LA COSTITUZIONE ITALIANA
LA STORIA Unificazione d’Italia nel 1861 Vittorio Emanuele II di Savoia, re di Sardegna, pose alla base dell’ordinamento dello Stato lo “Statuto Albertino” “Monarchia parlamentare”
1922 Vittorio Emanuele III scelse come primo ministro Benito Mussolini 1925 furono emanate le cosiddette leggi fasciste e le leggi razziali 1943 il re dichiarò il duce decaduto L’8 settembre del 1943 venne firmato l’armistizio con gli anglo-americani Il 2 giugno 1946 si svolse una consultazione popolare per eleggere l’Assemblea Costituente (556 membri) Il popolo scelse la forma repubblicana All’Assemblea Costituente, fu affidato il compito di scrivere il testo della Costituzione. La Costituzione fu approvata il 22 dicembre 1947 ed entrò in vigore il 1 gennaio del 1948.
CARATTERI DELLA COSTITUZIONE La costituzione della Repubblica italiana è la raccolta delle norme fondamentali dello Stato. I caratteri della costituzione sono: La popolarità La rigidità La lunghezza La compromissorietà La programmaticità La democraticità
COSTITUZIONE 139 Articoli Art.1-12 Art.13-54 Art.55-139 18 Articoli Principi fondamentali Parte prima Parte seconda Disposizioni transitorie e finali Art.1-12 Art.13-54 Art.55-139 18 Articoli Riguardano i principi fondamentali: Democrazia Uguaglianza Lavorista Pluralistico Indivisibilità della Repubblica Riconoscimento dei diritti inviolabili Tutela delle minoranze linguistiche Sono dedicati ai diritti e i doveri : Rapporti civili Rapporti etico-sociali Rapporti economici Rapporti politici Riguardano l'ordinamento della Repubblica. I principali organi dello Stato sono : Parlamento Governo Presidente della Repubblica Regioni,Province, Comuni Magistratura Corte costituzionale Riguardano le disposizioni transitorie e finali: Sono 18 articoli Contengono le norme per passare dallo Statuto alla nuova Costituzione
Articolo 138 Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
ITER LEGISLATIVO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE PRIMA VOTAZIONE INTERVALLO SECONDA VOTAZIONE APPROVAZIONE (CON MAGGIORANZA ASSOLUTA) APPROVAZIONE (CON MAGGIORANZA QUALIFICATA 2/3) PUO’ ESSERE CHIESTO UN PROMULGAZIONE DEL REFERENDUM ENTRO TRE MESI PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PUÒ ESSERE CHIESTO UN REFERENDUM ENTRO TRE MESI SE VIENE CHIESTO LA LEGGE E’ APPROVATA SOLO SE LA MAGGIORANZA DEI CITTADINI VOTA FAVOREVOLMENTE SE NON VIENE CHIESTO LA LEGGE E’ APPROVATA PROMULGAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA