Il diritto minorile, è l’insieme delle norme – sostanziali e procedurali – che disciplinano la posizione giuridica soggettiva della persona di età inferiore.

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Il diritto minorile, è l’insieme delle norme – sostanziali e procedurali – che disciplinano la posizione giuridica soggettiva della persona di età inferiore.
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Il diritto minorile, è l’insieme delle norme – sostanziali e procedurali – che disciplinano la posizione giuridica soggettiva della persona di età inferiore ai diciotto anni I minori d’età, pertanto, sono coloro che, non avendo ancora compiuto diciotto anni, sono privi della capacità di agire.

Concetto di capacità giuridica Già i primi due articoli del codice civile, contenuti nel Libro I “Delle persone e della famiglia”, operano la distinzione fra capacità giuridica (art. 1) capacità di agire (art. 2), capacità giuridica si acquista al momento della nascita, capacità di agire, ovvero la capacità di compiere tutti quegli atti per i quali la legge non stabilisce un’età diversa, si acquista con la maggiore età, fissata al compimento del diciottesimo anno I minori d’età, pertanto, sono coloro che, non avendo ancora compiuto diciotto anni, sono privi della capacità di agire. Essi sono, di conseguenza, titolari di diritti e doveri diversi da quelli spettanti ai maggiorenni e definiti attraverso la relazione familiare, nell’ambito della quale sono individuati i soggetti obbligati nei loro confronti

Politiche socio-sanitarie a favore delle famiglie Concetto di tutela Tutela in senso lato: qualsiasi intervento a favore di un bambino, se pur solo integrativo a quello dei genitori, anche quando la loro funzione allevante non è messa in discussione Politiche socio-sanitarie a favore delle famiglie

La genitorialità si sostanzia attraverso una relazione di cura “Fare casa vuol dire costruire un luogo dove non c’è paura, dove mi sento difeso, dove posso permettermi di essere come sono, dove conosco le persone e sono conosciuto, dove imparo a camminare, e mi fido”. (Associazione La Ricerca)

Tutela In senso stretto: Assunzione di responsabilità della sua educazione da parte di istituzioni dello Stato o di soggetti in sostituzione di genitori incapaci o assenti

Tutela del minore Un minore ha diritto di crescere e svilupparsi secondo le sue capacità, inclinazioni e aspirazioni. La protezione del minore in pericolo costituisce un pubblico interesse. La società tutela tale interesse anche attraverso la predisposizione di interventi socio-sanitari, quando i genitori sono assenti o incapaci.

Fonti sovranazionali 1924 Dichiarazione di Ginevra dei diritti del fanciullo (Nazioni Unite) a seguito delle conseguenze sui bambini prodotte dalla 1° guerra mondiale 1959 ONU convenzione sui diritti all’infanzia 1989 Convenzione NY ratificata dall’Italia nel 1991, (salvo USA e Somalia), vincolante,

Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori, fatta a L’Aja 5 ottobre 1961 (ratificata con legge 15 gennaio 1994 n. 64) prevede l’intervento dell’autorità giudiziaria dello Stato in cui il minore è stato illegittimamente trasferito, per il ritorno presso il genitore con cui viveva stabilmente in un altro Stato

1985 NY, ONU regole minime di Pechino I minorenni non possono essere sottoposti a trattamenti penali contrari al loro diritto di educazione 1993 Aia, Adozione internazionale: Prevede che si privilegi l’adozione nel paese di origine

Convenzione NY Gli Stati, attraverso la sottoscrizione di tale Convenzione si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella stessa ed a garantirli ad ogni fanciullo che dipenda dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta, e a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza (art. 2). Il contenuto della C.NY ha costituito il vero e proprio salto di qualità verso una cultura dei diritti dei minori nel mondo. A partire da essa il minore diviene un vero e proprio soggetto di diritto, perdendo la mera connotazione di entità bisognosa di tutela e protezione

Convenzione di NY Il valore-cardine della Convenzione viene precisato dall’art. 3, laddove dichiara che   in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.  

Concetto di interesse del minore (art. 3 C.N.): Interpretazione giuridica: diritto alla vita, alla propria identità, a manifestare il proprio pensiero, ad essere protetto e tutelato da ogni forma di sfruttamento Interpretazione psico-sociale: legato alla particolarità del caso concreto che deve tener conto dell’età, della storia pregressa, di come è stata vissuta, della tipologia e intensità dei sentimenti L’interesse del minore è l’esito di un complesso intreccio di emozioni e sentimenti il giudice deve contare sul confronto con altre discipline. La decisione finale è l’esito di un processo di maturazione, consapevolizzazione e partecipazione di tutti gli adulti .

Convenzione NY Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia approvata dalla Assemblea Generale delle Nazioni Uniteli il 20 novembre 1989, è stata sottoscritta da tutti i paesi, salvo USA e Somalia, ed è stata ratificata dall’Italia con legge 27 maggio 1991 n. 176 riconoscimento dei seguenti diritti fondamentali: il diritto al nome e alla cittadinanza (artt. 7 e 8); il diritto alla famiglia (artt. 5, 9, 18, 27); il diritto di partecipare ed esprimersi (artt. 12, 13 e 15); il diritto alla libertà di coscienza (artt. 14 e 30); il diritto ad ottenere la protezione da ogni trattamento degradante (artt. 16, 19 e 37).

CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA (2000) Articolo 24 Diritti del bambino 1.I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità. 2.In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private,l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente. 3. Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse

Convenzione del Consiglio d'Europa contro la violenza sulle donne La Convenzione di Istanbul, aperta alla firma l’11 maggio del 2011, costituisce oggi il trattato internazionale di più ampia portata per affrontare questo orribile fenomeno e tra i suoi principali obiettivi ha la prevenzione della violenza contro le donne, la protezione delle vittime e la perseguibilità penale degli aggressori. La Convenzione mira inoltre a promuovere l’eliminazione delle discriminazioni per raggiungere una maggiore uguaglianza tra donne e uomini. Ma l’aspetto più innovativo del testo è senz’altro rappresentato dal fatto che la Convenzione riconosce la violenza sulle donne come una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione.

Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei minori il 25 gennaio 1996, è entrata in vigore il 1°luglio 2000. Gli Stati parti della Convenzione sono 10, mentre gli Stati firmatari che non hanno proceduto alla ratifica sono 14 (ultimo aggiornamento: 4maggio 2006). È stata firmata dall'Italia al momento dell'adozione e ratificata con legge n. 77 del 20 marzo 2003. Lo strumento di ratifica è stato depositato dal governo italiano al Segretario Generale del Consiglio d'Europa il 4luglio 2003 La Convenzione è entrata ufficialmente in vigore nel nostro paese il 1° novembre 2003

Convenzione europea L’art. 3 riguarda il “Diritto di essere informato e di esprimere la propria opinione nei procedimenti”, e stabilisce che al minore avente capacità di discernimento sono riconosciuti, nei procedimenti giudiziari che lo riguardano, i seguenti tre diritti, “di cui egli stesso può chiedere di beneficiare”: 1) ricevere ogni informazione pertinente; 2) essere consultato ed esprimere la propria opinione; 3) essere informato delle possibili conseguenze di tale opinione e delle decisioni relative

1- ricevere ogni informazione pertinente Pur senza attribuire al minore una capacità processuale autonoma con riferimento all’oggetto del giudizio, la Convenzione gli riconosce tuttavia il diritto di chiedere qualcosa al giudice. Lo scopo del diritto all’informazione è chiaro: si vuole mettere in grado il minore di formarsi un’opinione consapevole e di interloquire consapevolmente nel giudizio, esprimendo il suo parere, le sue preferenze e i suoi desideri. La definizione di “informazioni pertinenti” sono tali “le informazioni appropriate che, avuto riguardo all’età e al grado di discernimento del minore, gli vanno fornite per consentirgli di esercitare pienamente i suoi diritti, a meno che la comunicazione di tali informazioni non sia pregiudizievole al suo benessere

2) essere consultato ed esprimere la propria opinione riconosce un altro fondamentale diritto al minore, forse il più importante e significativo: il diritto all’ascolto. La sua collocazione in seconda posizione non è dovuta quindi a ragioni di importanza, bensì a ragioni di ordine logico: infatti il minore può esercitare utilmente questo nuovo diritto, in quanto prima gli siano stati forniti tutti gli elementi necessari a formarsi un’opinione consapevole

Convenzione europea 3) essere informato delle possibili conseguenze di tale opinione e delle decisioni relative Deve essere chiarito al minore direttamente dal giudice (o, più spesso, dall’avvocato/curatore oppure ancora dal tutore, dall’assistente sociale o dal genitore non in conflitto), con linguaggio semplice e calibrato in base alla sua età, in che modo è stato preso in considerazione il punto di vista che ha espresso e perché è stato deciso di accogliere o disattendere le sue eventuali richieste

La Convenzione del Consiglio d'Europa (Lanzarote, 2007), ratificata e resa esecutiva con legge n. 172/2012, ha introdotto numerose modifiche al codice penale sia nell'ambito dei delitti contro la persona, con particolare riferimento ai reati di pedofilia e di pedo-pornografia, anche ampliandone il ventaglio normativo, sia con riferimento al delitto di maltrattamenti in famiglia

La Convenzione del Consiglio d'Europa (Lanzarote, 2007), ratificata e resa esecutiva con legge n. 172/2012, La Legge 172/2012 interviene in vari modi nel rafforzare la posizione del minore contro le possibili aggressioni provenienti dal mondo degli "adulti". Sul versante della tutela penale, vengono ampliate e rese più severe molte fattispecie a tutela dell’integrità psico-fisica e sessuale del minore (Gatta, 2012): dall’introduzione del nuovo reato di "istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia" (art. 414bis c.p.), alla riformulazione di alcuni reati già previsti nell’ordinamento, con cospicui aumenti di pena per molte fattispecie

Quanto all’ascolto del minore nel procedimento penale, l'art Quanto all’ascolto del minore nel procedimento penale, l'art. 5, comma 1 lettere c, d ed f, prevede alcune modifiche molto significative, su cui è bene soffermarsi. L’innovazione più importante è quella per cui la partecipazione di esperti in psicologia infantile, fino ad oggi prevista solo quando il minore venga ascoltato dal giudice ai sensi dell’art. 498 c.p.p., venga estesa anche all’ipotesi in cui ad ascoltare il minore siano il pubblico ministero, la polizia giudiziaria o il difensore nel corso delle indagini preliminari. L'esame testimoniale del minorenne è condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti. Nell'esame il presidente può avvalersi dell'ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile. Il presidente, sentite le parti, se ritiene che l'esame diretto del minore non possa nuocere alla serenità del teste, dispone con ordinanza che la deposizione prosegua nelle forme previste dai commi precedenti. L'ordinanza può essere revocata nel corso dell'esame.

la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (proclamata una prima volta nel 2000 a Nizza e una seconda volta, in una versione adattata, nel 2007Strasburgo) all’art. 24, rubricato “Diritti del bambino”, dispone che i bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere; hanno diritto di esprimere liberamente la propria opinione, che deve essere presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità; che in tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente; che, infine, ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse.

Fonti nazionali A tal fine, occorre partire dalla Costituzione del 1948, che pone le fondamenta del sistema di protezione e tutela dei minori anche attraverso la valorizzazione della famiglia. Fondamentale risulta, a tal fine, l’art. 29 (Titolo II, “Rapporti etico-sociali”), «la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio». Tale norma, infatti, letta unitamente all’art. 2 (collocato tra i “Principi fondamentali”), secondo cui «la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità», definisce il valore riconosciuto dalla Repubblica alla famiglia come aggregazione socialmente e giuridicamente rilevante

La FAMIGLIA NELLA COSTITUZIONE PRINCIPI FONDAMENTALI - art. 2: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. - art. 3: uguaglianza tra i sessi IL MATRIMONIO (art. 29) La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare L’ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE (art.30) E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità. LA TUTELA DEL MINORE COME PRINCIPIO COSTITUZIONALE (art.31) (La Repubblica) Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù...

Fonti nazionali art. 30. «È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti» La legge n. 405/1975 (“Istituzione dei consultori familiari”), poi modificata dalla legge n. 40/2004, definisce il servizio di assistenza alla famiglia e alla maternità con lo scopo di fornire assistenza psicologica e sociale;

Fonti nazionali Codice Civile (libro I «delle persone e della famiglia») in vigore dal 1942, successivamente modificato con varie leggi: n.151 del 19 maggio 1975 riforma del diritto di famiglia Legge sull’adozione nazionale e internazionale: n.184 del 4 maggio 1983 («diritto del minore ad una famiglia») n.149 del 28 marzo 2001 (“modifiche alla disciplina dell’adozione nonché agli art.330 segg. c. c.) n.154 del 4 aprile 2001 misure contro la violenza nelle relazioni familiari n.54 dell’8 febbraio 2006 sull’affidamento condiviso dei figli di genitori separati.

La legge n. 151/1975, rubricata “Riforma del diritto di famiglia”, ridisegna radicalmente la famiglia disciplinata dal codice civile (del 1942) alla luce dei principi costituzionali, in particolare sostituendo la patria potestà (del solo padre) con la potestà genitoriale (di entrambi i genitori).

La riforma del diritto di famiglia (1975) parità (quasi) perfetta tra i coniugi: “con il matrimonio si acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri” (art. 143) abolizione della figura del capo famiglia: cade la potestà maritale da figlio legittimo a figlio naturale possibilità di riconoscere il figlio nato fuori del matrimonio elevata l’età minima al matrimonio (a 18 anni per uomini e donne, salvo deroga per gli ultrasedicenni) la potestà sui figli è esercitata da entrambi i genitori che hanno i medesimi diritti e doveri nei confronti dei figli parità nell’ambito dei rapporti patrimoniali: passaggio dal regime di separazione dei beni a quello di comunione dei beni (riconoscimento del valore del lavoro familiare della donna) abolizione della separazione per colpa

Limitazioni alla perfetta parità tra i coniugi L’esercizio della potestà genitoriale spetta al solo padre qualora debbano essere prese decisioni urgenti nell’interesse dei figli, nel caso vi sia contrasto tra i genitori e non vi sia il tempo di ricorrere al giudice Il cognome di famiglia è quello paterno: i figli assumono il cognome del padre

Separazione (le norme del codice civile riformato) Separazione consensuale (i coniugi pervengono ad un accordo con l’aiuto dei propri legali) Separazione giudiziale (i coniugi non pervengono ad un accordo e inizia un vero e proprio processo) Viene eliminato il concetto di colpa: anche la separazione giudiziale non è pronunciata a causa della colpa di uno dei coniugi, ma poiché la convivenza è diventata intollerabile ed entrambi possono farne richiesta (non più solo quello incolpevole) Tuttavia il giudice, qualora ne ricorrano le circostanze e sia richiesto, può stabilire a quale dei due coniugi sia “addebitata” la separazione

Leggi nazionali DPR 616/77: il Comune è titolare della tutela minorile; 328/2000, «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali».

Fonti nazionali La legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (8 novembre 2000 n.328) precisa le competenze dei Comuni, delle Province e delle Regioni. Quanto ai Comuni conferma ed amplia le competenze in materia di servizi sociali minorili, anche per l’esecuzione dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria, già attribuite con il D.P.R. 16 luglio 1977 n. 616, di attuazione della legge 22 luglio 1975 n.. 382 sull’ordinamento regionale e l’organizzazione della pubblica amministrazione. Prevede in particolare «interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare e l’inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza e per la promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza» (art. 22).

Art.330 1) Il giudice può pronunziare la decadenza dalla [potestà] responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti con grave pregiudizio del figlio. In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare [333] ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore (2).

Dispositivo dell'art. 333 Codice Civile Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330 (2), ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti (3) convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare [336] ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore (4). Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento [742 c.p.c.] Artt. 330

legge n. 184/1983 (“Diritto del minore a una famiglia”), gli istituti dell’adozione e dell’affidamento vengono interamente disciplinati, a partire dal principio per il quale il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia. Le condizioni d’indigenza dei genitori o del genitore esercente la responsabilità genitoriale – recita la legge – non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine, però, a favore della famiglia, sono disposti interventi di sostegno e di aiuto e lo Stato, le Regioni e gli enti locali, nell’ambito delle proprie competenze, si impegnano a sostenere, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l’abbandono e di consentire al minore di essere educato nell’ambito della propria famiglia

affidamento La legge citata disciplina compiutamente l’istituto dell’affidamento, disponendo che il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto, può venire affidato a una famiglia, preferibilmente con figli minori, o a una persona singola (oppure, ove ciò non sia possibile, inserito in una comunità di tipo familiare) in grado di assicurargli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno. L’affidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. Esso deve essere specificatamente motivato e definiti devono essere i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all’affidatario, nonché le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere rapporti con il minore. L’affidamento è temporaneo (non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore) ed è finalizzato al recupero della famiglia d’origine, con la quale vengono assicurati e agevolati rapporti costanti. Affidamento giudiziale disposto dal giudice

adozione L'adozione è disposta a favore del minore dichiarato in stato di adottabilità, con ciò intendendosi il minore di cui sia accertata la situazione di abbandono perché privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio, sulla base della segnalazione che può fare chiunque. Il minore, se ha compiuto gli anni quattordici, presta personalmente il proprio consenso, e, se ha compiuto gli anni dodici, deve essere personalmente sentito (se ha un’età inferiore, deve essere sentito in considerazione della sua capacità di discernimento)

La legge n. 219/2012 (“Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali”), insieme al d.lgs. n. 154/2013 (“Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell’art. 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219”, entrato in vigore il 7 febbraio 2014), ha, infine, disciplinato in maniera organica la materia della filiazione, modificando profondamente la previgente disciplina.  

IL DECRETO LEGISLATIVO 154/2013 dalla potestà alla responsabilità genitoriale l’accertamento dello stato di figlio l’ascolto del minore il diritto dei nonni alla relazione affettiva con il nipote unificazione della disciplina della responsabilità genitoriale in caso di separazione o divorzio (annullamento e nullità del matrimonio)

La legge (L. 20 maggio 2016 n. 76), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016, introduce nel nostro ordinamento l'istituto dell'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione e disciplina le convivenze di fatto. E' entrato in vigore il 5 giugno 2016.

1. La presente legge istituisce l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione e reca la disciplina delle convivenze di fatto. 2. Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni. 3. L'ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell'archivio dello stato civile.

Legge 19 ottobre 2015 n° 173 Continuità affettiva Art. 1 All'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: «5-bis. Qualora, durante un prolungato periodo di affidamento, il minore sia dichiarato adottabile ai sensi delle disposizioni del capo II del titolo II e qualora, sussistendo i requisiti previsti dall'articolo 6, la famiglia affidataria chieda di poterlo adottare, il tribunale per i minorenni, nel decidere sull'adozione, tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria.

Minore affidato che rientra in famiglia d’origine o viene affidato o adottato da un’altra famiglia 5 ter- Qualora a seguito di un periodo di affidamento, il minore faccia ritorno nella famiglia d’origine o sia dato in affidamento ad altra famiglia o sia adottato da altra famiglia, è comunque tutelata, se rispondente all’interesse del minore, la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi durante l’affidamento

Compiti del Giudice Art. 1 5-quater. Il Giudice, ai fini delle decisioni di cui ai commi 5-bis e 5 ter, tiene conto anche delle valutazioni documentate dei servizi sociali , ascoltato il minore che ha compiuto gli anni 12 o anche di età inferiore se capace di discernimento

L’ascolto obbligatario degli affidatari da parte del giudice in tutti i procedimenti che riguardano i minori affidati 2 All’art. 5 comma 1, della legge 4 maggio 1983/184, e successive modificazioni, l’ultimo periodo è sostituito dal presente: “ L’affidatario o l’eventuale famiglia collocataria debbono essere convocati, pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato ed hanno facoltà di presentare memorie scritte nell’interesse del minore”.

Vai alle slide sulle leggi regionali

Competenze TO Recentemente è stata approvata la legge n. 219/2012, «disposizioni in materia di riconoscimento dei figli» decreto attuativo n. 154/2013, Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione La nuova normativa ha comportato significativi cambiamenti

Competenze TO Il TO si occupa di tutte le cause riguardanti l ‘affidamento dei figli, sia che i genitori siano sposati (separazione), sia che non lo siano (cessazione della convivenza

Competenze TO l' azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e/o maternità si promuove avanti al Tribunale ordinario del luogo dove risiede il presunto genitore ha sostituito le parole "figlio legittimo" e "figlio naturale" con le parole "figlio nato nel matrimonio" e "figlio nato fuori del matrimonio" equiparando, anche dal punto di vista giuridico, la condizione dei figli.;

RESPONSABILITA’ DEI GENITORI: ARTT. 330, 333, 336 COMPETENZE CIVILI TM RESPONSABILITA’ DEI GENITORI: ARTT. 330, 333, 336 Art. 330 Decadenza dalla potestà sui figli Il giudice può pronunziare la decadenza della potestà quando il genitore viola o trascura i doveri (147; Cod. Pen. 570) ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare. Art. 333 Condotta del genitore pregiudizievole ai figli Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'art. 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare. Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento Art. 336 Procedimento I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti (77) o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato. Il tribunale provvede in camera di consiglio (Cod. Proc. Civ. 737) assunte informazioni e sentito il pubblico ministero. Nei casi in cui il provvedimento e richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito. In caso di urgente necessità il tribunale può adottare, anche di ufficio, provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio. Art. 403 c.c

Nel primo caso, siamo di fronte a comportamenti di grave violazione e trascuratezza dei doveri genitoriali o abuso dei relativi poteri nei confronti del figlio. Poiché l’intervento non si pone l’obiettivo di punire dei comportamenti considerati ingiusti di per sé, ma principalmente quello di garantire e tutelare l’interesse del minore compromesso da un inadeguato esercizio delle funzioni genitoriali, risultano irrilevanti gli elementi soggettivi del dolo e della colpa in capo ai genitori (A. C. Moro, 2008). Nel caso in cui «[...] la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall’art. 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice [...], secondo le circostanze può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l’allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore» (art. 333 c.c.).

Art. 403 Codice Civile. Intervento della pubblica autorità a favore dei minori Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato (1) o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all'educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione (2).

Competenze civili del T.M. Potestà dei genitori: artt. 330, 333, 336 Dalla potestà alla responsabilità…cambiamento terminologico importante Dalla patria potestà, che evocava il “potere paterno”, alla potestà genitoriale (1975) alla legge 54/2006 sull’affidamento congiunto Termine “responsabilità” già utilizzato nella normativa internazionale (Convenzione di NY) e in ordinamenti europei RESPONSABILITA’: SIGNIFICATO PROFONDAMENTE UMANIZZANTE RELAZIONE EDUCATIVA 55

Competenze civili del T.M. Potestà dei genitori: artt. 330, 333, 336 I procedimenti , sono limitati ai casi in cui non sia pendente una causa di separazione o di affidamento dei figli innanzi al Tribunale Ordinario Anche la pronuncia di decadenza è limitata ai casi in cui non sia pendente una causa di separazione o di affidamento dei figli innanzi al Tribunale Ordinario 56

ORGANI DELLO STATO CON COMPITI DI TUTELA IN SENSO STRETTO Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni Tribunale per minorenni

ORGANI ISTITUZIONALI CHE COLLABORANO CON LA GIUSTIZIA MINORILE Polizia Giudiziaria (Procure)‏ Servizio Sociale del Ministero della Giustizia (USSM)‏ Servizio Sociale Locale (Comune)‏ Servizi Penali Strutture educative ( case-famiglia, comunità educative, etc)

SERVIZI SOCIALI E GM HANNO BISOGNO L’UNO DELL’ALTRO, PERCHE’ I Servizi Sociali: segnalano le situazioni al loro insorgere portano elementi di conoscenza e fatti di sentimento sono sensori del disagio mettono in campo risorse

SERVIZI SOCIALI E GM HANNO BISOGNO L’UNO DELL’ALTRO, PERCHE’ Gli organi della GM: danno un mandato forte, che legittima l'intervento dei servizi sociali danno prescrizioni ai genitori

Servizi Sociali e Organi della Giustizia Sono in relazione: La Procura chiama in causa i servizi sociali (richiesta di indagine) I servizi sociali chiamano in causa la Procura (segnalano la situazione di disagio

Gli attori coinvolti L’autorità giudiziaria: Il minore/I genitori Il servizio sociale e l’ente di appartenenza L’autorità giudiziaria: Procura Tribunale per i Minorenni

Ruolo di regia: il Servizio Sociale In base al DPR 616/77 ha compiti di tutela Ha l’obbligo di segnalare all’Autorità Giudiziaria condizioni di pregiudizio Ha la responsabilità di decidere là dove la potestà è stata limitata Ha la responsabilità di attivare le risorse

COMPETENZE DELLA PROCURA In campo penale: Indagare Istruire Promuovere il processo In campo civile: Vigilare sulla condizione di vita del minorenne Chiedere al TM i provvedimenti di protezione

COMPETENZE DEL TRIBUNALE Civile Penale Amministrativa

Per quanto riguarda la Procura, in seguito ad una segnalazione, può richiedere al servizio sociale o socio-sanitario competente un approfondimento della situazione segnalata, o la valutazione di un caso segnalato da altri soggetti. Tale richiesta può riguardare sommarie informazioni sulla situazione o un’approfondita indagine psicosociale.

Quando il procuratore ritiene di avere tutte le informazioni necessarie può: Archiviare il fascicolo, qualora non riscontri elementi sufficienti per connotare una situazione come pregiudizievole o a rischio; Inoltrare la documentazione alla Procura presso il Tribunale Ordinario, qualora ravvisi una fattispecie di reato a danno del minore e ad opera di un adulto; Richiedere,  con ricorso al Tribunale per i Minorenni di dichiarare lo stato di adottabilità (art. 9, comma 2, L. 184/83), di pronunciare la decadenza o sospensione o limitazione delle responsabilità genitoriali  (artt. 330 e 333 c.c.) e/o  l’eventuale allontanamento del bambino o adolescente dalla residenza familiare, e di disporre provvedimenti per la protezione assistenziale del minore che ha comportamenti devianti o esercita la prostituzione; Presentare al Tribunale per i Minorenni, in seguito a un intervento attuato dalla pubblica autorità, la richiesta di un provvedimento urgente di allontanamento (ex art. 403 c.c.).  

Per ciò che concerne la richiesta di indagine da parte del Tribunale per i Minorenni, questa viene effettuata quando si verificano le seguenti situazioni: Artt. 330, 333, 336 del Codice Civile; Domanda di adozione; Istruttoria di dichiarazione dello stato di adozione e di abbandono; Proroga affidamento giudiziale

Procedimenti  di adottabilità e di adozione: Procedure per dichiarare l'adottabilità dei minori riconosciuti (art. 8 e ss. l. n. 184/1983); Procedure per dichiarare l'adottabilità dei minori di genitori ignoti (art. 11 e ss. L. 184/83);  Revoca dello stato di adottabilità (art. 21 e ss.  l. 184/83); Adozioni nazionali  (art 25 e ss e  l. n. 184/1983);    Adozioni internazionali (art  29 e ss. l. n. 184/1983);    Adozioni in casi particolari (art. 44 e ss. L. n. 184/83

Procedimenti civili contenziosi:  L'interdizione e inabilitazione nell'ultimo anno del compimento della maggiore età (artt. 414 – 416 c.c.); Legittimazione  (art. 284 c.c.);   Autorizza il riconoscimento del minore nei casi previsti dall'art. 251 c.c. (figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale  nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta), avuto riguardo all'interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio.  

In materia adottiva dichiarare lo stato di adottabilità del minore abbandonato (materiale morale) l’affidamento ad un’altra famiglia del minore temporaneamente privo del proprio ambiente familiare il procedimento di adozione nazionale dopo che è stata dichiarata l’adottabilità di un bambino, con la scelta, tra le coppie disponibili all’adozione, di quella che appare più idonea alle necessità del bambino la procedura per l’idoneità all’adozione di minori stranieri e per rendere efficaci in Italia i provvedimenti stranieri di adozione le modalità di accesso degli adottati alla conoscenza delle origini, prevista in generale per chi abbia compiuto i 25 anni

COMPETENZE CIVILI TM l’autorizzazione al matrimonio dei minorenni che hanno compiuto i sedici anni Procedure per il rimpatrio dei minori sottratti  ovvero dell'attuazione del diritto di visita del genitore non affidatario (Convenzione dell'Aja 25.10.1980 ratificata con legge 15.1.1994 n. 64 - art. 7); Autorizzazione ad avere informazioni sulle proprie origini da parte dei minori adottati (art 28 l. 184/83); Autorizzazione per i genitori stranieri a permanere in Italia a seguito del minore (art 31 T.U. 286/1998);

Decadenza dalla responsabilità genitoriale (art. 330 c.c.);  Reintegrazione nella responsabilità genitoriale (art. 332  c.c.);  Controllo della responsabilità genitoriale   ovvero gli interventi a tutela di minori in situazioni di disagio (art. 333 c.c.);  (NOTA: in pendenza di giudizio di separazione, divorzio o giudizio ex art. 316 Codice Civile, la competenza ad adottare i provvedimenti ex art. 333 Codice Civile spetta al Tribunale Ordinario ). Proroga dell'affidamento consensuale e/o l'affidamento disposto direttamente del Tribunale per i Minorenni (art 4 l. 184/83);

AG E SERVIZI SOCIALI

Il servizio segnala Quando: il bambino si trova in una situazione di sofferenza tale da ipotizzare il rischio di un danno evolutivo; la verificata connessione fra lo stato di sofferenza del bambino e il comportamento dei genitori; la mancanza di consapevolezza dei genitori a fronte del disagio dei figli e il rifiuto ad ogni forma di aiuto finalizzato al superamento della condizione.

Contenuto della segnalazione Composizione della famiglia Descrizione dello stato del bambino Descrizione dei comportamenti dell’adulto Descrizione degli obiettivi di cambiamento Proposta d’intervento e risorse da attivarsi Atteggiamento della famiglia

Obiettivo della segnalazione Ottenere “un mandato”, “un potere” utile a: proteggere il minore ottenere dai genitori adesione ad un progetto

L’AG chiede indagine L’indagine sociale richiesta dall’Autorità Giudiziaria è un percorso di conoscenza e approfondimento delle condizioni in cui vive un minore con la sua famiglia. L’indagine può essere richiesta ai servizi sociali da: Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni; Tribunale per i Minorenni; Tribunale Ordinario. Obiettivo: valutare elementi di rischio o di danno per lo sviluppo psico-fisico del minore e a proporre al giudice la possibile progettualità per individuare adeguate misure di protezione

Quando il procuratore ritiene di avere tutte le informazioni necessarie può: Archiviare il fascicolo, qualora non riscontri elementi sufficienti per connotare una situazione come pregiudizievole o a rischio; Inoltrare la documentazione alla Procura presso il Tribunale Ordinario, qualora ravvisi una fattispecie di reato a danno del minore e ad opera di un adulto; Richiedere,  con ricorso al Tribunale per i Minorenni di dichiarare lo stato di adottabilità (art. 9, comma 2, L. 184/83), di pronunciare la decadenza o sospensione o limitazione delle responsabilità genitoriali  (artt. 330 e 333 c.c.) e/o  l’eventuale allontanamento del bambino o adolescente dalla residenza familiare, e di disporre provvedimenti per la protezione assistenziale del minore che ha comportamenti devianti o esercita la prostituzione

Richiedere,  con ricorso al Tribunale per i Minorenni di dichiarare lo stato di adottabilità (art. 9, comma 2, L. 184/83), di pronunciare la decadenza o sospensione o limitazione delle responsabilità genitoriali  (artt. 330 e 333 c.c.) e/o  l’eventuale allontanamento del bambino o adolescente dalla residenza familiare, e di disporre provvedimenti per la protezione assistenziale del minore che ha comportamenti devianti o esercita la prostituzione

Presentare al Tribunale per i Minorenni, in seguito a un intervento attuato dalla pubblica autorità, la richiesta di un provvedimento urgente di allontanamento (ex art. 403 c.c.). Per ciò che concerne la richiesta di indagine da parte del Tribunale per i Minorenni, questa viene effettuata quando si verificano le seguenti situazioni: Artt. 330, 333, 336 del Codice Civile; Domanda di adozione; Istruttoria di dichiarazione dello stato di adozione e di abbandono; Procedimenti amministrativi e penali.  

Criteri per la valutazione Valgono: Sia se si segnala Sia se si deve svolgere un’indagine Sono: va privilegiato il legame naturale bambino-genitori; il legame deve essere preservato attivando tutte le risorse adeguate; il bambino deve ricevere un minimo di cure materiali, affetto e sostegno psicologico

Criteri per la valutazione la lacerazione del legame deve essere percorsa quando i tentativi orientati al recupero non hanno dato apprezzabili risultati; la situazione di pregiudizio, per mancanza di cure materiali ed affettive, deve avere carattere di stabilità; i criteri per valutare il pregiudizio debbono essere rigorosi e concreti; la valutazione non può contenere opinioni legate alla convenienza; i disturbi psicopatologici non sono sufficienti, in quanto tali, a caratterizzare le carenze genitoriali.

Provvedimenti del TM Hanno lo scopo di tutelare il minore attraverso: Prescrizioni ai genitori Vigilanza del servizio sociale Affidamento al servizio sociale Sospensione e decadenza della potestà

Provvedimenti del TM Allontanamento del minore e collocamento extra-familiare Allontanamento del minore “possibilmente con la madre” Procedimento per l’accertamento stato di abbandono materiale e morale

Peculiarità del provvedimento TM I provvedimenti giudiziari si basano sui FATTI I provvedimenti del TM partono dai FATTI ma tengono conto dei CAMBIAMENTI

Prescrizioni-vigilanza La situazione, pur presentando delle problematiche, si ritiene che con una serie di azioni di sostegno e vigilanza, possa normalizzarsi La responsabilità genitoriale non è limitata

Affidamento al servizio sociale La potestà è limitata e il servizio sociale ha compiti di: Coinvolgere tutti i servizi sanitari interessati per costruire un comune progetto di recupero attraverso l’attivazione di risorse materiali e immateriali L’affidamento può prevedere l’allontanamento del minore con o senza il genitore

Dichiarazione di stato di abbandono materiale e morale Abbandono materiale: si verifica quando i genitori lasciano concretamente il figlio in stato di abbandono Abbandono morale: si applica nei casi in cui il bambino presenta alla nascita crisi di astinenza o la madre mostra chiaramente disinteresse e incapacità grave a rispondere ai bisogni del figlio

Allontanamento del minore Si rende necessario quando: viene negato lo stato di gravidanza o tenuto nascosto; il bambino nasce in crisi di astinenza; lo stile di vita della madre è inconciliabile con i bisogni del bambino; mancano i presupposti minimi di accudimento

Interventi sostitutivi Affidamento ai nonni quando: Si è in presenza di nonni giovani e “competenti” Si ha la garanzia che il coinvolgimento emotivo non influirà sui confini generazionali Si ha la garanzia che non siano trascuranti come lo sono stati con la figlia Si ha la garanzia che non utilizzeranno il nipote per riscattare una genitorialità fallita Si ha la garanzia che il nipote non dovrà dimostrare che la madre è incapace

Interventi sostitutivi Se non ci sono le condizioni minime: Affidamento extra-familiare

Collocamento madre-figlio Quando: Presenza di elementi predittivi positivi; Reale, e non formale, adesione della madre al progetto; Reale, e non formale, consapevolezza dei propri limiti; Reale possibilità che il progetto possa raggiungere gli obiettivi prefissati nei tempi adeguati ai bisogni dei minori;

Collocamento madre-figlio Costante rapporto fra il servizio sociale, rappresentante dell’Ente affidatario, e la madre (ruolo di controllo); Costante rapporto fra il servizio sociale e la direzione della struttura (ruolo di aiuto-controllo); Costante verifica delle condizioni del minore (ruolo di aiuto)

Collocamento madre-figlio Aiutare la madre ad assumersi delle responsabilità nei confronti del figlio; Aiutare la madre a orientare il suo progetto di vita; Offrire alla madre un supporto finalizzato a migliorare le sue capacità accuditive e relazionali;

Il decreto è terapeutico se Il “tempo” della madre si concilia con il “tempo del bambino” L’operatore diventa punto di riferimento Il “potere” deriva dalla “competenza” Il “potere” è ricompensatorio Il “potere” è coercitivo Il “potere” è derivato da formale legittimazione Il “potere” è capace di negoziare decisioni

Il decreto è terapeutico se Le due dimensioni si mantengono nel giusto equilibrio Se l’operatore sa individuare i fattori di protezione Se l’operatore ha fiducia nel cambiamento Se l’operatore non è lasciato solo Se può contare sulla consulenza e supervisione

Aspetti negativi del decreto Quando i “compiti” assegnati vengono vissuti come irraggiungibili Quando fra i “fatti” e il “decreto” c’è un lasso di tempo troppo elevato Quando le risorse non rispondono alla situazione, “la persona per la risorsa e non la risorsa per la persona” Quando il decreto non è sufficientemente motivato: il TM “non ha capito”

I sistemi in gioco Servizi socio-sanitari Autorità Giudiziaria Ser.T (Assistente sociale) Consultorio-NPI Reparti di Ostetricia e di Pediatria Servizio Sociale Ospedale Servizio Minori del Comune Autorità Giudiziaria

Comunicazione fra Servizi Se previste procedure su criteri quali gravità, situazione socio-familiare, presenza- assenza di indicatori di rischio e protettivi Si avvia una comunicazione fra i diversi servizi per una comune presa in carico

Comunicazione fra Servizi Se non previste procedure Ci si affida a capacità - competenza - “senso di responsabilità” dell’operatore per coinvolgere altri servizi

Cultura dei servizi Consumo di sostanze e genitorialità sono conciliabili? Si No Dipende L’utente privilegiato condiziona la risposta

Ruolo della comunità Riceve un mandato da più soggetti da cui riceve informazioni, indicazioni, compiti diversi che deve saper armonizzare. Il progetto globale contenente obiettivi, tempi e risorse è di competenza dei Servizi Il progetto riabilitativo è rivolto verso la donna-madre Ruolo di aiuto-controllo su mandati di aiuto-controllo

Rapporto fra servizi Obiettivi comuni: aiutare i genitori ad evolvere in modo tale da riuscire a colmare le proprie deficienze per recuperare il rapporto con il figlio. Qualora il genitore si mostrasse troppo fragile ed inadeguato, poter comunque incidere sulla situazione a rischio. Ciò non significa ipotizzare interventi diretti di tutela del minore da parte del Ser.T., bensì aiutare i genitori ad accettare la propria fragilità ed inadeguatezza facilitando il rapporto con i servizi minori. Ciò significa superare le contrapposizioni e considerare il minore la persona da tutelare.

Ogni operatore Deve confrontarsi con tre aree: Del sapere Del saper fare Del saper essere

Area del sapere Competenza tecnica adeguata a saper individuare gli indicatori di sofferenza Competenza adeguata a comunicare con il bambino ponendosi in posizione di ascolto

Area del saper fare Mettersi in sintonia con gli altri operatori Cercare il dialogo con gli altri specialisti Contattare le istituzioni preposte Attivare interventi e risorse immediate se necessarie

Saper essere Prendere coscienza delle proprie emozioni: dolore, rabbia, disgusto, vergogna, aggressività Prendere coscienza dei propri meccanismi di difesa Saper chiedere aiuto nel caso di difficoltà emotiva

Saper essere Ciascuno di noi possiede aspetti negativi e distruttivi, inaccettabili ed oscuri, prenderne coscienza ed accettarli procura sofferenza. Per evitare questa sofferenza si attivano meccanismi di difesa come: La rimozione, la negazione, la proiezione (consente di recepirsi come buono diversamente dal mostro)

Saper essere La proiezione dell’operatore comporta che: L’utente è un mostro cattivo L’operatore si colloca in posizione di giudice e non in posizione di curante

Saper essere La valutazione è l’insieme dei fatti rilevati e l’assetto emotivo e cognitivo dell’operatore che comprendono: Storia personale Emozioni, idee, opinioni, pregiudizi Ambiente socio-culturale di appartenenza Formazione professionale Modelli teorici di riferimento

Saper essere La valutazione diagnostica e prognostica è possibile là dove si riconoscono le emozioni e le difese attivate all’interno degli operatori La “salute mentale” richiede che ogni operatore sappia che: Ha tendenze positive e negative Ha aspetti tolleranti e intolleranti È a volte efficiente e a volte incapace

Bibliografia Bonello F., Pigatto A., "Valutazioni delle capacità genitoriali e inversioni di ruoli nei contesti tossicomani", in Minori Giustizia, n. 1(1999) Bramucci Andrea, “Tossicodipendenza e genitorialità fragile”, Atti del Convegno di Psicologia Giuridica, Edizioni Universitarie Romane, Roma,2008 Camerini Giovanni Battista, De Leo Gaetano, Sergio Gustavo, Volpini Laura, “Criteri e strumenti di valutazione delle capacità genitoriali”, in Minorigiustizia, n. 3/2007 Cancrini Luigi, Disagio mentale e validità genitoriale, op.cit. in: M. Malagoli Togliatti, (a cura di) Organizzazione delle relazioni interpersonali nelle famiglie con portatori di disagio mentale, Bulzoni, Roma, 1988. Dell’Antonio Annamaria, La partecipazione del minore alla sua tutela, Giuffrè, Milano, 2001 Di Blasio Paola (a cura di), Tra rischio e protezione. La valutazione delle competenze parentali, Unicopli, Milano, 2005 Galli Dina, Il servizio sociale per minori, Franco Angeli, Milano, 2005 Galli Dina, Servizi sociali e giustizia minorile, Franco Angeli, Milano, 2008 Galli Dina, Millo Maurizio, Postacchini Pier Luigi, “Allontanamenti quando e come farli”, in Minorigiustizia, n. 3/2007 Mastella Marco, Il bambino tra fallimento parentale e affido extrafamiliare, Centro Psicoanalitico di Bologna “Glauco Carloni”16 Febbraio 2008 Montecchi Francesco, Dal bambino minaccioso al bambino minacciato, Franco Angeli, Milano, 2005 Pazè Piercarlo, “La giustizia che taglia e restaura i legami del bambino”, in Minorigiustizia, n. 1/1999