Il ruolo del Commissario liquidatore nella liquidazione coatta amministrativa alla luce della riforma fallimentare.

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Il ruolo del Commissario liquidatore nella liquidazione coatta amministrativa alla luce della riforma fallimentare

RAGION DI ESSERE della LCA: Non tutte le imprese hanno la medesima rilevanza sociale. Esistono alcune tipologie di imprese, il cui DISSESTO coinvolge INTERESSI, non solo PRIVATISTICI dei soggetti che vi partecipano o instaurano rapporti di tipo COMMERCIALI - PATRIMONIALI ma, anche e soprattutto quelli di CARATTERE GENERALE. Le IMPLICAZIONI GENERALI sono considerate di INTERESSE SUPERIORE all’interesse del singolo creditore la GESTIONE della LCA deve tenere conto degli ulteriori interessi non individuali sussistenti, la cui salvaguardia costituisce l’elemento CARATTERIZZANTE di questa procedura. 23/04/2019

COOPERATIVE E LCA Il motivo che ha determinato la scelta di tutelare le cooperative mediante la disciplina della LCA rispetto al fallimento dipende dalla natura pubblicistica della società cooperativa e dalla sua tutela costituzionale (art. 45 COST) 23/04/2019

La disciplina delle procedura di LCA LA LCA è regolata da: Titolo V della L. F. : R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e successive modifiche: (artt.194 e ss.) ed, in virtù dei richiami di volta in volta effettuati dagli istituti, le norme del fallimento in essi espressamente citate LEGGI SPECIALI (queste non possono derogare la disciplina contenuta nelle norme inderogabili indicate dall’articolo 194 L.F.) LEGGI REGOLAMENTATRICI delle DIVERSE TIPOLOGIE di società in LCA NEL caso delle società COOPERATIVE: vedi, la LEGGE 17 luglio 1975, n. 400 (recante: “Norme intese ad uniformare ed accelerare la procedura di liquidazione coatta degli enti cooperativi).

Interessi pubblicistici e Norme applicabili nella LCA Sono fatte salve le norme inderogabili contenute nella disciplina della L.F., non modificabili da legge speciali (ART.194, 2°comma): NORME INDEROGABILI: Artt.195-196- 200-201-202-203-209-213 23/04/2019

La disciplina delle procedura di LCA: NORME INDEROGABILI SONO INDEROGABILI e, in ogni caso ,sono abrogate le norme speciali incompatibili con i seguenti articoli : - Artt. 195, 202 e 203 ( accertamento giudiziario dello stato d’insolvenza ed effetti dello stesso accertamento giudiziario ) - Art. 196 - ( concorso fra fallimento e LCA ) - Artt. 200 e 201( effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa per l’impresa, per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti) - art. 209 ( formazione dello stato passivo) e art. 213 (chiusura della liquidazione) 23/04/2019

PRESUPPOSTO OGGETTIVO della LCA e del FALLIMENTO - concorso LCA – stato d’insolvenza – violazione di norme o atti amministrativi che comportino irregolare funzionamento dell’impresa FALLIMENTO - stato d’insolvenza Casi in cui si ammette il concorso tra LCA e Fallimento sono tassativamente previsti dalla legge ( società cooperative che hanno per oggetto un’attività commerciale art. 2545 terdecies c.c.) 23/04/2019

PRESUPPOSTO OGGETTIVO: stato di crisi ed insolvenza l’insolvenza : si riferisce non ad una singola obbligazione, bensì a tutta la situazione patrimoniale del debitore. L’insolvenza acquista rilevanza giuridica solo quando si manifesta all’esterno, quando, cioè, si esteriorizza. Soltanto allora, infatti, può considerarsi realizzato il presupposto oggettivo richiesto dalla legge, che perciò non è l’insolvenza in quanto tale ma, la manifestazione dello stato di insolvenza. 23/04/2019

Art. 2545 terdecies In caso di insolvenza della società cooperativa, l’autorità governativa cui spetta il controllo della società dispone la liquidazione coatta amministrativa. Le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche al fallimento. La dichiarazione di fallimento preclude la LCA, e il provvedimento di LCA preclude la dichiarazione di fallimento. 23/04/2019

L’ insolvenza L’insolvenza, per la Suprema Corte, “si identifica con uno stato di impotenza funzionale e non transitoria a soddisfare le obbligazioni contratte dall’impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell’esperienza economica, nell’incapacità di produrre beni con margini di redditività tali da essere sufficienti per la copertura delle esigenze dell’impresa e fra queste, in primo luogo l’estinzione dei debiti; nonché nell’impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali e senza essere costretti a ravvisare decurtazioni del patrimonio “ (Cass., 28 giugno 1985, n. 3877).

Lo stato d’insolvenza l’insolvenza : non consiste necessariamente in una mancata prestazione. La forma principale di manifestazione è data da reiterati inadempienti, che oggettivamente costituiscono un grave e serio indizio delle difficoltà finanziarie dell’imprenditore quando non sia allegata alcuna ragione idonea a dimostrarne la mera accidentalità (Cass., 28 marzo 2001, n.4455). 23/04/2019

Accertamento dello stato di insolvenza La competenza spetta al Tribunale del luogo dove l’impresa ha sede principale L’accertamento giudiziario dello stato di insolvenza può essere ANTERIORE (art. 195 L. F.) o SUCCESIVO (art. 202 L.F.) al provvedimento di liquidazione. ACCERTAMENTO ANTERIORE: È pronunciato – su ricorso di uno o più creditori – dal Tribunale del luogo ove l’impresa ha sede, previa convocazione del legale rappresentante dell’impresa debitrice e previa richiesta di parere all’Autorità governativa che ha vigilanza sull’impresa. 23/04/2019

Accertamento dello stato di insolvenza ACCERTAMENTO SUCCESSIVO: Se l’impresa, al momento in cui è stato adottato in sede amministrativa il decreto di LCA , si trovava in stato d’insolvenza non dichiarata preventivamente, su richiesta del commissario liquidatore, il Tribunale del luogo ove l’impresa ha sede accerta tale stato. Detto accertamento successivo (a differenza di quello anteriore) è ammissibile nei confronti di quegli imprenditori che si trovavano in stato di insolvenza e per i quali poteva dichiararsi il fallimento ( precluso ormai dalla apertura della LCA). 23/04/2019

Effetti della LCA per l’impresa Sospese le funzioni degli organi della società Trasferimento al commissario della disponibilità ed amministrazione dei beni 3. Attuazione principio concorsuale 4. Blocco delle azioni esecutive individuali Effetti patrimoniali Effetti processuali - nelle controversie di diritto patrimoniale dell’impresa sta in giudizio il commissario liquidatore 23/04/2019

La riforma della disciplina delle procedure concorsuali la RIFORMA del diritto fallimentare (D.lgvo n.5/2006 e successive modifiche contenute nel Dlgvo169/2007), ha MODIFICATO il ruolo degli organi del FALLIMENTO, avvicinando l’organizzazione della procedura fallimentare al sistema della liquidazione coatta amministrativa. NON si è registrata alcuna diversa impostazione per i RUOLI degli organi della LCA In particolare è SOSTANZIALMENTE diversa INCIDENZA e RESPONSABILITA’ del Comitato dei creditori (organo del FALLIMENTO) e del Comitato di sorveglianza ( organo della LCA) 23/04/2019

La riforma della disciplina delle procedure concorsuali Nel FALLIMENTO, la riforma, ha determinato: -AMPLIAMENTO delle competenze del COMITATO DEI CREDITORI: attraverso MAGGIORE PARTECIPAZIONE alla gestione della crisi dell’impresa, con POTERI AUTORIZZATIVI Nella LCA, la riforma, NON ha determinato alcuna modifica nelle competenze: - NON RICONOSCIUTI poteri autorizzativi al COMITATO DI SORVEGLIANZA, che svolge un MERO RUOLO DI CONTROLLO E VIGILANZA - il rafforzamento delle competenze del curatore, che diviene alla luce della riforma il vero organo dirigente della crisi di impresa; -Il ridimensionamento del ruolo del GD, oggi organo di vigilanza e non più dirigente della crisi dell’impresa. 23/04/2019

La riforma della disciplina delle procedure concorsuali Nella LCA, la riforma, NON ha determinato alcuna modifica nelle competenze, pertanto: COMMISSARIO LIQUIDATORE: = MOTORE della procedura, dispone di una discreta autonomia da utilizzarsi SOTTO le direttive della AUTORITA’ di vigilanza ed il controllo del COMITATO DI SORVEGLIANZA (art.204 l.f.) COMITATO DI SORVEGLIANZA: = organo CONSULTIVO, di SUPPORTO all’attività dell’Autorità di vigilanza, e di CONTROLLO sull’attività del commissario liquidatore - NON sono RICONOSCIUTI poteri autorizzativi al COMITATO DI SORVEGLIANZA, che svolge un MERO RUOLO DI CONTROLLO E VIGILANZA MINISTERO ( = AUTORITA’ DI VIGILANZA) - è titolare della vigilanza e della direzione della procedura 23/04/2019

Il ruolo del commissario liquidatore Il commissario liquidatore, organo preposto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa è nominato ai sensi dell’articolo 198 L.F. Art. 198 l.f.: “Con il provvedimento che ordina la liquidazione…viene nominato un commissario liquidatore. E' altresì nominato un comitato di sorveglianza...” Adempimenti iniziali, conseguenti alla nomina: - accettazione della carica entro 15 giorni dalla notifica del decreto ministeriale di nomina, a mezzo presentazione di apposita dichiarazione in autocertificazione dell’assenza di cause interdittive o di impedimento

Il ruolo del commissario liquidatore Il commissario liquidatore è pubblico ufficiale per quanto attiene l'esercizio delle sue funzioni (art. 199 L.F. ). Al commissario liquidatore si applicano le disposizioni contenute negli articoli 32, 37 e 38, 1°comma L.F., intendendosi sostituiti ai poteri del tribunale e del giudice delegato quelli dell’autorità di vigilanza. Il commissario liquidatore, previa autorizzazione del Ministero, sentito il Comitato di sorveglianza, ha la possibilità di delegare ad altri talune specifiche attività rientranti nello svolgimento delle proprie attribuzioni, rispondendo, però, personalmente anche dell'altrui operato.

Il ruolo del commissario liquidatore nella LCA Il Commissario liquidatore inserendosi tra il debitore ed i creditori, deve: procedere all'acquisizione del patrimonio concorsuale, ponendo in essere con tempestività tutti gli adempimenti necessari al passaggio di consegne: Adempimenti necessari: Accesso presso la sede sociale, interrogatorio del legale rappresentante, Redazione dell'inventario, Verbale di presa in carico della documentazione sociale, acquisizione dell'attivo, predisposizione e vidima del registro della liquidazione, Ricognizione dei rapporti economici e giuridici in corso (con particolare attenzione al disposto di cui all'art. 3, L. 400/75). Il commissario liquidatore dovrà informare dell’esito l’Autorità di vigilanza predisponendo una relazione iniziale corredata dagli atti formali redatti.

Gli atti del commissario liquidatore atti per i quali non occorre l'autorizzazione dell’Autorità di vigilanza : Le azioni legali per il recupero dell'attivo Predisposizione dello stato passivo ( compilazione del commissario liquidatore di un elenco dei creditori e dei titolari di diritti su cose mobili ) avviso ai creditori ex art. 207 l.f. ricostruzione della contabilità deposito dello Stato passivo presso il competente Tribunale verifica della consistenza del patrimonio sociale 23/04/2019

Gli atti del commissario liquidatore atti per i quali occorre l'autorizzazione dell’Autorità di vigilanza, previa acquisizione del parere del Comitato di sorveglianza, sono previsti dalla legge Le azioni legali per le responsabilità degli amministratori e sindaci liquidazione dell'attivo piani di riparto parziali la chiusura della liquidazione e gli adempimenti finali: bilancio finale,conto della gestione, piano di riparto finale e cancellazione dell’ente dal Registro delle imprese 23/04/2019

Obblighi del commissario liquidatore Il commissario liquidatore ha l’obbligo di informare formalmente, con cadenza semestrale, l’Autorità di vigilanza ed il comitato di sorveglianza. All’uopo dovrà predisporre una relazione che illustri l’attività svolta e la situazione patrimoniale dell’impresa. Avrà cura di compilare il prospetto contabile ed allegare l’estratto del conto corrente intestato alla procedura, nonché acquisire il rapporto del comitato di sorveglianza 23/04/2019