Gestione collettiva del risparmio: soggetti 17 aprile
OICR: RECAP OICR raccolgono le somme di più risparmiatori e le investono, come un unico patrimonio, in attività finanziarie (azioni, obbligazioni, titoli di stato, ecc.) o, per alcuni di essi, in immobili, rispettando regole volte a ridurre i rischi 1.1K, TUF: OICR è organismo il cui patrimonio è raccolto tra una pluralità di investitori mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi nonché investito in strumenti finanziari, crediti, inclusi quelli erogati, a favore di soggetti diversi da consumatori, a valere sul patrimonio dell'OICR, partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a una politica di investimento predeterminata
Classificazioni In base alle politiche di investimento: OICR aperto: che consentono di sottoscrivere quote, o chiederne il rimborso, in qualsiasi momento. Questi fondi investono normalmente in attività finanziarie quotate OICR chiuso: che consentono di sottoscrivere quote solo nel periodo di offerta, che si svolge prima di iniziare l'operatività vera e propria, e le rimborsano di norma solo alla scadenza del fondo. Ai fondi chiusi sono riservati investimenti poco liquidi e di lungo periodo (immobili, crediti, società non quotate) In base alle politiche di investimento: azionari - investono prevalentemente in azioni e, generalmente, si caratterizzano per un alto grado di rischio obbligazionari - investono principalmente in titoli di Stato ed in obbligazioni e si caratterizzano per un grado di rischio generalmente minore dei fondi azionari monetari - investono in strumenti del mercato monetario a breve termine
OICR: CONTRATTUALI E SOCIETARI Differenza fondamentale che attiene alla struttura. OICR contrattuali e societari sono gli unici due modelli disciplinati a livello normativo interno
Oicr contrattuale: il fondo comune Il fondo comune è un patrimonio autonomo: Il rapporto intercorre tra investitore e gestore del fondo Il patrimonio della società di gestione è distinto e separato dal fondo comune. gli investitori ricevono in cambio del capitale investito quote del fondo e non azioni della società di gestione (1.1j, Tuf) Fondo comune di investimento: l’OICR costituito in forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito e gestito da un gestore Cassazione 11605/2010: I fondi comuni di investimento non costituiscono soggetti di diritto a sé stanti, bensì patrimoni comuni separati della società che li ha in gestione
Il rapporto tra investitore e fondo Mandato? Investitore conferisce a gestore fondo mandato a gestire fondi No! L’investitore non ha i poteri propri del mandante Comproprietà? Fondo = comproprietà degli investitori No! Gli investitori non sono comproprietari e infatti non possono godere\disporre del fondo Figura caratteristica: autonomia + separazione
Figura caratteristica: art. 36.4, TUF Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima società; delle obbligazioni contratte per conto del fondo, la Sgr risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestione del risparmio o nell'interesse della stessa, né quelle dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La società di gestione del risparmio non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti.
Fondo comune: chi e come 3 soggetti: investitori, SGR, depositario Investitori: varia da fondo a fondo (riservato, più o meno diffuso etc) SGR: società che istituisce e gestisce il fondo Depositario: colui che custodisce e detiene materialmente il patrimonio del fondo
Gestore fondo Attività preclusa a SIM, banche e altri soggetti abilitati (ma SGR possono prestare servizi consuleneza\portafoglio individuale) Attività riservata: per l’accesso occorre autorizzazione di Banca d’Italia (sentita Consob) Spa Sede italiana + denominazione Capitale minimo Art. 13, 14, 15 tuf Atto costitutivo, statuto, progrmma
Depositario fondo (art. 47-48) Per ciascun Oicr il gestore conferisce l’incarico di depositario a un unico soggetto, cui sono affidati i beni dell’Oicr Separazione! L’incarico di depositario può essere assunto da banche e Sim Il depositario agisce in modo indipendente e nell'interesse dei partecipanti all’Oicr, adotta ogni misura idonea a prevenire potenziali conflitti di interesse Adempie agli obblighi di custodia degli strumenti finanziari ad esso affidati verifica proprietà\tenuta delle registrazioni altri beni. Se non sono affidate a soggetti diversi, detiene disponibilità liquide Oicr. accerta la legittimità delle operazioni di vendita, emissione, riacquisto, rimborso e annullamento delle quote del fondo, nonché la destinazione dei redditi dell’Oicr; accerta la correttezza del calcolo del valore delle parti dell’Oicr e che nelle operazioni relative all’Oicr la controprestazione sia rimessa nei termini d'uso; esegue le istruzioni del gestore se non sono contrarie alla legge, al regolamento o alle prescrizioni degli organi di vigilanza monitora i flussi di liquidità dell’Oicr, nel caso in cui la liquidità non sia affidata al medesimo.
Responsabilità del depositario art. 49 1. Il depositario è responsabile nei confronti del gestore e dei partecipanti all’Oicr di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza dell'inadempimento dei propri obblighi. 2. In caso di perdita di strumenti finanziari detenuti in custodia, il depositario, se non prova che l’inadempimento è stato determinato da caso fortuito o forza maggiore, è tenuto a restituire senza indebito ritardo strumenti finanziari della stessa specie o una somma di importo corrispondente, salva la responsabilità per ogni altra perdita subita dall’Oicr o dagli investitori in conseguenza del mancato rispetto, intenzionale o dovuto a negligenza, dei propri obblighi. 3. In caso di perdita di strumenti finanziari da parte del terzo al quale è stata delegata la custodia, resta impregiudicata la responsabilità del depositario, fatta salva l’eventuale stipula di accordi scritti tra il gestore, il depositario e il terzo al quale è stata delegata la custodia, volti a determinare l’assunzione in via esclusiva della responsabilità da parte del terzo. Per l’eventuale stipula di tali accordi il gestore, il depositario e il terzo si attengono alla disciplina, stabilita dalla Banca d’Italia, sentita la Consob, che individua i casi in cui tali accordi sono consentiti e il loro contenuto minimo
Fondo comune… OICR contrattuale Il rapporto investitore/SGR ha natura contrattuale: regolamento fondo cheIl regolamento (48 tuf) di ciascun fondo comune di investimento definisce le caratteristiche del fondo ne disciplina il funzionamento, indica il gestore e il depositario, definisce la ripartizione dei compiti tra tali soggetti, regola i rapporti intercorrenti tra tali soggetti e i partecipanti al fondo Documento standardizzato Predisposto unilateralmente Investitore non ha possibilità di intervento
SICAV Non possono svolgere altri servizi (come invece le SGR) Oicr aperto costituito in forma di società per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni Non possono svolgere altri servizi (come invece le SGR) Autorizzazione richiesta anche per la costituzione della SICAV e non solo per lo svolgimento dell’attività riservata
Investitore -SICAV Investitore è socio SICAV può gestire Partecipa voto assemblea, interviene formazione volontà Capitale sociale coincide con patrimonio SICAV può gestire Direttamente il patrimonio raccolto (coincidenza tra chi istituisce il fondo e chi lo gestisce) Indirettamente: dando la gestione ad un soggetto terzo (non coincidenza tra chi istituisce il fondo e chi lo gestisce)
SICAF OICR CHIUSO CAPITALE FISSO NO SERVIZI DIVERSI Oicr chiuso costituito in forma di società per azioni a capitale fisso con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l’offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi OICR CHIUSO CAPITALE FISSO NO SERVIZI DIVERSI