La legge cost. 1/1999 Art. 2 - L'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 122. - Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità.

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
Maggioranze (nelle elezioni)
Advertisements

Art. 121 (1999) Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente. Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative.
Art. 121 (1948) Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente. Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative.
1848 Statuto del Regno 1948 Costituzione della Repubblica Art. 61 “Così il Senato, come la Camera dei Deputati, determina, per mezzo d’un suo Regolamento.
Di alcuni “svolgimenti” della forma di governo parlamentare in Italia Note su composizione e funzioni del Parlamento.
1 Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle.
Argomenti verifica parziale Percorso I: Capitoli: I, II (tranne par. 9 e sottoparagrafi), III (tranne par. 7 e sottoparagrafi), IV Percorso II: Capitolo.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA elezione ruolo e funzioni Maria Herta Palomba.
GLI ORDINAMENTI REGIONALI E LOCALI
Il Presidente della Repubblica
Il parlamento.
Le regioni sono, assieme ai Comuni, alle province, alle città metropolitane e allo Stato, uno dei cinque elementi costitutivi della Repubblica Italiana.
Iter legis nella legge di revisione costituzionale
La riforma della Costituzione
DIRITTO PUBBLICO DELL’ECONOMIA
COSTITUZIONE ITALIANA
Le fonti delle autonomie
IL PARLAMENTO ITALIANO
CORSO PREPARAZIONE CONCORSI PUBBLICI EGAS FVG
Le Fonti del diritto pubblico italiano
Statuto d’Autonomia, Consiglio e Giunta
La riforma del senato e del titolo V della costituzione
IL DIRITTO DI VOTO ART.48 COST..
Il Presidente della Repubblica
La nostra costituzione PRINCIPI FONDAMENTALI (Art1coli 1-12)
PRINCIPALI ASPETTI DELLA RIFORMA COSTITUZIONALE
Diritto pubblico dell’economia
4 A B C D AUMENTO DEI QUORUM PER L’ELEZIONE DEL CAPO DELLO STATO
IL PARLAMENTO STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE ARTT. 55 E SS DELLA COSTITUZIONE. maria herta palomba
IL PARLAMENTO RUOLO E FUNZIONI ARTT. 70 E SS DELLA COSTITUZIONE.
COSTITUZIONE ITALIANA
VICENDE STORICO-COSTITUZIONALI
La nostra costituzione PRINCIPI FONDAMENTALI (Articoli 1-12)
LE RIFORME ISTITUZIONALI
CORSO PREPARAZIONE CONCORSI PUBBLICI comune trieste
Le Fonti del diritto pubblico italiano
Delegazione legislativa
Articoli delle costituzione in merito agli eletti
IL PARLAMENTO ITALIANO
REGIONE LOMBARDIA E IL SUO SISTEMA
LE RIFORME ISTITUZIONALI
La struttura ricorsiva dell’ordinamento giuridico e sua «originarietà»
COSTITUZIONE ITALIANA
Diritto costituzionale
Delegazione legislativa
Legge formale, fonti primarie, legge costituzionale, legge ordinaria
REFEReNDUM COSTITUZIONALE 4 Dicembre 2016
LA CORTE COSTITUZIONALE
LE RIFORME ISTITUZIONALI
Le fonti in Costituzione
SISTEMI ELETTORALI GERMANIA
L’assemblea legislativa regionale
Le immunità parlamentari L’organizzazione delle Camere L’iter legislativo La composizione e la formazione del Governo La responsabilità del Presidente.
La condizione di parlamentare
EDUCARE ALLA LEGALITA' E CITTADINANZA I RAPPORTI POLITICI Artt
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
La riforma costituzionale
Il Governo è l'organo costituzionale formato da:
Le fonti del diritto.
CONSULTA 5As Nichol, Silvia, Rosa, Coumba.
Il Presidente della Repubblica
LA DEMOCRAZIA DIRETTA.
PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE «ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA»
IN VIGORE E (POSSIBILE) RIFORMA ..ma quanti cambiamenti..
PROGETTO COSTITUZIONE
LA COSTITUZIONE ITALIANA
Le fonti delle autonomie
Le Fonti del diritto pubblico italiano
La formazione delle leggi
…il Governo pone la fiducia
Transcript della presentazione:

La legge cost. 1/1999 Art. 2 - L'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 122. - Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi. Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo. Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza. I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta".

La legge cost. 1/1999 Art. 3 - L'articolo 123 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 123. - Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i princìpi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali. Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione. Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi".