ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO PER SP A.A. 2018-2019 LE GIURISDIZIONI
Gli organi giurisdizionali applicano imparzialmente il diritto per la risoluzione di controversie tra privati o tra i privati e le pubbliche amministrazioni. Si distinguono più giurisdizioni
La giurisdizione ordinaria (civile e penale) costituisce la magistratura ordinaria
La magistratura ordinaria
Secondo l’art. 101 della Costituzione la giustizia è amministrata In nome del popolo da giudici soggetti soltanto alla legge. La giustizia è amministrata in nome del popolo, non dal popolo. (v. p. 221) La soggezione dei giudici soltanto alla legge ne garantisce l’indipendenza. (Legge qui = il complesso delle norme vigenti dell’ordinamento) Art. 104 La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
Magistrati ordinari: Magistrati con funzioni giudicanti (giudici) Magistrati con funzioni requirenti
La magistratura ordinaria è, secondo la Costituzione, un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. E’ vietata l’istituzione di giudici straordinari, e di giudici speciali. Sono ammessi solo i giudici speciali previsti dalla stessa Costituzione, in particolar modo: i giudici amministrativi: la Corte dei conti, i Tribunali Militari, le Commissioni tributarie. La Costituzione ammette che presso i giudici ordinari possano essere create SEZIONI SPECIALIZZATE, per determinate materie. La definizione di ‘giudice straordinario o speciale’ e quella di ‘sezione specializzata’ si trova nella pag. 223. Una ‘sezione specializzata’ che abbiamo già incontrata è il Tribunale ‘dei ministri’.