CONVEGNO INTERNAZIONALE I PATTI PREMATRIMONIALI

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
Successioni d’impresa in un patto
Advertisements

Diritto di famiglia Lezioni 8-15 novembre 2010.
LA FAMIGLIA.
Interruzione effettiva e stabile della convivenza coniugale a seguito di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della vita coniugale o rechino.
IL MUTUO Roberta Consoli Viviana Costa Laura Vaglietti.
CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a L’individuazione della legge applicabile (II)
CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a Nozioni generali.
PALERMO 15 OTTOBRE 2009 INTRODUZIONE AL TRUST E AI SUOI MODELLI ALTERNATIVI ERNESTO GATTO.
Separazione e divorzio Ufficiale dello Stato Civile art. 12 della Legge n. 162/2014 COMUNE DI CANONICA D’ADDA Provincia di Bergamo.
Diritto internazionale privato e dei contratti -prof. Sara Tonolo – - 9 novembre 2015– 1.
Legge 55 del 2015 Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi cd. Divorzio.
Il procedimento di negoziazione assistita: nascita, sviluppo, epilogo Negoziazione assistita SSM.
Il procedimento amministrativo di separazione e divorzio Accordi davanti al Sindaco SSM.
Francesco PENE VIDARI – Notaio in Torino Torino – 6 luglio
PROCESSO CIVILE TELEMATICO Le novità del DL 90/2014.
Avv.ta Caterina Caput. Entrata in vigore il 5 giugno 2016 Divisa in due parti: art. 1 commi 1 – 34 unioni civili; art. 1 commi 36 – 65 convivenze ORA,
D. L.132 DEL 2014 T ENTATIVO DI CONCILIAZIONE Contenuto obbligatorio. T EMPI DEL MINORE ADEGUATI CON CIASCUNO DEI GENITORI Adempimento obbligatorio M.
Riforma Professioni Società
Il contratto di lavoro part-time
Autonomia privata e diritto di famiglia Prof. Arturo Maniaci
Sciopero nei servizi pubblici essenziali
CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a
LA SUCCESSIONE DEGLI STATI NEI TRATTATI
SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO D. LGS 81/2008 E LAVORO ATIPICO D
GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI
Notaio Vera Tagliaferri Milano 18 aprile 2016
Diritto internazionale privato e dei contratti
LE VARIAZIONI DI BILANCIO
CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a (7)
IL CONTRATTO D’ALBERGO
CONTRATTO PRELIMINARE art c.c.
Convivenze. Novità introdotte dalla legge Cirinnà n. 76/2016
Silenzio assenso fra P.A. Servizi tecnici
LA SIMULAZIONE (art ) Creare l’apparenza : simulato e dissimulato (spesso documentato con controdichiarazione) Simulazione ASSOLUTA e RELATIVA.
FAC - SIMILE DI DELIBERA
PROCEDURE ORDINARIE.
Superamento dell’associazione in partecipazione con apporto di lavoro
CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a (6)
Caprotti, oggi la lettura del testamento del Mago di Esselunga: parenti schierati pronti alla battaglia Verrà aperto oggi il testamento di Bernardo.
Il sistema europeo per la protezione dei diritti fondamentali
LA SUCCESSIONE DEGLI STATI NEI TRATTATI
Aggiornato al D. Lgs. n. 185 del 2016
LA SEPARAZIONE PERSONALE E IL DIVORZIO A CONFRONTO
Effetti del contratto.
competenza esclusiva statale competenza residuale regionale
LE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE
RAPPORTI TRA CC PLURALITA’: INTEGRAZIONE SUCCESSIONE.
corso di diritto civile
Testo unico “enti locali”
LEGGE 31 MAGGIO 1995, N. 218 L’articolo 64 della Legge 218/1995 stabilisce quali sono le condizioni ed i requisiti che le sentenze debbono contenere per.
IL CODICE CIVILE E LE SUE MODIFICHE
Le parti e la procedura 25. Il Presidente della Corte costituzionale, appena è pervenuta alla Corte l’ordinanza con la quale l’autorità giurisdizionale.
Giugno 2018 Relatore: dott. POTITO L. IASCONE
Consolidato Nazionale
LABORATORIO Diritto dell’Informazione e delle Telecomunicazioni: Gli Organi di governo del Sistema delle Telecomunicazioni (G.P. Cuomo - 2)
I PATTI PREMATRIMONIALI NEGLI STATI UNITI
CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a
Article Vienna Convention
CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a
Guida alla redazione della richiesta di riesame
Il termine di conclusione del procedimento (art. 2 l. 241/90)
La società per azioni – caratteri generali
Art. 29. Rapporti personali tra coniugi.
RAPPORTI TRA CONTRATTI COLLETTIVI
LA GESTIONE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE
L’irretroattività delle norme parasostanziali
Il ricorso amministrativo
L'atto costitutivo delle associazioni di promozione sociale (art
L'atto costitutivo delle organizzazioni di volontariato - Art
Coordinato con la legge di conversione
Transcript della presentazione:

CONVEGNO INTERNAZIONALE I PATTI PREMATRIMONIALI Facciamoci i patti nostri

CONVENZIONI MATRIMONIALI Art. 162 c.c. Possono essere stipulate in ogni tempo Per atto pubblico a pena di nullità Per essere opposte ai terzi, devono essere annotati a margine dell’atto di matrimonio: Data della convenzione Notaio rogante Generalità dei contraenti Eventuale scelta del regime di separazione (se non effettuata nell’atto di celebrazione del matrimonio)

PROPOSTA DI LEGGE MORANI LA PRINCIPALE FINALITÀ DI QUESTA PROPOSTA DI LEGGE CONSISTE NELL’INSERIMENTO DELL’ARTICOLO 162-BIS NEL CODICE CIVILE, CHE INTRODURREBBE I PATTI PREMATRIMONIALI E LA RELATIVA DISCIPLINA IL TERMINE ENTRO IL QUALE POTERLI STIPULARE O MODIFICARE, CON LA FORMA DELL’ATTO PUBBLICO, COINCIDE CON IL DEPOSITO DEL RICORSO PER SEPARAZIONE PERSONALE OPPURE CON LA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA MEDIANTE TALI ACCORDI, I FUTURI CONIUGI POTRANNO DISCIPLINARE EX ANTE LE CONSEGUENZE DERIVANTI DALL’EVENTUALE SEPARAZIONE O DIVORZIO 1 2 3

ACCORDI PREMATRIMONIALI RIGUARDANTI FIGLI MINORI O NON ECONOMICAMENTE INDIPENDENTI Qualora siano coinvolti figli minori o economicamente non autosufficienti, gli accordi prematrimoniali devono essere autorizzati dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente. Se il procuratore della Repubblica ritiene che l’accordo non rispecchi l’interesse dei figli, ne indica i motivi e invita le parti a un’eventuale riformulazione La mancata conformità della nuova versione conduce alla negazione definitiva dell’autorizzazione

Rinunciare al mantenimento, salvo il diritto agli alimenti Prevedere, in deroga al divieto di patti successori, norme per la successione di uno o di entrambi i coniugi, fatti salvi i diritti degli altri legittimari Stabilire un criterio di adeguamento automatico del valore delle attribuzioni patrimoniali predisposte Attribuire all’altro coniuge un diritto reale su uno o più immobili, anche con il vincolo di destinare i proventi al proprio mantenimento o a quello dei figli Attribuire a un coniuge una somma di denaro periodica o una somma una tantum LIMITE Il coniuge non può attribuire all’altro più di metà del proprio patrimonio Rinunciare al mantenimento, salvo il diritto agli alimenti QUESTI ACCORDI PERMETTONO, NEL MOMENTO DELLA SEPARAZIONE O DEL DIVORZIO, DI:

CONSEGUENZE SULLE PRONUNCE DI SEPARAZIONE E DIVORZIO Il riferimento ai patti prematrimoniali non può essere omesso nei ricorsi di separazione personale e divorzio Introdurre all’interno della legge 898/1970, l’art. 6 bis, che garantirà il rispetto delle statuizioni previste negli accordi prematrimoniali in sede di pronuncia della sentenza di divorzio Modificare l’articolo 156 1° e 4° comma SU QUESTO PUNTO, SARÀ NECESSARIO:

PROPOSTA DI MODIFICA DELL’ARTICOLO 156 1° COMMA ARTICOLO ATTUALMENTE IN VIGORE PROPOSTA DI MODIFICA Il giudice, pronunziando la separazione, dispone in conformità agli accordi prematrimoniali di cui all’articolo 162-bis; in mancanza di contrario accordo prematrimoniale stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.

PROPOSTA DI MODIFICA DELL’ARTICOLO 156 4° COMMA ARTICOLO ATTUALMENTE IN VIGORE PROPOSTA DI MODIFICA Il giudice che pronunzia la separazione, in mancanza di accordi stipulati ai sensi dell’articolo 162-bis, può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi previsti dai precedenti commi e dall'articolo 155. Il giudice che pronunzia la separazione può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi previsti dai precedenti commi e dall'articolo 155.