Colonie britanniche NORD Connecticut, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island Proprietà contadine di estensioni medie Città di medie dimensioni (Boston,

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Transcript della presentazione:

Colonie britanniche NORD Connecticut, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island Proprietà contadine di estensioni medie Città di medie dimensioni (Boston, Newport) Autoconsumo Puritani

CENTRO New York, Pennsylvania, New Jersey, Delaware Mosaico di nazionalità, culture, religioni Proprietà contadine vaste Importanti centri urbani e portuali (Philadelphia, New York, Baltimora)

No taxation without representation 1763 – line act 1764 - sugar act 1765 – currency act 1765 – stamp act Declaratory act

SUD Virginia, Maryland, North e South Carolina, Georgia Vaste piantagioni di tabacco e cotone Schiavitù Aristocrazia terriera anglicana

Misure restrittive Line Act Sugar Act Currency Act Stamp Act Declaratory Act Tea Act

1770 – massacro di boston 1773 – tea act Boston tea party 1774 – primo congresso di Philadeplhia Dichiarazione dei diritti delle colonie americane 1776 – dichiarazione di indipendenza 1781 – articoli di Confederazione 1783 – trattato di Versailles

Premesso che dalla fine dell’ultima guerra in poi il parlamento britannico, rivendicando il diritto di vincolare i popoli d’America mediante leggi su qualsivoglia materia, ha, con alcuni suoi provvedimenti, espressamente imposto tributi su di essi, mentre con altri, sotto svariati pretesti, ma di fatto allo scopo di ricavare delle entrate, ha imposto dazi e diritti da pagarsi in queste colonie [...]. Premesso che nel corso dell’ultima sessione del parlamento sono state approvate tre leggi [si tratta delle tre leggi contro il Massachusetts: la prima ordinava la chiusura del porto di Boston, fino a che la città non avesse risarcito i danni alla Compagnia delle Indie orientali; la seconda poneva gravi limitazioni all’autorità dell’assemblea legislativa coloniale; la terza stabiliva che i funzionari della colonia denunciati per i recenti disordini dovevano essere processati in un’altra colonia o in Inghilterra, ove vi fosse stato motivo di dubitare dell’imparzialità dei giudici del Massachusetts] [...]. I delegati riuniti ora in piena e libera rappresentanza di queste colonie, avendo preso nella più seria considerazione i mezzi più idonei a conseguire i fini sopra menzionati, hanno deciso in primo luogo, come gli inglesi loro avi hanno solitamente fatto per affermare e sostenere i loro diritti e le loro libertà, di dichiarare, che gli abitanti delle colonie inglesi del Nord-America, in virtù delle immutabili leggi della natura, dei princìpi della costituzione inglese, e delle varie carte o pattuizioni, possiedono i seguenti diritti: Risoluzione unanime 1 Che essi hanno diritto alla vita, alla libertà ed alla proprietà: e che non hanno mai ceduto ad alcun potere esterno il diritto di disporre di queste senza il loro consenso. Risoluzione unanime 2 Che i nostri avi, i quali per primi si sono stabiliti in queste colonie, godevano, al tempo della loro emigrazione dalla madrepatria, di tutti i diritti, libertà ed immunità dei sudditi nati liberi nel regno d’Inghilterra. Risoluzione unanime 3 Che in seguito a questa emigrazione essi non hanno in alcun modo ceduto, abbandonato o perduto quale che sia di questi diritti, ma che essi avevano, ed i loro discendenti hanno presentemente, piena facoltà di esercitarli e goderne, così come è loro consentito di esercitarli e goderne dalle circostanze del luogo, ed altre. Risoluzione unanime 4 Che il fondamento della libertà inglese, e di ogni governo libero, è il diritto del popolo di partecipare al proprio consesso legislativo; e siccome i coloni inglesi non sono rappresentati nel parlamento britannico, e per circostanze di luogo ed altre non possono convenientemente esservi rappresentati, essi hanno diritto ad un pieno ed esclusivo potere di legislazione nelle loro rispettive assemblee legislative provinciali, nelle quali sole può essere salvaguardato il loro diritto di rappresentanza, in materia di tassazione e di politica interna, salvo soltanto il diritto di veto del loro sovrano, nei modi che sono stati fino ad ora consueti, ma, tenendo conto dell’impero delle circostanze, ed in considerazione dell’interesse reciproco di entrambi i paesi, di buon grado acconsentiamo all’applicazione di quelle leggi del parlamento britannico che siano in buona fede limitate alla disciplina del nostro commercio esterno e che abbiano lo scopo di assicurare alla madre patria i benefici commerciali di tutto l’impero, nonché il vantaggio commerciale dei rispettivi membri di questo; escluso però ogni concetto di tassazione interna od esterna, avente il fine di ricavare entrate dai sudditi d’America senza il loro consenso. Risoluzione unanime 5 Che le singole colonie hanno diritto alla Common law inglese, e più particolarmente a quel grande e inestimabile privilegio di essere giudicati da propri pari del luogo, che è da essa garantito [...]. Risoluzione unanime 8 Che essi hanno il diritto di riunirsi pacificamente, di deliberare sui torti subiti, e di inviare petizioni al re; e che tutti i procedimenti penali, i divieti e gli arresti a questo riguardo sono illegali. Risoluzione unanime 9 Che il mantenere in tempo di pace un esercito stanziale in queste colonie, senza il consenso delle colonie nelle quali tale esercito è stanziato, è contro la legge.

Noi riteniamo che sono per se stesse evidenti queste verità: che tutti gli uomini sono creati eguali; che essi sono dal Creatore dotati di certi inalienabili diritti, che tra questi diritti sono la Vita, la Libertà, e il perseguimento della Felicità; che per garantire questi diritti sono istituiti tra gli uomini governi che derivano i loro giusti poteri dal consenso dei governati.

La Costituzione degli Stati Uniti d’America (1787) PREAMBOLO: Noi, popolo degli Stati Uniti, allo scopo di formare un’unione più perfetta, di stabilire la giustizia, di assicurare la tranquillità interna, di provvedere alla difesa comune, di promuovere il benessere generale e di assicurare a noi stessi e ai nostri successori il sacro dono della libertà, ordiniamo e stabiliamo questa Costituzione per gli Stati Uniti d’America. Art. 1: Il potere legislativo al Congresso: Camera dei Rappresentanti: eletti ogni due anni dal popolo, i rappresentanti devono avere 25 anni ed essere cittadini americani da almeno 7 anni. Senato: due Senatori per ogni stato, eletti dai corpi legislativi locali, in carica per 6 anni; i senatori devono avere trent’anni e cittadini da almeno 9 anni. Art. 2: Il potere esecutivo al Presidente (4 anni). Giuramento sulla Costituzione Art. 3: Il potere giudiziario a una Corte Suprema e corti minori

Gli emendamenti alla Costituzione degli Stati Uniti d’America (1791) Gli emendamenti vengono proposti dagli “antifederalisti” a garanzia dei diritti individuali. I: Libertà di parola, stampa, religione e petizione: Il Congresso non potrà approvare nessuna legge che riguardi il riconoscimento di una religione o la proibizione del suo libero esercizio; oppure che limiti la libertà di parola o di stampa; oppure ancora che limiti il diritto delle persone di riunirsi pacificamente e di rivolgere petizioni al governo per riparare alle ingiustizie. II: Diritto di ritenzione e porto d’armi V: Provvedimenti riguardanti i processi penali VI: Diritto a un processo breve VIII: Cauzioni eccessive, punizioni crudeli X: Diritti degli Stati