Capire il «Rosatellum» Lunedì 12 febbraio 2018 - ACLI Bergamo Rocco Artifoni
Chi ha votato il Rosatellum? Il Rosatellum (bis) è la legge elettorale n. 165 del 3 novembre 2017. è stata approvata con il voto favorevole di: Partito Democratico (Renzi), Alternativa Popolare (Alfano), Forza Italia (Berlusconi), Lega Nord (Salvini) e ALA (Verdini). Hanno votato contro: Movimento 5 Stelle (Di Maio), Liberi e Uguali (Grasso) e Fratelli d’Italia (Meloni).
Partiti e coalizioni Il Rosatellum stabilisce che ciascuna lista si presenti da sola nella parte proporzionale, ma è possibile che i partiti si coalizzino nei collegi uninominali per la parte maggioritaria. Sono previste due schede: una per la Camera (per maggiori di 18 anni) e una per il Senato (maggiori di 25 anni). Per i residenti in Italia in ciascuna scheda si vota contemporaneamente per il maggioritario e per il proporzionale.
Vietato il voto disgiunto È vietato il voto disgiunto: non si può votare contemporaneamente per un candidato nel collegio uninominale e per liste non collegate al candidato. In ciascun collegio uninominale viene eletto il candidato con il maggior numero di voti. Nei collegi proporzionali vengono eletti i candidati di ogni partito in proporzione ai voti ricevuti. Nella parte proporzionale non ci sono le preferenze, ma i candidati verranno eletti in ordine di lista.
Pluricandidature È prevista la pluricandidatura: è possibile candidarsi solamente in un collegio maggioritario uninominale, ma contemporaneamente anche nei collegi proporzionali fino ad un massimo di 5. Se un candidato viene eletto nel maggioritario, il seggio è valido indipendentemente dalle percentuali raggiunte nel proporzionale dalla lista o dalla coalizione a cui è collegato.
Soglie di sbarramento Nel proporzionale vengono attribuiti seggi: alle liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3% dei voti validi alle liste rappresentative di minoranze linguistiche, presentate esclusivamente in una Regione ad autonomia speciale, che abbiano conseguito almeno il 20% dei voti validi in quella Regione o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della Regione alle coalizione di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10% dei voti validi e che comprendano liste che abbiano superato almeno una delle due soglie precedenti esclusivamente per il Senato alle liste che abbiano conseguito almeno il 20% dei voti validi in una Regione
I voti ai piccoli partiti I voti delle liste (coalizzate o non coalizzate) che non superano l’1% dei voti sul piano nazionale sono dispersi. I voti delle liste non coalizzate compresi tra l’1% e il 3% sul piano nazionale sono dispersi. I voti delle liste coalizzate compresi tra l’1% e il 3% sul piano nazionale sono distribuiti «pro quota» tra tutte le liste della coalizione che hanno superato la soglia del 3%.
Quote di genere Nei listini dei collegi plurinominali i candidati (minimo 2, massimo 4) devono essere alternati per genere. Nel complesso delle candidature uninominali presentate da una singola lista, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60%. Inoltre, né gli uomini né le donne possono essere rappresentati nella posizione di capolista in misura superiore al 60%.
Schede antifrode Ogni scheda ha un tagliando antifrode con un numero univoco, che gli scrutatori segnano nel momento in cui consegnano la scheda all'elettore. Al momento della riconsegna della scheda gli scrutatori controllano che il numero segnato e quello del tagliando sia uguali (impedendo quindi lo scambio con schede pre-votate) e solo allora, prima di inserire la scheda nell'urna, tolgono il tagliando antifrode, rendendo la scheda anonima e non tracciabile.
La Costituzione e il voto Art. 48: «Il voto è personale ed eguale, libero e segreto». Art. 49: «Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale». Art. 56: «La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto». Art. 67: «Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato».
Una nuova legge non era obbligatoria Approvare una nuova legge elettorale non era un obbligo, dato che vigente era il Consultellum, il residuo auto-applicativo delle due precedenti leggi elettorali (Porcellum e Italicum) dopo i tagli effettuati dalla penna della Consulta. Il Consultellum consisteva di fatto in un sistema elettorale proporzionale con le preferenze (quindi simile alla legge vigente fino al 1993). Il Consultellum aveva sicuramente un pregio: non poteva essere incostituzionale!
Vigenza delle leggi elettorali La Corte Costituzionale il 25 gennaio 2017 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune norme dell’Italicum. Nella sentenza la Consulta precisa che, con le correzioni imposte all’Italicum, sarebbe perfettamente legittimo andare subito al voto. La legge di risulta, infatti, è «suscettibile di immediata applicazione»: non può essere diversamente!
Peccati originali Il Rosatellum è stato approvato come seconda norma elettorale (la prima è stata l’Italicum) dal Parlamento recentemente sciolto, che era stato eletto con il Porcellum (in parte poi risultato incostituzionale). Con l’aggravante che il Rosatellum (come l’Italicum) è stato approvato con il voto di fiducia (gli unici due precedenti sono la Legge Acerbo nel 1923 e la legge «truffa» del 1953).
Tempistica inappropriata e inopportuna Non si dovrebbero approvare leggi elettorali poco prima del voto. Lo stabilisce «il codice di buona condotta in materia elettorale», un documento predisposto dalla Commissione di Venezia (2002) e approvato dal Consiglio d'Europa (2003): «gli elementi fondamentali del diritto elettorale, e in particolare del sistema elettorale, la composizione delle commissioni elettorali e la suddivisione delle circoscrizioni non devono poter essere modificati nell’anno che precede l’elezione».
Mancanza di motivazioni effettive Non appaiono nemmeno motivi contingenti (che non si dovrebbero considerare nella predisposizione delle leggi elettorali): diversi sondaggi effettuati al momento dell’approvazione del Rosatellum, hanno mostrano che le differenze di seggi ottenuti con il Consultellum sarebbero state minime.
Rappresentatività e governabilità Le leggi elettorali servono anzitutto ad eleggere i rappresentanti del popolo sovrano. Nelle sentenze della Corte Costituzionale si afferma che la governabilità non può sacrificare eccessivamente la rappresentatività (premio di maggioranza eccessivo, ecc.). Il Rosatellum, con i collegi uninominali, sacrifica in parte la rappresentatività, senza garantire in alcun modo la governabilità.
Le due schede del Mattarellum Il Mattarellum (in vigore dal 1993 al 2005) prevedeva due voti distinti: uno per l’uninominale e l’altro per il proporzionale. Con una votazione separata, l’elettore era libero di scegliere la persona preferita nel collegio uninominale e un partito tra quelli presenti nel proporzionale, non necessariamente collegato al candidato del collegio uninominale.
L’unica scheda del Rosatellum Con il Rosatellum all’elettore è attribuito un unico voto, che serve per proclamare i vincitori nei collegi uninominali e, al contempo, per distribuire gli altri seggi nei collegi plurinominali proporzionali (con listini bloccati). L’unicità del voto, in un contesto di duplicità del canale rappresentativo, potrebbe violare il principio costituzionale di uguaglianza, poiché il voto degli elettori dei candidati vincenti nei collegi uninominali viene contato due volte (quindi non è eguale).
Voto doppio senza scorporo Gli elettori che determinano l’assegnazione del seggio in palio nel collegio uninominale, sono già pienamente rappresentati (addirittura con il risultato del 100%). Con il Rosatellum determinano anche l’assegnazione degli altri seggi da ripartire su base proporzionale. Invece, il Mattarellum prevedeva il meccanismo dello “scorporo”, per cui i voti che avevano già prodotto la rappresentanza nei collegi uninominali non venivano contati ai fini del riparto proporzionale (salvo la presentazione delle liste “civetta”).
Voto trasferito e condizionato Con il Rosatellum, il voto dato al candidato nel collegio uninominale (se non viene indicato anche un partito collegato), si trasferisce alle liste del proporzionale che lo appoggiano, in relazione (pro quota) alle scelte effettuate dagli altri elettori (quindi non è diretto). In questo modo l’attribuzione del voto è condizionato dalle altrui scelte (quindi non è libero).
Voto limitato e diseguale «Nel caso in cui rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, un seggio in un collegio uninominale si procede ad elezioni suppletive». Nell’elezione originaria il voto per il candidato nel collegio uninominale ha influenzato anche il risultato del proporzionale. Nel voto suppletivo l’elettore non ha più lo stesso potere elettorale. (quindi il voto non è più eguale)
Voti ripescati ed espropriati Nel caso una lista in coalizione ottenga un consenso compreso tra l’1% e il 3%, i suoi voti vengono redistribuiti (pro quota) alle altre liste presenti nella coalizione. Ciò implica una palese disparità di trattamento tra il voto degli elettori che viene dato alle liste coalizzate rispetto a quelle non coalizzate. Inoltre si effettua un’espropriazione di voti da un partito verso altri partiti seppur coalizzati (quindi il voto non è eguale e non è diretto).
Prima i giovani Il Rosatellum stabilisce che venga «eletto in ciascun collegio uninominale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi; in caso di parità, è eletto il candidato più giovane di età» (quindi l’anziano non è più anziano…).
Eletto o nominati? Il Rosatellum, come già il Mattarellum e il Porcellum, nella parte proporzionale non prevede le preferenze. L’elettore può soltanto dare il voto alla lista in ordine di priorità decisa dal partito, che rischia di essere ingannevole per il gioco delle pluricandidature. Da 25 anni gli eletti non dipendono dagli elettori: i parlamentari di fatto vengono nominati dai partiti che li candidano (quindi il cittadino non concorre in politica con metodo democratico, l’eletto non rappresenta la Nazione e di fatto ha un vincolo di mandato).
Candidature plurime e ingannevoli Il Rosatellum prevede la possibilità di candidarsi contemporaneamente in un collegio uninominale e in cinque collegi proporzionali. Con l’effetto che alcune candidature sono specchietti per le allodole. Se un candidato viene eletto sia nell’uninominale sia nel proporzionale, vale il seggio uninominale. Se viene eletto soltanto nel proporzionale in diversi collegi, vale il seggio dove ha preso… meno voti! (quindi si viola anche il principio di ragionevolezza).
I residenti in Italia candidati all’estero La Costituzione stabilisce che nella «circoscrizione estero» vengano eletti 12 deputati e 6 senatori. Il Rosatellum prevede che nella «circoscrizione estero» possano candidarsi anche i residenti in Italia. (quindi si viola anche il significato delle parole).
La sproporzione dei seggi esteri La legge elettorale applicativa della Costituzione che assegna i seggi esteri è proporzionale con preferenze. Il Rosatellum non corregge la sproporzione delle ripartizioni della «circoscrizione estero» (circa 5 milioni di italiani residenti all’estero). In particolare, la ripartizione dei 6 seggi del Senato: 2,69 milioni residenti in Europa = 2 seggi 1,56 milioni in America meridionale = 2 seggi 0,45 m. in America centro-settentrionale = 1 seggio 0,28 m. in Africa, Asia, Oceania, Antartide = 1 seggio (quindi il voto è diseguale e penalizza chi vive in Europa)
Motivazioni bocciatura Porcellum La Consulta il 4 dicembre 2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune norme del Porcellum. 1) Il premio di maggioranza «è foriero di una eccessiva sovra-rappresentazione» e può produrre «una distorsione», perché non presuppone il raggiungimento di una soglia minima di voti alla lista. 2) La norma «non è proporzionata» rispetto all'obiettivo perseguito, quale è quello della stabilità del governo del Paese. 3) Vengono censurate le liste che presentano elenchi di candidati eccessivamente lunghi («il numero dei candidati da eleggere sia talmente esiguo da garantire l’effettiva conoscibilità degli stessi») e «nella parte in cui non consentono all'elettore di esprimere una preferenza».
Motivazioni bocciatura Italicum La Consulta il 25 gennaio 2017 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune norme dell’Italicum. Il premio di maggioranza al secondo turno: «Una lista può accedere al turno di ballottaggio anche avendo conseguito, al primo turno, un consenso esiguo, e ciononostante ottenere il premio, vedendo più che raddoppiati i seggi che avrebbe conseguito sulla base dei voti ottenuti al primo turno». In caso di elezione di un candidato in diversi collegi, è illegittima la possibilità del candidato di scegliere, a urne chiuse, in quale collegio essere eletto: non può essere il candidato a decidere chi rappresentare. Di conseguenza vige il criterio del sorteggio, ma la Consulta sottolinea che questa non è la norma più adeguata, invitando il legislatore «a sostituire tale criterio con altra più adeguata regola, rispettosa della volontà degli elettori».
La “pericolosità” delle leggi elettorali Italicum Porcellum Mattarellum Rosatellum Proporzionale Il Rosatellum non è molto “pericoloso” per gli equilibri costituzionali, ma è la legge elettorale meno sensata e probabilmente con più vizi costituzionali tra quelle approvate dal 1948 ad oggi.
Perché l’Italicum è la legge peggiore La Costituzione «non impone al legislatore di introdurre, per i due rami del Parlamento, sistemi elettorali identici, tuttavia esige che, al fine di non compromettere il corretto funzionamento della forma di governo, i sistemi adottati, pur se differenti, non devono ostacolare, all’esito delle elezioni, la formazione di maggioranze parlamentari omogenee». (sentenza Corte Costituzionale sull’Italicum)
Mettere in sicurezza la Costituzione «Sono necessarie maggioranze rafforzate per l’adozione dei regolamenti delle Camere, per l’elezione del Presidente della Repubblica, per la nomina dei Giudici costituzionali, per l’elezione dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura e infine - assolutamente fondamentale - per le proposte di revisione costituzionale a tenore dell’art. 138 della vigente Costituzione». Giuseppe Dossetti – 1995
Leggi chiare, stabili e oneste «A noi è rimasto un compito cento volte più agevole: quello di tradurre in leggi chiare, stabili ed oneste il loro sogno di una società più giusta e più umana, di una solidarietà di tutti gli uomini alleati a debellare il dolore. Assai poco, in verità, chiedono a noi i nostri morti. Non dobbiamo tradirli.» Piero Calamandrei
La sovranità appartiene al popolo, ma … «La democrazia è il potere di un popolo informato» Alexis de Tocqueville