AVV. TIZIANA ALLIEVI e DOTT. GIOVANNI FANTICINI

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Transcript della presentazione:

AVV. TIZIANA ALLIEVI e DOTT. GIOVANNI FANTICINI La modifica dell’art. 560 c.p.c: «un passo avanti e due indietro» in tema di efficienza, efficacia e celerità dell’espropriazione immobiliare

ARTICOLO 560 C.P.C. - Modo della custodia L’EVOLUZIONE DELL’ARTICOLO 560 C.P.C. LA RIFORMA DEL 2006 Il legislatore introduce l’ordine di liberazione nel corso della procedura esecutiva. Il Giudice dispone la liberazione a mezzo ufficiale Giudiziario: a) quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare il cespite b) in ogni caso, quando provvede all’aggiudicazione o all’assegnazione del bene LA RIFORMA DEL 2016 Il procedimento di liberazione viene affidato al custode della procedura esecutiva immobiliare ed è svolto su direttive impartite dal Giudice dell’Esecuzione LA RIFORMA DEL 2019 Se il debitore è titolare di crediti certificati nei confronti della Pubblica Amministrazione, per un ammontare pari o superiore a quello vantato dai creditori procedente ed intervenuti, l’ordine di liberazione è disposto dal Giudice dell’Esecuzione con decreto di trasferimento ed il rilascio è previsto tra il sessantesimo ed il novantesimo giorno successivo alla pronuncia del decreto. …. il testo definitivo introdotto con l’art. 4 comma 2 D.L. 135/2018 convertito con Legge n. 12 del 11/02/2019 ARTICOLO 560 C.P.C. - Modo della custodia [I] Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell'articolo 593. [II] Il custode nominato ha il dovere di vigilare affinché il debitore e il nucleo familiare conservino il bene pignorato con la diligenza del buon padre di famiglia e ne mantengano e tutelino l'integrità. [III] Il debitore e i familiari che con lui convivono non perdono il possesso dell'immobile e delle sue pertinenze sino al decreto di trasferimento, salvo quanto previsto dal sesto comma. [IV] Il debitore deve consentire, in accordo con il custode, che l'immobile sia visitato da potenziali acquirenti. [V] Le modalità del diritto di visita sono contemplate e stabilite nell'ordinanza di cui all'articolo 569. [VI] Il giudice ordina, sentiti il custode e il debitore, la liberazione dell'immobile pignorato per lui ed il suo nucleo familiare, qualora sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti, quando l'immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare, quando il debitore viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico, o quando l'immobile non è abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare. [VII] Al debitore è fatto divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non è autorizzato dal giudice dell'esecuzione. [VIII] Fermo quanto previsto dal sesto comma, quando l'immobile pignorato è abitato dal debitore e dai suoi familiari il giudice non può mai disporre il rilascio dell'immobile pignorato prima della pronuncia del decreto di trasferimento ai sensi dell'articolo 586.

ARTICOLO 560 C.P.C. Modo della custodia [I] Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell'articolo 593. [II] Il custode nominato ha il dovere di vigilare affinché il debitore e il nucleo familiare conservino il bene pignorato con la diligenza del buon padre di famiglia e ne mantengano e tutelino l'integrità. [III] Il debitore e i familiari che con lui convivono non perdono il possesso dell'immobile e delle sue pertinenze sino al decreto di trasferimento, salvo quanto previsto dal sesto comma. [IV] Il debitore deve consentire, in accordo con il custode, che l'immobile sia visitato da potenziali acquirenti. [V] Le modalità del diritto di visita sono contemplate e stabilite nell'ordinanza di cui all'articolo 569. [VI] Il giudice ordina, sentiti il custode e il debitore, la liberazione dell'immobile pignorato per lui ed il suo nucleo familiare, qualora sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti, quando l'immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare, quando il debitore viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico, o quando l'immobile non è abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare. [VII] Al debitore è fatto divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non è autorizzato dal giudice dell'esecuzione. [VIII] Fermo quanto previsto dal sesto comma, quando l'immobile pignorato è abitato dal debitore e dai suoi familiari il giudice non può mai disporre il rilascio dell'immobile pignorato prima della pronuncia del decreto di trasferimento ai sensi dell'articolo 586.

TUTELA DELLA PROPRIETÀ PRIVATA RATIO LEGIS Interessi coesistenti e confliggenti TUTELA DELLA PROPRIETÀ PRIVATA Articolo 42. COST.: «La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti». Articolo 47. COST.: «La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito». Art. 25 comma 1 Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo: “Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo…all’abitazione…» Art. 11 comma 1 Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali: “ Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo ad un livello di vita adeguato per sé e per la sua famiglia, che includa …alloggio adeguati…» TUTELA DEL CREDITORE Art. 24 COST.: «tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi» Corte cost. 24 luglio 1998 n. 321: «il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti (art. 24 comma 1 Cost) comprende la fase dell’esecuzione forzat, la quale è diretta a rendere effettiva l’attuazione dei provvedimenti giurisdizionali» Cass. 3.11.2011 N. 22747: «la liberazione del bene pignorato è corollario del principio… generale della necessaria effettività dell’azione giurisdizionale esecutiva, indispensabile per lo stesso corretto funzionamento delle Istituzioni, sul quale si basa l’innovazione legislativa dell’ordine di liberazione obbligatorio». Art. 1 Protocollo Addizionale n. 1 alla C.E.D.U ( Corte Europea dei Diritti dell’Uomo) Art. 28 comma 5 Direttiva 2014/17/UE del 4.02.2014 (c.d Direttiva Mutui) Corte cost 19 gennaio 1988 n. 36: “È escluso che l’abitazione possa essere configurata come indispensabile presupposto dei diritti inviolabili menzionati dall’art. 2 della costituzione e …che l’art. 47 della Costituzione individui e tuteli un diritto all’abitazione distinto dal diritto di proprietà dell’abitazione medesima” La stessa Corte ha affermato che: “ la tempestiva acquisizione del bene espropriato da parte dell’aggiudicatario è diretta ad assicurare il buon esito delle vendite effettuate nell’ambito delle procedure espropriative ed a soddisfare esigenze di regolare e sollecito trasferimento dei beni venduti e, pertanto, essa non si pone in contrasto con la funzione sociale della proprietà”

ARTICOLO 560 C.P.C. Modo della custodia [I] Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell'articolo 593. [II] Il custode nominato ha il dovere di vigilare affinché il debitore e il nucleo familiare conservino il bene pignorato con la diligenza del buon padre di famiglia e ne mantengano e tutelino l'integrità. [III] Il debitore e i familiari che con lui convivono non perdono il possesso dell'immobile e delle sue pertinenze sino al decreto di trasferimento, salvo quanto previsto dal sesto comma. [IV] Il debitore deve consentire, in accordo con il custode, che l'immobile sia visitato da potenziali acquirenti. [V] Le modalità del diritto di visita sono contemplate e stabilite nell'ordinanza di cui all'articolo 569. [VI] Il giudice ordina, sentiti il custode e il debitore, la liberazione dell'immobile pignorato per lui ed il suo nucleo familiare, qualora sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti, quando l'immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare, quando il debitore viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico, o quando l'immobile non è abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare. [VII] Al debitore è fatto divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non è autorizzato dal giudice dell'esecuzione. [VIII] Fermo quanto previsto dal sesto comma, quando l'immobile pignorato è abitato dal debitore e dai suoi familiari il giudice non può mai disporre il rilascio dell'immobile pignorato prima della pronuncia del decreto di trasferimento ai sensi dell'articolo 586.

ART. 560 C.P.C. (MODO DELLA CUSTODIA) POST RIFORMA (L. N.12/2019) QUANDO L’IMMOBILE È ABITATO DAL DEBITORE E DALLA SUA FAMIGLIA … ART. 560 C.P.C. (MODO DELLA CUSTODIA) POST RIFORMA (L. N.12/2019) Commi III e VIII [III] Il debitore ed i familiari che con lui convivono, non perdono il possesso dell'immobile e delle sue pertinenze sino al decreto di trasferimento, salvo quanto previsto dal sesto comma. [VIII] Fermo quanto previsto dal sesto comma, quando l'immobile pignorato è abitato dal debitore e dai suoi familiari il giudice non può mai disporre il rilascio dell'immobile pignorato prima della pronuncia del decreto di trasferimento ai sensi dell'articolo 586». Comma VI [VI] Il giudice ordina, sentito il custode ed il debitore, la liberazione dell'immobile pignorato per lui ed il suo nucleo familiare, qualora: sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti; quando l'immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare; quando il debitore viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico; ovvero quando l'immobile non è abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare.

ARTICOLO 560 C.P.C. Modo della custodia [I] Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell'articolo 593. [II] Il custode nominato ha il dovere di vigilare affinché il debitore e il nucleo familiare conservino il bene pignorato con la diligenza del buon padre di famiglia e ne mantengano e tutelino l'integrità. [III] Il debitore e i familiari che con lui convivono non perdono il possesso dell'immobile e delle sue pertinenze sino al decreto di trasferimento, salvo quanto previsto dal sesto comma. [IV] Il debitore deve consentire, in accordo con il custode, che l'immobile sia visitato da potenziali acquirenti. [V] Le modalità del diritto di visita sono contemplate e stabilite nell'ordinanza di cui all'articolo 569. [VI] Il giudice ordina, sentiti il custode e il debitore, la liberazione dell'immobile pignorato per lui ed il suo nucleo familiare, qualora sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti, quando l'immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare, quando il debitore viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico, o quando l'immobile non è abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare. [VII] Al debitore è fatto divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non è autorizzato dal giudice dell'esecuzione. [VIII] Fermo quanto previsto dal sesto comma, quando l'immobile pignorato è abitato dal debitore e dai suoi familiari il giudice non può mai disporre il rilascio dell'immobile pignorato prima della pronuncia del decreto di trasferimento ai sensi dell'articolo 586.

I COMPITI DEL DEBITORE Il rendiconto La conservazione e manutenzione L’accessibilità a potenziali acquirenti Il divieto di concedere in locazione Gli altri obblighi prescritti dalla legge

ARTICOLO 560 C.P.C. Modo della custodia [I] Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell'articolo 593. [II] Il custode nominato ha il dovere di vigilare affinché il debitore e il nucleo familiare conservino il bene pignorato con la diligenza del buon padre di famiglia e ne mantengano e tutelino l'integrità. [III] Il debitore e i familiari che con lui convivono non perdono il possesso dell'immobile e delle sue pertinenze sino al decreto di trasferimento, salvo quanto previsto dal sesto comma. [IV] Il debitore deve consentire, in accordo con il custode, che l'immobile sia visitato da potenziali acquirenti. [V] Le modalità del diritto di visita sono contemplate e stabilite nell'ordinanza di cui all'articolo 569. [VI] Il giudice ordina, sentiti il custode e il debitore, la liberazione dell'immobile pignorato per lui ed il suo nucleo familiare, qualora sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti, quando l'immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare, quando il debitore viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico, o quando l'immobile non è abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare. [VII] Al debitore è fatto divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non è autorizzato dal giudice dell'esecuzione. [VIII] Fermo quanto previsto dal sesto comma, quando l'immobile pignorato è abitato dal debitore e dai suoi familiari il giudice non può mai disporre il rilascio dell'immobile pignorato prima della pronuncia del decreto di trasferimento ai sensi dell'articolo 586.

LA LIBERAZIONE ANTICIPATA DELL’IMMOBILE PIGNORATO «Regola» nel caso l’esecuzione abbia ad oggetto immobili non utilizzati dal debitore e dal suo nucleo famigliare come abitazione. Per questi immobili adibiti ad uso «diverso» dall’abitazione il giudice «ordina la liberazione sentito il custode ed il debitore» art. 560 comma 6 c.p.c. In questi casi, in base al disposto normativo, la liberazione deve considerarsi come obbligatoria da parte del giudice e non facoltativa. Gli immobili “ ad uso diverso” da abitazione del debitore e del suo nucleo familiare: che hanno una destinazione catastale diversa da quella abitativa che non costituiscono stabile residenza dell’esecutato e della sua famiglia anagrafica alla notifica del pignoramento occupati dal solo debitore senza il nucleo famigliare oppure dai soli familiari senza l’esecutato oppure da soggetti diversi dall’esecutato e dalla sua famiglia (anagrafica) che risultano già liberi all’atto di pignoramento che sono stati successivamente rilasciati dall’esecutato o dai familiari, spontaneamente oppure coattivamente a seguito di ordine del giudice dell’esecuzione conseguente alla perdita dei requisiti di abitazione o alla violazione delle regole poste a carico del debitore Qualora sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti «Eccezione» nel caso in cui l’immobile pignorato sia adibito ad abitazione del debitore e del suo nucleo famigliare e possibile in base al disposto del comma 6 art. 560 c.p.c. se ricorrono 3 ipotesi Quando l’immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in stato di buona conservazione per colpa/dolo del debitore e dei membri del suo nucleo famigliare Quando il debitore viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico