Corso di formazione I PRINCIPI OIC I BILANCI 2016 e L’IMPATTO FISCALE

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Corso di formazione I PRINCIPI OIC I BILANCI 2016 e L’IMPATTO FISCALE   I PRINCIPI OIC I BILANCI 2016 e L’IMPATTO FISCALE Le conseguenze del D.lgs.139/2015 per le società cooperative rag. Luigi Minafra – commercialista in Altamura Matera 10 marzo 2017

La disciplina ante d.lgs. 139/2015 articolo 2519 c.c. “ alle società cooperative…………si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla spa o sulle srl….” condizioni per l’applicabilità alle cooperative delle norme delle spa o srl …….la norma richiamata : non deve trovare una specifica disciplina nel diritto cooperativo (art. 2511 e segg. c.c.) o in leggi speciali non deve essere in contrasto con i principi cooperativi non deve esistere un rinvio specifico a singole norme di legge

La disciplina ante d.lgs. 139/2015 norme delle spa o srl applicabili in tema di redazione del bilancio di esercizio delle cooperative eccezioni Bilanci delle Banche di Credito Cooperativo redatti secondo i principi IFRS e le indicazioni di Banca d’Italia Bilanci Straordinari art. 2545-octies : decadenza della mutualità prevalente art. 2545-decies – undecies trasformazione di coop.va a mutalità non prevalente in società commerciale o consorzio Finalità Individuare il valore effettivo del patrimonio sociale e della quota da destinare ai fondi mutualistici

La disciplina ante d.lgs. 139/2015 “…. le società cooperative applicano le specifiche norme del diritto cooperativo Titolo VI – capo I c.c. (artt.2511 – 2545 septiesdecies) e le leggi speciali in materia di principi cooperativi….”

La disciplina ante d.lgs. 139/2015 il bilancio delle cooperative deve : rappresentare fedelmente la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’ente distinguere i valori riferiti ai rapporti di scambio mutualistico con i soci rispetto ai terzi individuare i valori riferiti alla destinazione mutualistica interna ed esterna, sia di carattere obbligatorio che facoltativo, della gestione sociale evidenziare i valori relativi all’accumulazione e formazione del patrimonio indivisibile e non disponibile

notizie ed informazioni da inserire nei documenti di bilancio delle cooperative dettagliata composizione del capitale sociale in presenza di varie tipologie di soci; i criteri applicati alla gestione sociale per il conseguimento dei rapporti inerenti lo scambio mutualistico di cui all’art. 2545 c.c.; il rispetto o il mancato rispetto dei criteri necessari alla definizione della prevalenza mutualistica di cui al comma 1 dell’art. 2513 c.c.; le ragioni delle determinazioni assunte con particolare riguardo all’ammissione di nuovi soci come previsto dall’ultimo comma dell’art. 2528 c.c.; le modalità di formazione ed assegnazione dei ristorni di cui al 2° comma dell’art. 2545-sexies c.c.; l’entità dei prestiti sociali e la relativa remunerazione; i rapporti sviluppati nel corso dell’esercizio con le varie categorie di soci ed in particolare con i soci cooperatori e, se esistenti, con i soci sovventori e i soci finanziatori; i rapporti economici e finanziari intrattenuti con il sistema cooperativo, compresi quelli con altre cooperative e consorzi con l’indicazione degli oneri sostenuti e dei proventi realizzati; le operazioni eseguite con le parti correlate di cui al n. 22-bis del comma 1 dell’art. 2427 c.c..

La disciplina post d.lgs. 139/2015 Bilancio delle micro-imprese art. 2435-ter c.c. Sono considerate micro-imprese le società di cui all'articolo 2435-bis che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro; dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità. Fatte salve le norme del presente articolo, gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione delle micro-imprese sono determinati secondo quanto disposto dall'articolo 2435-bis. Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione: del rendiconto finanziario; della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16); della relazione sulla gestione: quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428. Non sono applicabili le disposizioni di cui al quinto comma dell'articolo 2423 e al numero 11-bis del primo comma dell'articolo 2426. Le società che si avvalgono delle esenzioni previste del presente articolo devono redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.

La disciplina post d.lgs. 139/2015 problema per le cooperative Bilancio delle micro – imprese – art. 2435-ter c.c. problema per le cooperative in quali documenti vanno fornite le informazioni e le notizie di carattere obbligatorio e specifico per tali società ????????

La disciplina post d.lgs. 139/2015 art. 2435-ter interpretazione letterale …………. è indubbio che un bilancio d’esercizio di una cooperativa che venisse privato per legge delle seguenti indispensabili informazioni: sulla prevalenza mutualistica (art. 2512 e 2513 c.c.) sull’ammissione di nuovi soci (art. 2528, ultimo comma, c.c.) sui ristorni (art. 2545-sexies c.c.) sulla illustrazione dei criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2545 c.c.) vìola quelle specifiche disposizioni del diritto cooperativo

La disciplina post d.lgs. 139/2015 interpretazione logico-sistematica art. 2435-ter interpretazione logico-sistematica obiettivo semplificazione degli adempimenti di bilancio per le micro-imprese sulla base di un criterio esclusivamente dimensionale senza alcun riferimento alla forma giuridica dell’ente interessato effetto introduzione di una ulteriore e nuova forma di struttura del bilancio

Soluzioni raccomandate dalla Commissione Cooperative ODCEC di Roma Ottobre 2016 (1) informazioni mutualistiche in calce allo stato patrimoniale Omissione della Nota Integrativa (2) informazioni mutualistiche nella relazione sulla gestione Redazione della relazione sulla gestione (3) Redazione di apposita “appendice mutualistica” intitolata “relazione sulla gestione mutualistica”

Soluzioni raccomandate dalla Commissione Cooperative ODCEC di Roma Ottobre 2016 Soluzione ritenuta più idonea “redazione dell’appendice mutualistica” garantirebbe l’apposita informativa dell’attività mutualistica all’assemblea consentirebbe la pubblicità ai terzi delle stesse informazioni non richiederebbe integrazioni specifiche al modello xbrl del bilancio per le micro-imprese conseguenze è necessario: l’emanazione di una apposita disposizione attuativa (provvedimento regolamentare condiviso con l’autorità di vigilanza) prevedere che tale relazione venga definita come documento allegato al fascicolo di bilancio da presentare all’assemblea e da depositare al Registro Imprese

Le modifiche alla struttura del conto economico OIC 12 Concetto di gestione straordinaria OIC 12 ( versione 2014) OIC 12 ( versione 2016) ………tutti i costi e ricavi straordinari iscritti alle voci E20 ed E21, rispettivamente proventi ed oneri straordinari. Si tratta di plusvalenze e minusvalenze e di sopravvenienze attive e passive derivanti da fatti per i quali la fonte del provento o dell’onere è estranea all’attività ordinaria dell’impresa; di componenti positivi e negativi relativi ad esercizi precedenti (inclusi gli errori di rilevazione di fatti di gestione o di valutazione di poste di bilancio, e le imposte relative ad esercizi precedenti); di componenti reddituali che costituiscono l’effetto di variazione dei criteri di valutazione ………l’eliminazione dallo schema di conto economico della sezione straordinaria……. ha comportato la ricollocazione degli oneri e proventi straordinari indicati nell’OIC 12 (versione 2014) nelle voci di conto economico ritenute appropriate, quando è stato possibile identificare ex ante, in modo univoco, una voce di destinazione in base alla tipologia della transazione. Per gli oneri e proventi straordinari indicati nell’OIC 12 (versione 2014) per cui non è stato possibile identificare ex ante una classificazione sarà il redattore del bilancio, sulla base della sua analisi della tipologia dell’evento che ha generato il costo o il ricavo, ad individuare la corretta classificazione

Le modifiche alla struttura del conto economico OIC 12 Esempi di (ri) allocazione di oneri e proventi straordinari (Appendice OIC 12 versione 2016 “Motivazioni alla base delle decisioni assunte”) N° OIC 12 versione 2014 OIC 12 versione 2016 Oneri, plusvalenze e minusvalenze derivanti da operazioni con rilevanti effetti sulla struttura dell’azienda ossia: 1 Oneri di ristrutturazione aziendali La fattispecie può determinare la rilevazione di costi che hanno tipologia diversa tra cui, ad esempio, costi di ristrutturazione legati al personale oppure accantonamenti generici. Pertanto non essendo possibile individuare ex ante una voce univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio 2 Componenti reddituali derivanti da ristrutturazione del debito La ristrutturazione del debito può dare origine a componenti positivi di reddito di tipo finanziario e pertanto tali componenti sono stati inclusi nella voce C16d) proventi diversi dai precedenti

Le modifiche alla struttura del conto economico OIC 12 Criteri di (ri) allocazione di oneri e proventi straordinari si deve tener conto della loro natura vanno inseriti nelle corrispondenti voci di natura ordinaria B – C – D della struttura di conto economico prevista dall’art. 2425 c.c. ONERI deve prevalere la distinzione tra gestione caratteristica e gestione accessoria si imporrà la scelta di inserirli o nella voce A1 o nella voce A5 dello stesso conto economico PROVENTI

Le conseguenze della modifica OIC12 sulle cooperative L’eliminazione della parte straordinaria del conto economico può o meno incidere sulla corretta gestione del bilancio delle cooperative ????????

Relazione annuale sul carattere mutualistico della cooperativa Amministratori e Sindaci art.2545c.c. Condizioni di prevalenza da documentare nella nota integrativa art.2513 c.c. COOP. DI UTENZA art.2512 n.1 Vendita di beni e servizi x: Soci Consumatori Utenti beni e servizi COOP. DI LAVORO E SERVIZI art.2512 n.2 Utilizzo del lavoro dei soci COOP. DI CONFERIMENTO art.2512 n.3 Apporto di beni e servizi da parte dei soci Ricavi delle vendite verso soci Costo del lavoro dei soci Costo dei servizi dei soci Costo dei beni dei soci + del 50% della voce A.1 del Conto Economico + del 50% della voce B.9 del Conto Economico + del 50% della voce B.7 del Conto Economico + del 50% della voce B.6 del Conto Economico

Calcolo avanzo di gestione ai fini del ristorno ante d.lgs. 139/2015 (2 diversi metodi) 1° METODO calcolo ex ante prima della determinazione delle imposte e della chiusura del bilancio si partiva da VOCE A Valore della produzione 1.000,00 meno VOCE B Costi della produzione 600,00 più o meno VOCE C Proventi e oneri finanziari 150,00 VOCE D solo se valore negativo Rettifiche di valore di attività finanziarie 35,00 VOCE E solo se valore negativo Proventi e oneri straordinari 15,00 si otteneva AVANZO DI GESTIONE TOTALE 200,00 si applicava la % di prevalenza mutualistica derivata dal calcolo di cui all’art. 2513 c-c- 65% == AVANZO DI GESTIONE GENERATO DAGLI SCAMBI MUTUALISTICI CON I SOCI = RISTORNO AI SOCI = 130,00 2° METODO calcolo ex post dopo della determinazione delle imposte e la chiusura del bilancio si partiva da RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE questo valore va indicato al netto dell’’importo del ristorno di cui sotto 120,00 più Ristorno imputato alle voci A) o B) del conto economico +130,00 meno VOCE D solo se saldo positivo Rettifiche di valore di attività finanziarie 0,00 VOCE E Proventi e oneri straordinari - 50,00 si otteneva AVANZO DI GESTIONE TOTALE 200,00 si applicava la % di prevalenza mutualistica derivata dal calcolo di cui all’art. 2513 c.c. 65% == AVANZO DI GESTIONE GENERATO DAGLI SCAMBI MUTUALISTICI CON I SOCI = RISTORNO AI SOCI = 130,00

Calcolo avanzo di gestione ai fini del ristorno post d.lgs. 139/2015 (2 diversi metodi) 1° METODO calcolo ex ante prima della determinazione delle imposte e della chiusura del bilancio si parte dal Valore della produzione (voce A) si sottrae il valore dei Costi della produzione (voce B) si aggiunge o sottrae il valore Totale dei Proventi e oneri finanziari (voce C) si sottraggono solo se il valore è negativo le Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (voce D) si sottraggono i Componenti economici non di competenza allocati nelle voci A, B o C Componenti economici straordinari allocati nelle voci A, B o C si ottiene l’Avanzo di gestione totale si applica la % di prevalenza mutualistica % indice di prevalenza (determinata ai sensi dell’art. 2513 c.c.) si ottiene il Valore del Ristorno massimo attribuibile ai soci 2° METODO calcolo ex post dopo della determinazione delle imposte e la chiusura del bilancio si parte dal Risultato dell’esercizio prima delle imposte si sottrae il valore dei Componenti economici non di competenza allocati nelle voci A, B o C Componenti economici straordinari allocati nelle voci A, B o C si aggiunge Ristorno già contabilizzato (eventuale) si sottrae solo se positivo il valore delle Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (voce D) si ottiene l’Avanzo di gestione totale si applica la % di prevalenza mutualistica % indice di prevalenza (determinata ai sensi dell’art. 2513 c.c.) si ottiene il Valore del Ristorno massimo attribuibile ai soci

Rappresentazione contabile e di bilancio degli scambi mutualistici post d.lgs. 139/2015 art. 2513 c.c. comma 1° “…gli amministratori ed i sindaci documentano la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio evidenziando contabilmente i seguenti parametri…” art.2545-sexies c.c. comma 2° “…le cooperative devono riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all’attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche…”

Rappresentazione contabile e di bilancio degli scambi mutualistici post d.lgs. 139/2015 SOLUZIONI PROPOSTE art. 2425 c.c. e precisazioni OIC 12 integrare il piano dei conti prevedendo di separare le operazioni di competenza da quelli riferiti ad esercizi diversi (sopravvenienze) o di altra natura straordinaria contabilizzare gli eventi non di competenza o straordinari nelle voci residuali A.5 – altri ricavi e proventi – e B.14 - oneri diversi di gestione -

Rappresentazione contabile e di bilancio degli scambi mutualistici post d.lgs. 139/2015 1°metodo art. 2425 c.c. e precisazioni OIC 12 Integrazione del piano dei conti (art.2513 c.c. comma 1 - d.lgs.139/2015) mastro 70 ricavi delle vendite e delle prestazioni (destinazione voce A.1 C.E.) conto 70.01 ricavi delle vendite e delle prestazioni a soci 70.01.001 ricavi da vendite e prestazioni a soci per l’esercizio sottoconti 70.01.002 ricavi da vendite e prestazioni a soci di esercizi precedenti 70.01.003 ricavi da vendite e prestazioni a soci di natura straordinaria conto 70.02 ricavi delle vendite e delle prestazioni a terzi 70.02.001 ricavi delle vendite e delle prestazioni a terzi per l’esercizio sottoconti 70.02.002 ricavi delle vendite e delle prestazioni a terzi di esercizi precedenti 70.02.003 ricavi delle vendite e delle prestazioni a terzi di natura straordinaria

1°metodo –segue- Informazioni da inserire art. 2425 c.c. e precisazioni OIC 12 Informazioni da inserire Nota Integrativa o nella “relazione sulla gestione mutualistica” prospetto esplicativo delle condizioni di prevalenza di cui agli artt. 2512 e 2513 c.c. Cooperativa di utenza/consumo – area di gestione mutualistica Ricavi – Voce A.1 C.E. importi Vendite e Prestazioni ai soci nell’esercizio ai terzi nell’esercizio Valori riferiti agli esercizi precedenti o di natura straordinaria Totale Voce A.1 ricavi da vendite e prestazioni a soci 460.000 40.000 500.000 ricavi da vendite e prestazioni a terzi 150.000 60.000 210.000 TOTALI 100.000 710.000 Formula per il calcolo dell’indice di prevalenza mutualistica Vendite e prestazioni a soci x 100 Vendite e prestazioni a soci e terzi dell’esercizio Calcolo % dell’indice di prevalenza mutualistica 460.000 x100 = 460.000 x 100 = 75,41% 460.000 + 150.000 610.000 presenza delle condizioni di prevalenza mutualistica (scambio con i soci > 50% del totale) SI

Rappresentazione contabile e di bilancio degli scambi mutualistici post d.lgs. 139/2015 2°metodo art. 2425 c.c. e precisazioni OIC 12 si privilegia la natura straordinaria dell’evento non occorre fare specifiche integrazioni al piano dei conti (ri)-allocazione dei proventi e costi non di competenza o straordinari nelle voci residuali A.5 - altri ricavi e proventi e B.14 - oneri diversi di gestione conseguenza le voci di conto economico A.1, B.6, B.7 e B.9 non verranno mai influenzate dalle partite straordinarie e di esercizi precedenti e non si potrà mai verificare alcuna potenziale anomalia nel calcolo dell’indice di prevalenza e dell’avanzo di gestione ai fini del ristorno.

Vi ringrazio per l’attenzione…..