Legge n° 24/2017 (Gelli-Bianco) Esame Legge e problematiche assicurative RC Colpa Grave Iniziativa commerciale Infortuni Convenzione 22602.

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Legge n° 24/2017 (Gelli-Bianco) Esame Legge e problematiche assicurative RC Colpa Grave Iniziativa commerciale Infortuni Convenzione 22602

Legge n° 24/2017 (Gelli-Bianco) Esame Legge e problematiche assicurative RC Colpa Grave Approfondimento normativo Obblighi assicurativi: polizza Colpa grave Esercente la Professione Sanitaria Casi pratici Convenzioni

Legge n. 24/2017 (Gelli – Bianco) RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE L’attività dell’esercente la professione sanitaria può comportare 3 tipi di responsabilità giuridicamente rilevanti: Responsabilità Civile Responsabilità penale (NON assicurabile) Responsabilità amministrativa (solo per i dipendenti pubblici) Polizza Colpa grave

Legge n. 24/2017 (Gelli – Bianco) LA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA dell’ Esercente la Professione Sanitaria (in ambito pubblico) solo in caso di fatto atto commesso con dolo o colpa grave che abbia determinato un danno erariale Azione della Corte dei Conti per il recupero Polizza Colpa grave

Legge n. 24/2017 (Gelli – Bianco) La Responsabilità Amministrativa tre requisiti fondamentali: rapporto di servizio tra il sanitario e l’ente pubblico (struttura sanitaria) nesso di causalità tra condotta del sanitario ed il danno subito dall’ente (c.d. DANNO ERARIALE) elemento soggettivo del dolo o della colpa grave Polizza Colpa grave

Legge n. 24/2017 (Gelli – Bianco) COLPA GRAVE un fatto o un atto sono commessi con colpa grave in caso di: mancata osservanza del minimo di diligenza richiesto rispetto alle mansioni, agli obblighi ed ai doveri di esercizio. Deve trattarsi di errori inescusabili per la loro grossolanità, assenza di cognizioni fondamentali, difetto del minimo di perizia tecnica, esperienza e capacità professionale. DOLO un fatto o un atto sono commessi con dolo nel caso in cui: Il soggetto voglia l’evento che ha cagionato e agisca per cagionarlo Polizza Colpa grave

Legge n. 24/2017 (Gelli – Bianco) SE COLPA GRAVE/DOLO dell’Esercente la Professione Sanitaria: Struttura sanitaria pubblica: l’accertamento della colpa grave viene effettuato autonomamente dalla Corte dei Conti, che esercita l’azione di responsabilità amministrativa Compagnia di assicurazione della Struttura sanitaria pubblica : azione di surroga Nel privato invece Struttura Sanitaria privata: azione di rivalsa ( giudice ordinario ) della struttura nei confronti dell’EPS Compagnia di assicurazione delle Strutture sanitaria : Polizza Colpa grave

Legge n. 24/2017 (Gelli – Bianco) Elementi che determinano l’attivazione della CORTE dei CONTI sussistenza colpa grave/dolo del professionista pagamento della somma da parte della Struttura sanitaria pubblica (danno erariale) NB. evidenza da parte del Legislatore dell’obbligo di segnalazione dell’Azienda Pubblica alla Corte dei conti. Sino ad oggi tale attività era meno in evidenza ( in più oggi c’è la polizza obbligatoria ) Polizza Colpa grave

Legge n. 24/2017 (Gelli – Bianco) L’ITER PROCESSUALE presso LA CORTE dei CONTI COME si SNODA nella SOSTANZA il PROCESSO Il Procuratore Regionale, a seguito di notizia di danno, ricevuta dalla P.A. dispone l’apertura di un procedimento istruttorio. Il Pubblico Ministero ( contabile ) procede autonomamente all’accertamento del dolo / colpa grave notifica al presunto responsabile un atto di INVITO A DEDURRE fissando un termine breve entro il quale il presunto responsabile deve depositare le deduzioni (le proprie difese) e i documenti eventuali. Il Procuratore Regionale deposita l’atto di citazione in giudizio entro 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle deduzioni da parte del presunto responsabile e così inizia il giudizio vero e proprio. NB: Il giudizio si svolge autonomamente, prescindendo cioè dalle eventuali prove pregresse assunte in sede civile/penale In caso di condanna, la Corte ha ampi poteri di quantificazione del danno erariale Polizza Colpa grave

Legge n. 24/2017 (Gelli – Bianco) Prima…. Dopo….. L. Gelli in sentenza il giudice civile non era obbligato a pronunciarsi in merito al grado di colpa del professionista sanitario le parti chiederanno al giudice civile di pronunciarsi anche se non sussiste esplicito obbligo l’attività di segnalazione delle Strutture pubbliche alla Corte dei conti o gli accertamenti effettuati dagli ispettori della Corte dei conti erano poco frequenti Le segnalazioni, a seguito dell’intervento normativo saranno più frequenti non c’era obbligo assicurativo dal I aprile 2017 c’è obbligo assicurativo Polizza Colpa grave

Legge n. 24/2017 (Gelli – Bianco) LA RESPONSABILITA’ CIVILE DOPPIO regime di responsabilità: la struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, assume una responsabilità che ha natura contrattuale, anche per i danni derivanti dalle condotte dolose o colpose degli esercenti le professioni sanitarie; gli esercenti le professioni sanitarie assumono, invece, una responsabilità che ha natura extracontrattuale salvo la responsabilità del professionista che abbia agito nell’adempimento di un’obbligazione assunta direttamente ed esclusivamente con il paziente (ad esempio, un dentista) che resta “contrattuale” Polizza Colpa grave

Legge n. 24/2017 (Gelli – Bianco) Soggetto coinvolto Polizza Colpa grave

Legge n. 24/2017 (Gelli – Bianco) LA RESPONSABILITA’ CIVILE ATTENZIONE ! Dato il disposto normativo e in assenza dei Decreti Attuativi il paziente che abbia contratto una obbligazione diretta con la struttura può decidere di effettuare la richiesta di risarcimento danni a soggetti diversi e a doppio titolo: alla struttura sanitaria a titolo contrattuale ; direttamente all’esercente la professione sanitaria operante presso le strutture sanitarie pubbliche o private a titolo extra-contrattuale. Polizza Colpa grave

Legge n. 24/2017 (Gelli – Bianco) LA RESPONSABILITA’ PENALE Articolo 5, Legge n. 24/2017 Buone pratiche clinico - assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida …..Gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico - scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed a aggiornare con cadenza biennale. In mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali. Polizza Colpa grave

Legge n. 24/2017 (Gelli – Bianco) LA RESPONSABILITA’ PENALE Articolo 6, Legge n. 24/2017 Responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria 1. Dopo l'articolo 590-quinquies del codice penale è inserito il seguente: «Art.590-sexies (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario). Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma. Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico - assistenziali, sempreché le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto». Polizza Colpa grave

Legge n. 24/2017 (Gelli – Bianco) OBBLIGHI ASSICURATIVI ( presupposti ) ART. 9 AZIONE DI RIVALSA Presupposto: dolo o colpa grave dell’Esercente la Professione Sanitaria ( e danno patrimoniale / erariale ) struttura sanitaria pubblica  azione di responsabilità amministrativa della corte dei conti struttura sanitaria privata  azione di rivalsa impresa di assicurazione della struttura sanitaria pubblica o privata  azione di surroga Oggetto: importo massimo a tale titolo, per singolo evento, in caso di colpa grave, che non può superare il triplo della RAL dell’esercente la professione sanitaria Polizza Colpa grave

Legge n. 24/2017 (Gelli – Bianco) OBBLIGHI ASSICURATIVI ( contenuto ) ART. 10 OBBLIGO DI ASSICURAZIONE strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private: copertura assicurativa rct/rco o analoghe misure, anche per i danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le stesse. esercenti la professione sanitaria e sociosanitaria che operano nell’ambito del ssn o in strutture private: adeguata polizza di assicurazione per colpa grave con oneri a proprio carico esercenti la professione sanitaria in regime libero professionale : adeguata polizza di assicurazione a tutela della propria rc professionale. Polizza Colpa grave

Legge n. 24/2017 (Gelli – Bianco) OBBLIGHI ASSICURATIVI ( contenuto ) ART. 10 OBBLIGO DI ASSICURAZIONE i requisiti minimi delle coperture dovranno essere stabiliti con decreto del ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge (01/04/2017)  rinvio a data da definire Polizza Colpa grave

Legge n. 24/2017 (Gelli – Bianco) OBBLIGHI ASSICURATIVI ( contenuto ) ART. 11 ESTENSIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA retroattività decennale ultrattività decennale per cessazione definitiva dell’attività professionale per qualsiasi causa NB. l’ultrattività è estesa agli eredi e non è assoggettabile alla clausola di disdetta per sinistro. Polizza Colpa grave

Legge n. 24/2017 (Gelli – Bianco) LEGITTIMATI PASSIVI ART. 12 AZIONE DEL SOGGETTO DANNEGGIATO struttura sanitaria impresa di assicurazione che presta la copertura alla struttura: azione diretta esercente la professione sanitaria Polizza Colpa grave

Legge n. 24/2017 (Gelli – Bianco) COMUNICAZIONI ART. 13 OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALL’ESERCENTE LA PROFESSIONE SANITARIA DEL GIUDIZO BASATO SULLA SUA RESPONSABILITA’ le strutture sanitarie e sociosanitarie e le imprese di assicurazione comunicano all’esercente la professione sanitaria l’instaurazione del giudizio promosso nei loro confronti dal danneggiato, entro 60 giorni dalla ricezione della notifica. l’omissione, la tardività o l’incompletezza delle comunicazioni preclude l’ammissibilità delle azioni di rivalsa o di responsabilità amministrativa . Polizza Colpa grave

Legge n. 24/2017 (Gelli – Bianco) COLPA GRAVE DIFFERENZE GARANZIA MOD. 2227/5 – Legge GELLI -BIANCO Polizza Colpa grave

Legge n. 24/2017 (Gelli – Bianco) colpa grave: prodotto 2227 e Legge Gelli La polizza 2227 copre la colpa grave ma NON con i requisiti richiesti dalla legge Gelli. In particolare NON copre: La rivalsa esperita dalla corte dei Conti ( in quanto trattasi di responsabilità amministrativa e non di responsabilità CIVILE ) La pregressa decennale ( la polizza prevede una retroattività biennale ) La postuma decennale per la cessazione definitiva dell’attività ( la polizza prevede una postuma quinquennale ). In portafoglio esistono poi polizze professionali ( ex Reti ) nelle quali non è specificato il regime con cui l’esercente la professione sanitaria svolge la propria attività ( dipendenza piuttosto che libera professione ). Da qui la necessità di riformare tali contratti veicolandoli sulla più recente 2227 integrata da apposita estensione per colpa grave NB. In caso di riforma del contratto prestare particolare attenzione alla eventuale variazione del regime in cui il professionista esercita ( libera professione, dipendente….) e della tipologia della struttura in cui presta la propria attività ( pubblica o privata )

Legge n. 24/2017 (Gelli – Bianco) OBBLIGHI ASSICURATIVI COPERTURE ASSICURATIVE COLPA GRAVE PREDISPOSTE DA UNIPOLSAI mod. 2001/4501 - polizza colpa grave EPS strutture sanitarie pubbliche mod. 2001/4502 - polizza colpa grave EPS strutture sanitarie private allegati integrativi colpa grave al mod. 2227/5 per i nuovi contratti (strutture sanitarie pubbliche o private) appendici integrative colpa grave al mod. 2227/5 per i contratti in corso (strutture sanitarie pubbliche o private) Polizza Colpa grave

Legge n. 24/2017 (Gelli – Bianco) ESEMPI PRATICI RELATIVI ALLA COLPA GRAVE Caso 1) Domanda: Come assumiamo un medico dipendente di Struttura pubblica che svolge anche attività libero professionale fuori dalla Struttura, nel proprio studio ( regime di EXTRAMURARIA ) ? Risposta: Per fornire una copertura adeguata occorrerà prevedere sia la copertura per la colpa grave ( legge Gelli-Bianco ) per l’attività effettuata all’interno della Struttura, in qualità di dipendente, sia la copertura “per tutti i gradi di colpa” per l’attività libero professionale effettuata al di fuori della Struttura, presso il proprio studio. La soluzione assuntiva pertanto sarà:   Emettere la polizza con il modello 2227/5 – quotando come medico dipendente – in funzione dell’attività effettuata, comprendendo anche quella svolta all’esterno della Struttura ( quindi: 30112 medico specialista, piuttosto che 30129 medico specialista con interventi invasivi, oppure 30114 medico specialista con interventi chirurgici ), con estensione all’attività extramuraria (condizione 704). Si inserirà poi in testo aggiuntivo l’allegato 4 presente nella circolare. L’autorizzazione per tale quotazione sarà esclusivamente direzionale per la presenza del menzionato testo aggiuntivo.

Legge n. 24/2017 (Gelli – Bianco) ESEMPI PRATICI RELATIVI ALLA COLPA GRAVE Caso 2) Domanda: Come assumiamo un medico di base convenzionato SSN, che svolge anche attività privata in qualità di medico specialista presso il proprio studio ?   Risposta: Per fornire una copertura adeguata occorrerà prevedere sia la copertura per la colpa grave ( legge Gelli-Bianco ) per l’attività effettuata come medico convenzionato SSN, sia la copertura “per tutti i gradi di colpa” per l’attività libero professionale effettuata al di fuori della Struttura, presso il proprio studio. La soluzione assuntiva pertanto sarà: Emettere la polizza con il modello 2227 – quotando come medico libero professionista ( rischio piu’ elevato ) – in funzione dell’attività effettuata comprendendo anche quella svolta all’interno del proprio studio ( quindi: 30112 medico specialista ), Si inserirà poi in testo aggiuntivo la seguente specifica: “Tra le parti si prende atto che il proponente viene assicurato sia per l’attività libero professionale esercitata presso il proprio studio sia per l’attività di medico convenzionato SSN. Per quest’ultima attività è altresì operante la copertura di colpa grave nei limiti di seguito specificati ( e si allegherà l’allegato 4 presente nella circolare ). L’autorizzazione per tale quotazione sarà esclusivamente direzionale per la presenza del menzionato testo aggiuntivo.

Legge n. 24/2017 (Gelli – Bianco) ESEMPI PRATICI RELATIVI ALLA COLPA GRAVE Caso 3) Domanda: come assumiamo un medico libero professionista che esercita le seguenti attività : medico specialista presso il proprio studio e medico “specialista con interventi chirurgici”  all’interno di Strutture private ?   Risposta: Dipende. Secondo la legge Gelli-Bianco  gli Esercenti le professioni sanitarie che svolgono la loro attività al di fuori delle Strutture (pubbliche o private), o si avvalgono delle Strutture (pubbliche o private) per l’adempimento di una obbligazione contrattuale assunta direttamente con il paziente, hanno  una responsabilità di tipo contrattuale sia per colpa grave che lieve. E’ quindi estremamente importante comprendere se il rapporto tra medico e paziente è frutto di un “obbligazione diretta” ( esempio: il paziente si reca di sua volontà presso lo studio privato del medico, viene da lui visitato, si evidenzia la necessità di un operazione ed il medico porta il paziente presso una Struttura privata al fine di effettuarla ) oppure “indiretta” ( esempio: il paziente si rivolge ad una Struttura privata per richiedere una prestazione specialistica. Il “primo contatto con il paziente” quindi è stato effettuato dalla Struttura, che veicola poi lo stesso al medico. Il medico a questo punto visita il paziente ed evidenzia la necessità di un’operazione, che verrà effettuata presso la Struttura ). Nel primo caso (“obbligazione diretta” ) emetteremo una copertura con il prodotto 2227/5 senza nessuna ulteriore estensione, in quanto il medico è responsabile “contrattualmente” con il paziente, e quindi per tutti i gradi di colpa.

Legge n. 24/2017 (Gelli – Bianco) ESEMPI PRATICI RELATIVI ALLA COLPA GRAVE La soluzione assuntiva pertanto sarà: Emettere la polizza con il modello 2227/5 – quotando come medico libero professionista con interventi chirurgici cod. 30114 - ( rischio piu’ elevato )  – in funzione dell’attività effettuata comprendendo sia l’attività svolta all’interno della Struttura che quella svolta presso il proprio studio. Si inserirà poi in testo aggiuntivo la seguente specifica: “Tra le parti si prende atto che il proponente viene assicurato sia per l’attività libero professionale esercitata presso il proprio studio che per l’attività libero professionale svolta presso la  Struttura privata”.   Nel secondo caso (obbligazione “indiretta”), invece, il medico è responsabile extracontrattualmente (l’obbligazione con il paziente è stata assunta direttamente dalla Struttura) e quindi occorrerà prevedere sia la copertura per la colpa grave ( legge Gelli - Bianco ) per l’attività effettuata “ a qualsiasi titolo”  all’interno della Struttura,  sia la copertura “per tutti i  gradi di colpa” per l’attività  libero professionale effettuata al di fuori della Struttura, presso il proprio studio.  Emettere la polizza con il modello 2227/5 – quotando come medico libero professionista con interventi chirurgici cod. 30114 -  ( rischio piu’ elevato )  – in funzione dell’attività effettuata comprendendo sia l’attività svolta all’interno della Struttura che quella svolta presso il proprio studio. Si inserirà poi in testo aggiuntivo la seguente specifica: “Tra le parti si prende atto che il proponente viene assicurato sia per l’attività libero professionale esercitata presso il proprio studio che per l’attività libero professionale svolta presso la Struttura privata. Per l’attività svolta presso la Struttura privata è altresi’  operante la seguente copertura di colpa grave come di seguito specificato” ( e si allegherà l’allegato 5 per garantire la colpa grave, con pregressa e postuma decennale, per l’attività svolta presso la Struttura stessa ).  L’autorizzazione per tale quotazione sarà esclusivamente direzionale per la presenza del menzionato testo aggiuntivo.

Legge n. 24/2017 (Gelli – Bianco) ESEMPI PRATICI RELATIVI ALLA COLPA GRAVE Caso 4) Domanda: come assumiamo un medico abilitato?   Risposta: Per medico abilitato intendiamo il giovane laureato in medicina e chirurgia che ha superato l’esame di abilitazione alla professione ( consistente in un tirocinio pratico ed una prova scritta ). La legge 448/2001 art. 19 comma 11 prevede che i laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, possano sostituire a tempo DETERMINATO medici di medicina generale convenzionati con il servizio sanitario nazionale ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica. Spesso tali medici effettuano svariate attività sia in regime di libera professione che di convenzione con SSN. La soluzione assicurativa pertanto sarà: Emettere la polizza con il modello 2227/5 – quotando come medico di base ( quindi: 30120 medico di assistenza primaria ) CON UNA SCONTISTICA MASSIMA DEL 10% ( vista l’estensione concessa per coprire tutta una serie di attività che tali medici effettuano ). Si inserirà poi il seguente testo aggiuntivo: “A parziale modifica di quanto riportato nella scheda di Polizza, fra le parti si prende atto che l’Assicurato è un medico abilitato, regolarmente iscritto all’Albo dei medici chirurghi, privo di specializzazione.

Legge n. 24/2017 (Gelli – Bianco) ESEMPI PRATICI RELATIVI ALLA COLPA GRAVE Secondo quanto previsto dalla legge 448/2001 art. 19 comma 11 l’assicurato puo’ sostituire a tempo DETERMINATO medici di medicina generale convenzionati con il servizio sanitario nazionale ed essere iscritto negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica ma potrà in tal senso essere occupato SOLO in caso di carente disponibilità di medici già iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica. L’Assicurazione è quindi operativa per le seguenti attività sanitarie effettuate dall’assicurato, svolte anche in regime di libera professione: sostituzione di medici di famiglia, sostituzione di medici di medicina generale, guardia medica notturna e festiva, guardia medica turistica, guardia medica effettuata sia in presidi ASL che in cliniche private/Strutture convenzionate RSA, medico di bordo, pronto soccorso, medico di gara in competizione sportive, medico di medicina generale presso le associazioni di volontariato, compreso il trasporto su ambulanze ( ma escluso il 118 ed emergenza territoriale ) medico prelevatore ( esclusa l’attività di trasfusionista ), medico generico con attività di agopuntura ( escluso il rischio di HIV ), o con attività di vaccinazioni, con attività di infiltrazioni articolari, con attività di omeopatia/fitoterapia, con attività di mesoterapia, con attività di ossigenoterapia, ad esclusione dello svolgimento degli Interventi di tipo invasivo e degli Interventi chirurgici. L’Assicurato si impegna a comunicare alla Società qualsiasi variazione nello svolgimento della propria attività professionale, sulla base della quali la Società si riserva di apportare eventuali modifiche al normativo contrattuale o al Premio di Polizza al fine di adeguare la Polizza, ai sensi degli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile, alle variazioni di rischio. Relativamente alla colpa grave per l’attività effettuata sia come medico SSN che presso Strutture pubbliche o private la stessa viene prestata nei limiti sotto esposti” ( e si allegherà l’allegato 4 e 5 della circolare ). L’autorizzazione per tale quotazione sarà esclusivamente direzionale per la presenza del menzionato testo aggiuntivo. Vista la quotazione effettuata con lo sconto limitato al 10% , l’estensione per la colpa grave relativa a questa tipologia di medici sarà a titolo gratuito.

Legge n. 24/2017 (Gelli – Bianco) ESEMPI PRATICI RELATIVI ALLA COLPA GRAVE Caso 5) Domanda: si possono assumere le «funzioni «apicali» ( Primario, Direttore sanitario ) Risposta: No, non si possono assumere. Sono valutabili esclusivamente quando venga richiesta la possibilità di assicurare l’intera struttura sanitaria con tutti coloro che operano al suo interno ( in questo caso la richiesta assuntiva deve essere inviata a mezzo AHD al seguente indirizzo: Age-PMI-Professionisti Cliniche – responsabile dott.ssa Passaniti. )

Legge n. 24/2017 (Gelli – Bianco) CONVENZIONI CONVENZIONI COLPA GRAVE

Legge n. 24/2017 (Gelli – Bianco) CONVENZIONI SOGGETTI ASSICURABILI DIPENDENTI E/O ASSOCIATI DI: associazioni e fondazioni sindacati di categoria o interni ad una struttura strutture sanitarie o socio sanitarie pubbliche, convenzionate , private

Legge n. 24/2017 (Gelli – Bianco) CONVENZIONI IMPOSTAZIONE DI UNA TRATTATIVA RICHIESTA INFORMAZIONI E DOCUMENTI Bacino di utenza: numero totale di medici e/o operatori sanitari dipendenti o associati Attività sanitarie e specializzazioni Numero e tipologia di attività ( esclusione delle specializzazioni non gradite come ostetricia e ginecologia e neonatologia) Rami da convenzionare (esempio RC Professionale, Tutela Legale, Infortuni ) Esistenza altre coperture analoghe Situazione sinistri pregressi Massimali richiesti Richiesta dell’ente/associazione/sindacato

Legge n. 24/2017 (Gelli – Bianco) CONVENZIONI IDENTIFICAZIONE TIPOLOGIA DI POLIZZA POLIZZA UNICA intestata al alla struttura sanitaria/associazione/sindacato/ ecc.. a copertura dei soggetti facenti capo alla struttura stessa con numero minimo di adesioni POLIZZA CONVENZIONE ovvero Polizza di riferimento per condizioni normative e tariffarie che verranno richiamate nelle singole polizze emesse a contraenza dei singoli aderenti Ipotesi di più difficile realizzazione se coinvolge IT

Legge n. 24/2017 (Gelli – Bianco) CONVENZIONI IDENTIFICAZIONE TIPOLOGIA DI ADESIONE Ad adesione VOLONTARIA del singolo assicurando -> previsione del numero minimo di adesioni AUTOMATICA per la totalità degli associati (ad esempio sul tesseramento) o per la totalità dei dipendenti/associati -> soluzione preferibile TASSAZIONE Direzionale DURATA poliennale VERIFICA alle scadenze annue

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