Rapporto tra processo statale e processo arbitrale Cosa accade se in un processo statale il convenuto afferma che l’attore ha proposto la domanda in violazione di una convenzione di arbitrato? → applicabile l’art. 819-ter c.p.c. Cosa accade se in un processo arbitrale il convenuto afferma che spetta al giudice statale decidere nel merito la domanda proposta? → applicabile l’art. 817 c.p.c.
Exceptio compromissi davanti al giudice statale art. 819-ter, comma 1, c.p.c. […] L’eccezione di incompetenza del giudice in ragione della convenzione di arbitrato deve essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta. La mancata proposizione dell’eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia decisa in quel giudizio. Exceptio compromissi (o eccezione di arbitrato) → eccezione in senso stretto. L’eccezione va sollevata a pena di decadenza nella comparsa di risposta tempestiva ... ... altrimenti la competenza arbitrale è esclusa in ordine alla lite dedotta davanti al giudice statale.
Exceptio compromissi davanti al giudice statale Esclusione della competenza arbitrale → non è determinata dalla risoluzione per mutuo consenso per facta concludentia dell’accordo arbitrale. Si tratta di un meccanismo di coordinamento tra giudizio statale ed eventuale giudizio arbitrale de eadem re, per evitare la pronuncia di un lodo di merito da parte degli arbitri. Il meccanismo non opera se il processo davanti al giudice statale non si conclude con una sentenza di merito. L’art. 819-ter, c. 1, c.p.c. ricollega alla mancata tempestiva proposizione della eccezione di arbitrato, l’inefficacia dell’accordo rispetto alla lite dedotta davanti al giudice statale. L’inefficacia è risolutivamente condizionata: viene meno se il processo statale non si conclude con una decisione di merito.
Impugnazione della sentenza sulla exceptio compromissi art. 819-ter, comma 1, c.p.c. […] La sentenza con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione a una convenzione d’arbitrato è impugnabile a norma degli articoli 42 e 43. […] Sentenza del giudice statale sulla sola eccezione di arbitrato (sentenza definitiva nel caso di accoglimento; non definitiva, nel caso di rigetto) → soggetta a regolamento necessario di competenza davanti alla S.C. Sentenza del giudice statale sulla eccezione di arbitrato (rigettata) e sul merito → soggetta ad appello e a regolamento facoltativo di competenza. La pronuncia della Cassazione sul regolamento di competenza ha efficacia panprocessuale e vincola sia i giudici statali sia gli arbitri.
Verifica dell’accordo compromissorio davanti agli arbitri art. 817 c.p.c. Se la validità, il contenuto o l’ampiezza della convenzione d'arbitrato o la regolare costituzione degli arbitri sono contestate nel corso dell'arbitrato, gli arbitri decidono sulla propria competenza. Questa disposizione si applica anche se i poteri degli arbitri sono contestati in qualsiasi sede per qualsiasi ragione sopravvenuta nel corso del procedimento. La parte che non eccepisce nella prima difesa successiva all’accettazione degli arbitri l'incompetenza di questi per inesistenza, invalidità o inefficacia della convenzione d'arbitrato, non può per questo motivo impugnare il lodo, salvo il caso di controversia non arbitrabile. La parte, che non eccepisce nel corso dell’arbitrato che le conclusioni delle altre parti esorbitano dai limiti della convenzione arbitrale, non può, per questo motivo, impugnare il lodo.
Verifica dell’accordo compromissorio davanti agli arbitri Eccezione relativa alla inesistenza, invalidità o inefficacia dell’accordo compromissorio → eccezione in senso stretto. L’eccezione va sollevata nella prima difesa successiva all’accettazione degli arbitri ... ... altrimenti l’eccezione è preclusa nell’ulteriore corso del procedimento arbitrale, né si potrà proporre impugnazione per nullità del lodo per invalidità della convenzione d’arbitrato, in base all’art. 829, c. 1, n. 1, c.p.c. Preclusione processuale o formazione di un accordo compromissorio per facta concludentia in pendenza del processo arbitrale?
Verifica dell’accordo compromissorio davanti agli arbitri Diversa disciplina per l’incompromettibilità della lite: l’eccezione può essere sollevata dalle parti e rilevata d’ufficio dagli arbitri durante l’intero corso del processo arbitrale; la non compromettibilità della lite può essere posta a fondamento dell’impugnazione per nullità del lodo, anche in difetto di eccezione davanti agli arbitri. Nel caso di clausola arbitrale vessatoria relativa a un contratto tra professionista e consumatore v. Corte di giustizia, 26 ottobre 2006, C-168/05, Mostaza Claro c. Centro Mòvil Milenium s.l.
Verifica dell’accordo compromissorio davanti agli arbitri La decisione degli arbitri sull’accordo compromissorio è censurabile con l’impugnazione per nullità del lodo: il lodo che erroneamente afferma la validità ed efficacia dell’accordo → impugnabile per invalidità della convenzione arbitrale (art. 829, c. 1, n. 1, c.p.c.); nel caso contrario → lodo impugnabile perché ha posto fine al procedimento senza decidere il merito della controversia, nonostante il merito dovesse essere deciso dagli arbitri (art. 829, c. 1, n. 10, c.p.c.). Lodo non definitivo che afferma la competenza degli arbitri → non impugnabile immediatamente, ma solo unitamente al lodo definitivo (v. art. 827, c. 3, c.p.c.): cfr. Cass., sez. un., 18 novembre 2016, n. 23463.
Domanda che esorbita dai limiti dell’accordo compromissorio Eccezione di esorbitanza della domanda proposta dai limiti della convenzione di arbitrato → eccezione in senso stretto. L’eccezione va sollevata nel corso del processo arbitrale ... ... altrimenti non si potrà proporre impugnazione per nullità del lodo per tale ragione, in base all’art. 829, c. 1, n. 4, c.p.c.
Domanda che esorbita dai limiti dell’accordo compromissorio La decisione degli arbitri su tale eccezione è censurabile con l’impugnazione per nullità del lodo: il lodo erroneamente afferma che la domanda rientra nei limiti della convenzione di arbitrato → impugnabile perché ha pronunciato fuori dai limiti della convenzione di arbitrato (art. 829, c. 1, n. 4, c.p.c.); nel caso contrario → lodo impugnabile perché ha posto fine al procedimento senza decidere il merito della controversia, nonostante il merito dovesse essere deciso dagli arbitri (art. 829, c. 1, n. 10, c.p.c.). Lodo non definitivo che rigetta l’eccezione → non impugnabile immediatamente, ma solo unitamente al lodo definitivo (v. art. 827, c. 3, c.p.c.).
Giudizio sulla validità ed efficacia dell’accordo arbitrale art. 819-ter, comma 3, c.p.c. In pendenza del procedimento arbitrale non possono essere proposte domande giudiziali aventi ad oggetto l’invalidità o inefficacia della convenzione d’arbitrato. Si ricava a contrario che, prima dell’istaurazione del processo arbitrale, ciascuna delle parti di un accordo arbitrale può proporre davanti al giudice statale una domanda relativa alla invalidità o inefficacia dell’accordo stesso. La sentenza che decide sulla domanda, una volta passata in giudicato, esplica efficacia di accertamento nei confronti dei giudici statali e degli arbitri.
Translatio iudicii tra arbitri e giudice statale art. 819-ter, comma 2, c.p.c. Nei rapporti tra arbitrato e processo non si applicano regole corrispondenti agli articoli 44, 45, 48, 50 e 295. Divieto di applicazione dell’art. 50 c.p.c. → no translatio iudicii tra arbitrato e processo davanti al giudice statale. Sentenza di accoglimento dell’exceptio compromissi; lodo che riconosceva l’invalidità o l’inefficacia dell’accordo compromissorio o l’esorbitanza della domanda dai limiti dell’accordo → pronunce di rigetto in rito. Problemi soprattutto nel caso di decadenze impedibili solo con la proposizione della domanda giudiziale.
Translatio iudicii tra arbitri e giudice statale Corte Costituzionale, 12 marzo 2007, n. 77 dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 30 legge TAR, n. 1034/1971 «nella parte in cui non prevede che gli effetti, sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta a giudice privo di giurisdizione si conservino, a seguito di declinatoria di giurisdizione, nel processo proseguito davanti al giudice munito di giurisdizione». Dall’art. 24 Cost. si ricava il principio per cui la previsione da parte dell’ordinamento di una pluralità di giurisdizioni non deve sacrificare il diritto delle parte ad ottenere una risposta, affermativa o negativa, in ordine al bene della vita oggetto della loro contesa.
Translatio iudicii tra arbitri e giudice statale A seguito della sentenza è stato introdotto l’art. 59 l. n. 69/2009, sulla translatio iudicii tra giudice ordinario e giudice speciale o tra giudici speciali. Dopo la sentenza della Corte Costituzionale e la l. n. 69/2009, quale destino per il divieto di applicazione l’art. 50 c.p.c. nei rapporti tra arbitrato e processo? Divieto non conforme alla Costituzione. Per alcuni, possibile l’applicazione analogica dell’art. 59 l. n. 69/2009 ai rapporti tra arbitri e giudice statale. Per altri, necessaria la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 819-ter, c. 2, c.p.c.
Translatio iudicii tra arbitri e giudice statale Rimessione della questione alla Corte Costituzionale da parte di un arbitro (con sede a Bologna) e del Tribunale di Catania (entrambi casi di impugnativa di una delibera societaria). Corte Costituzionale, 19 luglio 2013, n. 223 dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 819-ter, c. 2, c.p.c. «nella parte in cui esclude l’applicabilità, ai rapporti tra arbitrato e processo, di regole corrispondenti alle previsioni dell’art. 50 c.p.c.».
Translatio iudicii tra arbitri e giudice statale «Nell’ambito di un ordinamento che riconosce espressamente che le parti possano tutelare i propri diritti anche ricorrendo agli arbitri rituali, la cui decisione ha l’efficacia propria delle sentenze dei giudici, l’errore compiuto dall’attore nell’individuare come competente il giudice piuttosto che l’arbitro non deve pregiudicare la sua possibilità di ottenere, dall’organo effettivamente competente, una decisione sul merito della lite».
Translatio iudicii tra arbitri e giudice statale A seguito della sentenza della Corte costituzionale è ammessa la translatio iudicii tra arbitri e giudice statale. Dopo la sentenza o il lodo che declinano la “competenza”, il processo potrà essere riassunto rispettivamente davanti agli arbitri o al giudice statale. La riassunzione deve avvenire entro il termine stabilito nella sentenza o nel lodo, o altrimenti entro 3 mesi dalla comunicazione del provvedimento (cfr. art. 50 c.p.c.). La tempestiva riassunzione consente la prosecuzione del processo dinanzi agli arbitri o al giudice statale, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda giudiziale o arbitrale.
Translatio iudicii tra arbitri e giudice statale Nel caso di riassunzione il giudice statale o gli arbitri possono declinare la “competenza”? Nei rapporti tra processo e arbitrato non si applica l’art. 44 c.p.c., secondo cui la pronuncia sull’incompetenza del giudice a quo rende incontestabile la competenza del giudice in essa indicato. La Corte Costituzionale ha espressamente stabilito che rimane «ferma la parte restante dello stesso art. 819-ter». In dottrina molti hanno sostenuto, sulla base di differenti argomentazioni, che la sentenza e il lodo (non più impugnabili) che dichiarino l’incompetenza sono vincolanti per gli arbitri o il giudice statale, presso cui il processo è stato riassunto.
Translatio iudicii tra arbitri e giudice statale Anche se si accolgono queste posizioni, il problema rimane nel caso in cui la sentenza o il lodo siano ancora impugnabili, o siano oggetto di impugnazione. Forse è preferibile concludere per l’illegittimità costituzionale dell’art. 819- ter, c. 2, c.p.c. nella parte in cui esclude l’applicabilità, ai rapporti tra arbitrato e processo, di regole corrispondenti all’art. 44 c.p.c. e auspicare quindi un nuovo intervento della Consulta. Escludendo l’applicazione dell’art. 44 c.p.c., si permette un "ping pong" tra giudice e arbitri potenzialmente infinito, senza mai giungere a una decisione di merito, con conseguente lesione del diritto d’azione riconosciuto dall’art. 24, c. 1, Cost.
Procedimento monitorio e accordo arbitrale Le società Alpha e Beta stipulano un contratto di appalto (documentato in una scrittura privata), in virtù del quale la prima si obbliga, verso corrispettivo, a realizzare le opere di sopraelevazione e completamento di un complesso edilizio di proprietà della seconda. Nella stessa scrittura è contenuta una clausola compromissoria che devolve ad arbitrato rituale tutte le controversie relative al contratto. Beta non paga una parte del corrispettivo promesso. Alpha chiede con ricorso al Tribunale la pronuncia di un decreto ingiuntivo nei confronti di Beta, presentando quale prova scritta la scrittura privata, in cui è contenuta anche la clausola compromissoria. Quid iuris?
Procedimento monitorio e accordo arbitrale Il Tribunale può emettere il decreto ingiuntivo, nonostante gli consti che la controversia sul credito, fatto valere in sede monitoria, è compromessa in arbitri? Secondo la giurisprudenza, il giudice non può negare il decreto ingiuntivo, sulla base del rilievo d’ufficio dell’accordo arbitrale, pur risultante dai documenti presentati dal ricorrente, poiché l’exceptio compromissi è eccezione in senso stretto. Inapplicabilità della interpretazione avanzata da Corte Cost. n. 410/2005 (sentenza interpretativa di rigetto), secondo cui il giudice chiamato a pronunciare il decreto ingiuntivo deve rilevare d’ufficio l’eccezione di incompetenza per territorio semplice?
Procedimento monitorio e accordo arbitrale Nel caso l’ingiunto proponga opposizione (per la quale ha competenza funzionale il giudice che ha pronunciato il decreto ingiuntivo) e sollevi una fondata exceptio compromissi, il decreto ingiuntivo deve essere revocato perché è stato pronunciato da un giudice incompetente in ragione della convenzione arbitrale. Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto sia la validità del decreto sia l’esistenza del credito fatto valere in sede monitoria. Revocando il decreto, il giudice definisce l’opposizione con riguardo soltanto alla validità del decreto ingiuntivo.
Procedimento monitorio e accordo arbitrale Come si dovrà pronunciare con riguardo a quella parte del giudizio di opposizione relativa all’esistenza del credito? Il giudice statale è incompetente a decidere sul credito in ragione della convenzione di arbitrato. → dopo Corte costituzionale 19 luglio 2013, n. 223, il giudice dell’opposizione dovrà dichiararsi incompetente e disporre la translatio iudicii a favore degli arbitri. Possibile un ripensamento della giurisprudenza sulla incompatibilità tra procedimento monitorio e arbitrato, sulla base del fatto che gli arbitri non possono fornire tutela monitoria e che sarebbe contrario al principio di ragionevolezza privare il creditore di questa tutela solo perché ha concluso un accordo arbitrale?