Dallo Stato liberale al fascismo
Giovanni Giolitti 1842-1928
Il sistema elettorale 1912 suffragio a tutti i cittadini maschi alfabetizzati Agli analfabeti da 30 anni in su che avessero svolto il servizio militare Il collegio rimane uninominale Elezioni del 1913: crescono socialisti, radicali, cattolici, si indeboliscono i liberali
Legge elettorale del 1919: Voto a tutti i cittadini maschi con 21 anni Sistema proporzionale basato su circoscrizioni che attribuivano seggi alle forze politiche in base ai voti Possibilità di creare liste di partito Elezioni del 1919: liberali in minoranza rispetto alla somma di socialisti e cattolici
Elezioni anticipate del 1921: liberali in calo, diminuzione dei socialisti, dei cattolici, aumentano i nazionalisti ed entrano 36 fascisti 1923: legge Acerbo, collegio unico in cui la lista che otteneva il 25% riceveva i 2/3 dei seggi Elezioni del 1924: il Partito fascista ottiene il 66% dei voti
Le leggi «fascistissime», 1925-26 L. 2029/1925: proibizione associazioni segrete L. 2263/1925: attribuzioni e prerogative del capo del governo L. 100/1926: poteri normativi del governo L. 237/1926: istituzione del Podestà nell’ordinamento municipale L. 1848/1926: legge di pubblica sicurezza L. 2008/1926: «provvedimenti per la difesa dello Stato»
Gli attentati a Mussolini Tito Zaniboni Violet Gibson
Dopo l’attentato di Violet Gibson
Gino Lucetti Anteo Zamboni
Gran Consiglio del fascismo, 1928 Parere consultivo sulle questioni costituzionali Predisporre liste per la successione dei ministri e dello stesso Capo del Governo Redigere la lista dei candidati al Parlamento
Nuova Legge elettorale, 1928 400 deputati Collegio unico nazionale Lista unica bloccata Se respinta due liste contrapposte
Mussolini difende la legge al Senato «Ma poi, onorevoli senatori, chi si vuole ingannare? Ma veramente, in regime di partiti, il popolo è sovrano? Specialmente quando la disintegrazione dello Stato è già arrivata ad un punto in cui ad esempio 35 liste di 35 partiti invitano il popolo ad esercitare la sua cartacea sovranità?»
«S’è mai pensato che una costituzione od uno statuto possano essere eterni e non invece temporanei? Immobili e non invece mutevoli? Ma richiamiamoci agli immortali principi da cui tutto discende. Che cosa dice l’art. 28 della dichiarazione des droits de l’homme? …»
Direttiva Lessona, 1936 a) giungere gradualmente alla separazione delle abitazioni dei cittadini italiani da quelle degli indigeni; b) evitare ogni familiarità fra le due razze; c) evitare che i pubblici ritrovi frequentati dai bianchi vengano frequentati da indigeni; d) affrontare con massimo rigore il problema dei rapporti con le donne indigene: il madamismo (rapporto di concubinato)
Decreto legge 880/1937 sul madamato Reclusione fino a 5 anni per il cittadino italiano che intrattiene una relazione di indole coniugale con un suddito dell’Africa Orientale Italiana o con uno straniero con tradizioni, concetti giuridici e costumi ad esso analoghi
Legge 1004/1939 sul prestigio della razza art. 1. Lesione del prestigio di razza Agli effetti della presente legge si intende lesivo del prestigio di razza l’atto commesso dal cittadino abusando della sua qualità di appartenente alla razza italiana o venendo meno ai doveri che da tale appartenenza gli derivano di fronte ai nativi, così da sminuire nel loro concetto la figura morale dell’italiano. Agli effetti della stessa legge si intende lesivo del prestigio della razza italiana l’atto del nativo diretto ad offendere il cittadino nella sua qualità di appartenente alla razza italiana o, comunque, in odio alla razza italiana.
art. 10. Relazione d’indole coniugale Il cittadino che tenga relazione d’indole coniugale con nativo dell’Africa italiana è punito con la reclusione da uno a cinque anni. art.12. Frequenza abituale in luoghi riservati ai nativi Il cittadino che, nei territori dell’Africa italiana, frequenti abitualmente luoghi aperti al pubblico riservati ai nativi è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a lire 2.000.
art. 13. Lavoro od impiego e prestazione d’opera manuale Il cittadino che, nei territori dell’Africa italiana, senza autorizzazione scritta, generale o speciale, del governatore, accetti da nativo lavoro a carattere continuativo od impiego, ovvero svolga a favore dello stesso prestazione d’opere di carattere manuale, è punito con l’ammenda fino a lire 5.000.
art. 17. Altri atti del cittadino lesivi del prestigio di razza Il cittadino che, nei territori dell’Africa italiana, commetta atti lesivi del prestigio di razza che non siano previsti come reati, è punito con l’arresto fino a tre anni o con l’ammenda fino a lire 10.999. art. 18. Altri atti del nativo lesivi del prestigio di razza Il nativo che commetta atti lesivi del prestigio della razza italiana che non siano previsti come reati, è punito con l’arresto fino a tre anni o con l’ammenda fino a lire 10.000.
Legge 822/1840 sui meticci Art. 2: “il meticcio assume lo statuto del genitore nativo ed è considerato nativo a tutti gli effetti” Art. 8: “Le disposizioni contenute nei precedenti articoli non si applicano ai meticci che godono della cittadinanza italiana all’entrata in vigore della presente legge ed a quelli che l’acquistassero ai sensi del successivo articolo 10”
Art.10:“Ai meticci che all’entrata in vigore della presente legge abbiano superato i dodici anni d’età può essere attribuita la cittadinanza italiana con ordinanza motivata del presidente della Corte d’Appello della circoscrizione nella quale risiedono, quando posseggano una educazione italiana e un grado di istruzione pari a quello degli alunni delle classi terze elementari per nazionali, e sempre che abbiano mantenuto una buona condotta civile, morale e politica e non siano stati condannati per reati che importino la perdita dei diritti politici”
Art. 3 – Il meticcio non può essere riconosciuto dal genitore cittadino. Art. 4 – Al meticcio non può essere attribuito il cognome del genitore cittadino. Art. 7 – Sono vietate l’adozione e l’affiliazione di nativi e meticci da parte di cittadini.
Art. 5: Il mantenimento, l’educazione e l’istruzione del meticcio sono a totale ed esclusivo carico del genitore nativo
Le leggi antiebraiche Legge 1531/1938 (5 settembre) Istituisce, nel Ministero degli Interni, la Direzione generale per la demografia e la razza (cd. Demorazza), cui spetta l’attuazione dei provvedimenti attinenti alla razza
La scuola Persone di razza ebraica non possono essere ammesse a nessun ufficio e impiego nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle accademie, istituti, associazioni di scienza lettere e arti Alle scuole di ogni ordine e grado non possono essere iscritti alunni di razza ebraica (salvo, nelle scuole cattoliche, gli alunni ebrei che professino la religione cattolica)
Vengono istituite sezioni speciali ebraiche nelle scuole elementari dove si trovino più di 10 alunni ebrei In via transitoria è permesso di continuare la frequenza agli studenti iscritti a Università e Istituti superiori del Regno È vietata l’adozione di libri di testo di autori di razza ebraica.
Gli ebrei stranieri È vietato agli ebrei stranieri fissare stabile dimora nel Regno Le concessioni di cittadinanza posteriori al 1° gennaio 1919 sono revocate e gli stranieri che si trovino in Italia posteriormente a quella data debbono lasciare il territorio del Regno Ciò vale anche per chi ha i genitori entrambi di razza ebraica ma professi la religione cattolica.
R.D.L. 1728, 17/11/1938, Provvedimenti per la difesa della razza italiana Matrimoni (capo I, artt. 1-7) Sono nulli i matrimoni fra cittadini italiani di razza ariana e persone di razza diversa. Il matrimonio fra un italiano e uno straniero deve essere autorizzato dal Ministero dell’Interno. È vietato il matrimonio fra dipendenti pubblici italiani e cittadini stranieri.
Art. 8 Definizione di appartenenti alla razza ebraica: Chi discende da genitori entrambi ebrei è ebreo qualunque sia la religione professata. Il figlio di un genitore ebreo è sempre considerato ebreo se l’altro genitore, non ebreo, sia straniero. Il figlio di due genitori di nazionalità italiana, di cui uno ebreo:
È ebreo se professa la religione ebraica o ha fatto manifestazioni di ebraismo È ebreo se al 1° ottobre 1938 non apparteneva ad alcuna religione NON è ebreo se alla stessa data professava religione diversa dalla ebraica.
Art. 10 Gli ebrei non possono (salvo eccezioni): Essere proprietari o gestori di aziende di interesse nazionale o che impieghino cento o più persone. Essere proprietari di terreni con un estimo superiore a 5.000 lire Essere proprietari di fabbricati urbani che abbiano un imponibile superiore a 20000 lire 4. Prestare servizio militare 5. Esercitare l’ufficio di tutore o curatore verso soggetti non appartenenti alla razza ebraica
Art. 13 Gli ebrei non possono essere alle dipendenze di: Amministrazioni civili e militari dello Stato PNF Province, comuni, aziende municipalizzate, enti parastatali Amministrazioni di banche e assicurazioni Dispensa dal servizio entro tre mesi; è riconosciuto il trattamento di quiescenza
Art. 26 «Le questioni relative all’applicazione del presente decreto saranno risolte, caso per caso, dal Ministro per l’Interno, sentiti i Ministri eventualmente interessati … Il provvedimento non è soggetto ad alcun gravame, sia in via amministrativa, sia in via giurisdizionale»
I provvedimenti successivi R.D.L. 2111, 22/12/1938, disposizioni relative ai militari di razza ebraica R.D.L. 126, 9/2/1939, limitazioni alla proprietà immobiliare e alle partecipazioni in aziende industriali e commerciali Legge 1054, 29/6/1939, disciplina dell’esercizio delle professioni