Il principio di legalità (art. 25, 2° comma Cost. , Art. 7 Cedu, art

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Transcript della presentazione:

Il principio di legalità (art. 25, 2° comma Cost. , Art. 7 Cedu, art Il principio di legalità (art. 25, 2° comma Cost., Art. 7 Cedu, art. 49 Carta di Nizza, art. 15 Patto ONU 1966, art. 1 c.p.). Il principio di legalità ha una duplice funzione: Stabilisce chi ha il potere di decidere se e quanto punire (vincolo di fonte). Garantisce la prevedibilità della norma penale Queste hanno le ruote più dentate. La scommessa è che ad un tipo di forma corrisponda un tipo di contenuto

1. Il vincolo della fonte Il presupposto della riserva di legge in chiave di garanzia: la separazione dei poteri (Montesquieu). Ma perché ‘proprio la legge’ e non gli altri poteri? Più la fonte e generale e astratta meno vi è il rischio di abusi e personalismi Nei nostri sistemi costituzionali è, storicamente, la fonte maggiormente legittimata (Cfr. Common law) Si riflette in un processo decisionale lungo e trasparente È in grado di dare la parola alle minoranze (ricordatevi il discorso di venerdì scorso sulla devianza) Ribadire l’itersezone tra dimensione sostanziale e formale (si presume che questa forma garantisca sostanza)

P. Calamandrei, Fede nel diritto, Roma-Bari, 2008 P. Calamandrei, Fede nel diritto, Roma-Bari, 2008. Si tratta di una conferenza del gennaio 1940. la legge generale e astratta è la “sola forma logica che possa permettere al legislatore di trasformare in diritto, in una sintesi di tutte le correnti politiche che fanno capo a lui, l’interesse collettivo, purificato da ogni considerazione individuale” (pag. 83) . il diritto “non può essere affermato in me senza essere affermato contemporaneamente in tutti i miei simili”. “Nel principio della legalità c’è il riconoscimento della uguale dignità morale di tutti gli uomini” (pag. 105).

2. Per quanto concerne la prevedibilità È un requisito connesso, ma concettualmente e funzionalmente autonomo dalla riserva di legge Cfr. art. 7 Cedu e art. 49 Carta di Nizza Es. Articolo 49 Carta di Nizza. Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene 1. Nessuno può essere condannato per un’azione o un’omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso (…) Leggi non prevedibili; norme non legislative prevedibili. Cfr. Diritto penale internazionale

Le componenti del principio di legalità Precisione Determinatezza Tassatività-divieto di analogia Irretroattività N.B. studiare l’indice del manuale Cosa cambia?

Il principio di precisione: fondamento La separazione dei poteri (solo norme chiare e precise permettono al giudice di non invadere lo spazio riservato al legislatore) I diritti di libertà della persona (solo in norme chiare e precise la persona può trovare affidabili direttive di comportamento su cosa è lecito e cosa è vietato) Trova quindi il suo fondamento nell’art. 25 2° comma della Costituzione Questa parte è anche utile per cominciare a vedere le disposizioni, chiarimenti terminolgici su precisione, determinatezza, tassatività.

La precisione come presupposto di garanzia e di funzionamento del sistema penale Precisione e prevenzione generale Precisione e corretto svolgimento dell’attività di accertamento e repressione dei reati degli apparati (polizia, PA in genere e pubblici ministeri) Precisione e diritto di difesa La categoria dei “proclivi a delinquere” (C. Cost. 177 del 1980) È punito lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione che “non si adopera” per ottenere dalla autorità diplomatica il documento di viaggio per il rimpatrio (C. cost. 34 del 1995).

Principio di precisione e tecniche di formulazione Legislazione casistica (es. art. 583 c.p.) vs. legislazione per clausole generali (art. 423, art. 544 ter c.p.) Norme definitorie (“pubblicamente” art. 266 c.p.; pubblico ufficiale 357 c.p. e “incaricato di pubblico servizio” 358 c.p., “osceno” 529 c.p.) Uso di elementi descrittivi (uomo, atti sessuali, cosa) e di elementi normativi. Casistica sembrerebbe più precisa ma elefantica, e poi si corre il rischio di non afferrare il disvalore no probl. la lacuna invece.

I-Gli elementi descrittivi: una scala decrescente della precisione 1. Elementi descrittivi numerici 2. Elementi descrittivi a nucleo concettuale forte art. 624 c.p. “Furto”. Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni…) La zona grigia è fuori semanticamente: getto pericoloso di cose e radio vaticana, furto di energia elettrica, vedi anche uomo, morte.

(Segue) precisione degli elementi descrittivi: una scala decrescente 3. Elementi descrittivi a zona grigia dominante Art. 655 c.p. Chiunque fa parte di una radunata sediziosa di dieci o più persone è punito, per il solo fatto della partecipazione, con l’arresto fino ad un anno (v. anche art. 588 c.p., 290 e 291 c.p. vilipendio) 4. Elementi descrittivi quantitativi non numerici (possedere modica quantità di sostanze stupefacenti, alterare in misura rilevante la dichiarazione dei redditi ecc.) Amnistia edilizia del 18 dicembre 1981 (d. P.R. n° 744): “Limitata entità dei volumi illegittimamente realizzati” Amnistia Togliatti del 22 giugno del 1946 (d. P. C. n° 4)"sevizie particolarmente efferate" Qui far vedere che nel 655 tutto il disvalore sta nel’aggettivo, leggerlo senza) e segnalare che la definizione di sedizioso l’ha data la Corte cost. fare un accenno alla prostituzione (sub 531 ss. c.p.)

II- Gli elementi normativi: (A) tendenziale precisione degli elementi normativi di fonte giuridica art. 624 c.p. “Furto”. Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni…) Art. 556 c.p. “Bigamia” chiunque essendo legato da un matrimonio avente effetti civili, ne contrae un altro, pur avente effetti civili (82, 106 c.c.), (…) è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

(B) tendenziale imprecisione degli elementi normativi di fonte etico -sociale Art. 529 c.p. definizione di atti osceni: atti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore. Art. 3 l. 20 febbraio 1958 n. 75 (c.d. “legge Merlin”) concetto di prostituzione Art. 544 ter c.p. “Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa da 3000 a 15.000 euro. Chiarire il concetto di precisione tecnica: no nelle scienze umane, sì in quelle esatte, fare l’esempio della colpa e/o dell’obbligo giuridico. L’accoppiata clasuole generali più elementi di fonte etico sociale crea la massima imprecisione. Il problema dell’imprecisione deriva dal rapporto tra segno e significato: interpretazione a spirale: il significato sta dopo il segno.

(segue) la centralità del problema degli elementi normativi di fonte etico-sociale. L’articolo 6 Statuto CPI, Crimine di genocidio Ai fini del presente Statuto, per crimine di genocidio s'intende uno dei seguenti atti commessi nell'intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, e precisamente: a) uccidere membri del gruppo; b) cagionare gravi lesioni all'integrità fisica o psichica di persone appartenenti al gruppo; c) sottoporre deliberatamente persone appartenenti al gruppo a condizioni di vita tali da comportare la distruzione fisica, totale o parziale, del gruppo stesso; d) imporre misure volte ad impedire le nascite in seno al gruppo; e) trasferire con la forza bambini appartenenti al gruppo ad un gruppo diverso; Rwanda e multiculturalismo, impossibilità a definire, rapporti tra interpretazione e accertamento degli elementi normativi di fonte etico sociale