Art. 29. Rapporti personali tra coniugi.

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a L’individuazione della legge applicabile (II)
Advertisements

CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a Nozioni generali.
COSE, BENI E DIRITTI REALI L’oggetto del rapporto giuridico è il bene. Giuridicamente i beni sono tutte le cose che possono, indipendentemente dalla loro.
Il concetto di collaborazione nella legge di ordinamento penitenziario.
Francesco PENE VIDARI – Notaio in Torino Torino – 6 luglio
PERCORSO FORMATIVO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO I.t.i.s. Luigi dell’Erba as 2015/2016 a cura di Prof.sa Sabrina Monteleone I CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI(CCNL)
Avv.ta Caterina Caput. Entrata in vigore il 5 giugno 2016 Divisa in due parti: art. 1 commi 1 – 34 unioni civili; art. 1 commi 36 – 65 convivenze ORA,
Riforma Professioni Società
Il contratto di lavoro part-time
CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a (8)
CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a
Diritto internazionale privato e dei contratti
Sciopero nei servizi pubblici essenziali
La cittadinanza europea: problemi e prospettive
Diritto internazionale privato e dei contratti
CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a
Diritto internazionale privato e dei contratti
CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a (7)
Articoli della costituzione
Convivenze. Novità introdotte dalla legge Cirinnà n. 76/2016
LA SIMULAZIONE (art ) Creare l’apparenza : simulato e dissimulato (spesso documentato con controdichiarazione) Simulazione ASSOLUTA e RELATIVA.
FONTI DEL DIRITTO.
MODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ
Perchè serve conoscere gli ordinamenti giuridici stranieri?
L’ORDINAMENTO GIURIDICO STATALE
Definizioni Art. 2 del reg. 1083/06
CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a. a
CORSO PREPARAZIONE concorso PUBBLICo miNiStero giuStiZia
EFFICACIA DELLE NORME GIURIDICHE
CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a (6)
EFFICACIA DELLE NORME GIURIDICHE
I vizi di legittimità.
Le funzioni amministrative
Esistono diverse interpretazioni relative ai “beni comuni”.
IL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO
FONTI DEL DIRITTO.
Le fonti del diritto I diversi atti normativi
ADEMPIMENTO L’adempimento è l’ESATTA ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE che forma oggetto dell’obbligazione. L’adempimento esatto ESTINGUE l’obbligazione LIBERA.
Firenze, Auditorium al Duomo
Cittadinanza e Costituzione
Diritto internazionale privato e dei contratti
CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a
Disp. sulla legge in generale Art. 1. Indicazione delle fonti
La cittadinanza europea
L’ORDINAMENTO GIURIDICO STATALE
Distribuzione in Egitto
ARTICOLO N.1260 Cedibilità dei crediti.
Corso di Diritto Tributario - Prof. Stefano Mazzocchi.
La funzione dei “principi supremi” può essere compresa attraverso l’analisi sul sindacato delle fonti: nei confronti di quali norme si esercita il controllo.
La Riforma Del Diritto Fallimentare
Democrazia e cittadinanza
L’ELENCO ANAGRAFICO E IL FASCICOLO ELETTRONICO DEL LAVORATORE
CONVEGNO INTERNAZIONALE I PATTI PREMATRIMONIALI
Sempre sulle caratteristiche delle leggi
I giudici e la legge Art Cost. «I giudici sono soggetti soltanto alla legge.» legge giudice.
LA MAGISTRATURA 1.
CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a (4)
CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a
Autonomo a coppie cf. Georg Hehmann
CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a
Incontro di orientamento e formazione
FONTI DEL DIRITTO.
Sentenza «Taricco» (C-105/14)
D.L. 25 giugno 2008 n. 112 convertito, con modificazioni,
Corso formatori Forma.Temp Roma, 9 Aprile 2019
ORDINAMENTO GIURIDICO
LIBERALISM E LIBERTARIANISM
Art Cost. «I giudici sono soggetti soltanto alla legge.»
FONTE DISPOSIZIONE NORMA
Transcript della presentazione:

Art. 29. Rapporti personali tra coniugi. Qualche esempio di norma di diritto internazionale privato (come modificato dalla legge 218/1995) Art. 29. Rapporti personali tra coniugi. 1. I rapporti personali tra coniugi sono regolati dalla legge nazionale comune. 2. I rapporti personali tra coniugi aventi diverse cittadinanze o più cittadinanze comuni sono regolati dalla legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata. Art. 30. Rapporti patrimoniali tra coniugi. 1. I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge applicabile ai loro rapporti personali. I coniugi possono tuttavia convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali sono regolati dalla legge dello Stato di cui almeno uno di essi è cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede. 2. L'accordo dei coniugi sul diritto applicabile è valido se è considerato tale dalla legge scelta o da quella del luogo in cui l'accordo è stato stipulato.

Art. 51. Possesso e diritti reali. Qualche esempio di norma di diritto internazionale privato (come modificato dalla legge 218/1995) Art. 51. Possesso e diritti reali. Il possesso, la proprietà e gli altri diritti reali sui beni mobili ed immobili sono regolati dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano. La stessa legge ne regola l'acquisto e la perdita, salvo che in materia successoria e nei casi in cui l'attribuzione di un diritto reale dipenda da un rapporto di famiglia o da un contratto. Art. 52. Diritti reali su beni in transito. 1. I diritti reali su beni in transito sono regolati dalla legge del luogo di destinazione.

Art. 14. Conoscenza della legge straniera applicabile. Qualche esempio di norma di diritto internazionale privato (come modificato dalla legge 218/1995) Art. 14. Conoscenza della legge straniera applicabile. 1. L'accertamento della legge straniera è compiuto d'ufficio dal giudice. A tal fine questi può avvalersi, oltre che degli strumenti indicati dalle convenzioni internazionali, di informazioni acquisite per il tramite del Ministero di grazia e giustizia; può altresì interpellare esperti o istituzioni specializzate. 2. Qualora il giudice non riesca ad accertare la legge straniera indicata, neanche con l'aiuto delle parti, applica la legge richiamata mediante altri criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa. In mancanza si applica la legge italiana. Art. 15. Interpretazione e applicazione della legge straniera. 1. La legge straniera è applicata secondo i propri criteri di interpretazione e di applicazione nel tempo.