Corso di Diritto costituzionale comparato Lezione 28 marzo 2018

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Transcript della presentazione:

Corso di Diritto costituzionale comparato 2017-2018 Lezione 28 marzo 2018 Roberto Scarciglia Università di Trieste Dipartimento di Scienze politiche e Sociali Piazzale Europa, 1 34100 TRIESTE e-mail: roberto.scarciglia@dispes.units.it

A determinare il sorgere delle Corti di Equity contribuirono fattori diversi, tantopositivi che negativi. I FATTORI NEGATIVI 1- Il primo di questi fattori fu costituito dall’insufficienza della common law a soddisfare tutte le domande di giustizia che lo sviluppo della vita politica, economica e sociale poneva e, nonostante l’apertura ai writs in consimili casu, queste esigenze potevano essere superate solo con nuovi rimedi.

Ad esempio, a) nei casi in cui la common law non prevedeva il sorgere di diritti; b) nei casi in cui la common law prevedeva il sorgere di diritti, ma per i quali la common law non forniva adeguata protezione; c) nei casi in cui la common law prevedeva il sorgere di diritti, forniva adeguata protezione, che in pratica non poteva però essere realizzata per la presenza di impedimenti sostanziali e processuali che ne sconsigliavano l’azione ordinaria. Inoltre, non solo il costo dei processi davanti alle corti di common law era eccessivo, ma erano frequenti abusi delle persone facoltose per intimidire le giurie.

Altro deterrente era dato dalla rigida procedura che condizionava le cause davanti alle corti di common law. I FATTORI POSITIVI Furono sostanzialmente due: Il Re poteva intervenire in via equitativa per correggere le ingiustizie, tanto nelle corti ordinarie che nelle altre, in via di grazia e di equità (questa prerogativa rimase in capo al Re sino al 1641, anno in cui il “Parlamento lungo” o “Parlamento di Pym” votò una serie di provvedimenti che misero fine alle pretese assolutistiche della Corona). In particolare, fu vietato al Re e al suo Consiglio privato di ingerirsi negli affari di giustizia.

b) Il potere di Equity fu ricostruito nella persona del Cancelliere, che al contempo era organo burocratico, religioso, organo politico-amministrativo, organo giudiziario. La competenza giurisdizionale di diritto comune del Cancelliere era limitata a particolari materie: a) Questioni in cui fossero implicati i funzionari della Cancelleria, qualunque ne fosse l’oggetto; b) Procedimenti che coinvolgevano la Corona, ad esempio rivolti all’annullamento di lettere-patenti relative a concessioni di diritti e privilegi rilasciate in violazione di leggi o sulla base di falsi presupposti; c) Petitions Rights dirette alla consegna di possedimenti ingiustamente sottratti dal Sovrano ai ricorrenti;

Il Cancelliere nell’esercizio di questa competenza è coadiuvato da giudici delle corti di common law Nella fase iniziale, il processo di Equity si sostanzia in una indagine personale rivolta a controllare le motivazioni psicologiche dei fatti della causa: Il convenuto è chiamato personalmente a deporre in giudizio sotto giuramento (diversamente da quanto avveniva nelle Corti di common law); b) La concessione del rimedio equitativo è rimessa alla assoluta discrezionalità del Cancelliere; c) L’Equity è indirizzata alla persona e alla sua coscienza.

Quali sono le fasi del procedimento?:   1-La supplica o petizione 2-Ordine rilasciato dal Re o dal Cancelliere per la citazione del convenuto (writ of subpoena, perché conteneva la minaccia dell’irrogazione di una pena, consistente nel pagamento di una somma di denaro o anche la prigione, nel caso che il convenuto non si presentasse)

Il writ non indicava il motivo specifico perché il convenuto era chiamato. Eccone un esempio: “Edoardo saluta il suo diletto Riccardo Spynk di Norwick. Per alcuni precisi motivi ti ingiungiamo categoricamente di presentarti dinanzi al nostro Consiglio a Westminster, mercoledì prossimo dopo la quindicina della natività di San Giovanni Battista p.v., per rispondere di quegli addebiti che ti saranno contestati da parte nostra e per accettare ed eseguire quanto la nostra Curia avrà deliberato in materia. E in nessun modo ti sottrarrai a ciò, sotto pena di cento libbre. Redatto in mia presenza, in Westminster, il 3 luglio, nel trentasettesimo anno del nostro Regno

QUALI MATERIE FANNO PARTE DEL DIRITTO INGLESE?   Public Law: secondo Merriam-Webster: “a branch of law concerned with regulating the relations of individuals with the government and the organization and conduct of the government itself” Branca del diritto che ha per oggetto la regolazione dei rapporti fra i cittadini e il governo, nonché l’organizzazione e l’azione del governo medesimo A questa definizione dobbiamo aggiungere le FUNZIONI del Governo.

Si divide in: - CONSTITUTIONAL LAW (Diritto costituzionale) - ADMINISTRATIVE LAW (Diritto amministrativo) CRIMINAL LAW (Diritto penale) CONSTITUTIONAL LAW si riferisce al complesso delle norme relative all’organizzazione dello Stato e ai diritti dei cittadini. Che cosa intendiamo per Costituzione inglese? Walter Bagehot (1826-1877), in The English Constitution, mette in evidenza come: «Il segreto che rende efficace la Costituzione inglese può essere individuato nella stretta unione, nella fusione pressoché completa del potere esecutivo con quello legislativo.

La dottrina tradizionale dominante pretende che la bontà della nostra Costituzione consista nella completa separazione dell'autorità legislativa da quella esecutiva; ma, in verità, la sua superiorità sta proprio nella loro eccezionale vicinanza. Il loro connettivo è costituito dal gabinetto. Con questo termine intendiamo una commissione del corpo legislativo, scelta per diventare l'organo esecutivo». La Costituzione inglese, a differenza delle altre Costituzioni, non ha un testo unico, ma è costituita da diversi documenti costituzionali:

-Magna Charta Libertatum (1215) -Bill of Rights (1689). Il nome completo era An Act Declaring the Rights and Liberties of the Subject and Settling the Succession of the Crown -Act of Settlement (1700) -Parliament Acts (1911, 1949).

ADMINISTRATIVE LAW si riferisce al complesso dei principi legislativi e di common law che disciplinano l’attività degli organi esecutivi dello Stato e i doveri dei privati dinanzi all’amministrazione.   CRIMINAL LAW si riferisce al complesso delle norme che stabiliscono le offese (acts of disobedience) contro lo Stato e le relative sanzioni. Le Corti di Equity non si occupano di Criminal Law. PRIVATE LAW si riferisce al complesso delle norme relative ai diritti e ai doveri dei privati nei rapporti fra loro e comprende le seguenti partizioni: -Law of Contract; Law of Tort (illecito civile) -Law of Property;Law of Succession -Family Law; Company Law

PROCEDURAL LAW si riferisce al complesso delle norme relative alle azioni giudiziarie a difesa dei diritti soggettivi (diritto processuale). PUBLIC INTERNATIONAL LAW (Diritto internazionale pubblico). PRIVATE INTERNATIONAL LAW (Diritto internazionale privato).

Quando ha inizio la storia del common law?   La storia del common law inizia secondo alcuni autori nel 1066 dopo la battaglia di Hastings, quando Guglielmo di Normandia (1028-1087) detto il Conquistatore ascese al Trono di Inghilterra. Le vicende che anticiparono la Battaglia furono rappresentate nel celebre arazzo di Bayeux, di 68,30 metri, attualmente esposto nel Centre Guillaume-le-Conquérant di Bayeux.

Tuttavia, altri Autori riconducono la sua nascita al periodo medioevale. In particolare, Mattei ritiene che il distacco fra le due sottofamiglie – CIVIL LAW e COMMON LAW – sia avvenuto fra il XII e il XIII secolo. Questa tesi può essere confermata dalle parole di Frederic William Maitland (1850 –1906), che fu il padre degli storici costituzionali inglesi, secondo cui “i Normanni non avevano un consistente corpo di leggi da portare con loro” (The Constitutional History of England, 1920,7) e uno dei pochi atti a carattere normativo fu la conferma delle preesistenti leggi inglesi.

Guglielmo il Conquistatore considerandosi successore dell’ultimo Re anglosassone Edoardo il Confessore (1003-1066), manteneva, infatti, in vigore il diritto anglosassone, importando in Inghilterra un modello di feudalesimo forte e centralizzato diverso da quello europeo continentale.

Caratteri del modello   ASSEGNAZIONE DI FEUDI ai nobili di Normandia, Fiandre e Bretagna, che lo avevano seguito nell’impresa, sottraendoli ai nobili sconfitti. L’AMMINISTRAZIONE LOCALE resta separata dalle istituzioni di tipo FEUDALE CREAZIONI DI CIRCOSCRIZIONI AMMINISTRATIVE (Contee) che facevano capo al Re ed erano rette da un funzionario scelto da lui chiamato Giustiziere, che amministrava anche la giustizia in nome del Re, con grande limitazione della giustizia locale esercitata dai feudatari. Ogni giustiziere aveva a sua disposizione uno Sceriffo, che raccoglieva le imposte e difendeva il castello.

I PRECEDENTI GIUDIZIARI la costruzione di un ordine giuridico normanno necessitava di una magistratura leale. In Inghilterra non c’erano magistrati leali, per cui il Re aveva bisogno di un corpo di giudici fedeli capaci di portare in tutto il Regno la “pace del Re” (Glenn). Per assolvere a questo compito non potevano essere nominati dei nobili, come avevano fatto i Romani (i normanni parlavano francese e i nobili inglesi non erano affidabili).

Lo sviluppo del sistema giudiziario inglese è caratterizzato da quattro fasi diverse: 1)- primo periodo anglosassone, anteriore alla conquista normanna del 1066, in cui i giudicati garantiscono sostanzialmente il rispetto delle consuetudini locali (customary laws); 2)- secondo periodo che va dal 1066 all’avvento della dinastia Tudor, in cui i giudici elaborano, attraverso le loro decisioni, le consuetudini locali e altre fonti minori e ha inizio la costruzione per gradi del common law; 3)- terzo periodo che va dalla seconda metà del XV secolo sino al 1875 in cui, accanto al sistema di common law, si afferma il sistema di equity.

Con la riorganizzazione della magistratura su impulso della Regina Vittoria (Judicature Acts del 1873-1875) si risolvevano anche i conflitti fra corti di common law e di equity. 4)- quarto periodo che va dal XIX secolo ad oggi. Questi periodi confermano il carattere prevalentemente giudiziario del diritto inglese (judge-made law, in contrapposizione a statute-law) I repertori di questa giurisprudenza possono darci un’idea: The English Reports (1220-1873) http://www.commonlii.org/uk/cases/EngR/1220/ The Law Reports (1865-1875; 1875-1890; 1891-oggi) Il precedente giudiziario è al centro degli ordinamenti giuridici di common law.