Introduzione Nozione di controversia internazionale: un disaccordo su di un punto di diritto o di fatto, una contraddizione, ovvero un’opposizione di tesi.

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
Tribunali settoriali.
Advertisements

Procedura per far valere l’estinzione e la sospensione dei trattati (segue)
Accertamento norme internazionali. Una delle tre funzioni essenziali sistemi giuridici Nessuna autorità sovraordinata In linea di principio, ciascun soggetto.
LO STATO E GLI ALTRI ORDINAMENTI. L’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE.
IL FALLIMENTO LEZIONI DI DIRITTO FALLIMENTARE Dip. di Economia e Giurisprudenza LEZIONI DI DIRITTO FALLIMENTARE Dip. di Economia e Giurisprudenza.
Fonti del diritto amministrativo
Università di Pavia GLI ATTI DELLA BCE EFFETTI INTERNI ALL’EUROSISTEMA INDIRIZZI, ISTRUZIONI, DECISIONI INTERNE ATTI CHE PRODUCONO EFFETTI NEI CONFRONTI.
ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
Diritto internazionale pubblico
LA SUCCESSIONE DEGLI STATI NEI TRATTATI
DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO
LO STATO E GLI ALTRI ORDINAMENTI. L’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE
ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
I SISTEMI DI GARANZIA DEI DIRITTI UMANI NEL DIRITTO INTERNAZIONALE
Perché un’Europa unita?
MAGISTRATURA Lezione 11.
MAGISTRATURA ORGANI GIUDIZIARI.
LA CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA
Articoli della costituzione
Art. 19 (1) TUE La Corte di giustizia dell'Unione europea comprende la Corte di giustizia, il Tribunale e i tribunali specializzati. Assicura il rispetto.
Fabio Cintioli In house e controllo analogo
CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a. a
I soggetti del diritto internazionale
DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA La funzione giurisdizionale
Rapporti tra regole: stabilità e mutamento
Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino 1789 Art. 1 – Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti. Le distinzioni sociali.
Il diritto dei trattati (segue)
LEZIONI DI DIRITTO FALLIMENTARE Dip. di Economia e Giurisprudenza
FONTI INTERNAZIONALI E COMUNITARIE DEL DIRITTO SINDACALE
Le norme costituzionali sulla giustizia amministrativa
Organizzazione amministrativa
Il sistema europeo per la protezione dei diritti fondamentali
DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA I diritti fondamentali
DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
LA SUCCESSIONE DEGLI STATI NEI TRATTATI
DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA Il ricorso per infrazione
LA GIUSTIZIA INTERNAZIONALE
CORSO DI DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA (6)
I RIMEDI NEI CONFRONTI DELLE SENTENZE
DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA Il rinvio pregiudiziale
I DIRITTI DEL LAVORATORE DIPENDENTE IN GIUDIZIO
La cittadinanza europea
Jus cogens.
APPLICAZIONE INTERPRETAZIONE DEI TRATTATI
Convegno in Como, 18 maggio 2018
IL COLLOCAMENTO E LA SUA EVOLUZIONE STORICA
Trattati varie denominazioni
TRATTAMENTO DELLO STRANIERO E PROTEZIONE DIPLOMATICA
LA SECONDA FASE: CEE E EURATOM
IL DIRITTO DELLA COMUNITA’ INTERNAZIONALE
I giudici e la legge Art Cost. «I giudici sono soggetti soltanto alla legge.» legge giudice.
LA TUTELA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELL’UOMO
LA MAGISTRATURA 1.
LE RISERVE NEI TRATTATI
La responsabilità degli Stati per illecito internazionale
LE AZIONI DI RESPONSABILITA’
GLI ATTI DI DIRITTO DERIVATO
Trattati varie denominazioni
Article Vienna Convention
I trattati
L’amministrazione della giustizia
LE FONTI INTERNAZIONALI
Dipartimento di Scienze Politiche Corso di Tutela internazionale dei diritti umani (SPRISE) a.a. 2018/2019 Prof.ssa Egeria Nalin Schema riassuntivo sui.
Le norme costituzionali sulla giustizia amministrativa
L’ORDINAMENTO DELL’UNIONE (1)
Il ricorso amministrativo
Perché un’Europa unita?
IL RICORSO IN CARENZA Università di Pavia Università di Pavia
TERMINE PER LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO
Art Cost. «I giudici sono soggetti soltanto alla legge.»
Transcript della presentazione:

Introduzione Nozione di controversia internazionale: un disaccordo su di un punto di diritto o di fatto, una contraddizione, ovvero un’opposizione di tesi giuridiche o di interessi tra due parti, concernente un rapporto disciplinato dal diritto internazionale (CPGI, Concessioni Mavrommatis in Palestina (Grecia c. Regno Unito), sentenza del 30 agosto 1924, p. 11). Distinzione tra controversie giuridiche e controversie politiche.

Art. 2, par. 3, della Carta delle Nazioni Unite: Introduzione Art. 2, par. 3, della Carta delle Nazioni Unite: gli Stati hanno l’obbligo di risolvere le loro controversie con mezzi pacifici; corollario del divieto di uso della forza; corrispondenza al diritto internazionale consuetudinario.

Introduzione Mezzi pacifici di soluzione delle controversie indicati dall’art. 33, par. 1, della Carta delle NU: Le parti di una controversia, la cui continuazione sia suscettibile di mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, devono, anzitutto, perseguirne una soluzione mediante negoziati, inchiesta, mediazione, conciliazione, arbitrato, regolamento giudiziale, ricorso ad organizzazioni o accordi regionali o altri mezzi pacifici di loro scelta.

Mezzi diplomatici Obiettivo di facilitare l’accordo fra le parti. Non si determina chi ha torto e chi ha ragione. Assenza di esito vincolante per le parti.

Mezzi diplomatici Negoziati. Buoni uffici. Mediazione. Inchiesta. Conciliazione.

Mezzi diplomatici Conciliazione obbligatoria (obbligatorietà procedurale) artt. 65-68 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (procedure per far valere l’invalidità, l’estinzione o la sospensione di un trattato); artt. 284 e 297 della Convenzione di Montego Bay sul diritto del mare; convenzione dell’OSCE sull’arbitrato e la conciliazione.

Mezzi diplomatici Mezzi diplomatici istituzionalizzati: funzione conciliativa delle organizzazioni regionali; funzione conciliativa delle Nazioni Unite: CdS (inchiesta, mezzi di regolamento generici, mezzi di regolamento specifici, termini di regolamento); Assemblea Generale (formulazione generica dell’art. 14, assenza di vincoli di procedura, unico limite dettato dall’art. 12 sulla ‘litispendenza’ con il CdS); Segretario Generale (prassi)

Cos’è esattamente la ‘giustizia internazionale’? Mezzi arbitrali Cos’è esattamente la ‘giustizia internazionale’? Natura arbitrale della giustizia internazionale. Obiettivo di determinare chi ha torto e chi ha ragione fra le parti in controversia. Esito vincolante per le parti.

Mezzi arbitrali Compromesso arbitrale. Clausola compromissoria. Trattato generale di arbitrato. * *(clausola eccettuativa)

Mezzi arbitrali Clausola compromissoria incompleta e Trattato generale di arbitrato incompleto  Obbligo de contrahendo di ricorrere all’arbitrato, cioè di stipulare un compromesso arbitrale.

Mezzi arbitrali Clausola compromissoria completa e Trattato generale di arbitrato completo (spesso multilaterale)  Istituzionalizzazione dell’arbitrato Corte permanente di arbitrato dell’Aja

Evoluzione della funzione giurisdizionale nel diritto internazionale Il fenomeno della ‘proliferazione’ dei tribunali internazionali. La ‘giurisdizionalizzazione’ del diritto internazionale. Tribunali o – più correttamente – organi internazionali giurisdizionali? Organi internazionali giurisdizionali settoriali e regionali. Organi internazionali ‘quasi giurisdizionali’. Organi internazionali giurisdizionali aperti soltanto alle controversie interstatali o anche alle controversie tra Stato e individuo o anche alle controversie coinvolgenti altri enti. Tribunale internazionale del diritto del mare. Dispute Settelement Body (Panels e Organo di appello) dell’OMC. Tribunali arbitrali competenti in materia di investimenti (ICSID). Tribunali internazionali penali. Organi di controllo competenti in materia di diritti umani. Tribunali amministrativi delle organizzazioni internazionali.

Corte internazionale di giustizia Dalla Corte permanente di giustizia internazionale alla Corte internazionale di giustizia (CIG). Massimo esempio di istituzionalizzazione dell’arbitrato internazionale. Composizione. Lo Statuto della CIG. La CIG tra ‘alti e bassi’.

Corte internazionale di giustizia Funzione contenziosa: Soltanto gli Stati possono adire la CIG in funzione contenziosa (e il caso attuale della Palestina?). Accettazione della giurisdizione della CIG: dichiarazione ex art. 36, par. 2, dello Statuto della CIG; compromesso arbitrale; clausola compromissoria; trattato generale di arbitrato; accettazione della giurisdizione da parte dello Stato convenuto successivamente alla proposizione del ricorso da parte dello Stato attore (forum prorogatum).

Corte internazionale di giustizia Funzione contenziosa: Articolo 36, par. 2-4 dello Statuto della CIG: 2. Gli Stati parti del presente Statuto possono in qualsiasi momento dichiarare di riconoscere come obbligatoria, di pieno diritto e senza convenzione speciale, in confronto di ogni altro Stato che accetti lo stesso obbligo, la giurisdizione della Corte su tutte le divergenze di ordine giuridico aventi per oggetto: l’interpretazione di un trattato; qualsivoglia questione di diritto internazionale; l’esistenza di qualunque fatto il quale, se fosse provato, costituirebbe violazione di un impegno internazionale; la natura o la portata della riparazione dovuta per la violazione di un impegno internazionale. 3. Le dichiarazioni possono essere fatte puramente e semplicemente o sotto condizione di reciprocità da parte di parecchi o di certi Stati ovvero anche per un dato termine. 4. Le dichiarazioni sono consegnate al Segretario generale delle NU, il quale ne trasmette copia alle parti del presente Statuto come pure al Cancelliere della Corte.

Corte internazionale di giustizia Funzione contenziosa: I presupposti per la pronuncia della CIG: il momento di insorgenza della giurisdizione; la perpetuatio iurisdictionis; l’esistenza della controversia (caso delle Isole Marshall); l’interesse ad agire (casi del Sud-Ovest africano e di Hissène Habré). La non comparizione. L’intervento dei terzi (art. 62: interesse di ordine giuridico; art. 63: interpretazione di una convenzione di cui il terzo è parte). Le misure provvisorie (caso LaGrand). Le sentenze. Il problema dell’esecuzione delle sentenze e il ruolo del CdS ex art. 94, par. 2, della Carta delle NU.

Corte internazionale di giustizia Funzione consultiva: Enti abilitati ad adire la CIG in funzione consultiva: Assemblea generale e CdS altri organi delle NU Istituti specializzati delle NU. Oggetto del parere. Carattere non vincolante dei pareri. Pareri ‘vincolanti’.