Come si scrive un atto di citazione Lezione su Come si scrive un atto di citazione
è la forma ordinaria della domanda introduttiva del giudizio L’atto di citazione è la forma ordinaria della domanda introduttiva del giudizio Art. 163 c.p.c. «La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa» È l’invito al convenuto (vocatus) a comparire di fronte ad un organo giudiziale in una data fissata dall’attore
L’atto di citazione 1) Viene redatto privatamente dall’avvocato 2) Viene preventivamente e formalmente portato a conoscenza del convenuto (nella forma della notificazione) 3) Viene depositato nell’ufficio giudiziario
CONTENUTO Indicazione del TRIBUNALE davanti al quale la domanda è proposta (Trib., GdP, Corte d’App. + localizzazione) Individuazione delle PARTI della controversia (Specificare dati identificativi: nome, cognome, residenza, domicilio) Determinazione della COSA OGGETTO DELLA DOMANDA (Cioè, il diritto di cui l’attore chiede il riconoscimento in sentenza)
Esposizione delle RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO Indicazione delle CONCLUSIONI Indicazione dei MEZZI DI PROVA dei quali l’attore intendi valersi (N.B. È sempre possibile integrare le deduzioni probatorie in un secondo momento!)
Indicazione della PROCURA (Nome e cognome del procuratore e procura, se già rilasciata) Indicazione del giorno dell’UDIENZA DI COMPARIZIONE Invito al convenuto a costituirsi venti giorni prima della data di udienza (o costituzione c.d. tardiva)
Sull’atto di citazione…
LA MEDIAZIONE Per «mediazione» deve intendersi l’attività svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa. «Mediatore» è, invece, la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione per conto dell’organismo, rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo. (Organismo è l’ente pubblico o privato presso il quale può svolgersi il procedimento di mediazione, dotato di un’abilitazione pubblica e soggetto alla vigilanza del Ministero della giustizia).
LA MEDIAZIONE Condizione di procedibilità della domanda giudiziale (cd. mediazione obbligatoria) in relazione alle controversie in materia di: — condominio; — diritti reali; — divisione; — successioni ereditarie; — patti di famiglia; — locazione; — comodato; — affitto di aziende; — risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria; — risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità; — contratti assicurativi, bancari e finanziari.
La notifica a mezzo PEC dell’atto di citazione può essere effettuata esclusivamente nei confronti di: -una società, -una pubblica amministrazione, -un professionista, -ogni altro soggetto dotato di personale indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici registri.
THE END