ROMA – Marzo 2017 MASTER ANNUALE DI SPECIALIZZAZIONE IN PEDAGOGIA PSICOLOGIA GIURIDICA E GIUDICE ONORARIO Prof. Gian Luca Bellisario Presidente Nazionale.

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ROMA – Marzo 2017 MASTER ANNUALE DI SPECIALIZZAZIONE IN PEDAGOGIA PSICOLOGIA GIURIDICA E GIUDICE ONORARIO Prof. Gian Luca Bellisario Presidente Nazionale A.N.I.PED. Pedagogista Giuridico – Pedagogista Clinico

Art. 327 bis Codice di Procedura Penale Art. 327 bis Codice di Procedura Penale. Attività  investigativa del difensore. 327-bis. Attività investigativa del difensore: 1. Fin dal momento dell'incarico professionale, risultante da atto scritto, il difensore ha facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito, nelle forme e per le finalità stabilite nel titolo VI-bis del presente libro. 2. La facoltà indicata al comma 1 può essere attribuita per l'esercizio del diritto di difesa, in ogni stato e grado del procedimento, nell'esecuzione penale e per promuovere il giudizio di revisione. 3. Le attività previste dal comma 1 possono essere svolte, su incarico del difensore, dal sostituto, da investigatori privati autorizzati e, quando sono necessarie specifiche competenze, da consulenti tecnici (1). ----------------------- (1) Articolo aggiunto dall'art. 7, L. 7 dicembre 2000, n. 397 (Gazz. Uff. 3 gennaio 2001, n. 2).

COME SI DIVENTA GIUDICE ONORARIO (normativa) All'incarico di giudice onorario minorile - o componente privato - si accede tramite selezioni che avvengono in ogni ufficio giudiziario minorile. Per partecipare alla selezione occorre possedere due requisiti: • essere benemeriti dell'assistenza sociale • essere cultori di specifiche discipline umane ritenute essenziali per una adeguata comprensione delle problematiche minorili. La normativa prevede infatti che i cittadini benemeriti dell'assistenza sociale siano scelti fra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia, di psicologia e di sociologia (artt. 2 e 5 R.d.l. 20 luglio 1934 n. 1404 - art. 4 Legge 27.12.1956 n. 1441 - Circolare del Consiglio Superiore della Magistratura sui "Criteri per la nomina e conferma dei giudici onorari minorili"). Tutte le nuove disposizioni impartite dal Consiglio Superiore della Magistratura aventi per oggetto i criteri per la nomina e conferma dei giudici onorari minorili per il triennio 2011-2013 sono reperibili, unitamente al relativo bando di concorso con apposita modulistica, sul sito del Consiglio: www.csm.it Per i componenti privati presso gli uffici giudiziari minorili di nuova nomina è previsto che effettuino, subito dopo la nomina, un'attività pratica di natura formativa della durata di due mesi. La durata dell'incarico è triennale.

Per conseguire la nomina (o la conferma) a componente privato presso gli uffici giudiziari minorili è necessario che l'aspirante, oltre ai requisiti indicati all'inizio, sia: • cittadino italiano • abbia la residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario per il quale si è prodotta l'istanza • abbia l'esercizio dei diritti civili e politici • abbia un'età non inferiore ai trenta anni e non superiore ai settantadue anni • non abbia riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non sia stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza. I componenti privati per la loro attività percepiscono una indennità liquidata dall'ufficio presso il quale sono addetti. Il componente privato opera in piena autonomia in veste di giudice non togato. Per altre informazioni: www.csm.it Normativa di riferimento: artt. 2 e 5 R.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404; art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1441

NOMINA DEL PERITO NEL PROCEDIMENTO PENALE Articolo 221. 1. Il giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi o tra persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina. Quando la perizia è dichiarata nulla, il giudice cura, ove possibile, che il nuovo incarico sia affidato ad altro perito. 2. Il giudice affida l’espletamento della perizia a più personale quando le indagini e le valutazioni risultano di notevole complessità ovvero richiedono distinte conoscenze in differenti discipline. 3. Il perito ha l’obbligo di prestare il suo ufficio, salvo che ricorra uno dei motivi di astensione previsti dall’articolo 36.

GIURISPRUDENZA ANNOTATA Nomina del perito “PEDAGOGISTA” o equipollente Il provvedimento di nomina come perito di esperto non iscritto nell'apposito albo non è nullo anche quando è privo dell'indicazione delle ragioni di tale scelta, se la sua motivazione è integrata dal giudice prima dell'inizio delle operazioni peritali. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimamente effettuata l'integrazione del provvedimento di nomina nel successivo provvedimento di rigetto della dichiarazione di ricusazione dei periti). (Rigetta, G.i.p. Trib. Vasto, 23/04/2013) Cassazione penale sez. I  05 febbraio 2014 n. 17741

ALTRA SENTENZA UTILE In tema di perizia e consulenza tecnica, la scelta dell'esperto tra soggetti non iscritti nell''albo dei consulenti del giudice non produce alcuna nullità della nomina, né tantomeno incide sulla relazione da questi prodotta, o sulla attendibilità della stessa. Cassazione penale sez. III  23 novembre 2005 n. 2211  

Collaboratore nei Centri per la Giustizia Minorile L'art. 6 del D.P.R. 448/88 stabilisce, infatti, che "In ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria si avvale dei servizi minorili della Giustizia. Si avvale altresì dei servizi di assistenza istituiti dagli Enti Locali". Da questo punto di vista appare molto importante, per il suo contenuto innovativo, la disposizione contenuta nell'art. 12 dello stesso D.P.R., secondo la quale "in ogni caso al minorenne è assicurata l'assistenza dei servizi indicati dall'art. 6". Se, infatti, secondo l'art. 6 il potere di iniziativa è attribuito all'organo giurisdizionale, ex art.12 i servizi minorili hanno un potere autonomo di intervento in ambito giudiziario che garantisce al minore una assistenza continua ed effettiva.

Si può notare, infatti, come il ruolo che l'art Si può notare, infatti, come il ruolo che l'art. 12 comma 2 assegna ai servizi sia peculiare e più ampio rispetto a quello riservato ai genitori o agli altri soggetti a cui è demandata l'"assistenza affettiva e psicologica". E ciò non perché ai servizi spettino funzioni di integrazione della difesa, le quali sarebbero non conciliabili con la funzione di terzietà che essi devono avere nei confronti delle parti (33). L'azione dei servizi si esplica invece in modo diverso poiché, da un lato, essi dovrebbero offrire un'assistenza psicologica qualitativamente diversa, in quanto costituiti da personale specializzato e assistiti dalla collaborazione di esperti in diverse discipline; d'altra parte, essi dovrebbero assicurare un ulteriore supporto informativo al minore ed ai suoi familiari.

IL PEDAGOGISTA PUO’ ANCHE PRESTARE OPERA… come Collaboratore Ausiliario della Polizia Giudiziaria (se il Consulente è anche un Funzionario di Polizia Giudiziaria art. 225 e 232 c.p.p.); come CTU o CTP in materia di separazione, divorzio e affidamento di minori, nella mediazione familiare, come Consulente tecnico in materia di adozione nazionale e internazionale; come Perito nelle cause di nullità̀ matrimoniale presso il Tribunale Ecclesiastico; come Perito nella valutazione dei danni di natura psichica, nella valutazione dell’invalidità̀ civile, per la concessione della patente e del porto d’armi, nella valutazione del danno da Mobbing; come Esperto presso il Tribunale di Sorveglianza.