L’ISTITUZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO NEL 1889

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Transcript della presentazione:

L’ISTITUZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO NEL 1889

Caratteristiche legge 1889 La legge 31 marzo 1889, n. 5992 (legge Crispi) istituisce il GA nel nostro paese! Si istituisce la IV sez. CDS accanto alle altre tre istituite nel 1831 Si passa dal sistema monista a quello dualista per il quale la tutela nei cfr. della PA è affidata a due differenti ordini giudiziari Completamento sistema delineato nel 1865 sia sotto il profilo della cognizione (interessi) sia sotto il profilo dei poteri del giudice (annullamento)

Art. 26 Spetta al consiglio di Stato in sede giurisdizionale di decidere sui ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, contro atti e provvedimenti di un'autorità amministrativa o di un corpo amministrativo deliberante, che abbiano per oggetto un interesse d'individui o di enti morali giuridici; quando i ricorsi medesimi non siano di competenza dell'autorità giudiziaria, né si tratti di materia spettante alla giurisdizione od alle attribuzioni contenziose di corpi o collegi speciali.

Punti essenziali art. 26 Tripartizione dei vizi Interesse di individui o di enti morali giuridici Quando non siano di competenza dell’AGO (resta salvo il sistema dell’art. 2) Consiglio di Stato: giudice unico sul territorio nazionale

Completamento cognizione «lo spirito che animò la riforma del 1889 ha dunque questo di notevole: che non si voglia togliere materia ai tribunali ordinari per deferirla a organi speciali, in omaggio al carattere di una delle parti contendenti, della pubblica amministrazione, cioè si volle soltanto trovare modo di garantire quegli interessi dei singoli che, troppo fievoli per poter essere considerati come diritti civili o politici ai sensi della legge abolitiva del contenzioso amministrativo, non dovevano, senza manifesta ingiustizia, rimanere abbandonati all’arbitrio del potere esecutivo» (Lessona) Ambito di cognizione ricavato in negativo rispetto al GO e completato

Affari non compresi In base all’art. 26 t.u. C. St. la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo avrebbe dovuto estendersi solo alla tutela degli “affari non compresi” di cui all’art. 4 della l. cont. Amm. (divenuta ampia sulla base della giur. dell’allora giudice dei conflitti, il Cons. Stato e delle SS.UU. della Cassazione romana che lo avevano sostituito in tali funzioni in base alla l. 31.3.1877, n. 3761) ed era disegnata come residuale rispetto all’ambito di giurisdizione assegnato dall’art. 2 l. cont. Amm La legge Crispi era stata pensata come completamento di quella del 1865

Completamento poteri di decisione Il GO aveva solo il potere di disapplicazione Il GA nasce con il potere di annullamento Si legittima la cognizione sugli affari non compresi e sui poteri di decisione sostenendo che non si tratta di un vero giudice In questo modo si fece “digerire” questa indigesta riforma

GA non vero giudice Ed infatti «il nuovo istituto non è un Tribunale giudiziario speciale o eccezionale, ma rimane nella sfera del potere esecutivo” e, conseguentemente, “i conflitti che possono nascere fra le autorità amministrative e la sezione del contenzioso sono e rimangono nella cerchia del potere esecutivo» Da una parte sarebbe dovuto restare il GO e per gli affari non compresi questa nuova figura che non era un giudice a tutti gli effetti ma serviva ad assicurare tutela

Decisioni e non sentenze Il GA veniva quindi pensato dal legislatore del 1889 quasi come un’amministrazione di ultimo livello, meno dipendente delle altre dal potere esecutivo, che avesse esclusivamente il potere di annullare gli atti del medesimo potere esecutivo a cui apparteneva (anche qui completamento rispetto al GO). Non a caso i suoi atti venivano definiti “decisioni” e non “sentenze” e soltanto con la l. 7.3.1907, n. 62, istitutiva della V Sezione, se ne iniziò a chiarire la natura giurisdizionale riconoscendo alle decisioni delle due Sezioni del CDS l’efficacia del giudicato.

Competenza e non giurisdizione La legge Crispi parlava di competenza del GA e non di giurisdizione dello stesso

Riconoscimento della natura giurisdizionale Il riconoscimento della natura giurisdizionale del CDS fu opera della Cassazione a SS.UU. che fissò il criterio di riparto della giurisdizione tra GO e GA sulla causa petendi nei casi Laurens (Cass.SS.UU. 24 giugno 1891) e Trezza (Cass.SS.UU. 24 giugno 1897). Prima si era affermato il principio della doppia tutela per cui si riteneva che il diritto soggettivo potesse essere fatto valere come interesse (favorevoli Scialoja e Ranelletti e contrari Orlando) poi affondato dalle sentenze Laurens e Trezza La natura giurisdizionale della IV sezione venne sancita dalla legge 7 marzo 1907, n. 62

Le GPA Con legge 1 maggio 1890, n. 6837 vengono istituite, subito dopo la IV sezione CDS, anche le GPA (organi amministrativi istituiti presso le Prefetture) a cui viene affidato il contenzioso di primo grado Resisteranno fino al 1967 quando vengono dichiarate incostituzionali per via della loro composizione che non ne assicurava l’indipendenza e l’imparzialità

Legge e regolamento del 1907 Nel 1907 viene approvata una nuova legge con cui si istituisce la V sezione Ad essa viene attribuita la giurisdizione di merito e lasciando alla IV quella di legittimità; Viene anche istituita l’ad.plenaria Viene definito il carattere giurisdizionale dei due organi Viene anche approvato il r.d. 17 agosto 1907, n. 642 contenente il regolamento di procedura

Legge del 1923 Nel 1910 venne istituita la Commissione Luzzatti che stese la sua relazione finale nel 1916 per fornire proposte di riforma su tre punti: tutela c/ silenzio; competenza promiscua sezioni del CDS; individuazione di materie di competenza esclusiva Con legge 30 dicembre 1923, n. 2840 si accolsero le proposte sugli ultimi due punti Si creò la giurisdizione esclusiva

RD 1024/1924 Le tre leggi del 1889, 1907 e 1923 confluirono nel t.u. 26 giugno 1924, n. 1054

Art. 29 Nozione di giurisdizione esclusiva Differenza tra cognizione del diritto in via principale e incidentale Pubblico impiego Estensione dei casi di giurisdizione esclusiva

Art. 27 Nozione di giurisdizione di merito Rapporto di questa con il principio di separazione dei poteri N. 4: sanzione per quanto era previsto per il giudicato ordinario dall’art. 4 l. 1865

Art. 27 Il consiglio di Stato in sede giurisdizionale decide pronunciando anche in merito: (…) 4° Dei ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi, in quanto riguarda il caso deciso, al giudicato dei tribunali che abbia riconosciuto la lesione di un diritto civile o politico

Art. 29 Sono attribuiti all'esclusiva giurisdizione del consiglio di Stato in sede giurisdizionale: 1° I ricorsi relativi al rapporto d'impiego prodotti dagli impiegati dello Stato; degli enti od istituiti pubblici sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dell'amministrazione centrale dello Stato (…).

Art. 28 Nozione di cognizione incidentale del diritto Esempio: art. 4 l. 1865 (concessione demanio marittimo presupposto per decidere su controversia)

Art. 30 Nozione di diritti patrimoniali conseguenziali Risarcimento del danno riservato al GO

Art. 31 Nozione di atto politico Atti di alta amministrazione Estensione del sindacato (atti di concessione di grazia)

Le tre giurisdizioni Generale di legittimità (26) Speciale di merito (27) Speciale esclusiva (29)

Il RD 26 giugno 1924, n. 1054 Le leggi del 1889, 1907 e 1923 vennero riunite in un Testo Unico che ha regolato la giustizia amministrativa per circa 50 anni ossia di fatto, tranne la parentesi della Costituzione, fino alla legge istitutiva dei TAR (l. n. 1034/1971). Elementi di novità furono l’istituzione della sesta sezione del Consiglio di Stato (con d.l. 5 maggio 1948, n. 642) e l’istituzione del CGARS (con d.lgs. 6 maggio 1948, n. 654 in attuazione art. 23 Statuto speciale Sicilia)