Reato Ogni fatto illecito al quale l’ordinamento giuridico collega come conseguenza una pena. Consiste in una violazione della legge penale, cioè l’infrazione.

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Transcript della presentazione:

Reato Ogni fatto illecito al quale l’ordinamento giuridico collega come conseguenza una pena. Consiste in una violazione della legge penale, cioè l’infrazione di un divieto o l’inadempienza di un comando. L’esistenza del reato presuppone tre elementi: una norma che lo descrive, un fatto che lo costituisce ed una sanzione penale che lo punisce.

Oggetto del reato È l’individuo o la cosa su cui cade l’azione del reo (es. persona nell’omicidio, bene materiale nel furto). È il bene tutelato dalla norma penale (interesse dello Stato, interesse della collettività, interesse del singolo)

Soggetto attivo del reato È il soggetto che compie l’azione costituente il reato stesso (reo, colpevole, autore …) Chiunque o ad es. un esercente una professione sanitaria

Soggetto passivo del reato È il titolare del bene o interesse protetto dalla norma penale, cioè la persona offesa dal reato ovvero la vittima.

Reato Contravvenzioni (reati meno gravi, puniti con l’arresto o l’ammenda) Delitti (reati più gravi puniti con l’ergastolo, la reclusione o la multa)

Reati: classificazione Reati dolosi Reati preterintenzionali Reati colposi a seconda che l’elemento psicologico sia conforme all’intenzione o vada oltre l’intenzione o sia contro l’intenzione.

Reati: classificazione Reati di danno: ledono il bene – interesse protetto dalla legge (la vita) Reati di pericolo: minacciano o mettono in pericolo tale bene (incolumità in caso di rissa)

Reati: classificazione Reati commissivi: reati realizzati mediante una condotta attiva e, cioè, compiendo un atto vietato dalla norma penale. Reati omissivi: quelli che derivano da un comportamento omissivo e, cioè, omettendo di compiere una azione imposta dalla norma.

Reati: classificazione Reati consumati: reati nei quali viene raggiunto il risultato conclusivo dell’azione Reati tentati: reato che manca di evento, nonostante l’intenzione di cagionarlo e l’impiego di mezzi adatti

Reati: classificazione Reati di condotta (formali): quelli in cui l’evento si immedesima con l’azione o l’omissione, la quale basta a perfezionare il reato (omissione di atti d’ufficio, percossa) Reati di evento (materiali): la cui consumazione richiede il verificarsi di un evento distinto dall’azione o dalla omissione (morte nell’omicidio, malattia nella lesione personale)

Reati: classificazione Reati a forma libera: si realizzano con qualsiasi condotta o con qualsiasi mezzo idoneo allo scopo (l’uccidere o il ledere) Reati a forma vincolata: richiedono una condotta ben precisa per natura ed attuazione, le cui modalità esecutive sono descritte dalla legge (es: il percuotere per il delitto di percosse, l’adoperare artifizi o raggiri per la truffa)

Reati: classificazione Reati procedibili d’ufficio: (o mediante azione pubblica) quando il procedimento penale è promosso dallo Stato tramite gli uffici titolari dell’azione penale. Reati a querela di parte: (o mediante l’iniziativa privata) reati la cui procedibilità è subordinata alla volontà del soggetto offeso o danneggiato

Struttura del reato Elementi essenziali Bipartizione Tripartizione 1. Elementi soggettivi o psicologici 1. Fatto tipico Scopo Azione Volontà Evento 2. Elementi oggettivi o materiali 2. Antigiuridicità Azione o omissione Evento 3. Colpevolezza dolo preterintenzionale colpa Elementi accidentali Circostanze aggravanti Circostanze attenuanti Incidono sulla gravità ed entità della pena

Elementi soggettivi del reato Scopo: movente, motivo dell’azione, il fine per il quale si agisce, contrario al diritto, che spinge a delinquere. Colpevolezza: atteggiamento psicologico del soggetto agente che volontariamente trasgredisce la legge penale.

Colpevolezza indica il rapporto di contraddizione tra la volontà dell’autore e la volontà della legge (disapprovazione sul comportamento, coscienza e volontà). Antigiuridicità indica il rapporto di contraddizione tra il fatto dell’uomo e la norma penale (disapprovazione sul fatto).

La colpevolezza non sussiste se l’autore del fatto è persona incapace di intendere o di volere. L’imputabilità è il presupposto della colpevolezza. Vi possono essere soggetti imputabili, ma non colpevoli quando abbiano commesso il fatto per forza maggiore o per costrizione fisica.

Art. 42 c.p. colpevolezza Nessuno può essere punito per un’azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l’ha commessa con coscienza e volontà. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l’ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge

Art 43 cp Il delitto è doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto, è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione.

DOLO Dolo generico: è sufficiente la sola previsione e volontà del fatto descritto nella norma incriminatrice senza ulteriori fini speciali (omicidio) Dolo specifico: richiede un fine particolare che la legge precisa per un determinato tipo di reato (autolesionismo a fine di frode, ad esempio).

Art.43 c.p. Il delitto è preterintenzionale, o oltre l’intenzione, quando dall’azione o omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall’agente. Delitto – base Evento ulteriore

Art.43 c.p Il delitto è colposo o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. Condotta volontaria, commissiva od omissiva, da cui deriva un evento antigiuridico non voluto ma prevedibile che si poteva e doveva evitare usando la dovuta cautela

Colpa generica: dovuta a negligenza o imprudenza o imperizia, ossia deriva da un’azione contraria alle buone regole di comportamento e di cautela Colpa specifica: dovuta all’inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline e deriva dalla violazione di precise norme stabilite dalla legge o dall’autorità

Cause di esclusione della punibilità Cause di esclusione dell’antigiuridicità (legittima difesa – cause di giustificazione, scriminanti, esimenti): incidono sul requisito formale del reato Tolgono il carattere antigiuridico Esente da pena Cause di esclusione della colpevolezza (minaccia - scusanti): Incidono sull’elemento psicologico del reato Escludono il dolo o la colpa No coscienza e volontà Cause di esclusione della imputabilità (incapacità mentale): non incidono sugli elementi del reato, ma tolgono la capacità di intendere o di volere.

Esimenti generali: Consenso dell’avente diritto Adempimento di un dovere (denuncia, referto, rapporto …) Esercizio di un diritto (libertà di stampa, mezzi di correzione, difesa della proprietà) Stato di necessità (naufrago, alpinista) Legittima difesa

Cause di esclusione della colpevolezza Caso fortuito Forza maggiore Violenza fisica Errore sul fatto

Delitto tentato Iter criminis: Fase della ideazione Fase della esecuzione Fase della consumazione L’esecuzione è iniziata ma non è portata a termine per circostanze indipendenti dal volere dell’agente, oppure è giunta a compimento senza produrre l’evento. Delitto tentato/delitto mancato

Imputabilità Ogni individuo raggiunta la maturità mentale, dispone di qualità naturali che lo pongono in grado di regolare consapevolmente e liberamente le proprie azioni secondo il principio del libero arbitrio. Il possesso di queste qualità psichiche è necessario affinché una persona possa essere ritenuta imputabile. Idoneità a essere imputato di un reato

Imputabilità = capacità psichica legata a: Sviluppo adeguato all’età Sanità mentale Carattere libero e cosciente delle azioni umane nella sfera del diritto

Art 85 cp “capacità di intendere e di volere” Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se al momento in cui l’ha commesso, non era imputabile. È imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere.

L’imputabilità (art 85cp) e la responsabilità (colpevolezza art 42) non sono sinonimi. L’imputabilità prescinde dall’azione in concreto, è una condizione intrinseca alla persona e coincide con una generica attitudine a rispondere penalmente dei fatti previsti dalla legge come reati La responsabilità penale si prefigura solo se l’azione od omissione prevista come reato, sia stata commessa dal soggetto con coscienza e volontà.

Capacità di intendere Attitudine a rendersi conto degli atti compiuti, a comprenderne i motivi, il significato e le relazioni col mondo esteriore e quindi a prevedere la portata e le conseguenze della propria condotta (coscienza dell’agire)

Consapevolezza di compiere un’azione contraria e dannosa alla collettività, conoscerne il carattere antidoveroso e proibitivo

Capacità di volere È la facoltà di autodeterminarsi, di scegliere autonomamente, di inibirsi, di resistere agli impulsi.

Affinché sussista l’imputabilità è necessario il contemporaneo possesso di entrambe le facoltà di intendere e di volere. Per l’esclusione della imputabilità basta invece la mancanza di una sola delle due, perché un’azione volontaria non è ammissibile senza la rappresentazione cosciente dell’atto voluto

Cause di esclusione o di attenuazione della imputabilità Cause fisiologiche: età Art 97 cp: minore di anni 14 – presunzione di non imputabilità. Art 98 cp: minore di anni 18 – può essere considerato imputabile se risulta possedere la capacità di intendere e di volere.

Età minore Dalla nascita fino ai 14 anni: 14-18 anni: imputabilità esclusa Epoca della pubertà 14-18 anni: imputabilità va provata caso per caso Maturità psichica, grado di maturità intellettiva e volitiva Maturità sociale Perizia sul minore Se imputabile la pena è diminuita Se non imputabile ma socialmente pericoloso: misure di sicurezza > 18 anni: imputabilità presunta

Cause di esclusione o di attenuazione della imputabilità Cause patologiche: Infermità Vizio di mente Sordomutismo Intossicazione cronica da alcol o da stupefacenti Stati tossici acuti Ubriachezza Stupefazione

Incapacità procurata Art. 86 c.p. Se taluno mette altri nello stato d’incapacità d’intendere o di volere, al fine di fargli commettere un reato, del reato commesso dalla persona resa incapace risponde chi ha cagionato lo stato di incapacità Alcool, stupefacenti, suggestione

Incapacità preordinata Art 87 c.p. L’imputabilità non è esclusa in chi si è messo in stato di incapacità di intendere o di volere, al fine di commettere il reato o di prepararsi una scusa. Sostanze eccitanti, inebrianti o allucinogene

Vizio totale di mente - art 88 c.p. Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere o di volere. Alterazione morbosa psichica o fisica, continua o accessionabile, congenita o acquisita.

Vizio totale di mente - art 88 c.p. Le malattie psichiatriche: psicosi, psicopatie, psico – nevrosi Malattie cerebrali: meningiti, encefaliti, tumori, epilessia, ecc Malattie somatiche: stati febbrili, intossicazioni acute e croniche.

Vizio di mente: Totale: capacità di intendere o di volere manca in modo assoluto Parziale: grandemente diminuita Permanente Temporaneo (stati acuti infettivi o tossici)

Vizio parziale di mente – art 89 semi – infermità mentale Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d’intendere o di volere, risponde del reato commesso, ma la pena è diminuita. Forme meno gravi di oligofrenia, di demenza senile, di schizofrenia, le manifestazioni attenuate delle psicosi.

Ubriachezza Stato di ebbrezza acuto, momentaneo ed episodico, causato dall’alcol. Accidentale, involontaria o incolpevole, derivante da caso fortuito o da forza maggiore Piena (non imputabile) Semipiena (imputabile, pena ridotta) Volontaria: intenzionale o colposa (pena normale) Preordinata (pena aumentata) Abituale: tendenza viziosa al bere (non patologica) Pena aumentata

Intossicazione cronica da alcol Per i fatti commessi in stato di cronica intossicazione prodotta da alcol si applicano le disposizioni del vizio totale o parziale di mente. Danni neurologici e mentali, con alterazioni organiche, somatiche e psichiche, che determinano uno stato morboso durevole e progressivo. Conseguenze patologiche permanenti e irreversibili

Stupefazione Stato di euforia, acuto, momentaneo, episodico Varie sostanze Sindrome da carenza Accidentale Volontaria Preordinata Abituale Intossicazione cronica (tossicodipendenza con fenomeni patologici associati)

Sordomutismo Non imputabile, se non ha la capacità di intendere o di volere. Verificata l’imputabilità Sordomutismo congenito – immaturità psichica – da verificare Sordomutismo acquisito

DELITTI CONTRO L’INCOLUMITA’ INDIVIDUALE DELITTI CONTRO LA VITA DELITTI CONTRO L’INCOLUMITA’ INDIVIDUALE DELITTI DI PERICOLO Omicidio doloso Omicidio preterintenzionale Omicidio colposo Infanticidio e feticidio Omicidio del consenziente Morte conseguente ad altro delitto Istigazione al suicidio Percosse Lesione personale dolosa Lesione personale colposa Lesione personale conseguente ad altro delitto -Rissa -Abbandono di minori o d’incapaci -Omissione di soccorso

REATI PROCEDIBILI di UFFICIO Delitti contro la vita (omicidio doloso, colposo e preterintenzionale; omicidio del consenziente; istigazione o aiuto al suicidio;morte conseguente ad altro delitto; infanticidio e feticidio). Delitti contro l’incolumità individuale (lesioni personali dolose lievi, gravi e gravissime; lesioni personali colpose gravi e gravissime in alcune ipotesi particolari) Delitti contro l’incolumità pubblica (epidemie, intossicazioni, danni provocati da alimenti, bevande o medicinali guasti)

Delitti di violenza sessuale (in alcune fattispecie) Delitti d’interruzione della gravidanza (interruzioni dolose, colpose e preterintenzionali della gravidanza) Delitti di manomissione del cadavere (villipendio, distruzione, occultamento e uso illegittimo di cadavere) Delitti contro la libertà individuale (sequestro di persona, violenza privata, minaccia aggravata, incapacità procurata mediante violenza) Delitti contro la famiglia (abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, maltrattamenti in famiglia)

DELITTI CONTRO LA INCOLUMITA’ INDIVIDUALE Art. 581 c.p. (percosse) Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva malattia nel corpo o nella mente, è punito a querela della persona offesa… Art.582 c.p. (lesioni personali) Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente è punito... :

PERCOSSE Risponde di percosse “chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con una multa fino a L. 600.000. Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato” (Art. 581)

Atto violento non produttivo di uno stato di malattia “esclusivamente una sensazione fisica dolorosa, che non lasci residuo di tracce organiche” Mezzi di offesa naturali (schiaffi, pugni, strattonate, gomitate, spallate, calci), oggetti impugnati (bastoni, fruste) o lanciati (corpi solidi come suppellettili o sassi) Non sussiste quando il fatto rientra nei poteri educativi dei genitori.

DIFFERENZE TRA PERCOSSE E LESIONI PERSONALI CARATTERI PERCOSSA LESIONE Intenzione: Azione: Mezzi: Evento: Procedibilità: Referto: Pena: Altri caratteri: dolosa commissiva mezzi contusivi nessuna malattia a querela esenzione reclusione o multa reato a forma vincolata reato di pura condotta -dolosa o colposa -commissiva o omissiva -mezzi di ogni tipo -malattia -a querela d’ufficio -esenzione o obbligo -reclusione (lesione dolosa) reclusione o multa (lesione colposa) - reato a forma libera reato di evento

Reato di evento o di danno Artt. 582 e 583 c.p. Lesione personale Reato di evento o di danno

NOZIONE DI MALATTIA IN MATERIA PENALE Alterazione peggiorativa dell’organismo 1) a carattere dinamico 2) produttiva di un disordine funzionale] Prevalente dottrina medico-legale e giuridica “Qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell’organismo, ancorché localizzata e non impegnativa delle condizioni organiche generali” Definizione del Guardasigilli e prevalente giurisprudenza

NOZIONE DI MALATTIA IN GIURISPRUDENZA Corte di Cassazione, Sez II (14/01/51) Le contusioni, anche se producono solamente una alterazione superficiale del tessuto epidermico, integrano il reato di lesioni e non quello di percosse Corte di Cassazione, Sez V (22/02/80) Costituisce lesione personale qualsiasi lesione anatomica o funzionale o psichica. Sono quindi da considerarsi lesioni le ferite ecchimotiche o escoriate, le contusioni e gli stati di shock

Evento = Malattia “malattia è indistintamente qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell’organismo, ancorché localizzata e non impegnativa delle condizioni organiche generali”. Relazione ministeriale del Guardasigilli.

MALATTIA NEL CORPO O NELLA MENTE (Gerin): ogni processo morboso a carattere evolutivo che colpisca la sede delle funzioni somatiche o la sede delle funzioni psichiche, accompagnato da disturbi funzionali locali o generali, obiettivamente rilevabili (apprezzabili).

Malattia è indistintamente qualsiasi alterazione anatomo – funzionale, peggiorativa dello stato anteriore, ancorché localizzata e non necessariamente impegnativa delle condizioni dell’organismo nel suo insieme, dotata di percepibile capacità di evolvere, tesa al ristabilimento di un successivo equilibrio, con eventuali residui postumi medico – legalmente apprezzabili. Restitutio ad integrum – cronicizzazione – postumo – morte

CLASSIFICAZIONE DELLE LESIONI PERSONALI CONSEGUENTI AD ALTRI DELITTI AUTONOME CONSEGUENTI AD ALTRI DELITTI Lesione dolosa Lievissima Lieve Grave Gravissima Lesione colposa Semplice Rissa Duello Abbandono di minori o di incapaci Omissione di soccorso Interruzione della gravidanza Abuso dei mezzi di correzione Maltrattamenti in famiglia Da altro delitto doloso

CLASSIFICAZIONE DELLE LESIONI PERSONALI DOLOSE LIEVISSIMA LIEVE GRAVE GRAVISSIMA Malattia di durata non superiore a 20 giorni, senza le aggravanti di cui agli articoli 583 e 585, c.p. Si procede a querela Referto: no Pena: reclusione da 3 mesi a 3 anni Malattia di durata superiore 20 giorni ma inferiore a 40 Si procede d’ufficio Referto obbligatorio Pena: reclusione da 3 mesi a 3 anni Malattia di durata superiore a 40 giorni. Incapacità alle ordinarie occupazioni superiore a 40 giorni. Pericolo per la vita. Indebolimento permanente di un senso o di un organo. Si procede d’ufficio. Pena: reclusione da 3 a 7 anni Malattia certamente e probabilmente insanabile. Perdita di un senso. Perdita dell’uso di un organo. Perdita di un arto o mutilazione che renda l’arto inservibile. Perdita della capacità di procreare. Difficoltà della favella grave e permanente. Deformazione o sfregio permanente del viso. Referto obbligatorio. Pena: reclusione da 6 a 12 anni.

CLASSIFICAZIONE DELLE LESIONI PERSONALI LIEVISSIME LIEVI GRAVI GRAVISSIME Durata della malattia Altre circostanze aggravanti OPPURE

CLASSIFICAZIONE DELLE LESIONI PERSONALI LIEVISSIME LIEVI GRAVI GRAVISSIME Durata malattia Certamente o probabilmente insanabile fino a 20 gg da 21 a 40 gg più di 40 gg Art 582 cp Perdita di un senso Perdita dell’uso di un organo Perdita di un arto o mutilazione che renda l’arto inservibile Perdita della capacità di procreare Permanente e grave difficoltà della favella Deformazione o sfregio permanente del viso Incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per più di 40 gg Malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa Indebolimento permanente di un senso o di un organo Aggravanti Art 583 cp

PROCEDIBILITA’ DELLE LESIONI PERSONALI LIEVISSIME LIEVI GRAVI GRAVISSIME DOLOSE COLPOSE Procedibili d’ufficio Art. 582 c.p. Art. 582 c.p. Art. 595 c.p. Procedibili a querela della persona offesa A querela, salvo che il fatto sia commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale Art. 590 c.p.

CLASSIFICAZIONE DELLE LESIONI PERSONALI COLPOSE SEMPLICE GRAVE GRAVISSIMA Malattia di durata non superiore a 40 giorni Si procede a querela di parte Referto: no Pena: reclusione fino a 3 mesi Malattia di durata superiore a 40 giorni. Incapacità alle ordinarie occupazioni superiore a 40 giorni. Pericolo di vita. Indebolimento permanente di un senso o di un organo. Si procede a querela di parte, ad eccezione di quelle dipendenti da fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale Referto: no (salvo le eccezioni) Pena: reclusione da 1 a 6 mesi Malattia certamente e probabilmente insanabile. Perdita di un senso. Perdita dell’uso di un organo. Perdita di un arto. Mutilazione che renda l’arto inservibile. Incapacità di procreare. Difficoltà della favella grave e permanente. Deformazione o sfregio permanente del viso. Si procede a querela di parte con le eccezioni delle gravi Pena: reclusione da 3 mesi a 2 anni.

Durata della malattia Corrisponde al periodo di tempo in cui perdura il processo morboso a carattere evolutivo con i connessi disturbi funzionali, generali e/o locali. Esclusa la convalescenza Esclusi i lenti e terminali processi di riparazione anatomica che perdurano anche dopo la ripresa funzionale in assenza di sintomi clinici (callo osseo, cicatrizzazione)

INCAPACITA’ DI ATTENDERE ALLE ORDINARIE OCCUPAZIONI Ordinarie occupazioni: attività consuete e lecite che costituiscono l’abituale tenore di vita del leso Atti della vita quotidiana (igiene personale, vestirsi, nutrirsi, etc) Vita di relazione Mansioni lavorative Attività del tempo libero e dello svago ... Non occorre che tutte le ordinarie occupazioni siano compromesse perché si realizzi l’aggravante

INCAPACITA’ DI ATTENDERE ALLE ORDINARIE OCCUPAZIONI POSTUMI MALATTIA “CONVALESCENZA” RESTITUTIO AD INTEGRUM Coesiste con la malattia, ma “copre” anche l’ulteriore periodo di tempo in cui, a malattia esaurita, permangono limitazioni delle consuete attività (“convalescenza”) 40 gg tempo MALATTIA INCAPACITA’

PERICOLO PER LA VITA DELLA PERSONA OFFESA. La malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa è quella che di per sé o per successive complicazioni determina una compromissione delle funzioni organiche di natura e entità tali da creare un pregiudizio per la vita del paziente, facendone temere come probabile o imminente la morte. Compromissione di una funzione di vitale importanza (attività cardiaca, nervosa respiratoria) Hanno tali requisiti, ad esempio, una emorragia imponente che minacci il dissanguamento del ferito, un grave coma cerebrale o uno shock traumatico di particolare gravità, un'asfissia meccanica che impedisca la respirazione, un blocco renale che stia per diventare irreversibile, una sepsi generalizzata, una peritonite diffusa da perforazione traumatica di anse intestinali, una tromboembolia polmonare e altre simili evenienze.

PERICOLO PER LA VITA DELLA PERSONA OFFESA. Occorre che il pericolo sia probabile ed imminente, non bastando quello solo potenziale, né la mera possibilità che la lesione divenga pericolosa per la vita, così una rottura di fegato o di milza, se operata con tempestività non comporterà pericolo per la vita, viceversa un ritardo potrà rappresentare un serio pericolo di vita per grave emorragia, shock, blocco renale, ecc. Il pericolo imminente, accertato direttamente dal sanitario che ha in cura il paziente, dovrà essere deducibile in base alla documentazione clinica. La prognosi riservata emessa dal medico curante indica incertezza legata a "possibili" difficoltà di ripresa o di complicanze, stante le condizioni generali del paziente, e non corrisponde ad una situazione di reale ed attuale pericolo per la vita. Ovviamente una successiva rapida ripresa non rappresenta un criterio per negare la sussistenza del pericolo di vita e quindi della lesione personale grave. 

“PERICOLO DI VITA” MALATTIA GRAVE PERTURBAMENTO DI UNA FUNZIONE ORGANICA TRIPODE VITALE CIRCOLATORIA, RESPIRATORIA, NERVOSA EQUILIBRI VITALI ESTREMAMENTE INSTABILI

Indebolimento di un senso o di un organo Si ha quando i reliquati della lesione, superata la fase di malattia, riducono l’efficienza di un senso o un organo, con effetti menomativi stabili e durevoli.

INDEBOLIMENTO PERMANENTE DI UN SENSO O DI UN ORGANO Senso: il complesso di elementi e tessuti anatomici che servono a mettere in correlazione l’individuo con il mondo esterno, facendogli percepire gli stimoli che da esso provengono. vista olfatto gusto udito tatto

INDEBOLIMENTO PERMANENTE DI UN SENSO O DI UN ORGANO Organo [art 583 cp]: l’insieme di parti anatomiche che concorrono ad espletare una determinata funzione, rilevante ai fini della vita vegetativa o di relazione e non vicariabile Organo Formazioni anatomiche Unico Unica (cuore, encefalo, fegato …) Pari Duplice (polmoni, reni, testicoli …) Multiplo Plurime (denti, paratiroidi …) Diffuso Disseminate (sistema reticolo-endoteliale) Un organo può avere funzione passiva: teca cranica, gabbia toracica

Per la medicina legale l’ORGANO comprende l’insieme delle parti anatomiche che servono a espletare una funzione determinata (organo è, per esempio la mano). Le menomazioni degli arti superiori andranno riferite all’organo della prensione, quelle degli arti inferiori all’organo della deambulazione, ecc…

LA MILZA E’ UN ORGANO? O E’ PARTE DI UN “ORGANO DIFFUSO” ?

Le opinioni non sono concordi LA MILZA E’ UN ORGANO? Le opinioni non sono concordi Corte di Cassazione, Sez V (24/10/91) La totale perdita della milza costituisce non già indebolimento del sistema reticolo-endoteliale, ma perdita dell’uso di un organo, che integra l’ipotesi di lesione personale gravissima … e ciò perché le numerose funzioni cui assolve la milza, sebbene tutte perfettamente compensabili, non possono ritenersi propriamente vicariate, nella loro entità globale, da singole attività svolte separatamente da organi diversi.

GRADO DELL’INDEBOLIMENTO Cassazione Penale, Sez. IV (28/04/83) Ai fini della sussistenza dell’indebolimento permanente di un organo, pur non essendo necessario che si tratti di un indebolimento notevole, essendo sufficiente anche quello di limitata entità, è però necessario considerare il requisito dell’apprezzabilità della subita menomazione (su un piano oggettivo di considerazione del valore attribuito sotto l’aspetto sociale) non potendosi attribuire rilevanza ad un fattore di minima apprezzabilità tanto sotto il profilo funzionale come sotto quello estetico. Cassazione Penale, Sez. I (22/05/81) L’indebolimento permanente di un organo sussiste tutte le volte che, in conseguenza di un fatto lesivo, l’organo rimanga menomato nella sua potenzialità funzionale, sicché questa venga ridotta nel suo esercizio rispetto allo stato anteriore. Non è necessario che si tratti di un indebolimento notevole, essendo sufficiente anche quello di entità minima, purché apprezzabile, con la conseguenza che resta irrilevante, ai fini dell’aggravante in esame, il minore o maggiore grado di menomazione.

L’INDEBOLIMENTO DEVE ESSERE “APPREZZABILE” cioè 1) OBIETTIVABILE, RISCONTRABILE oppure 2) SOSTANZIALE ? PERCEPIBILE ALL’ESAME FISICO o STRUMENTALE INCIDENTE SULLAFUNZIONE PRATICAMENTE UTILIZZABILE 100% Indebolimento Non indebolimento Perdita 100% 0% ESTENSIONE FUNZIONALE DELL’ORGANO (da zero a cento)

Cassazione Penale, Sez. IV (25/05/81) Si ha indebolimento permanente di un organo, quando, in conseguenza della lesione subita, risulti pregiudicata la funzione alla quale esso organo presiede. Ne consegue che un lieve deficit estensore del gomito con un danno valutato del 6% non è tale da pregiudicare o ridurre apprezzabilmente la funzione del braccio. Cassazione Penale, Sez. IV (28/04/83) ... la perdita di alcuni millimetri nel solo movimento di massima estensione in ampiezza del pollice non attiene alla funzione tipicamente prensoria dell’arto leso, e non incide in misura ragionevolmente apprezzabile sulla funzionalità onnicomprensivamente considerata, né dall’arto in sé stesso né tanto meno dell’organo. Cassazione Penale, Sez. V (2/11/89) Anche l’avulsione di un solo dente incisivo è idonea a integrare l’ipotesi di cui all’Art. 583 prima parte, n°2, c.p., né l’applicazione della protesi dentaria, che può solo consentire l’esercizio della funzione masticatoria, risulta idonea alla reintegrazione dell’organo.

PROTESI Cassazione Penale, Sez. V (6/10/93) In tema di lesioni volontarie, l’indebolimento permanente della funzione visiva non è escluso dal fatto che l’occhio abbia riacquistato completa efficienza grazie all’applicazione di una protesi (cristallino artificiale), poiché la permanenza dell’indebolimento va riferita alla normale funzione dell’organo, prescindendo dall’uso coadiuvante di mezzi artificiali. Cassazione Penale, Sez. V (24/01/83) Il ricorso ad una protesi mobile necessitato dalle conseguenze del fatto lesivo su una protesi fissa (nella specie, era stato asportato un dente che faceva da supporto alla dentiera) ben può assumere i connotati dell’indebolimento funzionale di un organo, ai sensi dell’Art. 583 comma 1°, n°2, c.p., ogni- qualvolta la protesi mobile rappresenti un espediente sussidiario fino a quel momento escluso, per garantire una attività funzionale necessaria o soltanto utile alla vita dell’organismo umano.

INDEBOLIMENTO DI ORGANO GIA’ INDEBOLITO Cassazione Penale, Sez. IV (23/02/78) Non può escludersi l’aggravante dell’indebolimento permanente dell’organo della masticazione ove, malgrado la preesistente debolezza della dentatura, dal fatto criminoso sia derivata un’ulteriore debilitazione dell’organo già debilitato.

LESIONI PERSONALI GRAVISSIME (art 583 cp) Malattia certamente o probabilmente insanabile Perdita di un senso Perdita dell’uso di un organo Perdita di un arto o mutilazione che renda l’arto inservibile Perdita della capacità di procreare Permanente e grave difficoltà della favella Deformazione o sfregio permanente del viso

Malattia certamente o probabilmente insanabile Si considera insanabile una malattia quando essa, non essendo suscettiva di revisione neppure con i sussidi dell’arte sanitaria, durerà certamente o probabilmente tutta la vita (neoplasie maligne, diabete mellito, leucemie croniche, cirrosi epatica, malattie neurologiche progressive)

Perdita di un senso o dell’suo di un organo La perdita di un senso consiste nella abolizione definitiva di una delle funzioni sensitive specifiche. La perdita dell’uso di un organo consiste nella soppressione della funzione, dovuta alla perdita anatomica dell’organo stesso o ad alterazioni anatomiche gravi e diffuse .

PERDITA DI UN ARTO O MUTILAZIONE CHE RENDA L’ARTO INSERVIBILE L’arto si considera perduto quando si ha mutilazione traumatica o l’amputazione chirurgica o quando ne sia abolita la funzione per una paralisi nervosa. La mutilazione che rende un arto inservibile è rappresentata dalla perdita anatomica di una mano o di un piede, che sono le parti più importi senza le quali l’arto non può adempiere la sua funzione.

PERDITA DI UN ARTO O MUTILAZIONE CHE RENDA L’ARTO INSERVIBILE

PERDITA DI UN ARTO O MUTILAZIONE CHE RENDA L’ARTO INSERVIBILE Perdita funzionale = perdita anatomica Mutilazione che renda l’arto inservibile = = soppressione della funzione prensile (mano) o deambulatoria (piede)

Perdita della capacità di procreare Impotentia coeundi (ipoplasia, epispadia, mutilazioni o gravi esiti cicatriziali, deformazioni, funzionale su base psichica, neurologica, vascolare o endocrina; stenosi vaginali, vaginismo) Impotentia generandi (perdita dei testicoli, impotenza escretoria; tube – ovaie) Impotentia gestandi (cicatrici uterine, deformazioni bacino) Impotentia parturiendi (lesioni bacino, cicatrici vaginali)

PERDITA DELLA CAPACITA’ DI PROCREARE MASCHIO FEMMINA IMPOTENTIA COEUNDI IMPOTENTIA COEUNDI IMPOTENTIA GENERANDI IMPOTENTIA GENERANDI IMPOTENTIA GESTANDI IMPOTENTIA PARTURIENDI

Deformazione e Sfregio permanente del viso Viso: si intende la parte anteriore del segmento cefalico delimitata in alto dalla linea di impianto dei capelli, ai lati dai padiglioni auricolari compresi e in basso dal margine inferiore della mandibola. Il collo è escluso.

PERMANENTE E GRAVE DIFFICOLTA’ DELLA FAVELLA Favella: linguaggio articolato che permette all’uomo di mettersi in relazione con gli altri, mediante la parola. 100% Indebolimento permanente della favella Perdita della favella Non indebolimento ESTENSIONE FUNZIONALE DELLA FAVELLA (da zero a cento) 0% Grave difficoltà della favella

PERMANENTE E GRAVE DIFFICOLTA’ DELLA FAVELLA DISTURBI DEL LINGUAGGIO: Afasia: disturbo della formulazione dei messaggi verbali, per lesioni dei centri encefalici del linguaggio. Disartria: disturbi dell’emissione vocale delle parole dovuti a paralisi (o a cattiva coordinazione) della muscolatura necessaria per l’articolazione (lingua , labbra, mandibola). Disfonia (o afonia): alterazione della qualità della voce, talora ridotta a bisbiglio, dovuta a patologia della laringe e delle corde vocali.

Limiti del viso * Nei soggetti calvi, linea orizzontale tangenziale all’apice delle bozze frontali Attaccatura dei capelli *, margini dei padiglioni auricolari, proiezione del bordo inferiore della mandibola.

SFREGIO (ciò che toglie il fregio o l'ornamento) Lo sfregio consiste in una alterazione permanente dei tratti fisionomici che turba sensibilmente l’armonia del viso, rendendola meno bella e meno espressiva. Costituiscono sfregio: le cicatrici indelebili di ferite da taglio alla guancia, le cicatrici colorate di ferite inquinate da corpi estranei ritenuti nel tessuto cicatriziale, la ptosi palpebrale, l’esoftalmo, lo strabismo, il leucoma corneale, le deviazioni e gli avvallamenti del naso da frattura delle ossa nasali, le asimmetrie della rima buccale da paresi del faciale, l’asportazione del lobo o di altra parte del padiglione auricolare, la perdita dei denti incisivi …

Non tutte le alterazioni indelebili dei lineamenti del viso hanno carattere sfregiante, ma si è fatta una differenza tra sfregio permanente, in cui il danno estetico è sensibile ed apprezzabile, e segno permanente il quale essendo poco visibile, non reca un effettivo pregiudizio dell'armonia del viso, ad esempio, una cicatrice sottile e breve o nascosta in tutto o in parte da una ruga. Il carattere sfregiante di una lesione è legato ai connotati morfologici della lesione stessa, quali la sede occupata nel viso, le dimensioni, la forma, la natura, il colore, la direzione, dipende anche dallo stato anteriore del viso, dalla presenza di rughe, dalla pigmentazione cutanea, infine da fattori legati al soggetto leso, come l'età, il sesso, ecc.

Deformazione: (ciò che toglie la forma, ossia sfigura e deturpa) E’ determinata da alterazioni di più grave entità, che modificano profondamente i lineamenti del viso cancellandone l'aspetto originario e spesso in modo tale da destare in chi osserva un senso di ripugnanza.

Costituiscono deformazioni le cicatrici retratte, cheloidee ed estese del viso dovute ad ustioni, a causticazioni o radiazioni; i gravi avvallamenti dell'osso frontale; lo schiacciamento massivo della piramide nasale; l'enucleazione di un occhio; l'asportazione del cuoio capelluto (scalpo) o dell'intero padiglione auricolare; le gravi asimmetrie di un'emifaccia da esiti di fratture con schiacciamento zigomatico e mandibolare.

Elementi caratteristici: a) alterazione delle fattezze del viso che determina un grave sfiguramento o un sensibile danno estetico nella deformazione e nello sfregio rispettivamente (elemento fisionomico); b) localizzazione circoscritta al viso (elemento topografico); c) natura permanente della alterazione deformante o sfregiante (elemento cronologico). Lo sfregio ha un quarto requisito, il dolo specifico di ledere al fine di sfregiare (elemento psicologico). Permanenza: esiste sempre quando vi è deformazione; per lo sfregio, invece, va ricordato che taluni danni estetici di natura funzionale (paresi del facciale, sindrome di Bernard-Horner) possono risolversi gradualmente col tempo e che le stesse cicatrici alle volte attenuano i loro caratteri morfologici e cromatici rendendosi poco visibili e meno antiestetiche. La possibilità di eliminare o di attenuare il danno estetico con plastiche chirurgiche, con protesi oculari o dentarie o con accorgimenti vari (crescita della barba o dei capelli, uso di pomate cosmetiche) è del tutto irrilevante ai fini della sanzione penale, sia perché nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario (art. 32 Cost.), sia perché il precetto e la sanzione della norma penale sono indissolubilmente legati fra di loro e solo così esplicano la funzione intimidatrice contro il fatto illecito in sé.

SFREGIO * * Soggettività del giudizio: il giudice non ritenne sfregiante questa cicatrice (in assenza di querela della parte offesa) De Michelis et al 1966 - Riv It Med Leg 1995

SFREGIO Ptosi palpebrale Cicatrice lineare ancora piuttosto visibile ad un anno dal fatto Paralisi n. faciale

DEFORMAZIONE DOPO CINQUE MESI DOPO CINQUE ANNI De Michelis et al 1966

Omicidio Doloso Colposo Preterintenzionale Animus necandi

Art 575 c.p. Omicidio Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni 21. Artt 576 e 577 c.p.: circostanze aggravanti (premeditazione, uso di mezzo venefico od altro mezzo insidioso, se commesso per sottrarsi all’arresto, alla cattura o alla carcerazione, se perpetrato nei confronti dell’ascendente o del discendente)

Art 579 c.p. Omicidio del consenziente Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui e' punito con la reclusione da sei a quindici anni. Non si applicano le aggravanti indicate nell'articolo 61. Si applicano le disposizioni relative all'omicidio se il fatto e' commesso: 1) contro una persona minore degli anni diciotto; 2) contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizione di deficienza psichica, per un'altra infermita' o per l'abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti; 3) contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno.

Chiunque proceda alla soppressione della vita di un soggetto senza il consenso di questo per alleviare il dolore ed il tormento ovvero pratica eutanasia Omicidio volontario – circostanze di non punibilità – art 62 cp: aver agito per motivi di particolare valore morale e sociale. Omicidio del consenziente

Art. 580 Istigazione o aiuto al suicidio Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, e' punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima. Le pene sono aumentate se la persona istigata o eccitata si trova in una delle condizioni indicate nei numeri 1 e 2 dell'articolo precedente. Nondimeno, se la persona suddetta e' minore degli anni quattordici o comunque e' priva della capacita' d'intendere o di volere, si applicano le disposizioni relative all'omicidio

Art. 584 Omicidio preterintenzionale Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli articoli 581 e 582 (percosse – lesioni), cagiona la morte di un uomo, e' punito con la reclusione da dieci a diciotto anni

Art. 589 Omicidio colposo Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Art. 586 Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto Quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona …