ILLUMINISMO Si diffonde nel 700 in tutta L’Europa. Movimento culturale che esaltava il valore della ragione 26agosto1789 Dichiarazione dei diritti dell’uomo.

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Transcript della presentazione:

ILLUMINISMO Si diffonde nel 700 in tutta L’Europa. Movimento culturale che esaltava il valore della ragione 26agosto1789 Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino Gli illuministi per diffondere le loro idee pubblicarono molte opere tra cui l’enciclopedia Voltaire fu uno dei maggiori esponenti dell’illuminismo

ILLUMINISMO Nell’Europa del 700 si diffuse un movimento culturale chiamato Illuminismo. Il termine deriva da “lume”, cioè “luce”, gli illuministi intendevano illuminare gli uomini con la luce della ragione e della scienza. Gli illuministi criticavano la Chiesa, il cui comandamento era credere nel mistero, cioè aver fede. Sorsero ovunque luoghi di discussione come salotti,caffè,accademie,club, nacquero quotidiani e riviste per diffondere le idee illuministiche. Con il diffondersi della stampa e delle prime associazioni culturali e politiche si fece strada l’idea di una società formata da cittadini e distinta dallo stato come organizzazione politica. Cresce dunque l’importanza dell’opinione publica. Diderot e d’Alembert realizzarono le Encyclopèdie, il cui obbiettivo era raccogliere tutto il sapere di quell’epoca e diffonderla. Enciclopedie formate da 28 volumi richiede oltre venti anni di lavoro. Il suo successo fu enorme che venne ristampata numerose volte e tradotta in varie lingue. L’Illuminismo ebbe origine in Inghilterra ma si diffuse soprattuto in Francia. Il cui scopo dei borghesi e intellettuali era di trasformare la società ed eliminare l’assolutismo del re. Tra i personaggi più importanti dell’illuminismo ricordiamo Voltaire. Egli dedicò il suo impegno alla causa della tolleranza religiosa. Fu autore di importanti scritti, tra cui il Trattato sulla tolleranza, in cui Voltaire chiede che tra gli uomini regni la fratellanza e la solidarietà. Alla fine del 700 la Francia attraversa una grave crisi che sfocia successivamente in una rivoluzione francese. Questa si concluse con la fine di tutti i privilegi del clero e dei nobili. Il 26 agosto 1789 l’assemblea nazionale costituente approvò la dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino. La Dichiarazione si fondava sui tre principi della Rivoluzione francese : libertà, uguaglianza, fraternità. I suoi principi costituiscono ancora oggi il fondamento di ogni Costituzione democratica

LA DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL’UOMO E DEL CITTADINO Art. 1 – Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull’utilità comune. Art. 2 – Il fine di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali ed imprescrittibili dell’uomo. Questi diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all’oppressione. Art. 3 – Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella Nazione. Nessun corpo o individuo può esercitare un’autorità che non emani espressamente da essa. Art. 4 – La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce ad altri: così, l’esercizio dei diritti naturali di ciascun uomo ha come limiti solo quelli che assicurano agli altri membri della società il godimento di questi stessi diritti. Tali limiti possono essere determinati solo dalla Legge. Art. 5 – La Legge ha il diritto di vietare solo le azioni nocive alla società. Tutto ciò che non è vietato dalla Legge non può essere impedito, e nessuno può essere costretto a fare ciò che essa non ordina. Art. 6 – La Legge è l’espressione della volontà generale. Tutti i cittadini hanno diritto di concorrere, personalmente o mediante i loro rappresentanti, alla sua formazione. Essa deve essere uguale per tutti, sia che protegga, sia che punisca. Tutti i cittadini, essendo uguali ai suoi occhi, sono ugualmente ammissibili a tutte le dignità, posti ed impieghi pubblici secondo la loro capacità, e senza altra distinzione che quella delle loro virtù e dei loro talenti. Art. 7 – Nessun uomo può essere accusato, arrestato o detenuto se non nei casi determinati dalla Legge, e secondo le forme da essa prescritte. Quelli che sollecitano, emanano, eseguono o fanno eseguire degli ordini arbitrari, devono essere puniti; ma ogni cittadino citato o tratto in arresto, in virtù della Legge, deve obbedire immediatamente: opponendo resistenza si rende colpevole. Art. 8 – La Legge deve stabilire solo pene strettamente ed evidentemente necessarie e nessuno può essere punito se non in virtù di una Legge stabilita e promulgata anteriormente al delitto, e legalmente applicata. Download in formato Word

Art. 9 – Presumendosi innocente ogni uomo sino a quando non sia stato dichiarato colpevole, se si ritiene indispensabile arrestarlo, ogni rigore non necessario per assicurarsi della sua persona deve essere severamente represso dalla Legge. Art. 10 – Nessuno deve essere molestato per le sue opinioni, anche religiose, purché la manifestazione di esse non turbi l’ordine pubblico stabilito dalla Legge. Art. 11 – La libera manifestazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell’uomo; ogni cittadino può dunque parlare, scrivere, stampare liberamente, salvo a rispondere dell’abuso di questa libertà nei casi determinati dalla Legge. Art. 12 – La garanzia dei diritti dell’uomo e del cittadino ha bisogno di una forza pubblica; questa forza è dunque istituita per il vantaggio di tutti e non per l’utilità particolare di coloro ai quali essa è affidata. Art. 13 – Per il mantenimento della forza pubblica, e per le spese d’amministrazione, è indispensabile un contributo comune: esso deve essere ugualmente ripartito fra tutti i cittadini in ragione delle loro capacità. Art. 14 – Tutti i cittadini hanno il diritto di constatare, da loro stessi o mediante i loro rappresentanti, la necessità del contributo pubblico, di approvarlo liberamente, di controllarne l’impiego e di determinarne la quantità, la ripartizione, la riscossione e la durata. Art. 15 – La società ha il diritto di chiedere conto della sua amministrazione ad ogni pubblico funzionario. Art. 16 – Ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri stabilita, non ha una costituzione. Art. 17 – La proprietà essendo un diritto inviolabile e sacro, nessuno può esserne privato, salvo quando la necessità pubblica, legalmente constatata, lo esiga in maniera evidente, e previo un giusto e preventivo indennizzo.