Avv. Piergiorgio Weiss piergiorgio.

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Transcript della presentazione:

Avv. Piergiorgio Weiss piergiorgio. weiss@gmail Avv. Piergiorgio Weiss piergiorgio.weiss@gmail.com LE CIRCOSTANZE DEL REATO E LA RECIDIVA 8 FEBBRAIO 2019

CLASSIFICAZIONE ATTENUANTI – AGGRAVANTI COMUNI – SPECIALI AD EFFICACIA COMUNE – AD EFFICACIA SPECIALE autonome indipendenti ad effetto speciale DEFINITE – INDIPENDENTI OGGETTIVE – SOGGETTIVE

CLASSIFICAZIONE COMUNI: previste per un numero indeterminati di reati. Esempio: circostanze previste agli artt. 61, 62 e 62 bis, 111, 112 e 114 c.p.) SPECIALI: previste per uno o più reati determinati. Esempio: art. 625 c.p. in caso di furto.

CLASSIFICAZIONE DEFINITE: elementi compiutamente descritti dalla legge. INDEFINITE: individuazione rimessa alla discrezionalità del giudice Esempio: attenuanti generiche art. 62 bis c.p.

CLASSIFICAZIONE OGGETTIVE: si riferiscono alla natura, alla specie, ai mezzi, all’oggetto, al tempo, a ogni modalità dell’azione, alla gravità del danno o del pericolo, alle condizioni e alle qualità della persona offesa. SOGGETTIVE: si riferiscono all’intensità del dolo o al grado della colpa, alle condizioni o qualità personali del colpevole, ai rapporti tra colpevole e persona offesa.

AD EFFICACIA SPECIALE 1)AUTONOME: pena diversa rispetto al reato semplice. Esempio: reclusione ed ergastolo. 2)INDIPENDENTI: cornice edittale diversa rispetto al reato semplice. Esempio: art. 625 c.p. 3)AD EFFETTO SPECIALE: aumento o diminuzione superiore a un terzo.

BILANCIAMENTO Art. 69 c.p. Il concorso tra circostanze implica un giudizio di bilanciamento che può avere esito di equivalenza o prevalenza. Art. 69 co. 4 c.p. Divieti di prevalenza (si veda slide n. 24).

CIRCOSTANZA O ELEMENTO COSTITUTIVO? CONSEGUENZE: Possibilità bilanciamento; Tempus et locus commissi delicti; Prescrizione.

VALUTAZIONE CIRCOSTANZE SOGGETTIVE ART. 118 C.P.: «Le circostanze che aggravano o diminuiscono le pene concernenti i motivi a delinquere, l’intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono.» Esempi: - motivi a delinquere; - recidiva.

CIRCOSTANZA O FATTISPECIE AUTONOMA? 1. CIRCOSTANZA (CASI DI ESPRESSA QUALIFICAZIONE): Art. 640 co. 2 e 3 c.p.; Art. 339 c.p. 2. FATTISPECIE AUTONOMA: - Art. 640 bis c.p. 3. QUESTIONE CONTROVERSA: - Art. 582 e 583 c.p.

ART. 73 CO. 5 Vecchio testo Nuovo testo Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità o quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da 1 a 6 anni e multa da euro 3.000 a euro 26.000 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329

ART. 73 CO. 5: ‘NUOVO’ TESTO Co. 1 (droghe ‘pesanti’): reclusione da 6 a 20 anni e multa da euro 26.000 a euro 260.000. Co. 5: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità o quantità delle sostanze, è di lieve entità è punito con le pene della reclusione da 6 mesi a 4 anni e della multa da euro 1.032 a uro 10.329.

CONSEGUENZE DELLA RIFORMA Titolo autonomo di reato e conseguenze: No bilanciamento con eventuali aggravanti: gli aumenti si calcolano sulla pena del co. 5 e non del co. 1; Tempi di prescrizione: prima 20 anni, ora 6 anni.

BILANCIAMENTO VINCOLATO ESEMPI DI BILANCIAMENTO VINCOLATO: 1) ART. 590 quater c.p.; 2) ART. 628 co. 4 c.p.; 3) ART. 186 e 186 bis CDS.

CRITERI DI IMPUTAZIONE ART. 59 C.P. «Le circostanze che attenuano o escludono la pena sono valutate a favore dell'agente anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti. Le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa. Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze aggravanti o attenuanti, queste non sono valutate contro o a favore di lui. Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui. Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.»

ESEMPI NON CONOSCIBILI IGNORATE PER COLPA Omicidio commesso contro l’ascendente art. 577 c.p: Omicidio di Laio da parte di Edipo; Danno di rilevante gravità art. 61 n.7: Furto di un vaso di ingente valore abbandonato in una cantina. Cessione di droga a minorenne, aggravante art. 80 T.U. stupefacenti: Cassazione penale, sez. VI, 09/07/2010, (ud. 09/07/2010, dep.22/11/2010), n. 41306 “…non potendogli sfuggire l'aspetto adolescenziale della ragazza, l'abbigliamento tipico di tale età, la circostanza che, per incontrarsi con lui, marinava la scuola”

LA RECIDIVA DEFINIZIONE: è una circostanza inerente alla persona del colpevole (art. 70 c.p.), legata alla commissione di un delitto non colposo da parte di soggetto sottoposto a condanna definitiva per un precedente delitto non colposo. Modificata dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251 c.d. ex Cirielli. Recidiva c.d. semplice: aumento di un terzo, art. 99 co. 1 c.p.

GLI AUMENTI DELLA RECIDIVA COMMA 1: aumento di un terzo; COMMA 2: aumento fino alla metà se: reato della stessa indole ex art. 101, infraquinquennale e durante fase esecuzione penale; COMMA 3: aumento della metà secca se più circostanze di cui al comma precedente; COMMA 4: reiterata, aumento della metà nel caso di cui al primo comma e di due terzi nel caso di cui al secondo comma; COMMA 5: aumento non più obbligatorio dopo C.Cost. sentenza n. 185 del 23 luglio 2015; COMMA 6: limite aumento, es: prima condanna a 6 mesi poi una successiva a 3 anni. L’aumento per la recidiva non può superare 6 mesi (cumulo delle pene precedenti).

QUANDO OPERA LA RECIDIVA QUANDO NON OPERA Patteggiamento; Pena sospesa; Decreto penale di condanna; Condanne riportate all’estero. Delitti colposi; Contravvenzioni; Art. 445 co. 2 c.p.p.; Estinzione del reato per esito positivo messa alla prova.

CASI PARTICOLARI La recidiva viene menzionata, al di fuori della regola generale, anche in caso di: 1. Contravvenzioni: art. 186 co. 2 lettera c) CDS 2. Delitti colposi: art. 224 bis co. 2 CDS. In questo caso è espressamente citato l’art. 99 c.p.

FACOLTATIVITA’ Art. 99 c.p. «…può essere sottoposto ad un aumento di pena…» Potere discrezionale giuridicamente vincolato, sulla base di: Maggiore colpevolezza Accentuata capacità a delinquere

CASS. PEN., SS. UU., 27 MAGGIO 2010, N. 35738, CALIBE’ «E’ compito del giudice verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità, tenendo conto della natura dei reati, del tipo di devianza di cui sono il segno, della qualità dei comportamenti, del margine di offensività delle condotte, della distanza temporale e del livello di omogeneità esistente fra loro, dell’eventuale occasionalità della ricaduta e di ogni altro possibile parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell’esistenza dei precedenti penali.»

BILANCIAMENTO Art. 69 co 4 c.p.: «Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole, esclusi i casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, nonché dagli articoli 111e 112, primo comma, numero 4), per cui vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti, ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato.»

DIVIETO DI PREVALENZA INTERVENTI DELLA CORTE COSTITUZIONALE: Sentenza Corte Costituzionale n. 251 del 5 novembre 2012, in merito all’art. 73 co. 5 del D.P.R n. 309/1990; Sentenza Corte Costituzionale n. 74 del 7 aprile 2016, in merito all’art. 73 co. 7 del D.P.R. n. 309/1990; Sentenza Corte Costituzionale n. 105 del 18 aprile 2014, in merito all’art. 648 co. 2 c.p.; Sentenza Corte Costituzionale n. 106 del 18 aprile 2014, in merito all’art. 609 bis co. 3 c.p.; Sentenza Corte Costituzionale n. 205 del 17 luglio 2017, in merito all’art. 219 co. 3 del R.D. n. 267/1942.

EFFETTI PENALI DELLA RECIDIVA Impedisce beneficio detenzione domiciliare per gli ultrasettantenni ex art. 47 ter Ord. Pen.; In caso di 99 co. 4, impedisce patteggiamento allargato ex art. 444 co. 1 bis c.p.p.; In caso di 99 co. 4, possibile godere dei benefici di cui all’art. 58 quater Ord. Pen. solamente una volta; Limitazioni dei permessi premio ex art. 30 quater Ord. Pen.; Restrizioni nell’ambito degli artt. 176 e 179 c.p.; Non ha luogo l’estinzione della pena per decorso del tempo ex art. 172 co. 7 c.p.; Ha effetti sul tempo necessario per la prescrizione del reato ex art. 157 co. 2; Rileva in materia di interruzione della prescrizione ex art. 161 co. 2 c.p. Impedisce amnistia o indulto;

COMPETENZA PER MATERIA Art. 4 c.p.p.: « … Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione delle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale.»

MISURE CAUTELARI La recidiva non influenza la determinazione della pena per l’applicazione delle misure cautelari. Art. 278 c.p.p.: «Agli effetti dell’applicazione delle misure, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione della circostanza attenuante prevista dall’articolo 62 n. 4 del codice penale nonché delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle a effetto speciale.»

LA LEGISLAZIONE AMERICANA IN TEMA DI RECIDIVA «THREE STRIKES AND YOU ARE OUT»

Il significato della metafora

Trattamento sanzionatorio Precedenti rilevanti Nuovo reato Pena prevista Secondo strike 1 condanna per delitto “serious o violent” Qualsiasi delitto (any felony) doppio della pena prevista dalla legge per quel delitto Terzo strike 2 condanne per delitti “serious o violent” pena detentiva da 25 anni a vita

Composizione 3rd strikers 2008 Fonte: Department of Corrections and Rehabilitation, California, 31 dicembre 2008

Tipologia dei reati che hanno dato luogo all’applicazione della legge Dicembre 2008 (California Department of Corrections)

Confronto tasso criminalità tra California e Stato non striker 2003, Justice Policy Institute CCalifornia SStato New York Riduzione generalità reati - 38,88% - 49,6% Riduzione reati violenti - 44,9 % - 53,9%

GRAZIE A TUTTI PER L’ATTENZIONE