Libertà delle libertà: manifestazione del pensiero

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
Advertisements

Diritti e doveri dei cittadini
Libertà di natura giurisdizionale
Le libertà inviolabili
Come costruire una mappa concettuale
Riserve assolute Art. 13. La libertà personale è inviolabile.
Articolo 1 L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro.
La Costituzione Italiana
Libertà personale – art. 13
DIRITTI CIVILI DELLA COSTITUZIONE
Garanzie Riserva di legge Riserva di giurisdizione Perché sono garanzie per il cittadino?
Corso di Istituzioni di diritto pubblico 2014/15 docente: Raffaella Niro Un tentativo di presentazione.
Il sistema giudiziario
Libertà religiosa.
I principi fondamentali
Presidente CUG Corte dei Conti
LA COSTITUZIONE SPAGNOLA
Diritto Costituzionale
TRATTAZIONE ILLUSTRATA DEI PRINCIPI FONDAMENTALI
Le Fonti del diritto pubblico italiano
I DIRITTI DELLA PERSONALITA’ NELLA NUOVA ERA DELLE COMUNICAZIONI
Regolamenti Il termine “regolamento” è ambiguo:
Tutela della privacy e atti scolastici
Cittadinanza Art . 3 costituzione
Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino 1789 Art. 1 – Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti. Le distinzioni sociali.
Mohamed Sultana.
Diritti della Personalità
Sussidiarietà orizzontale nella costituzione
Pluralismo e libertà religiosa
Liberi di informare, liberi di sapere
Regolamenti amministrativi
Alle origini della Costituzione del ‘48
INTRODUZIONE AL DIRITTO maria herta palomba
Cittadinanza e Costituzione
I DIRITTI FONDAMENTALI NEL PENSIERO ILLUMINISTA
La scuola nella Costituzione
Principio di laicità.
La costituzione italiana
I 12 principi fondamentali della:
Struttura della Costituzione
Le Fonti del diritto pubblico italiano
DIRITTO COSTITUZIONALE
Principio di non discriminazione
Articoli delle costituzione in merito agli eletti
La Costituzione Italiana: la più bella del mondo
PROGETTO INTERDISCPLINARE
per una diversa pubblicità
PROGETTO DI POTENZIAMENTO DI DIRITTO
A SCUOLA SI LEGGE Progetto lettura 2015/2016.
Diritti della personalità
Stato legislativo > centralità del Parlamento e del suo prodotto, la legge Stato costituzionale > il Parlamento e la legge incontrano i limiti.
Regolamenti Il termine “regolamento” è ambiguo:
Articoli della costituzione italiana
Legge formale, fonti primarie, legge costituzionale, legge ordinaria
LA COSTITUZIONE ITALIANA. LA COSTITUZIONE è la legge fondamentale di uno Stato LA COSTITUZIONE è la legge fondamentale di uno Stato stabilisce i PRINCIPI.
La Costituzione Italiana
Diritto di cronaca e diritto all’oblio
PROGETTO INTERDISCPLINARE
LABORATORIO Diritto dell’Informazione e delle Telecomunicazioni: i principi costituzionali dell’informazione (G.P. Cuomo - 1)
La legge cost. 1/1999 Art. 2 - L'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità.
I principi fondamentali (artt. 1-5)
Repubblica e costituzione
COSTITUZIONE ITALIANA
ART. 28 Qualora il datore ponga in essere comportamenti diretti a impedire o limitare l’esercizio della libertà e dell’attività sindacale nonché del diritto.
LA COSTITUZIONE ITALIANA
Libertà di manifestazione del pensiero e di stampa.
ORDINAMENTO GIURIDICO
DIRITTO PUBBLICO DELL’ECONOMIA
Le Fonti del diritto pubblico italiano
Transcript della presentazione:

Libertà delle libertà: manifestazione del pensiero ART. 21 COSTITUZIONE (1 co. ) “ Tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.”

“ Disapprovo ciò che dici, ma difenderò fino alla morte il tuo diritto di dirlo ”. (Francois Marie de Voltaire)

Precedenti storici 1689 Bill of rights in cui si affermano, in particolare, la libertà di religione, di parola e di stampa 1789 Dichiarazione francese dei diritti dell’uomo e del cittadino definisce il diritto in esame uno dei diritti “più preziosi” dell’uomo 1848 Statuto Albertino art. 28 “La stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi”

Richiami nella Costituzione (1) Art. 2 La repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità Art. 3  Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Art.9 La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica

Richiami nella Costituzione (2) Art. 13 La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. Art. 15 La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge. Art.17-18 -19 diritto di riunirsi, di associarsi e di professare liberamente la propria fede religiosa

Richiami nella Costituzione (3) Art. 33 L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. Art.39 L’organizzazione sindacale è libera Art.41 L’iniziativa economica privata è libera Art. 68 I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

la libertà di manifestazione del pensiero : rientra tra i diritti personalissimi art.2 Cost. è inviolabile art. 13- 15 Cost. è riconosciuta a tutti, cittadini e stranieri (in quanto diritto naturale dell’uomo) sia in forma individuale che collettiva. I membri del Parlamento godono di una forma ampliata (istituto dell’insindacabilità) può esprimersi in qualsiasi forma : parola, scritto, e ogni altro mezzo (foto, film, composizione musicale espresse attraverso tutti i moderni mezzi di comunicazione) art.21 1° co.

Contenuto del diritto Il diritto in esame comprende : la libertà di esprimere le proprie opinioni o di non manifestarne alcuna (il cd. “ diritto al silenzio” ossia di non esprimere le proprie opinioni, pensieri e conoscenze ma di tenerle riservate) la libertà di informazione attiva e passiva (diffondere e ricevere notizie, informare ed essere informati )

Limiti il limite esplicito, sancito dal 6°co. dell’art.21 Cost. “Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume” limiti impliciti, stabiliti dal legislatore, suddivisi, a loro volta, in due categorie: relativi ad interessi pubblici ( di natura collettiva) relativi ad interessi privati (di natura individuale)

Limiti impliciti riguardanti interessi di natura pubblica/collettiva Il segreto di Stato Il segreto d’ufficio Il segreto investigativo L’ordine pubblico

Limiti impliciti riguardanti interessi di natura privata Tutela dell’onore Diritto alla riservatezza, all’identità personale e di immagine Diritto di rettifica Diritto alla tutela dei minori Diritto ad una pubblicità non ingannevole Diritto ad una informazione equilibrata ed imparziale durante le campagne elettorali (cd. par condicio)

La libertà di stampa prima dell’art.21 Cost. Nello Statuto Albertino -art. 28- non era prevista alcuna limitazione alla libertà di stampa ma solo la repressione successiva (con sanzioni pecuniarie o detentive, oltre alla soppressione della pubblicazione) di eventuali abusi attraverso /da essa compiuti : contro gli interessi dello Stato( offese al Re) contro interessi privati (ingiuria, diffamazione) Nell’Italia fascista, i diritti di libertà, non ultima quella di stampa, furono sottoposti a censure e misure repressive ed infine addirittura soppressi.

Libertà di stampa ART. 21 COSTITUZIONE (2 e 3 co.) “La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.”

Libertà di stampa ART. 21 COSTITUZIONE (4 e 5 co.) “In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'Autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'Autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.”

Garanzie Esclusione di qualsiasi forma di autorizzazione preventiva e di censura (2 co.) Disciplina legislativa delle ipotesi di sequestro (3 e 4 co.) Possibilità di stabilire con legge dei controlli sui mezzi di finanziamento della stampa periodica (5 co.)

Nomi componenti 1° sottocommissione assemblea costituente

Walter Tobagi, Carlo Casalegno, Mauro De Mauro, Cosimo Cristina, Pippo Fava, Giancarlo Siani, Peppino Impastato, Roberto Saviano, Federica Angeli, Lirio Abbate, Sandro Ruotolo, Magdi Cristiano Allam, Michele Albanese ….

Roberto Saviano, discorso, Manifestazione libertà di stampa, Roma, 2009 La libertà di stampa è anche la serenità di lavorare, di raccontare senza ritorsioni, senza che il proprio privato sia utilizzato come un'arma per far tacere.