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La società per azioni – caratteri generali

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Presentazione sul tema: "La società per azioni – caratteri generali"— Transcript della presentazione:

1 La società per azioni – caratteri generali

2 La società per azioni clausole limitative della circolazione delle partecipazioni

3 La società per azioni clausole di gradimento
Il trasferimento delle azioni è subordinato al gradimento di un organo sociale (assemblea o, più frequentemente, consiglio di amministrazio-ne) Il gradimento può essere: motivato (lo statuto prescrive condizioni particolari che l’organo deve seguire e motivare) non motivato (“clausola di mero gradimento”: lo statuto non prescrive condizioni e l’organo non deve motivare il rifiuto di gradimento) (v. art co. 2)

4 La società per azioni clausole di mero gradimento con correttivo (art
La società per azioni clausole di mero gradimento con correttivo (art bis comma 2) Sono inefficaci se non prevedono, a carico della società o degli altri soci, un obbligo di acquisto oppure il diritto di recesso (la liquidazione della quota è determinata ai sensi dell’art. 2437)

5 La società per azioni clausole di prelazione
Subordinano il trasferimento della partecipazio-ne alla preventiva offerta in vendita agli altri soci alle stesse condizioni offerte dal terzo Devono stabilire termini e condizioni dell’offerta e dell’esercizio della prelazione

6 La società per azioni clausole limitative della circolazione delle partecipazioni
Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’introduzione o la rimozione dei vincoli alla cir-colazione delle partecipazioni sociali comporta-no il diritto di recesso del socio (art co. 2)

7 La società per azioni clausole limitative della circolazione delle partecipazioni
Le clausole limitative della circolazione delle partecipazioni sociali hanno, come tutte le clausole statutarie, efficacia c.d. reale. Sono cioè opponibili erga omnes. La loro violazione comporta pertanto la possibilità per il socio (con riferimento alla clausola di prelazione) e per la società (nel caso di clausola di gradimento) di impugnare il trasferimento e di chiedere che venga dichiarato inefficace

8 La società per azioni I patti parasociali (artt. 2341 bis e ter)

9 La società per azioni I patti parasociali (artt. 2341 bis e ter)
Sono contratti conclusi da una parte dei soci con lo scopo di incidere maggiormente sulla organizzazione della società Attraverso un contratto che, con riferimento alla società per azioni o alla società che la controlla, ha come finalità (art bis): La disciplina del diritto di voto Attraverso un sindacato di voto all’unanimità o a maggioranza attraverso la nomina di un rappresentante comune o il trasferimento ad un fiduciario Limiti al trasferimento delle azioni Con un sindacato di blocco che Vieta la cessione delle azioni Prevede il diritto di prelazione a favore degli altri soci paciscendi in caso di alienazione delle azioni Prevede il gradimento da parte degli altri soci paciscendi L’esercizio di un’influenza dominante Attraverso un accordo sulla nomina degli organi sociali

10 La società per azioni I sindacati di voto

11 La società per azioni I sindacati di voto

12 La società per azioni I patti parasociali (artt. 2341 bis e ter)
Hanno efficacia limitata ai soli soci che vi partecipano (efficacia obbligatoria) e non hanno effetto nei confronti della società e dei terzi Pertanto la loro violazione può comportare solamente una responsabilità per inadempimento (risarcimento del danno) Possono acquistare efficacia obbligatoria se intestati fiduciariamente ad un terzo o se è data ad un terzo procura generale per votare in assemblea (art co.2) Non possono avere durata superiore ai 5 anni (se maggiore si intende per 5 anni) (3 anni per le società quotate – art. 123 d.lgs.58/98); se a tempo indeterminato, ogni socio contraente può recedere con preavviso di 180 giorni

13 La società per azioni I patti parasociali (artt. 2341 bis e ter)
Se riguardano società che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio, devono essere comunicati alla società e dichiarati in apertura di ogni assemblea, la dichiarazione deve essere verbalizzata ed il verbale depositato nel registro delle imprese (art ter) In difetto i soci contraenti non possono esercitare il diritto di voto e, se esercitato e determinante, la deliberazione può essere impugnata Se riguardano società quotate in borsa, devono essere comunicati alla Consob entro 5 giorni dalla stipulazione, pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana entro10 giorni, depositati presso il registro delle imprese entro 15 giorni (art. 122 d.lgs. 58/98) In difetto il patto è nullo e i soci contraenti non possono esercitare il diritto di voto e, se esercitato e determinante, la deliberazione può essere impugnata, anche dalla Consob


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