Stampa delle scritture contabili Gianluca Cristofori Cristofori & Partners s.s.t.p. – Milano e Verona
Articolo 1, comma 161, Legge Finanziaria per il 2008 L’articolo 7, comma 4-ter, del D.L. n. 357/1994 viene modificato come segue: “A tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all’esercizio [per il quale non siano scaduti i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali] per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi, allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza.”
Nell’ipotesi in cui il termine per la presentazione delle dichiarazioni fiscali coincida con il 31 luglio, il termine per la stampa dei registri contabili viene a scadere il 31 ottobre, uniformando tale scadenza con quella prevista per la sottoscrizione dell’inventario (articolo 2217, terzo comma, C.C.)