tema: normativa sul Cyberbullismo PROF. RASCONI FABIO

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tema: normativa sul Cyberbullismo PROF. RASCONI FABIO

LEGGE FERRARA SUL CYBER BULLISMO Legge 29 maggio 2017 n. 71 Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. Art. 1. Finalità e definizioni 1. La presente legge si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche. 2. Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.

Bullismo e cyberbullismo Bullismo--> deriva dall’inglese «bullying» che significa tiranneggiare, opprimere ; compiere atti di prepotenza Differenze fra bullismo e cyberbullismo? Condotta di rilevanza civile e penale. Fattori comuni: Intenzionalità Asimmetria: squilibrio all’interno di un gruppo Ripetizione nel tempo (almeno 2 episodi) Presenza di spettatori

Novità della legge 71/2017 Ammonimento Oscuramento, Rimozione e blocco

ammonimento INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE: salvo che il fatto costituisca reato, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo. aMMONIMENTO: fino a quando non è presentata querela per taluno dei reati cui agli art. 594 (Ingiuria), 595 (Diffamazione) e 612 (Minaccia) del Codice Penale e all’art. 167 del Codice per la protezione dei dati personali, di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, mediante la rete internet, da minorenni di eta' superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, e' applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38. A tal fine il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale; gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età. https://www.commissariatodips.it/approfondimenti/cyberbullismo.html

Oscuramento OSCURAMENTO:  il minore che abbia compiuto almeno 14 anni e i genitori o esercenti la responsabilità sul minore, possono inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un’istanza per l’oscuramento,  la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet. Se non si provvede entro 48 ore, l'interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore. La Polizia delle Comunicazioni promuove progetti per sensibilizzare i giovani ad un uso sicuro, consapevole e responsabile del web. https://www.commissariatodips.it/approfondimenti/cyberbullismo.html

Art. 594: ingiuria Il reato di ingiuria di cui all’art. 594 c.p. è commesso da chiunque offenda “l’onore o il decoro di una persona presente”. Reato depenalizzato a danno morale : multa da 100 a 8000 euro! (non più reclusione fino a 6 mesi) La persona offesa è presente al momento dell’ingiuria! Denuncia e querela; causa civile.

Art. 595: diffamazione Per diffamazione, in diritto, si intende una condotta mirante ad offendere e/o screditare la reputazione di una persona. Nella maggioranza degli Stati del mondo, è considerata un delitto punito dal codice penale, ma comporta anche la condanna a un risarcimento civile. Ai fini della configurabilità del reato di diffamazione è necessario che la persona offesa non sia presente  «Cuminicazione di diffamazione con più persone con qualsiasi altro mezzo di pubblicità» - offesa arrecata a mezzo stampa, pubblicità, atto pubblico (c. 3): l'intensa capacità diffusiva delle vie di comunicazione impiegate giustifica la reclusione da sei mesi a tre anni o la multa non inferiore a 516 euro;

Art.612-bis: atti persecutori Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

Art. 494: furto di identità In particolare, il fenomeno del furto di identità di cui si tratta in questa sede, è stato ricondotto al reato di cui all'art. 494 del Codice Penale, rubricato "Sostituzione di persona", secondo il quale "Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome o un falso stato ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno". Spostando in particolare l'attenzione sulla punibilità dell'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, il legislatore prevede espressamente che colui che abbia violato le misure di sicurezza al fine di introdursi o mantenersi nel sistema contro la volontà del titolare, sia punito con la reclusione fino a tre anni, o da uno a cinque anni, ai sensi dell'art. 615-ter del Codice Penale. https://www.jei.it/infogiuridica/415-furto-di-identita-in-rete-per-la-cassazione-e-reato

Casi di cyberbullismo Dati dell’internet safer day del 2017 forniti dalla polizia postale

Altri dati https://www.tgcom24.mediaset.it/tgtech/infografica/cyberbullismo-i-dati-del-2017_1001422-2018.shtml

cyber-stupidity M. PRENSKY: scrittore statunitense, consulente e innovatore nel campo dell’educazione e dell’apprendimento). Secondo marc prensky i concetti di nativi digitali ed immigrati digitali sono ormai sorpassati da nuove definizioni: SAGGIO DIGITALE STUPIDO DIGITALE SVELTO DIGITALE

SAGGIO DIGITALE: In un suo saggio del 2010 Prensky parla di “saggezza digitale”, in quanto egli ritiene che la tecnologia digitale possa rendere l’uomo non soltanto più intelligente ma anche più saggio. Il concetto contiene in sé un duplice significato: in un futuro prossimo noi avremo la possibilità di accedere istantaneamente a tutto il sapere umano; ciò che farà la differenza sarà il modo in cui questa conoscenza verrà utilizzata. STUPIDO DIGITALE: Per stupidità digitale si intende fare cattivo uso della nuova tecnologia. Esistono 3 tipologie di comportamenti definibili digitalmente stupidi. Ad una prima categoria possono essere ricondotti tutti quegli atti punibili penalmente, come, per esempio, impadronirsi di materiale disponibile in internet, Ad un’altra categoria appartengono tutti quegli atti compiuti da persone che, pur conoscendo i benefici che caratterizzano le nuove tecnologie, si ostinano ad utilizzare strumenti. Infine, abbiamo quella categoria che raggruppa tutti quegli atti di negligenza tecnologica che sono in grado di causare grossi danni irreparabili, come, per esempio, immettere dati personali e sensibili in dispositivi non sicuri SVELTO DIGITALE: Per destrezza digitale si intende la semplice padronanza della tecnologia digitale utilizzata nei vari ambiti della vita quotidiana, come la creazione di programmi e la realizzazione di atti di hackeraggio IN CUI si cade nella stupidità digitale.

CONCLUSIONI I COMPORTAMENTI «SCORRETTI» IN UN MONDO VIRTUALE COMPORTANO DELLE COSEGUENZE REALI SULLA NOSTRA VITA. Nessuna legge può codificare il buonsenso e l’educazione. Cerchiamo di usare qualsiasi mezzo o strumento digitale in maniera consapevole e saggia cercando sempre il rispetto reciproco.