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LABORATORIO Diritto dell’Informazione e delle Telecomunicazioni: i principi costituzionali dell’informazione (G.P. Cuomo - 1)

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Presentazione sul tema: "LABORATORIO Diritto dell’Informazione e delle Telecomunicazioni: i principi costituzionali dell’informazione (G.P. Cuomo - 1)"— Transcript della presentazione:

1 LABORATORIO Diritto dell’Informazione e delle Telecomunicazioni: i principi costituzionali dell’informazione (G.P. Cuomo - 1)

2 Obiettivi Conoscere: Principi costituzionali di riferimento
Pluralismo informativo Sistema dei limiti

3 L’art. 21 della Costituzione
Art. 21 1° comma Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione 3 3

4 La libertà di manifestare il proprio pensiero
Libertà riconosciuta a tutti, cittadini e stranieri, come singoli e come formazioni sociali Libertà che comprende qualsiasi forma di espressione di idee, di pensieri, di opinioni, di notizie, di informazioni da comunicare agli altri secondo qualsiasi modalità (parola, scritto, disegno, composizione musicale, foto,ecc…) Libertà di informare Libertà di essere informati 4 4

5 Pluralismo informativo
Pluralismo esterno: facoltà di più soggetti di entrare nel mercato quali voci concorrenti portatrici di opinioni diverse Pluralismo interno: principio di imparzialità del mezzo di informazione (in particolare connaturato nel servizio pubblico radiotelevisivo), con obbligo di apertura alle diverse tendenze sociali, politiche, culturali e religiose Interesse del cittadino ad una informazione pluralistica Pluralismo sostanziale: connotazione politica del pluralismo, nell’ottica di agevolare il cittadino nell’esercizio di uno dei diritti fondamentali della democrazia rappresentativa, ossia quello di voto 5 5

6 Pluralismo informativo secondo la Corte Costituzionale
il "diritto all'informazione" qualificato e caratterizzato: dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie, che comporta l’esclusione di posizioni dominanti nonché l'accesso agevolato nel sistema radiotelevisivo da parte del massimo numero possibile di voci diverse dall'obiettività e dall'imparzialità dei dati forniti dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell'attività di informazione erogata dal rispetto della dignità umana, dell'ordine pubblico, del buon costume e del libero sviluppo psichico e morale dei minori 6 6

7 Pluralismo informativo per la UE
Un’area generale e cinque aree tematiche in cui si articola la nozione di media pluralism: L’area essenziale (c.d. “basic domain”) si riferisce a: diritti e libertà fondamentali rilevanti per il pluralismo esistenza di una supervisione indipendente sul rispetto di tali diritti Le specifiche aree tematiche: pluralismo culturale, pluralismo politico, pluralismo geografico/locale (comunità locali e regionali e rispettivi interessi), pluralismo della proprietà o del controllo dei media, pluralismo delle tipologie e dei generi di media 7 7

8 L’art. 21 della Costituzione
Art. 21 2° comma La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure 8 8

9 Autorizzazione della stampa
Registrazione del quotidiano e periodico nella Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione deve effettuarsi la pubblicazione (art.5 della Legge sulla stampa – Legge n.47/1948) Licenza di polizia solo per l’attività tipografica 9 9

10 L’art. 21 della Costituzione
Art. 21 3° e 4° comma Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'Autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'Autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto. 10 10

11 Sequestro della stampa
Riserva assoluta di legge Riserva di giurisdizione Regio D.L. 31 maggio 1946 n. 561 "Norme sul sequestro dei giornali e delle altre pubblicazioni“: vietato il sequestro della edizione dei giornali o di qualsiasi altra pubblicazione o stampato se non in virtù di una sentenza irrevocabile dell'autorità giudiziaria. E' tuttavia consentito all'autorità giudiziaria di disporre il sequestro di non oltre tre esemplari dei giornali o delle pubblicazioni o stampati, che importino una violazione della legge penale. 11 11

12 L’art. 21 della Costituzione
Art. 21 5° comma La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica 12 12

13 Notorietà dei mezzi di finanziamento della stampa periodica
Titolarità delle imprese editrici di quotidiani e di periodici in capo a persone fisiche o a società riconducibili a persone fisiche Registro nazionale della stampa (editori di quotidiani e periodici) Pubblicazione annuale dei bilanci delle imprese editrici Investimenti pubblicitari dalle concessionarie di pubblicità 13 13

14 L’art. 21 della Costituzione
Art. 21 6° comma Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume 14 14

15 Sistema dei limiti: il “buon costume” ed il pudore
Il “buon costume”: comune senso del pudore e della pubblica decenza Il “pudore” per la Corte Costituzionale: un insieme di precetti che impongono un determinato comportamento nella vita sociale di relazione, la cui inosservanza comporta la violazione del pudore sessuale, della dignità personale, del sentimento morale dei giovani Esigenza di verifica ed aggiornamento della nozione di “comune senso del pudore” nella sua mutevolezza con il divenire dei costumi e con l’evoluzione del pensiero medio dei consociati 15 15

16 Sistema dei limiti : l’osceno
Art. 528 c.p. “Pubblicazioni e spettacoli osceni”: artt.14 e 15 della Legge sulla Stampa (Legge n.47/1948) art. 30 Legge 223/1990 per il sistema radiotelevisivo Art. 529 c.p. “Atti ed oggetti osceni” Per giurisprudenza consolidata l’osceno é realizzato con la esposizione non del corpo umano nudo, ma del sesso maschile e femminile o con la riproduzione esplicita del rapporto sessuale (finalità erotiche) 16 16

17 Sistema dei limiti : contrarietà alla pubblica decenza
Art. 725 c.p. “Commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza” Atti contrari alla pubblica decenza: tutti quegli atti che in spregio ai criteri di convivenza e di decoro che devono essere osservati nei rapporti tra i consociati, provocano in questi ultimi disgusto e disapprovazione 17 17

18 Sistema dei limiti: indirizzi della Corte Costituzionale
Ordine pubblico: ordine legale su cui poggiano la convivenza sociale e la tranquillità pubblica Onorabilità della persona e riservatezza Morale Prestigio del Governo, dell’Ordine giudiziario e delle Forze Armate 18 18


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