ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIOSUE’ CARDUCCI PORTO AZZURRO

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Transcript della presentazione:

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIOSUE’ CARDUCCI PORTO AZZURRO IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO Funzioni e competenze

Collaboratori Dirigente Scolastico Consiglio di Istituto Sicurezza Dei Lavoratori Comitato Di Valutazione Direttore Servizi Generali Amministrativi Collaboratori Dirigente Scolastico RSPP Area Organizzativa e Amministrativa Area Didattica RLS Ufficio Alunni Consigli di Classe Collegio dei Docenti Funzioni Strumentali Referenti di Progetto Ufficio Personale Ufficio Personale Commissioni Ufficio Acquisti Gruppi di Lavoro Ufficio Protocollo Dipartimenti Disciplinari Collaboratori scolastici 2

NORMATIVA - Decreto Legislativo 16 aprile 1974, n. 297 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione - Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche - Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche" - Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. - Indicazioni nazionali per il curricolo della Scuola dell'Infanzia e del Primo Ciclo di Istruzione, Settembre 2012 - Legge 13 luglio 2015, n. 107 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.

CHE COS’È IL CONSIGLIO DI ISTITUTO? Il C.d.I. è l’organo di indirizzo e di gestione degli aspetti economici e organizzativi generali della scuola. In esso sono rappresentate tutte le componenti dell’Istituto (docenti, studenti, genitori e personale non docente) con un numero di rappresentanti variabile a seconda delle dimensioni della scuola. Nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni i componenti sono 19: - otto rappresentanti del personale docente - due rappresentanti del personale A.T.A. - otto rappresentanti dei genitori Il Dirigente scolastico è membro di diritto del C.d.I. che, secondo l’attuale normativa, è presieduto da un genitore e si rinnova con cadenza triennale tramite elezioni fissate dal MIUR.

Che cosa fa il Consiglio di Istituto Che cosa fa il Consiglio di Istituto? Funzioni e competenze del Consiglio d’Istituto Le attribuzioni del Consiglio sono descritte dal Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n.° 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado” (art. 10). In particolare il C.d.I.: Elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di AUTOFINANZIAMENTO della scuola b) Delibera il PROGRAMMA ANNUALE (ex bilancio) e il CONTO CONSUNTIVO; stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico

Che cosa fa il Consiglio di Istituto Che cosa fa il Consiglio di Istituto? Funzioni e competenze del Consiglio d’Istituto c) Delibera in merito all’adozione e alle modifiche del REGOLAMENTO INTERNO dell’istituto d) Stabilisce i criteri generali in merito a: acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche, dei sussidi didattici (audio-televisivi, libri) e di tutti i materiali necessari alla vita della scuola; - attività negoziale del Dirigente Scolastico (contratti, convenzioni, utilizzo locali scolastici da parte di Enti o Associazioni esterne, assegnazione di borse di studio); - partecipazione dell’istituto ad attività culturali, sportive e ricreative, nonché allo svolgimento di iniziative assistenziali;

organizzazione e programmazione della vita e dell’attività della scuola, comprese le attività para/inter/extrascolatiche (calendario scolastico, programmazione educativa, corsi di recupero, visite e viaggi di istruzione, ecc.), nei limiti delle disponibilità di bilancio; e) Definisce gli INDIRIZZI GENERALI DEL POF elaborato dal Collegio Docenti(DPR 275/99); f) ADOTTA il P.O.F.

Dirigente Scolastico e Consiglio di Istituto LEGGE 13 luglio 2015, n. 107 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. 14. L'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e' sostituito dal seguente: «Art. 3 (Piano triennale dell'offerta formativa). Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale dell'offerta formativa, rivedibile annualmente. Il piano e' il documento fondamentale costitutivo dell‘identita' culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare , extracurricolare ,educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia. …….. 4. Il piano e' elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano e'approvato dal consiglio d'istituto.

78. Per dare piena attuazione all'autonomia scolastica e alla riorganizzazione del sistema di istruzione, il dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio, garantisce un'efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, nonche' gli elementi comuni del sistema scolastico pubblico, assicurandone il buon andamento. A tale scopo, svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione e coordinamento ed e' responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio secondo quanto previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' della valorizzazione delle risorse umane.

LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO Materia finanziaria e patrimoniale In materia finanziaria e patrimoniale il Consiglio (D.I. 44/01): - approva il Programma Annuale - art. 2 comma 3; - ratifica i provvedimenti del Dirigente che dispongono i prelievi dal fondo di riserva art. 4 c. 4; - verifica lo stato di attuazione del programma annuale e vi apporta le modifiche necessarie art. 6 commi 1 e 2; - decide in ordine all'affidamento del servizio di cassa art. 16 c. 2 e art. 33 1 lett. c; - stabilisce il limite del fondo minute spesa da assegnare al Direttore SGA - art. 17 c. 1; - approva il conto consuntivo - art. 18 c. 5; - delibera lo sfruttamento delle opere dell’ingegno prodotte sia nel corso delle attività curricolari che extracurricolari - art. 28 commi 3 e 4.

In materia di attività negoziali il Consiglio (D.I. 44/01 - art. 33 c. 1) assume direttamente decisioni su: - accettazione e rinuncia di legati, eredità e donazioni; - costituzione o compartecipazione a fondazioni; - costituzione o compartecipazione a borse di studio; - accensione di mutui e in genere i contratti di durata pluriennale; - utilizzazione economica delle opere dell’ingegno; - eventuale individuazione del superiore limite di spesa di euro 5000 per acquisto diretto di beni e servizi; - utilizzazione di locali, beni o siti informatici appartenenti alla scuola da parte di soggetti Terzi; - contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti; - partecipazione a progetti internazionali.

Inoltre il Consiglio riceve e discute la relazione del dirigente sull’attività negoziale svolta (art. 35, c. 2, D.I. 44/01) delibera i criteri di assegnazione e preferenza per la concessione di beni in uso gratuito (art. 39, c. 2, D.I. 44/01). L’atto amministrativo attraverso il quale il Consiglio manifesta la sua volontà è la DELIBERA, da riportare correttamente nel testo del verbale delle riunioni. Ad ogni decisione corrisponde una specifica delibera, alla quale deve essere assegnato un numero progressivo sulla base dell’anno scolastico o dell’anno solare. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica, mentre per l’assunzione delle deliberazioni occorre la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

La votazione si esprime sempre in forma palese - in genere per alzata di mano - salvo quando si faccia questione di persone, nel qual caso la votazione è segreta (vedi art. 37 commi 2, 3 e 4 T.U. 1994). Le deliberazioni del Consiglio rappresentano provvedimenti definitivi avverso i quali è possibile solo il ricorso giurisdizionale e non più il ricorso gerarchico (art. 14 DPR 275/99). Le riunioni del Consiglio sono pubbliche e gli atti devono essere pubblicati in apposito albo della scuola. Si osservano le disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi, di cui alla Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni(vedi artt. 42 e 43 T.U. 1994). In materia di funzionamento generale il Consiglio: - adotta il regolamento interno; -adatta il calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;

Comitato di Valutazione 126. Per la valorizzazione del merito del personale docente e' istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell‘ università e della ricerca un apposito fondo, con lo stanziamento di euro 200 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti, considerando altresì i fattori di complessità delle istituzioni scolastiche e delle aree soggette a maggiore rischio educativo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. 127. Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti, istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 del presente articolo, assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 126 sulla base di motivata valutazione.

128. La somma di cui al comma 127, definita bonus, e' destinata a valorizzare il merito del personale docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e ha natura di retribuzione accessoria. 129. Dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' sostituito dal seguente: «Art. 11 (Comitato per la valutazione dei docenti). 1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti.

2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, e' presieduto dal dirigente scolastico ed e' costituito dai seguenti componenti: a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto; b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione,scelti dal consiglio di istituto; c) un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

3. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonchè del successo formativo e scolastico degli studenti; b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonchè della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; c)delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

4. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato e' composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a), ed e' integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.

BUON LAVORO A NOI