina l'illegittimità dell'atto; la difformità dell'atto rispetto ai principi espressi dall'art. 97 della costituzione determina invece l'inopportunità dell'atto. La legittimità attiene alla rispondenza dell'atto alla norme giuridiche che disciplinano l'esercizio del potere, senza alcuna considerazione dei risultati conseguiti. L'opportunità, che si contrappone al concetto di legittimità, esprime la conformità della scelta discrezionale alle regole non giuridiche di buona amministrazione, intese ad assicurare l'efficienza e l'economicità dell'azione della pubblica amministrazione, nonché il perseguimento dell'interesse pubblico.
L'atto illegittimo può essere viziato in modo più o meno grave, dando luogo a due categorie di invalidità degli atti amministrativi; gli atti nulli e gli atti annullabili. Per parte della dottrina esiste una terza categoria di invalidità degli atti amministrativi: quella degli atti amministrativi inesistenti
L'atto amministrativo nullo è: inesistente; inefficace; insanabile.
L'atto amministrativo annullabile è: esistente; efficace; sanabile.
I rimedi contro l'atto amministrativo invalido possono essere richiesti dal privato interessato dall'atto o dalla stessa pubblica amministrazione. Il terzo leso nel suoi diritti o nel suo interesse legittimo può attuare: un ricorso al giudice amministrativo; un ricorso alla stessa pubblica amministrazione
Da parte sua la pubblica amministrazione, autonomamente o su istanza del terzo interessato, può decidere di produrre un successivo atto amministrativo che agisca sull'atto viziato per: annullare l'atto; revocare l'atto; abrogare l'atto; pronunciare la decadenza dell'atto; ritirare l'atto.
Tutte queste azioni sono tese a far perdere d'efficacia l'atto viziato, ma questa non è l'unica possibilità rispetto ad un atto invalido; infatti questo può anche essere: sanato, tramite: Convalida; Ratifica conservato, tramite: acquiescenza;
La convalida è un atto amministrativo di 2º grado tramite il quale il soggetto al quale spetta l'azione di annullamento sana un precedente atto invalido da vizi che ne determinano l'annullabilità.
A seguito delle modifiche della legge 241/1990 apportate dalla legge 15/2005, l'art 21-nonies al secondo comma prevede la possibilità di convalida di un provvedimento annullabile sussistendo i requisiti di: interesse pubblico al mancato annullamento dell'atto; intervento della convalida entro un termine ragionevole.
La Ratifica è un atto amministrativo di 2º grado tramite il quale la pubblica amministrazione sana un precedente atto invalido dal vizio di incompetenza relativa, relativo all'autorità che ha emanato l'atto, vizio che ne determina l'annullabilità. Con quest'atto, l'autorità che ha la competenza per l'emanazione dell'atto, fa suo (ratifica) il comportamento (l'atto) di un'autorità che non aveva la competenza ad emanare l'atto viziato. In questo modo viene sanato l'atto viziato. Per alcuni si tratterebbe di una forma particolare di convalida
L'acquiescenza è ravvisabile, secondo il costante insegnamento giurisprudenziale, solamente nel caso in cui ci si trovi in presenza di atti o comportamenti univoci, posti liberamente in essere dal destinatario dell'atto, tali da dimostrare la chiara ed inconfutabile volontà dello stesso di accettarne gli effetti e l'operatività ( tra le tante, cfr. due sentenze della VI sezione del Consiglio di Stato, n. 5443 del 10/10/2002, e n. 1990 del 16/4/2003). L'acquiescenza può venire prestata esplicitamente. rendendo una specifica dichiarazione; compiendo atti chiari e concordanti che mettono in evidenza la volontà del soggetto interessato di accettare gli effetti del provvedimento; ponendo in essere atteggiamenti comportamentali integralmente incompatibili con la volontà di impugnare il provvedimento innanzi al giudice competente.
È possibile avvalersi dell'acquiescenza alle seguenti condizioni: Rinuncia all'impugnazione dell'avviso di accertamento. Rinuncia alla presentazione dell'istanza di accertamento con adesione. Pagamento dell'importo della sanzione opportunamente ridotto grazie all'acquiescenza.
La nullità di un atto amministrativo scaturisce dalla violazione del "Principio di tipicità" e del "Principio di nominatività" che sono propedeutici alle norme d'azione che regolano l'attività dell'Amministrazione. La nullità dell'atto amministrativo è una causa grave di invalidità dello stesso, che oltre a determinarne l'inabilità a produrre gli effetti per cui era stato posto in essere, ne determina l'insanabilità.
L'Art.21 septies della legge 7 agosto 1990, nº 241 così introdotto dalla Legge 11 febbraio 2005 nº 15 così recita: « È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge. »L'atto amministrativo è nullo: quando manca di uno degli elementi essenziali dell'atto amministrativo; per difetto assoluto di attribuzione, anche detta incompetenza assoluta di legge; quando è prodotto in elusione o violazione di una sentenza; nei casi previsti dalla legge.
L'atto amministrativo nullo è: inesistente; inefficace; insanabile.
Per gli effetti della nullità dell'atto amministrativo il terzo che era obbligato dall'atto nullo (ad un fare come ad un non fare) può legittimamente rifiutarsi di adempiere alle previsioni dell'atto. Inoltre la nullità dell'atto può essere fatta valere da chiunque, non solo da chi sia leso in un suo diritto soggettivo o in un suo interesse legittimo. Infine, se in relazione all'atto amministrativo nullo siano state modificate delle situazioni giuridiche, sorge l'obbligo per chi le ha poste in essere di ripristinare la situazione esistente antecedente all'atto amministrativo nullo
La nullità può essere fatta valere davanti al giudice ordinario nel caso l'atto amministrativo leda dei diritti; nel caso sia lesivo di interessi legittimi la giurisdizione è del giudice amministrativo, al quale sono devoluti come giurisdizione esclusiva (quindi anche per i casi di lesioni del diritto soggettivo), i casi di elusione o violazione del giudicato (il cosiddetto giudizio di ottemperanza).
L'annullabilità dell'atto amministrativo è una causa di invalidità dello stesso, minore rispetto alla nullità, che ne determina l'illegittimità e quindi la possibilità che l'atto sia annullato.
L'articolo 21 octies della legge 7 agosto 1990 n L'articolo 21 octies della legge 7 agosto 1990 n. 241 (come modificata dalla legge 11 febbraio 2005 n.15), concernente "Norme generali sull'azione amministrativa", recita: « È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza. »
L'articolo 21 octies della legge 7 agosto 1990 n L'articolo 21 octies della legge 7 agosto 1990 n. 241, al secondo comma, introduce il principio secondo il quale "Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato."
ES l'amministrazione può provare in giudizio, che la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento, non rappresenta di per sé causa di annullabilità, se riesce a dimostrare che i destinatari sono comunque venuti a conoscenza dell'atto amministrativo o che anche quando ne fossero venuti a conoscenza questo non avrebbe potuto essere diverso da quello posto in essere dall'amministrazione
L'atto amministrativo annullabile è: giuridicamente esistente; efficace; sanabile L'annullabilità non si verifica di diritto, ma solo nel caso sia fatta valere da chi ne abbia interesse (il privato ma anche la pubblica amministrazione stessa) ed a seguito di un altro atto della pubblica amministrazione o di una sentenza.