Costituzione italiana Istituzioni della Repubblica italiana Stato e politica Costituzione italiana Istituzioni della Repubblica italiana
LA NUOVA COSTITUZIONE: CONTESTO E TAPPE Conseguenze della Seconda guerra mondiale Referendum del 2 giugno1946 Lavoro svolto dai 556 deputati costituenti, che iniziò il 25 giugno 1946 e terminò il 22 dicembre 1947 (approvazione della Costituzione) 1 gennaio 1948 (entrata in vigore)
Il “potenziale educativo” della costituzione italiana “La nuova Carta Costituzionale trovi senza indugio adeguato posto nel quadro didattico nella scuola di ogni ordine e grado, al fine di rendere consapevole la giovane generazione delle conquiste morali e sociali che costituiscono ormai sicuro retaggio del popolo italiano” (o.d.g. presentato dall’on.Aldo Moro in Assemblea Costituente il 11 dicembre 1947)
“La Costituzione è il fondamento della Repubblica democratica “La Costituzione è il fondamento della Repubblica democratica. Se cade dal cuore del popolo, se non è rispettata dalle autorità politiche, se non è difesa dal governo e dal parlamento, se è manomessa dai partiti, se non entra nella coscienza nazionale, anche attraverso l’insegnamento e l’educazione scolastica e post-scolastica verrà a mancare il terreno sul quale sono fabbricate le nostre istituzioni e ancorate le nostre libertà” (L.Sturzo, discorso al Senato di don Luigi Sturzo del 27 giugno 1957)
STORIA DELLA COSTITUZIONE 2 giugno 1946 Referendum istituzionale e per la formazione dell’Assemblea costituente:
CARATTERISTICHE DELLA COSTITUZIONE Articolazione: Principi fondamentali Parte prima: diritti e doveri dei cittadini Parte seconda: Ordinamento della repubblica Disposizioni transitorie e finali Costituzione votata, lunga (disciplina nel dettaglio il funzionamento degli organi costituzionali= garanzia) e rigida (non modificabile da leggi ordinarie ma solo costituzionali)
Carattere compromissorio: espressione di parti sociali differenti Democrazia Cristiana (207 esponenti) Area social-comunista (115 e 104 esponenti) PRINCIPI CONFLUITI NELLA COSTITUZIONE Principi liberal-democratici classici: Garanzia della libertà e della proprietà Eguaglianza formale dei cittadini (possessori di diritti preesistenti lo Stato) Sussidiarietà: Tutela delle comunità intermedie (famiglia, confessione religiosa, organizzazione professionale) Tutela delle collettività locali (Regione, Province, Comuni) Patti lateranensi, libertà di assistenza e scuole non statali ecc. Principi di giustizia sociale e uguaglianza sostanziale: Parità dei diritti e superamento degli ostacoli alla effettiva uguaglianza Promozione del lavoro (fondamento della Repubblica, Titolo III) Tutela del lavoro (minorile, welfare) Libertà sindacale e il diritto allo sciopero Diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione delle aziende
I PRINCIPI FONDAMENTALI Studio articolato dei Principi fondamentali (art.1-12) direttamente dal testo della Costituzione (http://www.governo.it/costituzione-italiana/principi- fondamentali/2839) Art.1 L’Italia è una Repubblica democratica Art.2 Diritti inviolabili e doveri Art.3 Pari dignità sociale e uguaglianza davanti alla legge Art.4 Diritto/dovere al lavoro Art. 5 Autonomie locali Art. 6 Tutela delle minoranze linguistiche Art. 7 Rapporto con la Chiesa cattolica Art.8 Libertà delle confessioni religiose Art. 9 Promozione della cultura e della ricerca scientifica Art.10 Diritto internazionale e condizione dello straniero Art. 11 Ripudio della guerra Art. 12 Bandiera della Repubblica
ORGANI DELLA REPUBBLICA POTERE GIUDIZIARIO MAGISTRATURA Consiglio Superiore della Magistratura ORGANI DELLA REPUBBLICA ORGANI DI GARANZIA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (Palazzo del Quirinale) Incarica il Presidente del Consiglio Scioglie le camere e indice le elezioni Promulga le leggi firmandole o le rinvia alle camere (una volta) Presiede il Consiglio Superiore della Magistratura CORTE COSTITUZIONALE Valuta a Costituzionalità delle leggi POTERE ESECUTIVO GOVERNO Presidente del Consiglio POTERE LEGISLATIVO PARLAMENTO Senato e Camera dei Deputati Fa le leggi Elegge il Presidente Vota la fiducia al Governo
SENATO DELLA REPUBBLICA Caratteristiche istituzionali: autonomia e indipendenza dei tre poteri PARLAMENTO: Bicameralismo perfetto CAMERA DEI DEPUTATI (Palazzo Montecitorio) 630 deputati 25 anni di età per essere eletti 18 anni per votare SENATO DELLA REPUBBLICA (Palazzo Madama) 315 senatori elettivi 40 anni per essere eletti 25 anni per votare Senatori a vita: Presidente della Repubblica e 5 cittadini da lui nominati
2. GOVERNO (Titolo III): Presidenza del Consiglio dei Ministri (Palazzo Chigi): Deve avere la fiducia dalle Camere Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio e, su sua proposta, i Ministri: Ministri con portafoglio (titolari di ministeri, con sede e autonomia di spesa) Ministri senza portafoglio (titolari di dipartimenti non organizzati in ministeri, senza autonomia di spesa es. ministro ai rapporti con il Parlamento) www.governo.it/ministri-e-sottosegretari
3. MAGISTRATURA: Consiglio Superiore della Magistratura Presieduto dal Presidente della Repubblica Elezione dei 2/3 ad opera dei magistrati ordinari (appartenenti a tutte le componenti della magistratura), e per 1/3 dal Parlamento in seduta comune tra professori universtiari e avvocati iscritti all’albo (per evitare il formarsi di una casta) Ambiti di competenza: assunzione magistrati (tramite concorso), assegnazione incarico, promozione, trasferimento ecc. (Titolo IV)
SISTEMA MAGGIORITARIO: SISTEMA PROPORZIONALE: SISTEMA ELETTORALE Sistemi elettorali raggruppabili in sistema maggioritario e sistema proporzionale Gli elettori sono suddivisi in collegi elettorali uninominali (un candidato) o plurinominali (più candidati) SISTEMA MAGGIORITARIO: Il partito che ottiene il maggiore numero di voti ottiene tutti i seggi, o un premio di seggi (premio di maggioranza) I seggi rimanenti sono ripartiti proporzionalmente tra la minoranza SISTEMA PROPORZIONALE: assegnazione dei seggi avviene in modo da assicurare alle diverse liste un numero di posti proporzionale ai voti avuti
SISTEMA MAGGIORITARIO SISTEMA PROPORZIONALE VANTAGGI Garantisce una maggiore governabilità (grazie al premio di maggioranza relativa) Tutti i partiti, anche quelli minoritari, ottengono una rappresentanza in Parlamento, quindi nessun voto va perduto. Il Parlamento è una fotografia precisa del voto degli elettori: ogni partito ottiene un numero dei seggi proporzionale al numero di voti ricevuto. SVANTAGGI Penalizza le minoranze e rischia di minare il pluripartitismo su cui si basa la democrazia moderna l più grande svantaggio del sistema proporzionale è che spesso non garantisce la governabilità CORRETTIVI Soglie di sbarramento Premio di maggioranza al partito con più voti
Attuale legge elettorale (legge n. 165/2017) : rosatellum bis Sistema misto proporzionale e maggioritario: 1/3 dei candidati eletto nei collegi uninominali (un solo candidato per partito/coalizione, il più votato è eletto) 2/3 eletti con il sistema proporzionale di lista ll Rosatellum non prevede nessun premio di maggioranza, ma una doppia soglia di sbarramento: il 3% per le liste singole alla Camera e il 5% al Senato. Inoltre, è prevista una soglia al 10% per le coalizioni.
Le liste, nei collegi plurinominali, sono bloccate (è il partito a decidere la lista e l’ordine dei candidati). Il voto non può essere disgiunto, cioè non si può votare per un partito e poi per un candidato di un altro partito. Nessuna lista può presentare più del 60% dei candidati appartenenti a uno dei due sessi.